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GuidaSocietà e impresa · Marchi, brevetti e concorrenza

Il tribunale delle imprese: competenze e procedimenti

Non è un tribunale a parte ma una sezione specializzata, presente in ogni capoluogo di regione e in alcune altre sedi, che tratta in collegio le cause societarie, quelle su marchi, brevetti e diritto d'autore, l'antitrust e le azioni di classe. Sbagliare giudice costa tempo e il doppio del contributo unificato, perché la competenza è funzionale e la lite finisce comunque lì; sapere prima se una causa è «di impresa» conviene a chi la promuove e a chi la subisce.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Sezioni specializzate in ogni capoluogo di regione (più Brescia e Bolzano), in tribunale e in corte d'appello; giudicano in collegio (D.Lgs. 168/2003).
  • Materie (art. 3): marchi, brevetti, design, diritto d'autore; antitrust; class action; per spa, srl, cooperative e società estere: rapporti societari, delibere, responsabilità di amministratori e sindaci, cessioni di quote, patti parasociali, gruppi; appalti UE con società parti.
  • Territorio (art. 4): la sezione della regione in cui sarebbe competente il tribunale ordinario; con società estere, nove sezioni inderogabili.
  • Contributo unificato raddoppiato (art. 13 c. 1-ter DPR 115/2002); rito ordinario, cautelari rapide, appello alla sezione specializzata della corte.
  • Fuori: società di persone (salvo connessione), contratti tra imprese non societari, lavoro, recupero crediti, procedure concorsuali.

Le competenze

Art. 3, comma 2, lett. a)-c), D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 — Competenza per materia delle sezioni specializzate

«Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 […] e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 […], nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile […]; b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile».

MateriaSezione specializzata?Note
Marchi, brevetti, design, modelli, concorrenza sleale interferente (art. 134 c.p.i.)Sì, esclusivaSalvo le azioni riservate al Tribunale unificato dei brevetti
Diritto d'autore e diritti connessiSìSoftware, opere, banche dati, diritti degli artisti
Antitrust: intese, abuso di posizione dominante, risarcimenti (L. 287/1990, diritto UE)SìAnche azioni di risarcimento dopo decisioni AGCM
Azioni di classe (titolo VIII-bis c.p.c.) e azioni rappresentative dei consumatoriSìArt. 3 c. 1 lett. d-bis e d-ter
Spa, srl, sapa, cooperative, società europee, società estere con stabile organizzazione, gruppi: rapporti sociali, delibere, responsabilità degli organi, quote, patti parasocialiSìComprese le azioni dei creditori delle controllate contro le controllanti e le opposizioni dei creditori a fusioni e riduzioni
Appalti pubblici di rilevanza comunitaria con società partiSì, se giurisdizione ordinariaFase esecutiva del contratto; la gara resta al TAR
Cause connesse a quelle sopraSìArt. 3 c. 3
Società di persone (snc, sas, semplici)No, salvo connessioneTribunale ordinario
Contratti tra imprese (fornitura, distribuzione, appalto privato), recupero crediti, lavoro, locazioni commercialiNoTribunale ordinario, giudice del lavoro
Liquidazione giudiziale, concordati, insinuazioniNoSezione fallimentare / procedure concorsuali
Concorrenza sleale «pura» (senza diritti di proprietà industriale)No, secondo l'orientamento prevalenteTribunale ordinario, salvo interferenza con marchi e brevetti

Le sezioni specializzate sono nate nel 2003 per la proprietà industriale e sono diventate nel 2012 il «tribunale delle imprese», con l'attrazione di tutto il contenzioso societario delle società di capitali e delle cooperative, dell'antitrust e delle azioni di classe. Il criterio territoriale è regionale: si individua il tribunale competente con le regole ordinarie (residenza del convenuto, luogo dell'obbligazione, sede della società) e la causa va alla sezione specializzata del capoluogo di quella regione, o della sede non regionale competente per il distretto. Per le società estere, anche solo con una filiale in Italia, il legislatore ha concentrato le cause in nove sezioni, inderogabilmente. Il processo è quello ordinario, in collegio, con la possibilità di misure cautelari rapide (descrizione e sequestro in materia di proprietà industriale, inibitorie, sospensione delle delibere); l'appello va alla sezione specializzata della corte d'appello. Per le liti tra soci molte srl e spa prevedono la clausola compromissoria, che devolve le controversie all'arbitrato societario; le guide sulla responsabilità dell'amministratore, sulla cessione delle quote e sul recesso del socio descrivono le cause più frequenti.

Come si imposta la causa

  1. Qualificare la lite: rapporto societario, proprietà industriale, antitrust, class action? Se sì, sezione specializzata; verificare la forma della società (capitali o cooperativa sì, persone no salvo connessione) e l'eventuale clausola compromissoria statutaria.
  2. Individuare la sede: tribunale competente con le regole ordinarie, poi la sezione specializzata della regione (o del distretto per Brescia, Bolzano e le sedi non regionali); con società estere, una delle nove sezioni dell'art. 4 c. 1-bis.
  3. Preparare gli atti: citazione con il rito ordinario (termine a comparire e costituzione del convenuto 70 giorni prima dell'udienza), contributo unificato raddoppiato, documenti societari (visure, statuto, verbali, bilanci) o di proprietà industriale (titoli, prove d'uso); per l'urgenza, ricorso cautelare al presidente della sezione.
  4. Difendersi: eccepire l'incompetenza nella comparsa di risposta se il giudice è sbagliato; per l'assegnazione a sezione ordinaria dello stesso tribunale, chiedere la riassegnazione; valutare la mediazione o l'arbitrato se previsti.
  5. Dopo: appello alla sezione specializzata della corte d'appello, con l'aumento del contributo e il rischio del raddoppio se respinto; esecuzione delle sentenze e delle inibitorie con le penali fissate dal giudice.

