In breve
- Che cosa: parole, loghi, forme, colori, suoni distintivi e rappresentabili (art. 7 c.p.i.); niente termini generici o descrittivi (art. 13), segni ingannevoli o vietati (art. 14), marchi altrui confondibili (art. 12).
- Dove e quanto: UIBM 101 euro per una classe + 34 per classe; EUIPO 850 euro + 50 + 150; Madrid tassa base 653 franchi + tasse dei Paesi; consulente a parte.
- Procedura: ricerca di anteriorità, scelta delle classi di Nizza, deposito, esame sui requisiti assoluti, pubblicazione, opposizione entro 3 mesi (art. 176), registrazione.
- Durata: 10 anni dal deposito, rinnovabili all'infinito (artt. 15-16); uso entro 5 anni o decadenza (art. 24); tolleranza di 5 anni = convalida (art. 28).
- Il marchio di fatto protegge solo con la notorietà; deposito a nome della società, non del socio.
Che cosa si registra e a quali condizioni
«Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti: a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare».
| Requisito | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Rappresentabilità e distintività | Segno chiaro e preciso nel registro, capace di distinguere; marchi denominativi, figurativi, di forma, sonori, di colore, di posizione, di movimento | art. 7 |
| Novità | Non identico né simile a marchi anteriori registrati o notori, ditte, insegne e domini noti, per prodotti identici o affini con rischio di confusione o associazione; il preuso locale resta | art. 12 |
| Capacità distintiva | Esclusi i segni di uso comune e le denominazioni generiche o descrittive (specie, qualità, provenienza, destinazione); ammessi se hanno acquisito distintività con l'uso | art. 13 |
| Liceità | Esclusi i segni contrari a legge e buon costume, ingannevoli, evocativi di DOP e IGP, stemmi e simboli di Stato senza autorizzazione | artt. 10, 14 |
| Nomi e ritratti | Ritratto altrui solo con consenso; nome altrui se non lede fama e decoro; nomi e segni notori (personaggi, eventi) solo dal titolare o con consenso | art. 8 |
| Forme | Escluse le forme imposte dalla natura del prodotto, necessarie a un risultato tecnico o che danno valore sostanziale | art. 9 |
| Diritto alla registrazione | Chi usa o intende usare il marchio nella propria impresa; mala fede esclusa | art. 19 |
Il marchio si sceglie prima di registrarlo: i segni forti sono parole di fantasia o comunque non descrittive dei prodotti, che l'ufficio non respinge e che i concorrenti non possono avvicinare; i segni descrittivi («Pane fresco» per un forno) sono nulli, quelli evocativi al limite, e la distintività acquisita con l'uso va provata. La ricerca di anteriorità nelle banche dati dell'UIBM, dell'EUIPO e della WIPO, nei registri delle imprese e tra i nomi a dominio individua i conflitti nelle classi affini, perché l'ufficio italiano non li verifica: la novità è affidata all'opposizione dei titolari anteriori e, dopo, all'azione di nullità. Le classi della classificazione di Nizza (34 di prodotti e 11 di servizi) delimitano la protezione insieme all'elenco specifico: troppo poche lasciano scoperte le attività future, troppe costano e generano decadenza per non uso. Il marchio si deposita a nome del soggetto che lo userà o ne controllerà l'uso (art. 19): la società, non il socio, salvo licenza scritta.
Procedura, costi, vita del marchio
«A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo».
- Deposito nazionale (UIBM): domanda telematica con il segno, le classi e l'elenco dei prodotti e servizi; tasse di 101 euro per una classe e 34 per ciascuna aggiuntiva, marca da bollo e, per i mandatari, la tassa per la lettera d'incarico; gli effetti decorrono dal deposito (art. 15); esame sui requisiti assoluti; pubblicazione nel Bollettino; opposizione dei terzi entro tre mesi (art. 176) con conciliazione di due mesi (art. 178); registrazione, di regola, entro un anno.
- Marchio dell'Unione europea (EUIPO): 850 euro per una classe, 50 per la seconda, 150 per ciascuna dalla terza; effetto unitario in tutta l'Unione; esame sui motivi assoluti, pubblicazione, opposizione entro tre mesi; entro sei mesi dal deposito italiano si può rivendicare la priorità; un impedimento in un solo Stato blocca il marchio UE, trasformabile in domande nazionali.
