In breve
- Forma (art. 2556): atto pubblico o scrittura autenticata, iscritta nel registro delle imprese entro 30 giorni dal notaio; forme proprie per immobili, marchi, veicoli.
- Effetti automatici: divieto di concorrenza del cedente per 5 anni (2557); subentro nei contratti non personali (2558); crediti ceduti (2559); debiti anteriori: il cedente resta obbligato, l'acquirente risponde di quelli nei libri contabili (2560).
- Dipendenti (art. 2112): passano con tutti i diritti, solidarietà per i crediti, niente licenziamenti per il trasferimento; procedura sindacale sopra 15 dipendenti.
- Fisco: cessionario responsabile in solido per imposte e sanzioni di 3 anni nei limiti del valore (art. 14 D.Lgs. 472/1997) salvo certificato dei carichi; registro sull'avviamento e sui beni.
- Affitto (2561-2562): stessi effetti per la durata; conservazione dell'efficienza e conguaglio finale; locazione dei muri segue l'azienda (art. 36 L. 392/1978).
Che cosa passa con l'azienda
«L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori».
| Elemento | Regola | Che cosa fare nel contratto |
|---|---|---|
| Contratti (fornitori, utenze, leasing, assicurazioni, clienti) | L'acquirente subentra in quelli non personali; il terzo può recedere per giusta causa entro 3 mesi (art. 2558) | Elencare i contratti trasferiti ed esclusi; ottenere il consenso dei contraenti chiave |
| Locazione dei locali | Il contratto si cede con l'azienda anche senza consenso del locatore, con raccomandata; opposizione per gravi motivi in 30 giorni; il cedente resta garante se non liberato (art. 36 L. 392/1978) | Comunicazione al locatore, verifica di scadenza, canone, morosità e indennità di avviamento |
| Crediti | Ceduti con effetto verso i terzi dall'iscrizione nel registro (art. 2559); il debitore che paga in buona fede al cedente è liberato | Elenco dei crediti, avviso ai debitori |
| Debiti | Il cedente resta obbligato salvo consenso dei creditori; l'acquirente risponde di quelli risultanti dai libri contabili obbligatori (art. 2560); per i tributi art. 14 D.Lgs. 472/1997; per i contributi e i crediti dei lavoratori art. 2112 | Situazione contabile alla data, elenco dei debiti assunti, garanzie e indennizzi, prezzo trattenuto |
| Dipendenti | Continuità con tutti i diritti, CCNL fino a scadenza, solidarietà per i crediti pregressi, niente licenziamento per il trasferimento (art. 2112); procedura sindacale sopra 15 dipendenti (art. 47 L. 428/1990) | Elenco del personale con TFR e ferie maturate, conciliazioni in sede protetta per liberare il cedente |
| Licenze e autorizzazioni | Volturate al subentrante (commercio, somministrazione, SCIA) con comunicazione al Comune; alcune personali | Condizione sospensiva della voltura |
| Marchi, insegna, ditta, avviamento | Marchio con atto trascritto all'UIBM; ditta trasferibile solo con l'azienda (art. 2565); avviamento incluso nel prezzo | Perimetro esatto dei segni distintivi e dei domini |
L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2555): locali (in proprietà o in locazione), attrezzature, magazzino, contratti, licenze, segni distintivi, avviamento, personale; il ramo è una parte con autonomia funzionale. La cessione va provata per iscritto e, per le imprese soggette a registrazione, stipulata per atto pubblico o scrittura privata autenticata che il notaio deposita per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni (art. 2556); i singoli beni seguono le proprie forme (trascrizione degli immobili, trascrizione del marchio, passaggio dei veicoli). Dall'iscrizione decorrono gli effetti verso i terzi, e da lì il divieto di concorrenza: per cinque anni l'alienante non può iniziare un'impresa idonea a sviare la clientela per oggetto, ubicazione o altre circostanze (art. 2557), con patto estensibile per ambito ma non oltre i cinque anni, e la Cassazione lo applica anche alla cessione della totalità delle quote quando l'operazione equivale al trasferimento dell'azienda. Per i debiti la regola dell'art. 2560 è severa per il compratore: risponde di quelli iscritti nei libri contabili obbligatori, anche se non conosciuti e anche se nel contratto sono esclusi (l'esclusione vale solo tra le parti), mentre il venditore non è liberato senza il consenso dei creditori; verso il fisco l'art. 14 D.Lgs. 472/1997 aggiunge la responsabilità solidale, con beneficio di escussione e nei limiti del valore dell'azienda, per imposte e sanzioni dell'anno della cessione e dei due precedenti, salvo il certificato dei carichi pendenti richiesto all'Agenzia delle Entrate, liberatorio se negativo o non rilasciato in quaranta giorni, e senza limiti se la cessione è in frode (presunta entro sei mesi da una violazione penale). Con l'azienda passano i lavoratori (art. 2112): tutti quelli addetti, senza bisogno di consenso, con anzianità, mansioni, retribuzione, TFR e contratto collettivo fino alla scadenza; cedente e cessionario sono obbligati in solido per i crediti maturati, il lavoratore può liberare il cedente solo in sede protetta, il trasferimento non giustifica licenziamenti e il dipendente le cui condizioni peggiorano sostanzialmente entro tre mesi può dimettersi per giusta causa; nelle imprese con più di quindici dipendenti l'informativa ai sindacati va data almeno venticinque giorni prima dell'atto vincolante, con eventuale esame congiunto.