Due precisazioni frequenti. La competenza delle sezioni specializzate è funzionale e inderogabile, ma la Cassazione distingue tra il caso in cui la causa è stata portata a un tribunale diverso da quello che ospita la sezione, che è una vera questione di competenza da eccepire tempestivamente, e il caso in cui la causa pende davanti al tribunale giusto ma è finita alla sezione ordinaria, che è una questione di distribuzione interna risolta con la riassegnazione. E il raddoppio del contributo unificato si applica a tutte le cause di competenza della sezione, anche quando la parte è un consumatore o un piccolo socio: non è un costo che si può evitare scegliendo un altro giudice, perché la scelta non esiste. Per la mappa completa dei giudici, la guida su chi giudica che cosa; per l'inizio del processo, quella su come inizia una causa civile.

Domande frequenti

Sono socio di minoranza di una srl e voglio impugnare una delibera e far causa all'amministratore: dove si fa la causa?

Davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo della regione in cui ha sede la società (artt. 3, c. 2, lett. a, e 4 D.Lgs. 168/2003): le controversie sui rapporti societari, comprese le impugnazioni delle delibere e le azioni di responsabilità contro gli amministratori «da chiunque promosse», sono di competenza della sezione specializzata per le società di capitali e le cooperative, non del tribunale ordinario del luogo. In alcune regioni la sezione è a Brescia o Bolzano oltre che nel capoluogo, e per la Valle d'Aosta è a Torino. Il giudizio si svolge in collegio con il rito ordinario; la sospensione della delibera si chiede in via cautelare al giudice designato (art. 2378 c.c.). Se lo statuto contiene una clausola compromissoria, la lite va in arbitrato societario e il tribunale resta competente solo per i provvedimenti cautelari non riservati agli arbitri. Attenzione ai termini: l'impugnazione delle delibere annullabili ha 90 giorni dall'iscrizione o dalla trascrizione; il contributo unificato è il doppio di quello ordinario.

Un concorrente usa un marchio simile al mio: posso agire nel tribunale della mia città?

Solo se nella sua regione la sezione specializzata ha sede lì. Le cause di proprietà industriale (marchi, brevetti, design, concorrenza sleale interferente con diritti di proprietà industriale, art. 134 c.p.i.) sono di competenza esclusiva delle sezioni specializzate (art. 3, c. 1, lett. a), individuate per regione secondo il tribunale che sarebbe competente con le regole ordinarie (luogo del convenuto o del fatto illecito). Se il concorrente è una società con sede all'estero, anche con una filiale in Italia, la competenza è inderogabilmente di una delle nove sezioni «rafforzate» dell'art. 4, c. 1-bis (per esempio Milano per i distretti di Milano e Brescia, Roma per Lazio, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, Genova per Liguria ed Emilia-Romagna). Per i brevetti europei con effetto unitario e, nel regime transitorio, per quelli tradizionali le azioni possono spettare al Tribunale unificato dei brevetti. In via d'urgenza la sezione concede descrizione, sequestro e inibitoria; la causa di merito è collegiale e quasi sempre con consulenza tecnica.

Ho citato la società davanti al tribunale ordinario e la controparte eccepisce l'incompetenza: che cosa succede?

Dipende da dove ha citato. Se ha citato davanti a un tribunale di una città in cui non c'è la sezione specializzata (per esempio un tribunale di provincia della stessa regione), si tratta di incompetenza per territorio in senso funzionale: il convenuto deve eccepirla nella comparsa di risposta e il giudice la dichiara, con la riassunzione davanti alla sezione competente entro il termine fissato e la salvezza degli effetti della domanda (translatio). Se invece ha citato davanti al tribunale giusto ma la causa è stata assegnata a una sezione ordinaria anziché alla sezione specializzata dello stesso ufficio, per la Cassazione non è una questione di competenza ma di ripartizione interna degli affari: il presidente la riassegna e il processo prosegue. In entrambi i casi il contributo unificato dovuto è quello raddoppiato, e la differenza va integrata. L'errore inverso (causa non societaria portata alla sezione specializzata) segue le stesse regole. Le società di persone restano di regola fuori dalla sezione specializzata, salvo connessione con cause di sua competenza (art. 3, c. 3).

Quanto costa e quanto dura una causa davanti al tribunale delle imprese?

Il contributo unificato è il doppio di quello ordinario (art. 13, c. 1-ter, DPR 115/2002): per fare un esempio, una causa societaria di valore compreso tra 52.000 e 260.000 euro paga 1.518 euro invece di 759, oltre 520.000 euro 3.372 invece di 1.686, e una causa di valore indeterminato paga il doppio dello scaglione corrispondente; in appello si aggiunge l'aumento della metà e, se l'impugnazione è respinta, il raddoppio ulteriore. A questo si sommano i compensi dell'avvocato secondo i parametri, le spese di consulenza tecnica (quasi sempre presente nelle cause su brevetti, bilanci e responsabilità degli amministratori) e le spese di notifica e registrazione. I tempi sono in genere migliori della media dei tribunali ordinari, perché le sezioni sono concentrate e specializzate: nelle sedi maggiori un primo grado si chiude in un anno o due, salvo istruttorie complesse; la cautelare in settimane. Chi vuole tempi certi e riservatezza valuta la clausola compromissoria statutaria, che porta le liti tra soci in arbitrato.

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Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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