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ProceduraDiritto amministrativo · Edilizia e urbanistica

L'autorizzazione paesaggistica e la compatibilità paesaggistica

In coste, laghi, fiumi, montagne, parchi e aree dichiarate di notevole interesse pubblico ogni modifica visibile richiede, prima del permesso di costruire, un'autorizzazione paesaggistica con il parere vincolante della Soprintendenza. È un atto autonomo, con tempi propri, che non si può ottenere dopo aver costruito: l'unica eccezione è l'accertamento di compatibilità per gli abusi senza nuovi volumi, oggi allargato dal Salva-casa, che evita la demolizione e il reato ma costa una sanzione pari al maggiore tra danno e profitto.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Quando serve: per ogni intervento che modifica lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici in aree vincolate per provvedimento (art. 136) o per legge (art. 142: coste, laghi, fiumi, montagne, parchi, boschi…), prima del permesso di costruire o della SCIA (art. 146 D.Lgs. 42/2004); non serve per manutenzioni senza alterazioni e per le 31 voci dell'Allegato A al DPR 31/2017.
  • Procedura ordinaria: istanza al Comune delegato, istruttoria e proposta in 40 giorni, parere vincolante della Soprintendenza in 45, provvedimento in 20; se la Soprintendenza tace per 60 giorni il Comune decide.
  • Procedura semplificata (Allegato B): modello e relazione semplificata, 20 giorni per la proposta, 20 per il parere, 10 per il provvedimento.
  • Validità 5 anni (più uno per concludere), atto autonomo e presupposto del titolo edilizio, mai in sanatoria: dopo i lavori resta solo l'accertamento di compatibilità per abusi senza nuovi volumi (art. 167, c. 4-5), con sanzione pari al maggiore tra danno e profitto, esteso dal Salva-casa alle difformità parziali con volumi.
  • Sanzioni: rimessione in pristino sempre (art. 167), reato dell'art. 181 (contravvenzione, o delitto 1-4 anni nei casi gravi) estinto dalla compatibilità accertata; ricorso al TAR in 60 giorni contro diniego e parere.

La regola

Art. 146, commi 2 e 4, D.Lgs. 42/2004 — Autorizzazione

«I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. […] L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni […]».

Il vincolo paesaggistico non impedisce di costruire: impone una valutazione preventiva di compatibilità tra l'intervento e i valori del paesaggio, affidata alla Regione (che quasi ovunque ha delegato i Comuni) con il parere della Soprintendenza, vincolante finché il piano paesaggistico non è adeguato (art. 146, c. 5). L'autorizzazione è un atto diverso dal titolo edilizio: si chiede prima, con la relazione paesaggistica del DPCM 12 dicembre 2005 (o semplificata per gli interventi minori), e senza di essa il permesso di costruire non può essere rilasciato né la SCIA produce effetti; il termine di cinque anni decorre dall'efficacia del titolo edilizio, e i lavori iniziati nel quinquennio si completano entro l'anno successivo. Il divieto di sanatoria è la regola più importante: l'autorizzazione postuma non esiste, e chi ha costruito senza può solo tentare l'accertamento di compatibilità nei casi limitati dell'art. 167, c. 4. Sono esenti (art. 149) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento e restauro «che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici», le attività agro-silvo-pastorali senza opere permanenti, il taglio colturale e le opere forestali autorizzate; l'Allegato A al DPR 31/2017 elenca 31 categorie libere (opere interne, adeguamento di finiture con materiali analoghi, pannelli solari non visibili in alcuni casi, piccoli manufatti amovibili, cancelli e recinzioni in certi contesti, occupazioni temporanee), da leggere con attenzione perché ogni voce ha condizioni.

