Offerta di lancioAvvocati: Pro a vita gratis · Lifetime da 199 €Pro a vita gratis per avvocati 10 postiRichiedi il postoRichiedi

GuidaDiritto civile · Casa e proprietà

Abusi edilizi e vendita: quando l'atto è nullo

Un immobile con difformità edilizie si può vendere, ma non sempre e non senza rischi. La nullità dell'atto scatta solo quando manca la dichiarazione del titolo edilizio; se il titolo c'è e l'opera è diversa da come fu autorizzata, l'atto vale e il problema si sposta sul prezzo, sulla sanatoria e sui rimedi del compratore, che ha termini brevi per farli valere.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • L'atto è nullo solo se manca la dichiarazione degli estremi del titolo edilizio (art. 46 DPR 380/2001; art. 40 L. 47/1985); per i terreni serve il certificato di destinazione urbanistica (art. 30).
  • Se il titolo è dichiarato, l'atto vale anche se l'immobile è difforme (Cass. SU 8230/2019): l'abuso segue l'immobile e passa al compratore.
  • Non sono abusi le tolleranze del 2% (2-6% per le opere fino al 24/5/2024) e le tolleranze esecutive, con dichiarazione del tecnico (art. 34-bis).
  • Difformità vere: sanatoria (artt. 36 e 36-bis) a carico del venditore nel preliminare, o riduzione del prezzo; abusi insanabili = aliud pro alio.
  • Dopo il rogito: artt. 1489 e 1497 c.c. con 8 giorni e 1 anno; risoluzione ordinaria in 10 anni se l'immobile è incommerciabile; conformità catastale separata (art. 29 L. 52/1985).

La regola: nullità formale, non sostanziale

Art. 46, commi 1, 4 e 5-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380 — Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985

«Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù. […] Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa. […] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, qualora nell'atto non siano indicati gli estremi della stessa».

SituazioneEffetto sull'attoChe cosa fare
Manca la dichiarazione del titolo (o è falsa: il titolo non esiste)Nullità (art. 46 DPR 380; art. 40 L. 47/1985); se il titolo esisteva, conferma con atto successivoIl notaio non stipula; per gli abusi totali serve prima la sanatoria o il condono
Titolo dichiarato, immobile difformeAtto valido (SU 8230/2019); l'abuso passa al compratoreVerifica tecnica, sanatoria a carico del venditore o prezzo ridotto; rimedi contrattuali dopo
Scostamenti entro le tolleranze (2%; 2-6% per le opere fino al 24/5/2024; tolleranze esecutive)Non è violazione edilizia (art. 34-bis)Dichiarazione asseverata del tecnico allegata all'atto
Opere iniziate prima del 1° settembre 1967Dichiarazione sostitutiva del venditore sulla data al posto della licenza (art. 40 c. 2)Stato legittimo dal catasto di primo impianto, foto, archivi (art. 9-bis c. 1-bis)
Condono chiesto e non ancora rilasciatoVendita possibile con copia della domanda e prova delle prime due rate (art. 40 c. 3)Clausole sul rischio di diniego e sui costi residui
Terreno senza certificato di destinazione urbanisticaNullità (art. 30 c. 2), salvo pertinenze sotto 5.000 mqCertificato rilasciato in 30 giorni, valido un anno
Planimetria catastale non conformeNullità autonoma (art. 29 c. 1-bis L. 52/1985)Variazione catastale o attestazione del tecnico prima dell'atto
Vendita forzata (asta, fallimento)Nessuna nullità (art. 46 c. 5)L'aggiudicatario chiede la sanatoria entro 120 giorni, se possibile

