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GuidaDiritto amministrativo · TAR e Consiglio di Stato

Il ricorso straordinario (già al Presidente della Repubblica)

È l'alternativa al TAR per chi vuole spendere poco e ha tempo: centoventi giorni invece di sessanta, nessun avvocato obbligatorio, un solo grado, e la decisione presa dal Consiglio di Stato. Dal 2026 il decreto non è più firmato dal Presidente della Repubblica ma dal Presidente del Consiglio di Stato, e il nome è cambiato, ma le regole del gioco sono le stesse: chi lo sceglie rinuncia al TAR, e i controinteressati possono trascinare la lite in tribunale.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Contro gli atti amministrativi definitivi, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni; alternativo al TAR e solo nelle materie di giurisdizione amministrativa (artt. 8-9 DPR 1199/1971; art. 7 c. 8 c.p.a.).
  • Dal 2026 decide il Presidente del Consiglio di Stato con decreto conforme al parere (D.L. 19/2026); il nome è «ricorso straordinario».
  • Notifica a un controinteressato; i controinteressati (e l'ente non statale) possono trasporre al TAR in 60 giorni; costituzione entro 60 giorni (art. 48 c.p.a.).
  • Avvocato non obbligatorio, contributo unificato 650 euro, un solo grado; sospensiva per danni gravi, ma lenta.
  • Dopo: revocazione, Cassazione per giurisdizione, ottemperanza al Consiglio di Stato.

La norma dopo la riforma

Artt. 8, 9 e 14, primo comma, DPR 24 novembre 1971, n. 1199 (come modificati dall'art. 6, c. 4, D.L. 19/2026, conv. L. 50/2026)

«Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse. Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato. […] Il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Nel detto termine, il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e presentato con la prova dell'eseguita notificazione all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. […] La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del Consiglio di Stato».

Ricorso straordinarioRicorso al TAR
Termine120 giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza60 giorni (30 negli appalti)
Atti impugnabiliSolo atti definitivi; solo materie di giurisdizione amministrativaAtti anche non definitivi; giurisdizione amministrativa
MotiviSolo legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere)Legittimità; merito nei casi di legge; risarcimento
DifesaAvvocato non obbligatorioAvvocato obbligatorio
CostoContributo unificato 650 euro650 euro ordinario, 300 per accesso, silenzio, cittadinanza e ottemperanza, 2.000-6.000 appalti (DPR 115/2002 art. 13 c. 6-bis)
CautelareSospensione per danni gravi e irreparabili, Ministero su parere del Consiglio di Stato (L. 205/2000 art. 3 c. 4): lentaCollegiale, monocratica, ante causam: rapida
Chi decidePresidente del Consiglio di Stato con decreto conforme al parere della sezione consultivaTAR in primo grado, Consiglio di Stato in appello
GradiUno; revocazione e Cassazione per giurisdizioneDue; Cassazione per giurisdizione
TrasposizioneI controinteressati e l'ente non statale possono portarlo al TAR in 60 giorni—
TempiDi regola oltre un annoVariabili; cautelare in settimane
EsecuzioneOttemperanza davanti al Consiglio di Stato (Ad. plen. 9 e 10/2013)Ottemperanza davanti al giudice che ha deciso

Il ricorso straordinario nasce come rimedio amministrativo e si è trasformato, con la L. 69/2009 che ha reso vincolante il parere del Consiglio di Stato e ha consentito di sollevare questioni di costituzionalità, in un rimedio di natura sostanzialmente giurisdizionale, come ha riconosciuto la Cassazione ammettendo il ricorso per motivi di giurisdizione contro il decreto (SU 23464/2012) e come ha confermato l'Adunanza plenaria attribuendo al Consiglio di Stato l'ottemperanza delle decisioni (9 e 10 del 2013). La riforma del 2026 chiude il percorso: il decreto lo firma il Presidente del Consiglio di Stato, non più il Capo dello Stato su proposta del Ministro. Per chi ricorre, il calcolo resta lo stesso di prima: si guadagnano sessanta giorni e si risparmiano l'avvocato e un grado di giudizio, si perdono la rapidità della cautelare e la possibilità di appello, e si resta esposti alla trasposizione. La scelta è irreversibile per il ricorrente (art. 8, c. 2): chi ha già presentato ricorso al TAR non può usare la via straordinaria, e viceversa chi ha scelto la via straordinaria non può poi andare al TAR, salvo trasposizione chiesta dagli altri.

Come si fa

  1. Verifiche: atto definitivo (altrimenti ricorso gerarchico, art. 1 DPR 1199); materia di giurisdizione amministrativa (per i diritti soggettivi il rimedio non esiste, TAR o giudice ordinario); termine di 120 giorni; individuazione dei controinteressati e del Ministero competente (per gli enti senza collegamento con un Ministero, la Presidenza del Consiglio).
  2. Ricorso: atto impugnato, motivi di legittimità specifici (i vizi dell'atto), conclusioni, eventuale istanza di sospensione con l'allegazione dei danni gravi e irreparabili; notifica ad almeno un controinteressato nelle forme dei ricorsi giurisdizionali; presentazione all'autorità emanante o al Ministero con la prova della notifica, anche con raccomandata; pagamento del contributo unificato.
  3. Attesa dell'opposizione: 60 giorni in cui i controinteressati (e l'ente non statale) possono chiedere la trasposizione al TAR e presentare deduzioni e ricorso incidentale; in caso di opposizione, costituzione al TAR entro 60 giorni dal ricevimento, con avviso alle parti (art. 48 c.p.a.).
  4. Istruttoria e parere: il Ministero trasmette gli atti al Consiglio di Stato entro 120 giorni; diffida e deposito diretto se non provvede (art. 11); la sezione consultiva può chiedere chiarimenti, verificazioni, integrazione del contraddittorio o rimettere all'Adunanza generale; parere e decreto del Presidente del Consiglio di Stato.
  5. Dopo: comunicazione del decreto; revocazione entro 60 giorni nei casi dell'art. 395 c.p.c.; ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione; se la PA non esegue, ottemperanza davanti al Consiglio di Stato.