Le due procedure

FaseProcedimento ordinario (art. 146)Procedimento semplificato (DPR 31/2017, Allegato B)
Interventitutti quelli non esenti e non di lieve entità42 categorie di lieve entità: ampliamenti fino al 10% e 100 mc, tettoie e pergolati, chiusure di logge, aperture, recinzioni, pannelli, insegne, impianti, demolizioni, interventi su aree degradate
Documentiprogetto e relazione paesaggistica completa (DPCM 12 dicembre 2005)modello Allegato C e relazione paesaggistica semplificata Allegato D, redatta da tecnico abilitato
Istruttoriaverifica dell'esenzione e della documentazione; entro 40 giorni accertamenti di conformità al vincolo e al piano, trasmissione alla Soprintendenza con relazione tecnica e proposta, comunicazione all'interessatoverifica preliminare; integrazioni chieste una sola volta entro 10 giorni (10 per rispondere, pena improcedibilità); proposta motivata di accoglimento alla Soprintendenza entro 20 giorni; in caso di valutazione negativa, comunicazione dei motivi e delle modifiche entro 10 giorni
Parere della Soprintendenzavincolante, entro 45 giorni dalla ricezione degli atti, con preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241 se negativo; decorsi 60 giorni senza parere, il Comune provvede comunquevincolante, entro 20 giorni dalla proposta; decorso il termine, il Comune provvede
Provvedimentoentro 20 giorni dal parereentro 10 giorni dal parere
Durata indicativa105 giorni60 giorni
Efficacia5 anni + 1 per completare i lavori iniziatiuguale
Altri assensiconferenza di servizi se servono altri atti (beni culturali, vincolo idrogeologico)conferenza di servizi con termini dimezzati per le amministrazioni di tutela

Il parere della Soprintendenza è il cuore del procedimento e l'oggetto tipico del contenzioso: deve essere motivato sulla compatibilità dell'intervento «nel suo complesso» e sulla conformità al piano paesaggistico, non su valutazioni urbanistiche o di merito estranee alla tutela; un parere negativo generico («l'intervento altera il contesto») è annullabile dal TAR, come lo è quello tardivo quando il Comune ha già il potere di decidere da solo. Il diniego di autorizzazione si impugna davanti al TAR entro 60 giorni insieme al parere, che è atto endoprocedimentale ma vincolante; il Comune che si discosta dal parere favorevole deve motivare, e quello che segue un parere illegittimo risponde con esso.

Dopo i lavori: compatibilità, sanzioni, reato

  1. Accertamento di compatibilità (art. 167, c. 4-5): solo per lavori senza creazione di superfici utili o volumi né aumento di quelli legittimi, materiali difformi, manutenzione ordinaria o straordinaria; domanda all'ente gestore del vincolo, decisione entro 180 giorni con parere vincolante della Soprintendenza in 90; se positiva, sanzione pari al maggiore tra danno e profitto (perizia di stima) ed estinzione del reato (art. 181, c. 1-ter); se negativa, rimessione in pristino.
  2. Salva-casa (art. 36-bis, c. 4, DPR 380/2001): per le parziali difformità e le variazioni essenziali sanabili, il Comune chiede il parere di compatibilità «anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi», con 180 e 90 giorni e silenzio-assenso; resta la sanzione pecuniaria paesaggistica.
  3. Rimessione in pristino (art. 167, c. 1-3): sempre dovuta per gli abusi non compatibili, con termine; in caso di inerzia l'amministrazione procede d'ufficio tramite il prefetto o il Ministero, con spese a carico del trasgressore.
  4. Reato (art. 181): contravvenzione con le pene dell'art. 44, lett. c, DPR 380/2001; delitto da uno a quattro anni per le aree dichiarate di notevole interesse prima dei lavori o per grandi aumenti di volume in aree vincolate per legge; estinzione con la compatibilità accertata o con la rimessione in pristino prima della condanna (c. 1-quinquies); confisca possibile, sequestro preventivo frequente.
  5. Effetti civili: l'immobile con abuso paesaggistico non sanato è difficilmente vendibile e finanziabile; la compatibilità accertata va conservata con il titolo edilizio per gli atti futuri.

