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GuidaDiritto amministrativo · Edilizia e urbanistica

Tolleranze costruttive e stato legittimo dell'immobile

Quasi nessun edificio è identico al progetto: un muro spostato di pochi centimetri, una finestra più stretta, un'altezza interna leggermente diversa. La legge chiama queste differenze tolleranze e stabilisce che, entro certi limiti, non sono abusi: non si sanano perché non c'è nulla da sanare, ma vanno dichiarate da un tecnico quando si vende o si chiede un nuovo titolo. Il decreto Salva-casa del 2024 ha allargato le percentuali per le opere già realizzate, ha aggiunto le tolleranze esecutive e ha riscritto la nozione di stato legittimo, che è il documento di partenza di ogni compravendita, mutuo e sanatoria. Questa pagina spiega che cosa rientra nelle tolleranze, che cosa no, come si attesta lo stato legittimo e che cosa succede quando le difformità superano la soglia.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  • Tolleranze costruttive (art. 34-bis c. 1): scostamenti entro il 2% delle misure del titolo su altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta e ogni parametro della singola unità; per le opere realizzate entro il 24 maggio 2024 la soglia sale con il diminuire della superficie: 3% (300-500 m²), 4% (100-300), 5% (sotto 100), 6% (sotto 60).
  • Tolleranze esecutive (c. 2 e 2-bis): irregolarità geometriche, finiture, impianti e opere interne diverse; per le opere entro il 24 maggio 2024 anche minore dimensionamento, elementi non strutturali mancanti, muri e aperture interne, errori di cantiere e di progetto. Non nei vincolati.
  • Nessuna sanatoria: non sono abusi; il tecnico le dichiara nelle nuove pratiche o nella dichiarazione asseverata allegata al rogito (c. 3).
  • Stato legittimo (art. 9-bis c. 1-bis): titolo originario o ultimo titolo sull'intero immobile, più titoli parziali, sanatorie, sanzioni pagate, tolleranze; parti comuni e unità separate (c. 1-ter).
  • Oltre la soglia: sanatoria semplificata ex art. 36-bis, art. 34-ter per le varianti storiche, altrimenti demolizione o sanzione del triplo (art. 34).

Che cosa è tollerato

Art. 34-bis, comma 1, DPR 380/2001

«Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.»

La norma dice «non costituisce violazione edilizia»: lo scostamento tollerato non è un abuso, non richiede sanatoria, non comporta sanzioni e non intacca lo stato legittimo. Il 2% si calcola su ciascuna misura prevista dal titolo (altezza, distanze, volume, superficie coperta, ogni parametro) e vale, per effetto della legge di conversione del Salva-casa, anche per le misure minime imposte dalle norme sulle distanze e sui requisiti igienico-sanitari (c. 1-ter, ultimo periodo). Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, data di entrata in vigore del D.L. 69/2024, il comma 1-bis introduce una scala inversa: 2% per le unità con superficie utile superiore a 500 m², 3% tra 300 e 500, 4% tra 100 e 300, 5% sotto i 100 e 6% sotto i 60 m², dove la superficie è quella assentita dal titolo che ha abilitato l'intervento, al netto dei frazionamenti successivi (c. 1-ter). Accanto alle tolleranze di misura ci sono le tolleranze esecutive (c. 2), ammesse solo fuori dagli immobili tutelati dal codice dei beni culturali: le irregolarità geometriche, le modifiche alle finiture di minima entità e la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori, purché non violino la disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità; per le opere entro il 24 maggio 2024 il comma 2-bis aggiunge il minore dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni e interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione. Tutto ciò che è tollerato viene dichiarato dal tecnico abilitato «ai fini dell'attestazione dello stato legittimo» nella modulistica delle nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni, oppure con dichiarazione asseverata allegata agli atti di trasferimento, costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali (c. 3); nelle zone sismiche, salvo quelle a bassa sismicità, il tecnico attesta anche il rispetto delle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione e trasmette la documentazione allo sportello unico per l'autorizzazione regionale o i controlli (c. 3-bis). Le tolleranze non limitano mai i diritti dei terzi (c. 3-ter): il vicino a cui la distanza tollerata sottrae luce conserva le sue azioni civili.

