In breve
- Prima condanna a pena detentiva fino a 2 anni o pecuniaria fino a 516 euro (30 mesi se cumulate; anche pena sostitutiva): il giudice può ordinare la non menzione nel certificato richiesto dai privati (art. 175 c.p.).
- La vede il datore di lavoro privato? No. Le pubbliche amministrazioni, i concorsi, i giudici e la visura: sì (artt. 24 e 28 DPR 313/2002).
- Si chiede in sentenza (anche nel patteggiamento sopra i 2 anni e nell'abbreviato); in esecuzione solo nei casi di legge (art. 442 c. 2-bis c.p.p., Corte cost. 208/2024).
- Revoca automatica con un nuovo delitto; ammessa più volte per reati anteriori entro i limiti cumulati (Corte cost. 225/1975, 155/1984).
- Non cancella nulla: per sparire dai certificati delle amministrazioni serve la riabilitazione; l'eliminazione vera solo nei casi dell'art. 5 DPR 313.
La norma e chi vede che cosa
«Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione [516 euro], il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale. La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi. La non menzione della condanna può essere concessa anche in caso di condanna a pena sostitutiva di una pena detentiva, entro i limiti di pena di cui al primo e al secondo comma. Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato».
| Chi chiede il certificato | Condanna con non menzione | Base |
|---|---|---|
| L'interessato, per consegnarlo a datori di lavoro privati, locatori, società, banche | Non compare | Art. 24 c. 1 lett. a DPR 313/2002 |
| Pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi (concorsi, licenze, porto d'armi, appalti) | Compare nel certificato selettivo o generale | Art. 28 DPR 313/2002 |
| Giudici e pubblico ministero | Compare (certificato completo) | Art. 21 DPR 313/2002 |
| L'interessato, con la visura | Compare (la visura mostra tutte le iscrizioni) | Art. 33 DPR 313/2002 |
| Datore di lavoro per attività a contatto con minori | Il certificato ex art. 25-bis segnala solo i reati sessuali contro minori e le interdizioni | Art. 25-bis DPR 313/2002 |
| Certificato dei carichi pendenti | Non c'entra: riguarda i procedimenti in corso | Art. 27 DPR 313/2002 |
La non menzione è il più diffuso dei benefici della prima condanna, quasi sempre chiesto insieme alla sospensione condizionale, ma i due istituti sono indipendenti: la sospensione riguarda l'esecuzione della pena, la non menzione la visibilità della condanna nel certificato del privato. Il giudice decide con lo stesso criterio di prognosi dell'art. 133 c.p. (gravità del reato, capacità a delinquere) e può negare l'una concedendo l'altra. Il beneficio ha un raggio limitato: il casellario conserva l'iscrizione, che continua a valere per la recidiva, per la revoca della sospensione condizionale e per i limiti dei benefici futuri, e le amministrazioni la vedono nei certificati selettivi e generali; per questo nei concorsi e nelle licenze la condanna va dichiarata e il vero «azzeramento» richiede la riabilitazione. Alcune situazioni non hanno bisogno della non menzione, perché già escluse dal certificato del privato dall'art. 24: il patteggiamento fino a due anni, il decreto penale, la particolare tenuità, le sentenze del giudice di pace, le contravvenzioni con sola ammenda.
Come si ottiene e come si perde
- Verifica dei limiti: pena detentiva fino a 2 anni, pecuniaria fino a 516 euro, cumulo fino a 30 mesi, pene sostitutive nei limiti; «prima condanna», con la deroga della Corte costituzionale per i reati commessi prima della condanna precedente.
- Richiesta in sentenza: nelle conclusioni del difensore al dibattimento o nell'abbreviato; come clausola dell'accordo di patteggiamento sopra i due anni; in appello se il primo giudice non l'ha concessa o motivata.
- In esecuzione: solo nei casi previsti, come l'abbreviato non appellato (art. 442 c. 2-bis c.p.p., dopo Corte cost. 208/2024); altrimenti la giurisprudenza esclude la concessione tardiva.
- Dopo: verificare che il certificato del privato sia «nullo»; per concorsi e licenze dichiarare la condanna con i benefici; programmare la riabilitazione dopo tre anni dall'esecuzione o estinzione della pena, con buona condotta e risarcimento.
- Revoca: automatica con un nuovo delitto (non con una contravvenzione); la condanna ricompare nel certificato del privato; la revoca è dichiarata dal giudice dell'esecuzione.
