In breve
- Computo (art. 155 c.p.c.): il giorno iniziale non si conta, l'ultimo sì; i festivi contano; scadenza di sabato o festivo → primo giorno utile (atti fuori udienza); termini a ritroso anticipati.
- Perentori non prorogabili (art. 153): 30 giorni appello, 60 cassazione dalla notifica; 6 mesi dalla pubblicazione (artt. 325, 327); rimessione in termini solo per causa non imputabile.
- Feriale: termini processuali sospesi dal 1° al 31 agosto, riprendono il 1° settembre; se iniziano in agosto partono dal 1° settembre (L. 742/1969; art. 54 c.p.a.).
- Esclusi: lavoro e previdenza, alimenti, cautelari, sfratti, opposizioni esecutive, fallimenti, interdizioni, ordini di protezione, cause urgenti; penale: detenuti che rinunciano, urgenze.
- I termini non processuali (licenziamento 60 gg, querela 3 mesi, multe, cartelle, prescrizioni) non si sospendono.
Le regole
«Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa».
«Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».
| Caso | Regola | Esempio |
|---|---|---|
| Termine a giorni | Escluso il giorno iniziale, incluso l'ultimo | Notifica il 3 marzo, 30 giorni: scade il 2 aprile |
| Termine a mesi | Da data a data (calendario comune) | Pubblicazione il 15 settembre, 6 mesi: 15 marzo |
| Scadenza festiva o di sabato | Proroga al primo giorno non festivo (atti fuori udienza) | Scadenza sabato 7: si deposita lunedì 9 |
| Termine a ritroso | Se cade di sabato o festivo, si anticipa (giurisprudenza) | 70 giorni prima dell'udienza cade di domenica: entro il venerdì |
| Agosto, termine a giorni | Sospeso dal 1° al 31 agosto; riprende il 1° settembre | Notifica il 20 luglio, 30 giorni: 19 settembre |
| Termine che inizia in agosto | Decorre dal 1° settembre | Notifica il 10 agosto, 30 giorni: 30 settembre |
| Agosto, termine a mesi | Si aggiungono 31 giorni se il periodo attraversa agosto | Pubblicazione il 10 marzo, 6 mesi: 11 ottobre |
| Materie escluse | Agosto conta (lavoro, previdenza, sfratto, cautelari, opposizioni esecutive, fallimenti, alimenti, urgenza) | Licenziamento: sentenza notificata il 20 luglio, appello entro il 19 agosto |
| Notifica PEC | Per chi notifica vale l'invio; per il destinatario, dopo le 21 vale le 7 del giorno dopo (art. 147 c.p.c.) | PEC inviata il 30 alle 23: tempestiva per il mittente; il termine del destinatario parte dal giorno dopo |
I termini processuali sono di due specie (artt. 152-154 c.p.c.): perentori, che la legge dichiara tali e che non si possono abbreviare né prorogare, nemmeno d'accordo tra le parti, e la cui violazione produce decadenza; ordinatori, che il giudice può prorogare prima della scadenza. Le impugnazioni hanno termini perentori (30 giorni per appello e revocazione, 60 per la cassazione, dalla notifica della sentenza; sei mesi dalla pubblicazione in ogni caso), come le opposizioni (40 giorni per il decreto ingiuntivo, 20 per gli atti esecutivi) e le difese del convenuto (costituzione 70 giorni prima dell'udienza). L'unico rimedio alla decadenza è la rimessione in termini dell'art. 153, c. 2, che richiede una causa non imputabile alla parte, come un malfunzionamento certificato dei sistemi telematici o un evento imprevedibile: l'errore dell'avvocato o del cliente non lo è. La sospensione feriale è stata ridotta dal 2015 (prima andava dal 1° agosto al 15 settembre) e vale per il processo civile, amministrativo (art. 54 c.p.a., non per il cautelare), tributario e per i termini di impugnazione penale.
Come si evita l'errore
- Individuare la natura del termine: processuale (si sospende ad agosto, salvo materie escluse) o sostanziale e amministrativo (non si sospende mai: licenziamento, querela, multe, cartelle, prescrizioni, ricorsi amministrativi).
- Fissare il giorno iniziale: per il notificante la data di spedizione o di invio della PEC, per il destinatario la ricezione (dopo le 21, il giorno dopo); il termine lungo decorre dalla pubblicazione, non dalla notifica.
- Contare: escluso il primo giorno, festivi compresi; per i termini a mesi da data a data; sommare agosto se attraversato; verificare se la materia è tra quelle escluse (art. 92 ord. giud.; artt. 429 e 459 c.p.c.; urgenza dichiarata).
- Controllare l'ultimo giorno: sabato o festivo → primo giorno utile per gli atti fuori udienza; termini a ritroso → giorno precedente; non aspettare l'ultimo giorno per i depositi telematici.
- Documentare: conservare relate di notifica, ricevute PEC di accettazione e consegna, ricevute di deposito; in caso di incidente tecnico, raccogliere subito le prove per la rimessione in termini.