Prezzo, fisco e contratto
- Due diligence: bilanci e situazione contabile, libri obbligatori, contratti e locazione, personale, licenze, contenziosi, DURC, certificato dei carichi pendenti fiscali, visure su beni e marchi, verifica che il cedente non sia in crisi (l'azienda ceduta in odore di insolvenza espone all'azione revocatoria e all'inefficacia nella liquidazione giudiziale).
- Prezzo: avviamento (multipli di utile o margine, o metodi patrimoniali), beni strumentali a valore contabile o di perizia, magazzino valutato a inventario alla consegna con conguaglio, crediti e debiti esclusi o inclusi con aggiustamento; il prezzo può essere in parte differito o garantito da fideiussione o deposito a copertura delle sopravvenienze passive.
- Garanzie contrattuali: dichiarazioni del cedente su titolarità, assenza di debiti non iscritti, regolarità fiscale e contributiva, conformità dei locali e degli impianti, licenze valide, e obbligo di indennizzo con franchigia e massimale; clausola di non concorrenza specificata (zona, attività, durata entro cinque anni) e di non storno del personale.
- Fisco: la cessione è fuori campo IVA e sconta l'imposta di registro proporzionale sul valore dei beni e dell'avviamento, con aliquote diverse per beni mobili e avviamento (3 per cento), immobili (9 o 15 per cento), crediti (0,5 per cento), applicando l'aliquota più alta se il prezzo non è ripartito e con i debiti accollati che si imputano proporzionalmente; l'Agenzia può rettificare il valore dell'avviamento. Per il cedente la plusvalenza è reddito d'impresa, tassabile anche in cinque rate se l'azienda è posseduta da almeno tre anni, o con imposta separata per l'imprenditore individuale con oltre cinque anni.
- Closing e adempimenti: atto dal notaio, deposito nel registro delle imprese, comunicazioni ai dipendenti (CU, libro unico), voltura delle licenze e delle utenze, avviso ai fornitori e ai debitori, trascrizione dei marchi, consegna dell'inventario firmato.
L'affitto d'azienda
«L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue. Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte».
L'affitto d'azienda attribuisce all'affittuario il godimento e la gestione dell'intero complesso, per un canone e una durata liberamente pattuiti, con gli stessi effetti della cessione limitati al tempo del contratto: subentro nei contratti e nella locazione dei locali (con la comunicazione al locatore ex art. 36 L. 392/1978), passaggio dei dipendenti ex art. 2112 (che tornano al concedente alla scadenza), divieto di concorrenza del concedente durante l'affitto (art. 2557, ultimo comma). L'affittuario deve conservare l'efficienza dell'organizzazione e le scorte normali, senza mutare destinazione, e alla fine la differenza tra le consistenze d'inventario iniziali e finali si regola in denaro ai valori correnti (art. 2561): l'inventario iniziale firmato è l'atto più importante del contratto, insieme alle clausole su manutenzioni, investimenti, licenze, assicurazioni, canone e risoluzione. Non si applicano la durata minima, il rinnovo automatico e l'indennità di avviamento della locazione commerciale, ed è proprio per questo che i contratti di «affitto d'azienda» che nascondono la locazione di soli muri con quattro attrezzature vengono riqualificati dai giudici. L'affitto è lo strumento tipico del passaggio generazionale, della prova prima dell'acquisto (con opzione o preliminare) e della crisi d'impresa, dove l'affitto con successiva vendita nel concordato o nella liquidazione giudiziale conserva l'avviamento e i posti di lavoro sotto il controllo del tribunale.
Domande frequenti
Compro un bar: rispondo dei debiti del vecchio titolare?
Di quelli che risultano dai libri contabili obbligatori sì, in solido con il venditore, che resta obbligato salvo liberazione dei creditori (art. 2560 c.c.); dei debiti verso i dipendenti maturati fino al trasferimento sì, in solido (art. 2112); delle imposte e sanzioni dell'anno della cessione e dei due precedenti sì, nei limiti del valore dell'azienda e dopo l'escussione del cedente (art. 14 D.Lgs. 472/1997), salvo che vi facciate rilasciare il certificato dei carichi pendenti, che se negativo o non rilasciato in 40 giorni vi libera. Per questo si fanno la due diligence, il certificato e le garanzie nel contratto.
Il venditore può aprire un'attività uguale a due isolati di distanza?