Le Sezioni Unite hanno chiuso nel 2019 un contrasto durato anni: la nullità urbanistica è «testuale», colpisce l'atto privo della dichiarazione del titolo, che deve esistere ed essere riferibile a quell'immobile, e non l'atto che trasferisce un immobile costruito in modo diverso dal titolo dichiarato. La conseguenza pratica è che la conformità edilizia non è più un problema di validità dell'atto ma di prezzo, di garanzie e di rischio amministrativo: l'ordine di demolizione e le sanzioni seguono il bene, e l'acquirente che compra un abuso lo eredita, con la possibilità di chiedere la sanatoria come «attuale proprietario» (artt. 36 e 36-bis). Il Salva-casa del 2024 ha allargato le tolleranze e reso sanabili molte difformità parziali con la sola conformità urbanistica attuale, e ha chiarito che le tolleranze si dichiarano nell'atto con l'asseverazione del tecnico; la guida sul Salva-casa e la vendita e quella sulle tolleranze e lo stato legittimo entrano nel dettaglio.

Come si gestisce nella compravendita

  1. Prima del preliminare: accesso agli atti in comune (titoli, varianti, agibilità, eventuali ordinanze), confronto tra titoli, planimetrie catastali e stato dei luoghi con un tecnico; ricerca di condoni pendenti; per gli immobili vincolati, autorizzazioni paesaggistiche. La verifica costa poche centinaia di euro e decide tutto il resto.
  2. Nel preliminare: dichiarazione del venditore sulla conformità urbanistica e catastale; per le difformità trovate, obbligo del venditore di sanare (o rimuovere) entro un termine, con la sanatoria come condizione del rogito, oppure riduzione del prezzo pari al costo stimato; caparra e diritto di recesso se la sanatoria è negata.
  3. Al rogito: estremi di tutti i titoli nell'atto (permesso, SCIA, sanatorie, condoni con oblazione pagata), dichiarazione delle tolleranze del tecnico, conformità catastale, agibilità o sua assenza dichiarata; per i terreni il certificato di destinazione urbanistica.
  4. Dopo il rogito, se emergono abusi non dichiarati: denuncia scritta al venditore entro otto giorni dalla scoperta; azione entro un anno dalla consegna per riduzione del prezzo o risoluzione (artt. 1489, 1495, 1497 c.c.); risoluzione ordinaria in dieci anni se l'immobile è incommerciabile (aliud pro alio); risarcimento per il dolo; azione contro mediatore o tecnico che hanno attestato il falso.
  5. Se l'abuso resta: sanatoria ove possibile; altrimenti demolizione o, nei casi degli artt. 33, 34, 37 e 38, sanzione pecuniaria che rende l'immobile regolare ai fini della circolazione (l'atto allega la prova del pagamento, art. 46 c. 2); i bonus edilizi sugli abusi non spettano e possono essere revocati.

Due errori ricorrenti. Il primo è confondere la validità dell'atto con la regolarità dell'immobile: il notaio garantisce la prima, non la seconda, e una dichiarazione vera su un titolo esistente non protegge il compratore da un sottotetto o da un piano abusivo. Il secondo è affidarsi alla sola conformità catastale, che è un altro controllo con un'altra nullità: la planimetria può essere aggiornata a una realtà abusiva, e viceversa un immobile conforme ai titoli può avere una planimetria vecchia. Chi vende con abusi rilevanti e li tace rischia, oltre ai rimedi civili, la contestazione penale se induce in errore con dichiarazioni false; chi compra e poi non sana, se l'abuso è recente, può trovarsi coinvolto nel procedimento per abuso edilizio quanto agli effetti amministrativi, mentre la responsabilità penale resta di chi ha costruito. Sui vizi della cosa venduta in generale e sulle nullità rinviamo alle guide dedicate.

Domande frequenti

Sto comprando una casa e il tecnico ha trovato una veranda chiusa senza permesso: il notaio può stipulare?

