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GuidaDiritto amministrativo · Edilizia e urbanistica

Il permesso di costruire: quando serve, procedura, silenzio, diniego

Costruire un edificio, ampliarlo o trasformarlo in modo sostanziale richiede il permesso di costruire del comune, un provvedimento espresso che arriva dopo un'istruttoria di sessanta giorni più trenta, ma che dal 2013 si forma anche per silenzio quando l'amministrazione non risponde. È oneroso, decade se i lavori non iniziano entro un anno e non finiscono entro tre, e il suo diniego si impugna al TAR entro sessanta giorni. Chi costruisce senza permesso commette un reato e rischia la demolizione.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Serve per nuove costruzioni, ristrutturazioni urbanistiche e ristrutturazioni edilizie con più volume, cambio d'uso in zona A, modifiche di sagoma o prospetti su immobili vincolati (art. 10 D.P.R. 380/2001); in alternativa la SCIA dell'art. 23 c. 01.
  • Domanda allo sportello unico con progetto asseverato; istruttoria 60 giorni + provvedimento 30 (40 con preavviso di rigetto), raddoppiati se complesso (art. 20).
  • Silenzio-assenso a termine scaduto, salvo vincoli senza atti già acquisiti; attestazione in 15 giorni.
  • Oneroso: oneri di urbanizzazione + costo di costruzione (art. 16), con esenzioni (art. 17).
  • Lavori entro 1 anno, fine entro 3, proroga prima della scadenza (art. 15); diniego → TAR in 60 giorni; senza permesso: reato e demolizione.

Quando serve e che cosa comporta

Art. 10, comma 1, D.P.R. 380/2001 — Interventi subordinati a permesso di costruire

«Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio […]».

AspettoRegola
Chi può chiederloIl proprietario o chi ha titolo (usufruttuario, superficiario, promissario con consenso, conduttore autorizzato); trasferibile con l'immobile; non pregiudica i diritti dei terzi (art. 11)
PresuppostiConformità a piani, regolamenti edilizi e disciplina vigente; urbanizzazione primaria esistente, programmata nel triennio o realizzata dall'interessato; sospensione in caso di contrasto con un piano adottato (salvaguardia, 3 o 5 anni) (art. 12)
DomandaSportello unico per l'edilizia; titolo, elaborati, documenti; asseverazione del progettista su urbanistica, edilizia, antisismica, sicurezza, antincendio, igiene, energia (art. 20 c. 1); false attestazioni = reclusione 1-3 anni (c. 13)
TempiResponsabile in 10 giorni; istruttoria 60 giorni (interruzione una volta entro 30 giorni per integrazioni; sospensione per modifiche modeste); provvedimento in 30 giorni, 40 con preavviso di rigetto; raddoppio per progetti complessi; 75 giorni per gli interventi dell'art. 22 c. 7
SilenzioSilenzio-assenso a termine scaduto senza diniego motivato; escluso con vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici, culturali (conferenza di servizi), salvo atti di assenso già acquisiti e validi; attestazione entro 15 giorni (c. 8)
CostiOneri di urbanizzazione al rilascio (rateizzabili o scomputabili con opere) + costo di costruzione in corso d'opera entro 60 giorni dalla fine (art. 16); esenzioni per agricoltura, ampliamenti ≤ 20% di unifamiliari, opere pubbliche, convenzionata (art. 17); diritti di segreteria
DurataInizio entro 1 anno, fine entro 3 dall'inizio; decadenza di diritto salvo proroga chiesta prima; nuovo permesso per la parte residua; decadenza per nuove previsioni urbanistiche salvo lavori iniziati (art. 15)
AlternativeSCIA alternativa (art. 23 c. 01) per le ristrutturazioni pesanti e le nuove costruzioni in piani attuativi con planivolumetrico; SCIA, CILA ed edilizia libera per gli altri interventi (artt. 6, 6-bis, 22)

Il permesso è l'atto con cui il comune verifica la conformità dell'intervento alla pianificazione: è vincolato (se il progetto è conforme va rilasciato, se non lo è va negato) e per questo il diniego si combatte sul piano tecnico, con la lettura delle norme del piano e dei regolamenti, non su quello dell'opportunità. La riforma del 2013 ha introdotto il silenzio-assenso, ma con l'eccezione dei vincoli, che nella pratica riguarda gran parte del territorio: dove c'è un vincolo paesaggistico senza autorizzazione già acquisita, il silenzio non forma alcun titolo e resta il silenzio-inadempimento da far valere al TAR. La scelta tra permesso e SCIA è spesso del progettista: la SCIA alternativa anticipa l'inizio dei lavori a 30 giorni dalla segnalazione, ma espone ai controlli successivi e alla inibitoria.