Lo stato legittimo

ElementoRegola (art. 9-bis c. 1-bis e 1-ter)
Punto di partenzaIl titolo che ha previsto la costruzione o l'ha legittimata (licenza, concessione, permesso, condono), oppure il titolo, rilasciato o assentito, dell'ultimo intervento sull'intero immobile o sull'intera unità, a condizione che il comune, nel rilasciarlo, abbia verificato i titoli pregressi
IntegrazioniI titoli successivi per interventi parziali; i titoli in sanatoria ex artt. 34-ter, 36, 36-bis e 38 con sanzioni od oblazioni pagate; il pagamento delle sanzioni pecuniarie ex artt. 33, 34, 37 (c. 1, 3, 5 e 6) e 38; la dichiarazione delle tolleranze ex art. 34-bis
Edifici di epoca senza obbligo di titoloInformazioni catastali di primo impianto o altri documenti probanti (riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti d'archivio, atti pubblici o privati di provenienza dimostrata), più il titolo dell'ultimo intervento sull'intero immobile; stessa regola quando c'è un principio di prova del titolo di cui non si trovano copia o estremi
CondominioLe difformità sulle parti comuni (art. 1117 c.c.) non rilevano per lo stato legittimo della singola unità; quelle sulle unità non rilevano per l'edificio
Chi lo attestaUn tecnico abilitato, con accesso agli atti in comune (art. 9-bis c. 1: le amministrazioni acquisiscono d'ufficio i documenti in loro possesso), rilievo dello stato di fatto e confronto con i titoli; la dichiarazione falsa è reato (art. 76 DPR 445/2000)
A che cosa serveRogito e mutuo, nuovi titoli edilizi e SCIA, agibilità, bonus fiscali, sanatorie (l'epoca di realizzazione si prova con gli stessi documenti: art. 36-bis c. 3), divisioni ereditarie, aste

Lo stato legittimo è la fotografia giuridica dell'immobile e la sua determinazione è il primo passo di ogni operazione: prima del Salva-casa era necessario ricostruire l'intera storia edilizia dal primo titolo, oggi basta l'ultimo titolo sull'intero immobile quando l'amministrazione ha verificato quelli precedenti, e le parti comuni e le singole unità viaggiano separate. Il lavoro del tecnico consiste nell'accesso agli atti presso lo sportello unico, nel rilievo dello stato di fatto e nel confronto: ciò che coincide o rientra nelle tolleranze viene dichiarato; ciò che eccede viene classificato come parziale difformità, variazione essenziale o totale difformità, con i rimedi corrispondenti. La relazione va chiesta prima di firmare il preliminare, non alla vigilia del rogito, perché una sanatoria ex art. 36-bis richiede almeno 45 giorni e, con il vincolo paesaggistico, fino a 180 giorni più i tempi della soprintendenza.

Oltre la soglia: parziali difformità e rimedi

Se la differenza supera le percentuali o non rientra nelle tolleranze esecutive, l'intervento è in parziale difformità dal permesso o dalla SCIA (art. 34) e il comune ordina la rimozione o demolizione; quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte conforme, applica la sanzione pari al triplo del costo di produzione della parte difforme (immobili residenziali, secondo la L. 392/1978) o al triplo del valore venale (altri usi), e il pagamento concorre a formare lo stato legittimo. La via preferibile è però la sanatoria dell'art. 36-bis, introdotta dal Salva-casa per le parziali difformità e per le variazioni essenziali dell'art. 32: la doppia conformità è semplificata (conformità urbanistica al momento della domanda, conformità edilizia al momento della realizzazione), la può chiedere anche l'attuale proprietario, lo sportello unico può prescrivere lavori di adeguamento, l'oblazione è pari al doppio del contributo di costruzione aumentato del 20% per le parziali difformità e le variazioni essenziali (senza aumento se l'opera era conforme sia allora sia oggi), oppure, per le opere in assenza o difformità dalla SCIA, al doppio dell'aumento di valore venale tra 1.032 e 10.328 euro, ridotti a 516-5.164 euro in caso di conformità in entrambi i momenti; il silenzio sulla domanda di permesso vale accoglimento dopo 45 giorni e il privato può chiedere l'attestazione telematica della formazione del titolo, con azione ex art. 31 c.p.a. se non arriva in dieci giorni. Con vincolo paesaggistico serve il parere di compatibilità, anche per volumi e superfici, con silenzio-assenso dopo 180 giorni e sanzione pari al maggiore tra danno e profitto (c. 4 e 5-bis). L'art. 34-ter risolve due situazioni frequenti negli edifici degli anni Sessanta e Settanta: le varianti in corso d'opera rispetto a licenze anteriori alla legge 10/1977, regolarizzabili con SCIA e oblazione, con l'epoca provata dai documenti o attestata dal tecnico sotto la sua responsabilità; e le parziali difformità già accertate in un sopralluogo comunale a cui non è seguito un ordine di demolizione, se è stata rilasciata l'abitabilità o agibilità non più annullabile, che sono trattate come tolleranze. Le opere in totale difformità o senza titolo restano fuori da queste norme: per esse valgono l'accertamento di conformità ordinario dell'art. 36, con la doppia conformità piena, e le sanzioni dell'art. 31.