Sì, se il venditore dichiara nell'atto gli estremi del permesso di costruire (o della licenza, per gli edifici più vecchi) con cui l'edificio è stato realizzato: la nullità dell'art. 46 DPR 380/2001 colpisce solo l'atto in cui quella dichiarazione manca, non l'atto che riguarda un immobile difforme dal titolo dichiarato (Cass. SU 22 marzo 2019, n. 8230). Il problema della veranda quindi non blocca il rogito, ma passa a lei: l'abuso segue l'immobile e l'ordine di demolizione o la sanzione pecuniaria colpiscono il proprietario attuale. Prima di firmare conviene capire se la veranda è sanabile (parziale difformità o opera senza SCIA: sanatoria semplificata dell'art. 36-bis se conforme alla disciplina urbanistica di oggi e a quella edilizia dell'epoca; opera in zona vincolata: parere paesaggistico, spesso negativo), quanto costa, e scrivere nel preliminare che il venditore la sana a proprie spese prima del rogito o che il prezzo è ridotto della somma necessaria; se la sanatoria non è possibile, l'alternativa è la rimozione prima dell'atto.

Ho scoperto dopo il rogito che il sottotetto abitabile era in realtà un abuso non sanabile: che cosa posso fare?

Dipende dalla gravità. Se l'abuso rende l'immobile incommerciabile o inservibile per l'uso pattuito, la giurisprudenza lo tratta come consegna di una cosa diversa da quella venduta (aliud pro alio): può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento entro dieci anni, senza i termini brevi della garanzia. Se l'abuso è sanabile o riguarda una parte, si applicano la mancanza di qualità (art. 1497 c.c.) e gli oneri non apparenti (art. 1489): riduzione del prezzo o risoluzione, ma con denuncia entro otto giorni dalla scoperta e azione entro un anno dalla consegna (art. 1495), salvo che il venditore abbia taciuto dolosamente, nel qual caso la denuncia non serve e si aggiunge il risarcimento. Se il venditore ha dichiarato il falso nell'atto, per esempio un titolo che non esiste, l'atto è nullo e la nullità si fa valere senza termine. Verifichi anche la posizione del mediatore, che risponde delle informazioni date o taciute sull'immobile, e del tecnico che ha attestato la conformità.

La casa è del 1960 e non troviamo nessuna licenza: si può vendere?

Sì. Per le opere iniziate prima del 1° settembre 1967 la legge consente di sostituire gli estremi della licenza con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del venditore che attesta la data di inizio dei lavori (art. 40, c. 2, L. 47/1985): la dichiarazione entra nell'atto o vi si allega. Lo stato legittimo dell'immobile, in questi casi, si ricava dal catasto di primo impianto, da foto, cartografie e documenti d'archivio, integrati dai titoli degli interventi successivi (art. 9-bis, c. 1-bis, DPR 380/2001); le modifiche fatte dopo il 1967 senza titolo restano abusi da sanare. Chi dichiara il falso sulla data risponde penalmente, e l'atto resta esposto alla nullità se la dichiarazione era una copertura per un edificio costruito dopo. Discorso diverso per i terreni: la vendita è nulla senza il certificato di destinazione urbanistica allegato, salvo le pertinenze di fabbricati sotto i 5.000 mq (art. 30, c. 2).

Le planimetrie catastali non corrispondono alla casa: è la stessa cosa?

No, è un secondo controllo, con una nullità propria. Dal 2010 gli atti di trasferimento di fabbricati devono contenere, a pena di nullità, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione dei proprietari che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, sostituibile con l'attestazione di un tecnico (art. 29, c. 1-bis, L. 52/1985). La conformità catastale riguarda la corrispondenza tra il disegno in catasto e la realtà (una parete spostata, un vano diverso), e si sistema con una variazione catastale prima del rogito; la conformità urbanistica riguarda la corrispondenza tra la realtà e i titoli edilizi, e una modifica interna non autorizzata può essere sia una difformità catastale sia un abuso edilizio, da sanare o da coprire con la dichiarazione delle tolleranze esecutive del tecnico (art. 34-bis, c. 3). Il notaio verifica l'una e l'altra, ma la responsabilità di ciò che è stato costruito resta del venditore e, dopo l'atto, del compratore.

Domande collegate

Fai la tua domanda: rispondono gratis gli avvocati iscritti

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme