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GuidaDiritto amministrativo · Edilizia e urbanistica

I condoni edilizi (1985, 1994, 2003): pratiche aperte e silenzio-assenso

Non esiste un condono in corso: gli ultimi termini sono scaduti il 10 dicembre 2004. Esistono però centinaia di migliaia di domande mai definite dai comuni, che continuano a produrre effetti: bloccano le demolizioni, permettono di vendere, e in molti casi si sono trasformate in titoli per silenzio-assenso. Chi compra o eredita un immobile con un condono pendente deve capire se la pratica è completa, se l'opera era condonabile e come chiudere il procedimento.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Tre condoni: opere ultimate entro il 1/10/1983 (L. 47/1985), il 31/12/1993 (L. 724/1994) e il 31/3/2003 (D.L. 269/2003, domande 11/11-10/12/2004); ampliamenti fino al 30% o 750 mc. Nessun condono è aperto oggi.
  • Silenzio-assenso dopo 24 mesi solo con oblazione e oneri integrali, documenti completi e accatastamento (art. 35 L. 47/1985; c. 37 art. 32 D.L. 269/2003); mai per opere non condonabili.
  • Non condonabili: opere contro vincoli di inedificabilità anteriori (art. 33); aree vincolate solo con parere favorevole (art. 32); esclusioni del 2003 (mafia, sismica, aree pubbliche, vincoli).
  • La domanda con oblazione sospende il penale e le sanzioni; l'oblazione integrale estingue i reati anche se il condono è negato (artt. 38-39).
  • Vendita possibile con copia della domanda e prime due rate (art. 40 c. 3); diniego → TAR in 60 giorni; pratiche ferme → istanza ex art. 2 L. 241 e silenzio-inadempimento.

Le tre leggi a confronto

Art. 35, comma 18, L. 28 febbraio 1985, n. 47 — Procedimento per la sanatoria (silenzio-assenso)

«Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 40 e con l'esclusione dei casi di cui all'articolo 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento, trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti».

Primo condonoSecondo condonoTerzo condono
NormaL. 47/1985, capo IV (artt. 31-40)Art. 39 L. 724/1994 (rinvia alla L. 47/1985)Art. 32 D.L. 269/2003, conv. L. 326/2003, e leggi regionali
Opere ultimate entro1° ottobre 198331 dicembre 199331 marzo 2003
Limiti di volumeNessunoAmpliamenti fino al 30% o 750 mc; nuove costruzioni fino a 750 mc per domandaIdem; nuove costruzioni residenziali fino a 750 mc e 3.000 mc complessivi; tipologie 1-3 ovunque, 4-6 solo con legge regionale
DomandaTermini del 1985-1986 (più volte prorogati)Termini del 1995Dall'11 novembre al 10 dicembre 2004, a pena di decadenza
Silenzio-assenso24 mesi con conguagli pagati e accatastamento (art. 35)Idem24 mesi dal 31 ottobre 2005 con oneri, documenti, catasto e ICI (c. 37)
EsclusioniVincoli di inedificabilità anteriori (art. 33); parere per le aree vincolate (art. 32)Idem + condannati per mafia e riciclaggioIdem + non adeguabilità sismica, aree pubbliche, aree vincolate non conformi (c. 27)
Effetti penaliLa domanda con oblazione sospende il procedimento; l'oblazione integrale estingue le contravvenzioni edilizie, sismiche e sanitarie, anche in caso di diniego (artt. 38-39 L. 47/1985)

Il condono è cosa diversa dalla sanatoria ordinaria: sana l'illecito anche se l'opera non è conforme agli strumenti urbanistici, in cambio dell'oblazione e degli oneri, mentre l'accertamento di conformità presuppone che l'opera sia conforme. Per questo il condono è eccezionale, chiuso nei termini e nelle tipologie, e ha lasciato una coda amministrativa enorme: pratiche presentate nel 1986, nel 1995 e nel 2004 mai istruite, sulle quali si sono formati silenzi-assensi validi o apparenti, contestati dai comuni quando l'immobile cambia mano o quando arriva una segnalazione. La regola pratica è che il silenzio-assenso non è mai un'arma per chi ha presentato una domanda incompleta, ha pagato meno del dovuto o ha condonato un'opera in area vincolata senza parere: in questi casi il comune conserva il potere di negare, e il diniego comporta le sanzioni ordinarie dell'abuso edilizio, con la sola consolazione dell'estinzione dei reati. La guida su abusi e vendita spiega come si stipula con un condono pendente (art. 40, c. 3) e quali clausole tutelano il compratore.

Che cosa fare con una pratica aperta

  1. Accesso agli atti al comune: domanda, ricevute dell'oblazione e degli oneri, integrazioni richieste e prodotte, pareri (soprintendenza, vincolo idrogeologico), eventuali comunicazioni di diniego o preavviso; verifica in catasto della denuncia; verifica dei vincoli alla data dell'abuso.
  2. Diagnosi con un tecnico: opera condonabile (data di ultimazione provata con foto aeree, contratti, utenze; limiti di volume; vincoli ex art. 33; tipologia ammessa nel 2003), completezza della pratica, conguagli dovuti (prescritti dopo 36 mesi), silenzio-assenso formato o no.
  3. Se la pratica è completa: istanza al comune di conclusione del procedimento o di attestazione del titolo formatosi per silenzio (art. 2 L. 241/1990); in caso di silenzio, ricorso al TAR contro il silenzio-inadempimento; dichiarazione del tecnico sullo stato legittimo per il rogito.
  4. Se mancano pagamenti o documenti: integrare, dove ancora possibile, e chiedere il rilascio espresso; per le aree vincolate sollecitare il parere e impugnare il silenzio-rifiuto dopo 180 giorni.
  5. Se arriva il diniego: ricorso al TAR in 60 giorni con eventuale sospensiva, o ricorso straordinario in 120; in parallelo, verifica della sanatoria ordinaria e della fiscalizzazione; l'oblazione versata estingue comunque i reati.