Diniego, decadenza, abusi

  1. Preavviso e diniego: prima del diniego il comune comunica i motivi ostativi (art. 10-bis L. 241/1990) con dieci giorni per le osservazioni, e il termine per il provvedimento diventa di 40 giorni (preavviso di rigetto); il diniego motivato si impugna al TAR entro 60 giorni; in alternativa, progetto modificato o richiesta di variante.
  2. Annullamento e terzi: il permesso rilasciato può essere annullato d'ufficio entro sei mesi se illegittimo (art. 21-nonies L. 241/1990, termine ridotto da dodici a sei mesi dalla L. 182/2025) e impugnato dal vicino leso entro 60 giorni dalla conoscenza effettiva (di regola dall'inizio dei lavori con il cartello); il permesso non incide sui diritti dei terzi (distanze, servitù), che si fanno valere davanti al giudice civile.
  3. Decadenza (art. 15): inizio entro un anno, fine entro tre; la proroga va chiesta prima della scadenza, con i motivi previsti; per i permessi rilasciati fino al 31 dicembre 2025 la proroga di legge di 48 mesi si attiva con una semplice comunicazione, se i termini non sono già decorsi (art. 10-septies D.L. 21/2022); le opere dopo la decadenza sono abusive; per la parte non ultimata serve un nuovo titolo.
  4. Contributo (art. 16): oneri di urbanizzazione (tabelle regionali, delibere comunali) al rilascio, anche a rate o a scomputo; costo di costruzione in corso d'opera; il ritardo nel pagamento comporta le maggiorazioni dell'art. 42; l'errore di calcolo si contesta davanti al TAR nella giurisdizione esclusiva, con prescrizione decennale delle ripetizioni.
  5. Abusi e sanatoria: lavori senza permesso o in totale difformità sono reato (arresto fino a 2 anni e ammenda da 5.164 a 51.645 euro, art. 44 c. 1 lett. b) e portano all'ordine di demolizione (art. 31); la sanatoria richiede la doppia conformità (art. 36) o, per le parziali difformità e le variazioni essenziali, la conformità urbanistica attuale ed edilizia dell'epoca (art. 36-bis, D.L. 69/2024), con oblazione e silenzio-rifiuto in 60 giorni (accertamento di conformità; sanzioni; reato).

Prima della domanda conviene un accesso agli atti del piano e un preesame informale con l'ufficio tecnico, la verifica dei vincoli (paesaggio, idrogeologico, cultura, fasce di rispetto) e dei diritti dei terzi (distanze, vedute, condominio), e la scelta del titolo con il progettista; durante il procedimento, rispondere alle richieste di integrazione una volta sola e per intero, perché l'interruzione è ammessa una volta, e usare il preavviso di rigetto per correggere il progetto. Dopo il rilascio, l'agibilità chiude il ciclo e la conformità dell'immobile al titolo condiziona la sua vendita (abusi e vendita); per gli abusi risalenti restano solo i condoni già chiusi.

Domande frequenti

Voglio ampliare la mia villetta di 40 metri quadri: serve il permesso di costruire o basta la SCIA?