Un'ultima avvertenza riguarda l'estero: la non menzione è un istituto italiano, e le condanne circolano nel sistema europeo dei casellari (ECRIS) e nelle richieste di visto di Paesi terzi con criteri propri, in cui la «visura» completa o la traduzione della sentenza possono essere richieste direttamente; chi deve trasferirsi per lavoro o chiedere un visto dovrebbe verificare caso per caso quale certificato sarà richiesto. La guida sui certificati del casellario e dei carichi pendenti spiega dove e come si chiedono; quella sul porto d'armi mostra un caso tipico in cui la condanna «non menzionata» pesa lo stesso.
Domande frequenti
Sono stato condannato a 8 mesi con la sospensione condizionale e la non menzione: il mio datore di lavoro può saperlo?
Non dal certificato del casellario che lei gli consegna: il certificato richiesto dall'interessato (art. 24 DPR 313/2002) non riporta le condanne per le quali il giudice ha ordinato la non menzione, finché il beneficio non è revocato, e il datore di lavoro privato non ha altri canali legittimi, perché non può chiedere direttamente il suo casellario (salvo il certificato speciale per chi lavora a contatto con minori, art. 25-bis, che riguarda solo i reati sessuali contro minori). Il certificato dei carichi pendenti, invece, non è toccato dalla non menzione, ma riguarda i procedimenti in corso, non le condanne definitive. Attenzione al dopo: se commette un nuovo delitto, la non menzione è revocata di diritto (art. 175, c. 3) e la vecchia condanna ricompare; e se la pena sospesa viene eseguita per revoca della sospensione, la condanna resta comunque iscritta.
Partecipo a un concorso pubblico: posso scrivere che non ho condanne?
No, se il bando chiede di dichiarare le condanne «anche con non menzione» o «anche se è stato concesso il beneficio della non menzione», formula abituale nei bandi: la dichiarazione sostitutiva falsa è reato e causa di esclusione. La non menzione opera solo nel certificato richiesto dai privati; le pubbliche amministrazioni ottengono il certificato selettivo o generale dell'art. 28, in cui la condanna compare, e le forze armate, le forze di polizia e alcune professioni ordinistiche valutano i precedenti in modo autonomo. Il modo corretto è dichiarare la condanna con l'indicazione dei benefici (sospensione condizionale, non menzione) e, se sono passati i termini, chiedere prima la riabilitazione, che estingue gli effetti penali e che le amministrazioni devono considerare, anche se l'iscrizione resta visibile.
Il mio avvocato non l'ha chiesta e la sentenza non la prevede: posso ottenerla dopo?
In linea generale no: la non menzione è un beneficio che il giudice concede «in sentenza» (art. 175) e la giurisprudenza esclude che il giudice dell'esecuzione possa aggiungerla dopo, salvo i casi previsti dalla legge. Le vie sono l'appello, se la sentenza non è definitiva, e i casi speciali: chi ha scelto il giudizio abbreviato e non ha appellato ottiene in esecuzione la riduzione di un sesto e, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 2024, anche la sospensione condizionale e la non menzione se la pena ridotta rientra nei limiti (art. 442, c. 2-bis, c.p.p.). Per il patteggiamento fino a due anni la non menzione non serve, perché la sentenza è comunque esclusa dal certificato del privato (art. 24, lett. e); sopra i due anni va inserita nell'accordo. Chi ha perso l'occasione può puntare sulla riabilitazione dopo tre anni dalla fine della pena.
Ho già una condanna con non menzione: posso averla una seconda volta?
Sì, entro i limiti cumulativi. La norma parla di «prima condanna», ma la Corte costituzionale (sentenze 225/1975 e 155/1984) ha dichiarato illegittimo il divieto di ulteriori non menzioni per reati commessi prima della precedente condanna, quando le pene cumulate non superano i limiti (due anni di pena detentiva, 516 euro di pena pecuniaria, trenta mesi in caso di cumulo). Se invece il nuovo delitto è stato commesso dopo la prima condanna, la non menzione precedente viene revocata e quella nuova è di regola esclusa, perché non si tratta più della prima condanna; resta possibile per una contravvenzione successiva, che non è un delitto e non provoca la revoca. In ogni caso conta la valutazione del giudice sui criteri dell'art. 133 c.p., che può negare il beneficio anche nei limiti di pena.
Domande collegate
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Fonti normative
- Art. 175 c.p. — Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale
- Art. 24 DPR 313/2002 — Certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato
- Art. 28 DPR 313/2002 — Certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi
- Art. 3 DPR 313/2002 — Provvedimenti iscrivibili
- Art. 442, comma 2-bis, c.p.p. — Giudizio abbreviato: riduzione di un sesto e benefici in esecuzione
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Da leggere insieme
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