Il titolo edilizio che segue l'autorizzazione è descritto nella pagina sul permesso di costruire; le sanatorie edilizie, comprese quelle del Salva-casa, nella pagina sull'accertamento di conformità; le conseguenze penali degli abusi nella pagina sul reato di abuso edilizio; i vincoli sui beni culturali, che seguono regole diverse (art. 21 ss.), nella pagina dedicata ai vincoli sui beni culturali.

Domande frequenti

Come faccio a sapere se la mia casa è in area vincolata?
Il vincolo nasce da un provvedimento (dichiarazione di notevole interesse pubblico, art. 136, oggi nei piani paesaggistici regionali) o direttamente dalla legge (art. 142: fascia di 300 metri dalla costa e dai laghi, 150 metri dai fiumi e torrenti iscritti, montagne sopra 1.600 metri sulle Alpi e 1.200 sugli Appennini, ghiacciai, parchi e riserve, boschi, usi civici, zone umide, vulcani, aree archeologiche). Si verifica con il certificato di destinazione urbanistica, sul piano paesaggistico regionale e sul SITAP del Ministero; le aree che al 6 settembre 1985 erano classificate come zone A e B negli strumenti urbanistici sono escluse dai vincoli ex lege (tranne boschi e zone umide) (art. 142, c. 2).
Quanto dura la procedura?
Nell'ordinaria il Comune (o l'ente delegato) ha 40 giorni per l'istruttoria e la proposta, la Soprintendenza 45 giorni per il parere vincolante, l'amministrazione 20 giorni per provvedere: circa 105 giorni, e se la Soprintendenza tace per 60 giorni il Comune decide da solo (art. 146, c. 7-9). Nella semplificata del DPR 31/2017 (Allegato B: piccoli ampliamenti, tettoie, pannelli, recinzioni, cambi di finiture) i termini sono 10 giorni per le integrazioni, 20 per la proposta, 20 per il parere, 10 per il provvedimento: circa 60 giorni; il silenzio della Soprintendenza oltre i 20 giorni consente al Comune di provvedere. L'autorizzazione vale cinque anni, più un anno per finire i lavori iniziati.
Ho fatto i lavori senza autorizzazione: posso chiederla adesso?
Non l'autorizzazione, che «non può essere rilasciata in sanatoria» (art. 146, c. 4), ma l'accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 167, c. 4-5; art. 181, c. 1-ter) se i lavori non hanno creato superfici utili o volumi né aumentato quelli legittimi, hanno usato materiali diversi da quelli autorizzati o sono manutenzione: domanda all'ente gestore del vincolo, che decide in 180 giorni con parere vincolante della Soprintendenza in 90; se la compatibilità è accertata si paga una sanzione pari al maggiore tra danno e profitto, stimata con perizia, e il reato dell'art. 181 si estingue; se è negata, rimessione in pristino. Per le difformità parziali sanabili con il Salva-casa (art. 36-bis DPR 380/2001) il parere di compatibilità è ammesso anche con nuovi volumi, con silenzio-assenso se i pareri non arrivano.
Che cosa rischio penalmente?
Lavori senza autorizzazione o in difformità su beni paesaggistici: contravvenzione punita con le pene dell'art. 44, lett. c, DPR 380/2001 (arresto fino a due anni e ammenda da 15.493 a 51.645 euro), che si prescrive in quattro anni (cinque con interruzioni) e si estingue con l'accertamento di compatibilità o con la rimessione in pristino spontanea prima della condanna; delitto con reclusione da uno a quattro anni se l'area era dichiarata di notevole interesse pubblico prima dei lavori o se in area vincolata per legge si è aumentata la volumetria oltre il 30% (o 750 metri cubi) o costruito oltre 1.000 metri cubi (art. 181, c. 1-bis). In ogni caso resta l'ordine di rimessione in pristino a spese del trasgressore.

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Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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