In breve
- Obbligo: presentarsi e dire la verità (art. 198 c.p.p.; artt. 250-251 c.p.c.); chi non compare: nuova intimazione, accompagnamento coattivo, da 100 a 1.000 euro nel civile (255 c.p.c.), da 51 a 516 nel penale (133 c.p.p.).
- Diritti: non rispondere su fatti che ti incriminano (198 c. 2 c.p.p.); astenersi se prossimo congiunto dell'imputato (199) o per segreto professionale e d'ufficio (200-202, 249 c.p.c.); rimborsi (DPR 115 artt. 45-48).
- Chi non può: chi ha interesse nella causa (246 c.p.c.); coimputati e imputati connessi, chi ha avuto ruoli nel processo (197 c.p.p.).
- Reato: falsa testimonianza, 2-6 anni, anche per reticenza (372 c.p.); non punibile chi mente per salvare sé o un congiunto (384).
- Come: domande solo dal giudice nel civile (253), esame incrociato nel penale; testimonianza scritta su accordo (257-bis).
L'obbligo di presentarsi e di dire la verità
«1. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte. 2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale.»
Nel processo civile il testimone è chiamato dalla parte che lo ha indicato: l'avvocato deduce la prova con «capitoli» separati, cioè le frasi sui fatti che il teste dovrà confermare o smentire (art. 244 c.p.c.), il giudice la ammette e il testimone riceve l'intimazione dall'ufficiale giudiziario oppure, direttamente dall'avvocato, con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC all'indirizzo dei pubblici elenchi, almeno sette giorni prima dell'udienza (art. 250). In udienza il giudice lo identifica, gli chiede se ha rapporti di parentela, affinità o dipendenza con le parti o interesse nella causa, e le parti possono fare osservazioni sull'attendibilità (art. 252); poi lo ammonisce sull'importanza del giuramento e sulle conseguenze penali e legge la formula, cui il teste risponde in piedi «lo giuro» (art. 251). Le domande le fa solo il giudice, sui capitoli ammessi e su ciò che serve a chiarirli; agli avvocati è vietato interrogare direttamente (art. 253), possono solo suggerire domande al giudice. Chi non si presenta senza giustificato motivo è intimato di nuovo o accompagnato all'udienza dalla forza pubblica e condannato a una pena pecuniaria da 100 a 1.000 euro, da 200 a 1.000 alla seconda assenza (art. 255); chi è impossibilitato viene sentito a casa o in ufficio, e chi risiede fuori circondario può essere sentito per rogatoria dal giudice del suo luogo. Con l'accordo delle parti il giudice può disporre la testimonianza scritta: il teste riceve un modello con i quesiti, risponde a ciascuno per iscritto, indica quelli a cui non sa rispondere e lo restituisce con firma autenticata (art. 257-bis), restando obbligato alla verità come in udienza. Non possono testimoniare le persone che hanno nella causa un interesse tale da poterle legittimare a parteciparvi (art. 246): il socio nella causa della società, il condomino nella causa del condominio, il coobbligato; la parentela con una parte non è un'incapacità ma un elemento di valutazione. Nel processo penale il testimone è citato dal PM o dalla difesa, con notifica nei termini di legge; ogni persona ha la capacità di testimoniare (art. 196), tranne gli incompatibili: i coimputati dello stesso reato e gli imputati in procedimenti connessi finché non sono giudicati in via definitiva, il responsabile civile, chi nello stesso procedimento ha fatto il giudice, il PM, il difensore, l'ausiliario (art. 197). Prima dell'esame il presidente avverte il teste dell'obbligo di dire la verità e delle responsabilità penali, e lo invita a dichiarare: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza» (art. 497); l'esame è incrociato, con le domande della parte che lo ha citato e poi il controesame, e il giudice interviene per chiarire. Chi omette di comparire senza legittimo impedimento è accompagnato coattivamente e condannato a una somma da 51 a 516 euro più le spese del rinvio (art. 133). L'obbligo di dire la verità vale anche fuori dall'aula: chi è sentito dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero come persona informata sui fatti (artt. 351 e 362) ha gli stessi doveri e le stesse facoltà, e le false informazioni al PM sono punite con la reclusione fino a quattro anni (art. 371-bis c.p.).