Come procedere

  1. Accesso agli atti: il tecnico chiede allo sportello unico tutti i titoli, le pratiche di condono e sanatoria, le agibilità e i verbali di sopralluogo; dal Salva-casa l'amministrazione deve acquisire d'ufficio ciò che possiede (art. 9-bis c. 1).
  2. Rilievo e confronto: misure dello stato di fatto contro le tavole dell'ultimo titolo sull'intero immobile; calcolo delle percentuali sulla superficie assentita originaria; classificazione di ogni scostamento.
  3. Dichiarazione delle tolleranze: nella relazione per il rogito o nella prima pratica utile; in zona sismica con l'attestazione strutturale e la trasmissione allo sportello unico (c. 3-bis).
  4. Sanatoria di ciò che eccede: art. 36-bis o 34-ter, con oblazione e, se serve, parere paesaggistico; oppure pagamento della sanzione ex art. 34 quando la demolizione è impossibile.
  5. Rogito: dichiarazione degli estremi dei titoli nell'atto (art. 46), allegazione della dichiarazione asseverata, clausole di garanzia sullo stato legittimo, eventuale riduzione del prezzo o deposito fiduciario per le pratiche in corso.

Le tolleranze sono la risposta della legge all'imperfezione dei cantieri: ciò che rientra nel 2%, o nelle percentuali maggiori per il costruito fino al 24 maggio 2024, non è abuso e si dichiara; ciò che eccede si sana con l'art. 36-bis o si paga con l'art. 34, e tutto confluisce nello stato legittimo dell'art. 9-bis, il documento che permette di vendere, ottenere il mutuo e costruire ancora. La sanatoria edilizia è nella pagina dedicata; gli effetti delle difformità sul contratto sono nella pagina su abusi edilizi e vendita; le sanzioni per gli abusi veri nella pagina sull'abuso edilizio.

Domande frequenti

Il mio appartamento di 90 m² ha un muro spostato di 20 cm rispetto al progetto: è un abuso?
Per le opere realizzate entro il 24 maggio 2024 lo scostamento è tollerato se resta entro il 5% delle misure previste dal titolo (6% sotto i 60 m², 4% tra 100 e 300, 3% tra 300 e 500, 2% oltre); per quelle successive il limite è il 2% per tutti (art. 34-bis c. 1 e 1-bis). La diversa collocazione di tramezzi e aperture interne, senza incidere sui parametri urbanistici e sull'agibilità, rientra comunque tra le tolleranze esecutive (c. 2 e 2-bis). Il tecnico lo dichiara nella pratica o nella relazione per il rogito: non serve alcuna sanatoria.
Che cos'è lo stato legittimo e chi lo attesta?
È la fotografia giuridica dell'immobile: il titolo che lo ha costruito o legittimato, oppure il titolo dell'ultimo intervento sull'intero immobile se il comune ha verificato i titoli precedenti, integrato dai titoli parziali, dalle sanatorie, dalle sanzioni pagate e dalle tolleranze dichiarate (art. 9-bis c. 1-bis). Lo attesta un tecnico abilitato (geometra, architetto, ingegnere) dopo l'accesso agli atti in comune e il confronto con lo stato di fatto; per gli edifici di epoca senza obbligo di licenza valgono il catasto di primo impianto, le foto e i documenti d'archivio.
Le difformità superano la tolleranza: che cosa posso fare prima di vendere?
Se sono parziali difformità dal permesso o dalla SCIA, la sanatoria dell'art. 36-bis: conformità urbanistica di oggi e conformità edilizia dell'epoca dei lavori, oblazione (doppio del contributo o da 516 a 10.328 euro secondo i casi), silenzio-assenso in 45 giorni, parere paesaggistico se c'è vincolo; le varianti di cantiere anteriori alla legge 10/1977 si regolarizzano con SCIA e oblazione (art. 34-ter). Se non è sanabile, resta la demolizione o, quando questa pregiudica la parte conforme, la sanzione pari al triplo del costo di produzione o del valore venale (art. 34), che rende l'immobile legittimo ai fini dello stato legittimo.
Se compro una casa con difformità la vendita è nulla?
No: la nullità dell'art. 46 scatta solo se nell'atto mancano gli estremi del titolo edilizio o sono falsi (Cass. SU 8230/2019); le difformità reali non rendono nullo il contratto ma danno diritto alla garanzia e al risarcimento verso il venditore, o alla riduzione del prezzo. Per questo prima del rogito si chiede la relazione sullo stato legittimo, si fa dichiarare le tolleranze e si sana o si sconta dal prezzo ciò che eccede.
Le difformità nelle parti comuni del condominio bloccano la vendita del mio appartamento?
Non più: dal Salva-casa lo stato legittimo della singola unità non è influenzato dalle difformità delle parti comuni, e quello dell'edificio non è influenzato dalle difformità delle singole unità (art. 9-bis c. 1-ter). Il tecnico attesta lo stato legittimo dell'unità; l'abuso condominiale resta un problema del condominio.

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Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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