- Marchio internazionale (sistema di Madrid, tramite l'UIBM o l'EUIPO): domanda unica sulla base del marchio nazionale o UE, con designazione dei Paesi; tassa base di 653 franchi svizzeri (903 a colori) più le tasse individuali di ogni Paese; ciascun ufficio esamina secondo la propria legge entro 12-18 mesi; per cinque anni il marchio internazionale dipende da quello base. Nei Paesi non aderenti si deposita direttamente con un corrispondente locale.
- Dopo: rinnovo ogni dieci anni (art. 16), con sei mesi di grazia a sovrapprezzo; uso effettivo entro cinque anni dalla registrazione, senza interruzioni quinquennali, altrimenti decadenza su domanda di chiunque (art. 24); sorveglianza delle nuove domande per opporsi ai marchi confondibili, perché tollerare per cinque anni un marchio posteriore registrato lo convalida (art. 28); i diritti dell'art. 20 si fanno valere con la diffida, l'inibitoria e il risarcimento davanti al tribunale delle imprese e, per i falsi, con la querela.
- Cessione e licenza: il marchio si vende e si concede in licenza anche parziale, purché non ne derivi inganno per il pubblico (art. 23), con trascrizione all'UIBM per l'opponibilità; i simboli ® (marchio registrato) e TM (uso di fatto) non sono obbligatori, ma ® su un marchio non registrato è ingannevole.
In pratica, per un'impresa che parte, il percorso tipico è: scegliere un nome non descrittivo, fare la ricerca di anteriorità, depositare in Italia nelle classi che coprono l'attività attuale e quella prevista nei prossimi cinque anni (o direttamente in UE se vende oltre confine), registrare il dominio corrispondente e annotare la scadenza del rinnovo. Con poche centinaia di euro di tasse si ottiene un diritto che vale per dieci anni e si rinnova all'infinito; senza, si resta con un marchio di fatto da provare ogni volta, e con il rischio che un altro lo registri per primo.
Domande frequenti
Quanto costa registrare un marchio e quanto dura?
Le tasse di deposito telematico all'UIBM sono 101 euro per una classe e 34 euro per ogni classe aggiuntiva, più la marca da bollo e, se deposita un professionista, la tassa per la lettera d'incarico; il marchio dell'Unione europea all'EUIPO costa 850 euro per una classe, 50 per la seconda e 150 per ciascuna dalla terza; il marchio internazionale con il sistema di Madrid ha una tassa base di 653 franchi svizzeri (903 a colori) più le tasse dei Paesi designati. A questo si aggiungono la ricerca di anteriorità e il compenso del consulente in proprietà industriale o dell'avvocato, da qualche centinaio a qualche migliaio di euro. La registrazione dura dieci anni dalla data di deposito ed è rinnovabile ogni dieci anni senza limite (artt. 15-16 c.p.i.), pagando la tassa di rinnovo, con sei mesi di tolleranza a sovrapprezzo.
L'UIBM controlla che il mio marchio non sia già di qualcun altro?
No. L'esame dell'ufficio riguarda i requisiti assoluti (segno registrabile, distintivo, lecito, non ingannevole), non la novità rispetto ai marchi altrui: la domanda viene pubblicata e i titolari di marchi anteriori hanno tre mesi per l'opposizione (art. 176 c.p.i.), con una fase di conciliazione di due mesi; se nessuno si oppone il marchio viene registrato anche se in conflitto, e resta esposto a un'azione di nullità e alla contraffazione. Per questo la ricerca di anteriorità sulle banche dati UIBM, EUIPO e WIPO, sui registri delle imprese e sui domini, per marchi identici e simili nelle classi affini, va fatta prima del deposito. Chi ha tollerato per cinque anni l'uso di un marchio posteriore registrato non può più farlo annullare (art. 28).
Uso il mio nome da anni senza registrarlo: sono protetto?