Chi può astenersi e chi non deve rispondere
| Situazione | Civile | Penale |
|---|---|---|
| Fatti da cui può emergere una propria responsabilità penale | Il teste può rifiutarsi di rispondere sul punto (principio generale, art. 24 Cost.) | Non può essere obbligato a deporre (art. 198 c. 2); se emergono indizi a suo carico l'esame si interrompe e le dichiarazioni sono inutilizzabili contro di lui (art. 63) |
| Prossimi congiunti dell'imputato (ascendenti, discendenti, coniuge, unito civile, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, zii, nipoti; convivente e coniuge separato per i fatti della convivenza) | Nessuna facoltà di astensione: la parentela pesa sull'attendibilità | Non obbligati a deporre, con avviso a pena di nullità; obbligati se hanno denunciato o sono offesi dal reato (art. 199) |
| Segreto professionale: ministri di culto, avvocati, investigatori privati, consulenti tecnici, notai, medici e sanitari, altri professionisti con segreto riconosciuto | Facoltà di astensione (art. 249 c.p.c. che rinvia agli artt. 200-202 c.p.p.) | Non obbligati a deporre su ciò che hanno conosciuto per la professione, salvo l'obbligo di riferire all'autorità; il giudice verifica la fondatezza (art. 200) |
| Giornalisti professionisti | Facoltà per le fonti fiduciarie | Possono tacere le fonti, ma il giudice ordina di rivelarle se indispensabili alla prova del reato (art. 200 c. 3) |
| Segreto d'ufficio e di Stato | Facoltà (art. 249) | Obbligo di astenersi sui fatti segreti (artt. 201-202); esclusi i reati eversivi e di mafia (art. 204) |
| Interesse nella causa | Incapacità a testimoniare (art. 246) | Non esiste: la persona offesa e la parte civile testimoniano, con valutazione rigorosa |
| Coimputati e imputati connessi | — | Incompatibili finché il loro processo non è definitivo; poi testimoni assistiti dal difensore (artt. 197, 197-bis) |
| Minori | Sentiti dal giudice con le cautele del caso | Esame condotto dal presidente, con familiare o esperto; audizione protetta per i reati sessuali e di violenza (art. 498 c. 4-ter) |
La facoltà di astensione non è un diritto al silenzio parziale: chi decide di deporre, pur potendo astenersi, deve dire tutta la verità, e il congiunto che ha denunciato non può più tirarsi indietro. Il segreto professionale copre ciò che il professionista ha appreso «per ragione» del suo ministero o ufficio, non ciò che ha visto come cittadino; l'avvocato non può essere sentito sui colloqui con il cliente, il medico sulle condizioni del paziente, il sacerdote sulla confessione. Il giudice che dubita della fondatezza del segreto fa gli accertamenti e, se infondato, ordina di deporre. Nel penale il testimone può farsi assistere da un avvocato solo nei casi del testimone assistito (art. 197-bis); il testimone comune non ha un difensore, ma può chiedere al giudice di chiarire una domanda e rifiutare di rispondere se la risposta lo incriminerebbe.
Falsa testimonianza e reticenza
L'art. 372 c.p. punisce con la reclusione da due a sei anni chi, deponendo come testimone davanti all'autorità giudiziaria, «afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato»: tre condotte, di cui la terza, la reticenza, è la più frequente e comprende il «non ricordo» di chi ricorda. Il reato si consuma con la chiusura della deposizione ed è escluso se il teste ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento, o, nelle cause civili, prima della sentenza definitiva anche non irrevocabile (art. 376 c.p.); il giudice che rileva contraddizioni o contrasti con le prove acquisite lo fa notare al teste rinnovando l'avvertimento, e con la decisione finale trasmette gli atti al PM se ravvisa indizi del reato (art. 207 c.p.p.). La falsità deve riguardare fatti rilevanti: il giudizio sulla verità presuppone che il fatto fosse oggetto di prova, e non c'è reato se la deposizione era irrilevante per la decisione, secondo l'orientamento prevalente. L'art. 384 c.p. esclude la punibilità in due casi: chi ha mentito o taciuto «per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore», e chi per legge non poteva essere obbligato a deporre o doveva essere avvertito della facoltà di astenersi e non lo è stato: il congiunto non avvisato che mente non commette reato, quello avvisato che sceglie di deporre sì, salva la scriminante della necessità che la giurisprudenza applica in senso stretto. Nel civile la falsa testimonianza è lo stesso reato, e la parte danneggiata può chiedere la revocazione della sentenza fondata su una testimonianza dichiarata falsa (art. 395 n. 2 c.p.c.). Chi rifiuta di dare le generalità o di giurare risponde dell'art. 366 c.p.; chi rifiuta di deporre fuori dai casi consentiti è avvertito e, se persiste, gli atti vanno al PM per la falsa testimonianza per reticenza.