No: per cinque anni dal trasferimento non può iniziare una nuova impresa idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta, per oggetto, ubicazione o altre circostanze (art. 2557), anche senza patto; il patto può estendere l'ambito ma non oltre cinque anni e senza impedirgli ogni attività. Lo stesso vale per il locatore nell'affitto d'azienda, per la durata dell'affitto. La violazione dà diritto all'inibitoria e ai danni.
I dipendenti passano automaticamente?
Sì, tutti quelli addetti all'azienda o al ramo, con anzianità, retribuzione, TFR e contratto collettivo fino alla scadenza (art. 2112): il trasferimento non è motivo di licenziamento, il lavoratore può opporsi solo dimettendosi per giusta causa se le condizioni peggiorano sostanzialmente nei tre mesi, e cedente e cessionario rispondono in solido dei crediti pregressi. Sopra i 15 dipendenti serve la procedura sindacale con informativa almeno 25 giorni prima dell'atto (art. 47 L. 428/1990), pena la condotta antisindacale.
Affitto d'azienda o affitto dei locali?
L'affitto d'azienda trasferisce la gestione di un complesso organizzato (locali, attrezzature, licenze, avviamento, dipendenti) e segue gli artt. 2561-2562 c.c.: nessuna durata minima, nessuna tutela della L. 392/1978, obbligo di conservare l'efficienza e di non mutare destinazione, conguaglio delle consistenze alla fine; la locazione dei soli muri segue la legge sull'equo canone (6+6 anni, indennità di avviamento). La qualificazione dipende dai fatti, e il giudice riqualifica l'affitto d'azienda fittizio stipulato per eludere le tutele del conduttore.
Domande collegate
- Una srl non mi ha pagato e il suo patrimonio non basta a coprire i debiti: come creditore posso rivalermi sull'amministratore?
- Ho una piccola impresa e non riesco più a pagare fornitori e banche: rischio il fallimento?
- Voglio aprire una srl con un amico ma abbiamo pochi soldi: quanto capitale serve davvero?
Fonti normative
- Art. 2556 c.c. — Imprese soggette a registrazione (forma e pubblicità)
- Art. 2557 c.c. — Divieto di concorrenza
- Art. 2558 c.c. — Successione nei contratti
- Art. 2560 c.c. — Debiti relativi all'azienda ceduta
- Art. 2112 c.c. — Mantenimento dei diritti dei lavoratori
- Art. 2562 c.c. — Affitto dell'azienda
- Art. 36 L. 392/1978 — Sublocazione e cessione del contratto di locazione
- Art. 14 D.Lgs. 472/1997 — Cessione di azienda (responsabilità fiscale)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Soci e amministratoriLa cessione delle quote di srl: forma, prelazione, prezzo, garanzieCessione di quote di srl: notaio o firma digitale e deposito entro 30 giorni (art. 2470 c.c.), prelazione e gradimento, due diligence, garanzie, registro fisso.
- LicenziamentoCessione e trasferimento d'azienda: il licenziamento non è consentitoArt. 2112 c.c.: passaggio automatico con anzianità e diritti, solidarietà per i crediti, licenziamento nullo, dimissioni per giusta causa, sindacati, cambio appalto.
- Affitti e sfrattiL'affitto di negozi e uffici (locazione commerciale)L'affitto di negozi, uffici e capannoni (L. 392/1978): 6+6 anni, disdetta motivata, recesso per gravi motivi, indennità di avviamento di 18 o 21 mensilità.
- Marchi, brevetti e concorrenzaRegistrare un marchio: Italia, UE, internazionaleRequisiti del codice della proprietà industriale, ricerca di anteriorità, classi di Nizza, UIBM 101 euro, EUIPO 850, Madrid 653 franchi, opposizione in 3 mesi.
- Marchi, brevetti e concorrenzaLa concorrenza sleale (art. 2598 c.c.): imitazione, denigrazione, storno di dipendentiLa concorrenza sleale: confusione, denigrazione e appropriazione di pregi, atti contrari alla correttezza, storno di dipendenti, sviamento di clientela; inibitoria.
- Contratti commercialiIl franchising: contratto, informazioni precontrattuali, uscitaIl contratto di franchising: forma scritta, formula sperimentata, durata minima di 3 anni, contenuto obbligatorio, documenti 30 giorni prima.
- ContrattiIl contratto preliminare (compromesso)Il preliminare di vendita: forma scritta, contenuto, caparra e acconti, registrazione (200 euro + 0,5%), trascrizione, inadempimento e sentenza ex art. 2932 c.c.
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeLa liquidazione giudiziale (ex fallimento): presupposti, procedura, effettiLa liquidazione giudiziale: soglie dell'impresa minore, 30.000 euro di debiti scaduti, sentenza, curatore, passivo, blocco delle azioni, lavoratori.
- Imposte e situazioni particolariL'imposta di registro sugli immobili e la rettifica del valoreAliquote 9%, 2% prima casa, 15% terreni; prezzo-valore sul valore catastale; rettifica ex art. 52 in 2 anni, OMI insufficienti; decadenza prima casa e sanzioni 70% e 30%.