Un avvertimento sulle proposte di «nuovo condono», che ricorrono a ogni legislatura: nessuna è diventata legge, e le regioni non possono condonare da sole (Corte cost. 196/2004 ha riservato allo Stato i principi del terzo condono, lasciando alle regioni solo la disciplina attuativa). Chi ha un abuso recente deve ragionare con gli strumenti ordinari: permesso o SCIA in sanatoria se c'è conformità, tolleranze per gli scostamenti minori, rimozione o sanzione pecuniaria negli altri casi; sul piano penale, il reato di abuso edilizio si prescrive ma l'ordine di demolizione no.

Domande frequenti

Sto comprando una casa con una domanda di condono del 1986 mai definita: è un problema?

Non blocca la vendita, ma va gestito. La legge consente l'atto se vi si allega copia della domanda di condono con gli estremi di presentazione e l'indicazione del versamento delle prime due rate dell'oblazione (art. 40, c. 3, L. 47/1985), quindi il notaio può stipulare. Il punto è capire che cosa c'è dietro: se la pratica è completa (oblazione integrale, oneri, documenti, accatastamento) e l'opera era condonabile, sono passati da tempo i 24 mesi dell'art. 35 e il silenzio-assenso si è formato, per cui conviene chiedere al comune un'attestazione o almeno inserire nell'atto la dichiarazione del tecnico sullo stato legittimo che richiama la domanda; se invece mancano documenti o conguagli, il silenzio non si è formato e il comune può ancora negare, con demolizione o sanzione a carico di chi possiede l'immobile in quel momento, cioè lei. Un accesso agli atti al comune prima del preliminare, con la verifica dei versamenti e dell'eventuale vincolo sull'area (art. 33), è indispensabile; nel contratto vanno regolati i costi residui e il rischio di diniego.

Il comune non risponde da vent'anni: la pratica si considera approvata?

Solo se ricorrono tutte le condizioni. Per i primi due condoni, decorsi 24 mesi dalla domanda senza risposta, la domanda si intende accolta se l'interessato ha pagato tutte le somme dovute a conguaglio e ha presentato la documentazione per l'accatastamento (art. 35 L. 47/1985, richiamato dall'art. 39 L. 724/1994); per il terzo, il pagamento degli oneri, la documentazione, la denuncia in catasto e ai fini ICI entro il 31 ottobre 2005 e il decorso di 24 mesi senza provvedimento negativo equivalgono a titolo in sanatoria (art. 32, c. 37, D.L. 269/2003). La giurisprudenza amministrativa è però costante nel negare il silenzio-assenso quando la domanda era incompleta, l'oblazione parziale o calcolata in modo infedele, l'opera non condonabile per i vincoli dell'art. 33 o per le esclusioni del 2003, o mancava il parere dell'autorità del vincolo: in questi casi il comune può negare anche dopo decenni. Chi vuole certezza presenta un'istanza di conclusione del procedimento (art. 2 L. 241/1990) e, in caso di ulteriore silenzio, il ricorso al TAR contro il silenzio-inadempimento, oppure chiede un'attestazione dell'avvenuta formazione del titolo.

Ho una veranda costruita nel 2010: posso ancora fare il condono?

No. Il condono è una legge eccezionale con termini chiusi: le opere dovevano essere ultimate entro il 1° ottobre 1983, il 31 dicembre 1993 o il 31 marzo 2003 e le domande andavano presentate nei termini di ciascuna legge, l'ultimo dei quali è scaduto il 10 dicembre 2004. Per gli abusi successivi esistono solo le sanatorie ordinarie: l'accertamento di conformità dell'art. 36 DPR 380/2001 per gli abusi maggiori, che richiede la doppia conformità urbanistica ed edilizia, e la sanatoria semplificata dell'art. 36-bis introdotta dal Salva-casa del 2024 per le parziali difformità, le variazioni essenziali e le opere senza SCIA, che richiede la conformità urbanistica di oggi e quella edilizia dell'epoca; oltre alle tolleranze costruttive che non costituiscono violazione. Se la veranda non è conforme, restano la rimozione o, nei casi in cui la demolizione pregiudicherebbe la parte legittima, la sanzione pecuniaria sostitutiva. Le proposte di un nuovo condono ricorrono periodicamente ma nessuna è legge.

Il condono era su un'area vincolata e il comune ha negato: che cosa succede ai reati e all'abuso?

L'oblazione versata estingue comunque i reati contravvenzionali edilizi, anche se la sanatoria è negata (art. 39 L. 47/1985), e riduce le sanzioni pecuniarie in misura corrispondente se si rinuncia al rimborso; il procedimento penale, sospeso dalla domanda (art. 38), si chiude con l'estinzione. L'abuso però resta: il comune ordina la demolizione o, nei casi previsti, applica la sanzione pecuniaria, e il diniego va impugnato al TAR entro 60 giorni (o con ricorso straordinario entro 120) contestando per esempio che il vincolo è successivo all'opera, che non comporta inedificabilità assoluta o che il parere dell'autorità del vincolo era dovuto e non è stato chiesto (art. 32). Per le opere in aree vincolate condonabili, il parere favorevole dell'autorità è condizione del rilascio e, se non arriva entro 180 giorni, si impugna il silenzio-rifiuto. Dopo un diniego definitivo si può tentare la sanatoria ordinaria solo se l'opera è conforme.

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Fonti normative

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