Come prepararsi
- Leggere la citazione: chi ti chiama, dove, quando, su quali fatti (nel civile i capitoli sono nell'atto); segnare l'udienza e avvisare il datore di lavoro.
- Impedimenti: comunicarli subito per iscritto all'avvocato che ti ha citato o alla cancelleria, con documenti; chiedere il rinvio, la testimonianza scritta o l'esame a domicilio.
- Ricostruire i ricordi con calma, con l'aiuto di agende, messaggi e documenti personali, senza concordare la versione con le parti o con altri testimoni: il giudice chiede sempre se si è parlato con qualcuno.
- In aula: rispondere solo a ciò che si sa direttamente, distinguendo ciò che si è visto da ciò che si è saputo da altri (indicando la fonte), dire «non lo so» e «non ricordo» solo quando è vero, non dare opinioni.
- Dopo: chiedere in cancelleria l'attestazione di presenza per il datore di lavoro e il modulo per le indennità; se si è detto qualcosa di inesatto, correggere prima della chiusura dell'udienza.
Testimoniare è un obbligo con poche eccezioni e un rischio solo per chi mente: chi si presenta, ricorda onestamente e distingue ciò che sa da ciò che pensa non ha nulla da temere. Il reato è spiegato nella pagina sulla falsa testimonianza; come si svolge il processo penale nella pagina sul dibattimento; le notifiche che si ricevono nella pagina su raccomandate, PEC e ufficiale giudiziario.
Domande frequenti
Posso rifiutarmi di andare a testimoniare?
Il processo è contro mio fratello: devo testimoniare?
Che cosa rischio se dico una bugia o se dico di non ricordare?
Sono un medico, un avvocato, un commercialista: posso opporre il segreto?
Chi mi paga la giornata di lavoro persa e il viaggio?
Domande collegate
- Nel contratto che ho firmato c'è una clausola che prevede l'arbitrato in caso di lite: che cosa significa per me?
- Devo fare causa per un credito di circa 15.000 euro: quanto mi può costare l'avvocato?
- L'avvocato mi ha mandato una parcella molto più alta del previsto e non mi aveva mai dato un preventivo scritto: cosa posso fare?
Fonti normative
- Art. 198 c.p.p. — Obblighi del testimone
- Art. 199 c.p.p. — Facoltà di astensione dei prossimi congiunti
- Art. 200 c.p.p. — Segreto professionale
- Art. 250 c.p.c. — Intimazione ai testimoni
- Art. 255 c.p.c. — Mancata comparizione dei testimoni
- Art. 257-bis c.p.c. — Testimonianza scritta
- Art. 372 c.p. — Falsa testimonianza
- Artt. 45-48 DPR 115/2002 — Indennità e spese di viaggio dei testimoni
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reati contro l'amministrazione della giustiziaLa falsa testimonianza (art. 372 c.p.)La falsa testimonianza: mentire, negare il vero o tacere davanti al giudice, 2-6 anni, ritrattazione entro la chiusura del dibattimento.
- Il processo civileCome inizia una causa civile: atto di citazione, ricorso, prima udienzaCome inizia una causa civile dopo la riforma Cartabia: mediazione, citazione con udienza a 120 giorni, costituzione 70 giorni prima, memorie a 40/20/10 giorni.
- Il procedimento penaleIl dibattimento: come si svolge il processoDalla costituzione delle parti alla sentenza (artt. 484-548 c.p.p.): prove, esame e controesame, contestazioni, letture, discussione, assoluzione e condanna, assenza.
- Giudici, tempi e strumentiHo ricevuto una notifica: raccomandata, PEC, ufficiale giudiziarioCome riconoscere l'atto (citazione, decreto ingiuntivo, cartella, verbale), da quando decorrono i termini: consegna, portiere, art. 140, compiuta giacenza 10 giorni.
- Costi e gratuito patrocinioLe spese vive: contributo unificato, marche, notifiche, CTU, copieTutti i costi di una causa oltre la parcella: contributo e 27 euro forfettari, notifiche, copie, consulenza tecnica, imposta di registro sulla sentenza (3%).
- Il procedimento penaleLa vittima nel processo: persona offesa, parte civile, risarcimentoI diritti della vittima nel processo penale: persona offesa (memorie, avvisi, opposizione all'archiviazione), costituzione di parte civile (termini, effetti).