Conviene per gli atti che non producono danni immediati e per le questioni di puro diritto, dove il parere di una sezione del Consiglio di Stato vale quanto una sentenza d'appello a un decimo del costo; per i concorsi con vincitori già in servizio, per le gare e per gli atti che vanno fermati subito conviene il TAR, con la sua sospensiva e il doppio grado. Le guide sul ricorso contro un concorso e sul porto d'armi mostrano due casi tipici in cui la scelta tra i due rimedi dipende dall'urgenza; la guida su chi giudica che cosa colloca il rimedio nella mappa della giustizia amministrativa.

Domande frequenti

Ho ricevuto un diniego 80 giorni fa: il TAR è precluso, posso ancora fare qualcosa?

Sì, il ricorso straordinario: il termine è di 120 giorni dalla notifica, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dell'atto (art. 9 DPR 1199/1971), quindi restano quaranta giorni. Serve che l'atto sia definitivo (contro gli atti non definitivi c'è il ricorso gerarchico, e l'errore è scusabile con rimessione in termini, art. 13), che la materia sia di giurisdizione amministrativa (art. 7, c. 8, c.p.a.) e che il ricorso contenga solo motivi di legittimità: violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere. Entro i 120 giorni il ricorso va notificato ad almeno un controinteressato, se esiste, e presentato all'autorità che ha emanato l'atto o al Ministero competente, anche con raccomandata: fa fede la data di spedizione. L'avvocato non è obbligatorio, ma la notifica e i motivi vanno fatti bene, perché il ricorso non si può integrare e la decisione non è appellabile. Il contributo unificato è di 650 euro.

Che cosa è cambiato con la riforma del 2026 e perché non si chiama più «al Presidente della Repubblica»?

L'art. 6 del D.L. 19/2026 (convertito dalla L. 50/2026) ha riscritto l'art. 14 del DPR 1199/1971: la decisione è ora «adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del Consiglio di Stato», e il capo III si chiama semplicemente «Ricorso straordinario». Dal 2009 il parere era già vincolante e il Presidente della Repubblica firmava un decreto a contenuto obbligato; la riforma elimina il passaggio al Quirinale e la controfirma ministeriale, con l'obiettivo di accorciare i tempi, e chiarisce che ogni norma che parla di ricorso al Presidente della Repubblica si riferisce al nuovo ricorso (c. 6). Il resto non cambia: termine di 120 giorni, alternatività con il TAR, opposizione dei controinteressati, istruttoria del Ministero, parere della sezione consultiva, revocazione, ricorso in Cassazione per motivi di giurisdizione e ottemperanza davanti al Consiglio di Stato. Cambia però l'atto finale: un decreto del Presidente del Consiglio di Stato, che la Cassazione considerava già una decisione di natura giurisdizionale (SU 23464/2012).

Il vincitore del concorso a cui ho fatto ricorso può bloccarlo?

Può spostarlo al TAR, non bloccarlo. Il controinteressato a cui il ricorso è stato notificato ha 60 giorni per chiedere, con atto notificato a lei e all'amministrazione, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale (art. 10); lo stesso può fare l'ente pubblico diverso dallo Stato che ha emanato l'atto (Corte cost. 148/1982). A quel punto lei ha 60 giorni dal ricevimento dell'opposizione per depositare al TAR l'atto di costituzione, dandone avviso alle altre parti (art. 48 c.p.a.); se non lo fa, il ricorso si estingue. Al TAR servono un avvocato, il contributo del giudizio ordinario e si apre la via dell'appello; l'eventuale sospensiva ottenuta in sede straordinaria perde efficacia sessanta giorni dopo la costituzione, ma può essere richiesta al TAR. Chi invece non si oppone accetta il rito straordinario e non potrà impugnare la decisione di accoglimento davanti al Consiglio di Stato se non per vizi propri. Per questo, con controinteressati determinati, il ricorso straordinario spesso è solo un giro più lungo per arrivare al TAR.

Quanto dura e come si fa eseguire la decisione?

I tempi sono lunghi: il Ministero istruisce e deve trasmettere il ricorso al Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla scadenza del termine dei controinteressati (art. 11); se tarda, si può diffidarlo e, in mancanza di risposta entro 30 giorni, depositare direttamente copia del ricorso al Consiglio di Stato. Il parere della sezione consultiva arriva di regola dopo uno o due anni, poi il decreto. Nel frattempo si può chiedere la sospensione dell'atto per danni gravi e irreparabili, decisa dal Ministero su conforme parere del Consiglio di Stato (art. 3, c. 4, L. 205/2000), ma non ha la rapidità della cautelare del TAR. Una volta emesso, il decreto è definitivo: niente appello, solo revocazione entro 60 giorni nei casi dell'art. 395 c.p.c. (art. 15) e ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione. Se l'amministrazione non esegue, si propone il giudizio di ottemperanza davanti al Consiglio di Stato, come stabilito dall'Adunanza plenaria con le decisioni 9 e 10 del 2013 sulla base dell'art. 112, c. 2, lett. b, c.p.a.

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