Di regola il permesso di costruire: l'ampliamento è una nuova costruzione (o una ristrutturazione con aumento della volumetria complessiva, art. 10, c. 1, lett. a e c), e comunque un intervento che modifica volume e sagoma. In alternativa, per le ristrutturazioni dell'art. 10, c. 1, lett. c, la legge consente la SCIA «alternativa al permesso» (art. 23, c. 01), con gli stessi presupposti sostanziali e lo stesso contributo, ma con inizio dei lavori dopo 30 giorni dalla segnalazione invece che al rilascio: una scelta del progettista che non cambia i requisiti di conformità al piano, le distanze, i vincoli. Le leggi regionali possono spostare interventi da un titolo all'altro. Per l'ampliamento fino al 20% di un edificio unifamiliare il contributo di costruzione non è dovuto (art. 17, c. 3, lett. b), e nelle zone vincolate serve prima l'autorizzazione paesaggistica.

Ho presentato la domanda tre mesi fa e il comune non risponde: posso iniziare i lavori?

Dipende dai vincoli. Il procedimento prevede 60 giorni per l'istruttoria (interrompibili una volta per integrazioni e sospesi da richieste di modifiche di modesta entità) e 30 giorni per il provvedimento, 40 se c'è stato il preavviso di rigetto, raddoppiati per i progetti particolarmente complessi (art. 20, c. 3-7). Decorso inutilmente il termine senza un motivato diniego, sulla domanda si forma il silenzio-assenso (c. 8); il comune deve rilasciare entro 15 giorni, su richiesta, l'attestazione del decorso dei termini in assenza di richieste inevase e dinieghi. Se però l'immobile è soggetto a vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali, il silenzio non si forma e occorre la conferenza di servizi, salvo che i relativi atti di assenso (autorizzazione paesaggistica, nulla osta) siano già stati acquisiti e siano validi per lo stesso progetto. Prima di aprire il cantiere conviene sempre chiedere l'attestazione e verificare che non siano pendenti integrazioni: il permesso tacito è titolo, ma può essere annullato d'ufficio entro sei mesi se illegittimo (art. 21-nonies L. 241/1990, termine ridotto dalla L. 182/2025).

Il comune ha negato il permesso perché il progetto contrasta con il piano regolatore: che cosa posso fare?

Prima del diniego deve esserci stato il preavviso di rigetto con dieci giorni per le osservazioni (art. 10-bis L. 241/1990), e il provvedimento finale deve motivare sul loro mancato accoglimento; il diniego si impugna al TAR entro 60 giorni dalla notifica, nella giurisdizione esclusiva in materia edilizia, con i motivi tipici: lettura errata delle norme tecniche del piano, mancata considerazione delle osservazioni o di una variante adottata, difetto di istruttoria, vincoli inesistenti o scaduti, disparità rispetto ad altri permessi rilasciati, applicazione di misure di salvaguardia oltre i tre o cinque anni (art. 12, c. 3). In alternativa si ripresenta un progetto modificato, perché il permesso è un atto vincolato alla conformità urbanistica: se il contrasto con il piano è reale, il TAR conferma il diniego e la strada è la variante urbanistica o il piano attuativo. Le spese di progettazione non sono risarcite se il diniego era legittimo.

Il permesso è del 2023 e non ho ancora finito i lavori: che cosa rischio?

Probabilmente nulla, se si attiva in tempo. I lavori devono iniziare entro un anno dal rilascio e terminare entro tre anni dall'inizio, nei termini indicati nel permesso (art. 15); decorsi, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, salvo che prima della scadenza sia stata chiesta una proroga, che il comune concede con provvedimento motivato per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare, per la mole o le caratteristiche dell'opera o per difficoltà tecniche emerse in corso d'opera. Per i permessi rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2025 vale inoltre la proroga di legge di 48 mesi dei termini di inizio e di ultimazione (art. 10-septies D.L. 21/2022, da ultimo modificato dal D.L. 200/2025 convertito dalla L. 26/2026): basta una comunicazione al comune, purché i termini non siano già scaduti al momento della comunicazione e il titolo non contrasti con strumenti urbanistici sopravvenuti. Dopo la decadenza serve un nuovo permesso per la parte non ultimata, con il pagamento del contributo per quella parte, e le opere eseguite dopo la scadenza sono abusive (art. 44); la decadenza è dichiarata con atto del comune ma opera di diritto. Se nel frattempo il piano è cambiato, il permesso decade anche per contrasto con le nuove previsioni, a meno che i lavori siano iniziati e vengano completati nei tre anni.

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Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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