Due avvertenze pratiche. La prima riguarda il penale: la sospensione feriale vale per i termini di impugnazione e per le indagini, ma non per gli imputati in custodia cautelare che vi rinuncino e non nei processi dichiarati urgenti perché la prescrizione o la custodia scadono durante o subito dopo la sospensione (art. 2 L. 742/1969); i termini dell'appello penale (15, 30 o 45 giorni dal deposito) si sospendono, quelli delle misure cautelari no. La seconda riguarda il fisco: i termini per il ricorso tributario si sospendono ad agosto e, se è stata chiesta l'adesione, si sommano ai 90 giorni di quella sospensione; i termini per pagare, invece, seguono le regole proprie del fisco. Per orientarsi nel linguaggio delle sentenze e dei termini, la guida su come leggere una sentenza; per le durate reali dei processi, quanto dura una causa.
Domande frequenti
Mi hanno notificato la sentenza il 20 luglio: entro quando devo fare appello?
Entro il 19 settembre. Il termine breve è di trenta giorni dalla notifica (art. 325 c.p.c.); il giorno della notifica non si conta (art. 155), quindi il primo giorno è il 21 luglio e fino al 31 luglio si consumano undici giorni; dal 1° al 31 agosto il termine è sospeso (art. 1 L. 742/1969); dal 1° settembre riprende e i diciannove giorni residui portano al 19 settembre. Se il 19 settembre fosse un sabato o un festivo, la scadenza slitterebbe al primo giorno lavorativo. Se la notifica fosse arrivata il 10 agosto, il termine sarebbe partito il 1° settembre e scaduto il 30 settembre. Attenzione: se la causa è di lavoro, di previdenza, di sfratto, di opposizione all'esecuzione, o cautelare, agosto conta come gli altri mesi e l'appello andrebbe proposto entro il 19 agosto.
Il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione si allunga di agosto?
Sì. I termini a mesi si contano da data a data secondo il calendario comune (art. 155, c. 2), ma la sospensione feriale si applica anche a loro: se il periodo attraversa agosto, si aggiungono trentuno giorni. Una sentenza pubblicata il 10 marzo ha il termine lungo che scadrebbe il 10 settembre; con la sospensione scade l'11 ottobre. Una sentenza pubblicata il 15 settembre scade il 15 marzo dell'anno dopo senza aggiunte, perché non incontra agosto. Il termine lungo decorre dal deposito della sentenza in cancelleria, indipendentemente dalla notifica, e vale per appello, cassazione e revocazione ordinaria (art. 327); non si applica al contumace che prova di non aver conosciuto il processo per nullità della citazione o della sua notifica.
Il termine scade di sabato: posso depositare lunedì?
Per gli atti da compiere fuori udienza sì: la proroga al primo giorno non festivo, prevista per le scadenze festive, si applica anche al sabato (art. 155, c. 4 e 5), quindi il deposito o la notifica di lunedì è tempestivo. Le udienze fissate di sabato, invece, si tengono regolarmente. Il discorso cambia per i termini «a ritroso», quelli che impongono di compiere un atto entro un certo numero di giorni prima di un'udienza (per esempio la costituzione del convenuto 70 giorni prima, o le memorie): se l'ultimo giorno utile cade di sabato o in un festivo, la giurisprudenza ritiene che si debba anticipare al giorno precedente non festivo, perché la proroga in avanti ridurrebbe il tempo garantito alla controparte. In caso di dubbio, si deposita prima. Con il deposito telematico fa fede la ricevuta di accettazione, e un deposito rifiutato dopo la scadenza non si sana se non con la rimessione in termini, che richiede una causa non imputabile (art. 153).
Il termine per impugnare il licenziamento o per la querela si sospende ad agosto?
No. La sospensione feriale riguarda i termini processuali, cioè quelli per gli atti del processo davanti a un giudice; i termini sostanziali e amministrativi corrono sempre: i sessanta giorni per l'impugnazione scritta del licenziamento (che è un atto stragiudiziale, e per di più la materia del lavoro è esclusa anche per i termini processuali), i tre mesi per la querela, i sessanta giorni per il ricorso al prefetto contro la multa, i centoventi per il ricorso straordinario, le prescrizioni e le decadenze civili, i termini per pagare cartelle e avvisi. Nel processo tributario i termini per il ricorso si sospendono, ma il fisco ha regole proprie per gli adempimenti: i versamenti in scadenza tra il 1° e il 20 agosto slittano al 20 (art. 37, c. 11-bis, D.L. 223/2006) e dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per rispondere alle richieste di documenti e per pagare gli avvisi bonari (art. 7-quater D.L. 193/2016). Nel penale la sospensione vale per i termini di impugnazione, non per gli imputati detenuti che vi rinuncino e non nei processi dichiarati urgenti per prescrizione o custodia in scadenza (art. 2 L. 742/1969).
Domande collegate
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- L'avvocato mi ha mandato una parcella molto più alta del previsto e non mi aveva mai dato un preventivo scritto: cosa posso fare?
Fonti normative
- Art. 155 c.p.c. — Computo dei termini
- Artt. 152-154 c.p.c. — Termini legali e giudiziari, perentori e ordinatori, rimessione in termini
- Artt. 325 e 327 c.p.c. — Termini per le impugnazioni
- L. 742/1969 — Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (artt. 1-3)
- Art. 92 R.D. 12/1941 (ordinamento giudiziario) — Affari civili nel periodo feriale
- Art. 54 c.p.a. — Sospensione dei termini nel processo amministrativo
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
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