In parte. Il marchio di fatto con notorietà non puramente locale impedisce ad altri di registrare un segno confondibile (art. 12) e dà diritto di opporsi o di chiederne la nullità; con notorietà solo locale, chi lo usa può continuare nei limiti del preuso, ma un terzo può registrarlo per il resto d'Italia. La prova dell'uso e della notorietà è a carico di chi la invoca (fatture, pubblicità, presenza sul mercato). Il proprio nome può essere registrato come marchio, e altri possono registrare un nome uguale solo se non lede fama e decoro di chi lo porta (art. 8): registrare costa poco e toglie ogni incertezza.
Marchio italiano, europeo o internazionale?
Dipende dai mercati. Il marchio italiano protegge solo in Italia ed è la base economica per chi vende qui; quello dell'Unione europea vale in tutti gli Stati membri con una sola procedura, ma un conflitto in un solo Paese può farlo cadere per intero (con la possibilità di trasformarlo in marchi nazionali); il sistema di Madrid consente, partendo dal marchio italiano o UE, di designare con una domanda unica i Paesi aderenti (Stati Uniti, Cina, Regno Unito, Svizzera e oltre cento altri), con dipendenza dal marchio base per cinque anni. Chi esporta o vende online di solito deposita in Italia, estende in UE entro sei mesi con la priorità e designa i Paesi extra-UE rilevanti; le PMI possono usare le agevolazioni dell'EUIPO per il rimborso parziale delle tasse.
Domande collegate
Fonti normative
- Art. 7 D.Lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) — Oggetto della registrazione
- Art. 12 c.p.i. — Novità
- Art. 13 c.p.i. — Capacità distintiva
- Art. 14 c.p.i. — Liceità e diritti di terzi
- Art. 15 c.p.i. — Effetti della registrazione (dieci anni dal deposito)
- Art. 20 c.p.i. — Diritti conferiti dalla registrazione
- Art. 24 c.p.i. — Uso del marchio (decadenza per non uso)
- Art. 28 c.p.i. — Convalidazione
- Art. 176 c.p.i. — Deposito dell'opposizione
- UIBM — Costi di un deposito nazionale
- EUIPO — Tasse e pagamenti
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Marchi, brevetti e concorrenzaLa contraffazione del marchio: diffida, inibitoria, risarcimentoArt. 20 c.p.i.: segno identico o simile con rischio di confusione; diffida, descrizione e sequestro, inibitoria con penale, risarcimento e retroversione degli utili.
- Falso e fede pubblicaContraffazione e commercio di prodotti con marchi falsiChi falsifica, importa o vende merce con marchi contraffatti: pene, confisca, falso grossolano, ricettazione, sanzione da 300 a 7.000 euro per chi compra.
- Marchi, brevetti e concorrenzaIl brevetto: requisiti, procedura, contraffazioneBrevetto per invenzione e modello di utilità: novità, attività inventiva, 20 e 10 anni, UIBM, brevetto europeo e unitario, invenzioni dei dipendenti, contraffazione.
- Marchi, brevetti e concorrenzaLa concorrenza sleale (art. 2598 c.c.): imitazione, denigrazione, storno di dipendentiLa concorrenza sleale: confusione, denigrazione e appropriazione di pregi, atti contrari alla correttezza, storno di dipendenti, sviamento di clientela; inibitoria.
- Contratti commercialiIl franchising: contratto, informazioni precontrattuali, uscitaIl contratto di franchising: forma scritta, formula sperimentata, durata minima di 3 anni, contenuto obbligatorio, documenti 30 giorni prima.
- Costituire e gestire una societàCessione e affitto d'aziendaCome si cede o si affitta un'azienda: atto notarile e registro imprese, divieto di concorrenza per 5 anni, contratti e debiti che passano (artt. 2558-2560 c.c.).
- Marchi, brevetti e concorrenzaIl tribunale delle imprese: competenze e procedimentiSezioni specializzate (D.Lgs. 168/2003): marchi, brevetti, antitrust, class action, liti societarie di spa e srl; competenza regionale e società estere.
- Costituire e gestire una societàDitta individuale, srl o società semplice: quale forma scegliereResponsabilità, costi, tasse (forfettario 15% fino a 85.000 euro, IRPEF 23-43%, IRES 24% e dividendi 26%), contributi INPS 2026 e patrimonio: il confronto per scegliere.
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