In breve
- Forma: scrittura autenticata dal notaio o atto con firma digitale depositato dal commercialista; deposito al registro delle imprese entro 30 giorni; effetto verso la società dal deposito (art. 2470).
- Statuto: prelazione, gradimento, covendita, trascinamento; intrasferibilità o gradimento senza limiti = diritto di recesso (art. 2469).
- Chi vende resta obbligato in solido per 3 anni per i conferimenti non versati (art. 2472); chi compra eredita i debiti della società attraverso il patrimonio.
- Contratto: due diligence, prezzo e aggiustamenti, dichiarazioni e garanzie con indennizzo, earn-out, non concorrenza, dimissioni dell'amministratore.
- Fisco: registro fisso 200 euro, no IVA; plusvalenza al 26% per le persone fisiche; rivalutazione con perizia e imposta del 21% entro il 30 novembre.
Forma, pubblicità, limiti statutari
«Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma. L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale».
Le quote di srl si trasferiscono liberamente per atto tra vivi e per successione, salvo che lo statuto disponga diversamente (art. 2469). L'atto è una scrittura privata autenticata dal notaio, che cura il deposito entro trenta giorni, oppure, dal 2008, un documento informatico firmato digitalmente da venditore e compratore e depositato da un commercialista abilitato (art. 36, comma 1-bis, DL 112/2008), con lo stesso valore e un costo di regola inferiore; il libro soci è stato abolito e il registro delle imprese è l'unica fonte: se la stessa quota è venduta a più persone, prevale chi per primo ha iscritto in buona fede, anche con titolo posteriore. Fino al deposito il compratore non può votare né riscuotere utili, e se la società resta con un solo socio, o cambia l'unico socio, gli amministratori devono depositare l'apposita dichiarazione entro trenta giorni, pena la perdita della responsabilità limitata per le obbligazioni sorte nel periodo di socio unico non pubblicizzato. Lo statuto decide il resto: la prelazione obbliga a offrire la quota prima ai soci, allo stesso prezzo o a un prezzo determinato da un arbitratore, e la cessione che la viola è inefficace verso la società e i soci; il gradimento subordina la cessione al consenso di un organo o dei soci, e se non ha condizioni e limiti apre il recesso; le clausole di covendita (tag along) e trascinamento (drag along) regolano l'uscita dei soci di minoranza e di maggioranza in blocco. Chi vende risponde in solido con il compratore, per tre anni dall'iscrizione, dei conferimenti ancora dovuti (art. 2472); la quota in comproprietà (per esempio tra eredi) si esercita tramite un rappresentante comune (art. 2468).
Il contratto: prezzo, verifiche, garanzie
- Lettera di intenti e riservatezza: fissano perimetro, prezzo indicativo, esclusiva e accesso ai documenti; non vincolano alla vendita ma obbligano a trattare in buona fede.
- Due diligence: bilanci degli ultimi tre esercizi e situazione contabile aggiornata, debiti verso banche, fornitori, fisco e INPS (con i certificati dei carichi pendenti dell'Agenzia delle Entrate e il DURC), contenziosi, contratti con clausole di cambio di controllo, dipendenti e TFR, garanzie e fideiussioni rilasciate dalla società o dai soci, beni intestati e gravami, licenze e autorizzazioni. Nella srl il compratore risponde dei debiti sociali solo con il valore della quota, ma è esattamente quel valore che i debiti nascosti azzerano.
- Prezzo: patrimonio netto rettificato, multipli dell'EBITDA o della posizione finanziaria netta, con aggiustamento al closing sui dati definitivi; parte del prezzo può essere differita o legata ai risultati futuri (earn-out), o trattenuta in deposito a garanzia (escrow). Il preliminare con caparra fissa il tutto in attesa delle condizioni sospensive (prelazione esercitata o rinunciata, gradimento, finanziamento, autorizzazioni).
- Dichiarazioni e garanzie del venditore su titolarità della quota, bilanci veritieri, assenza di debiti non iscritti, regolarità fiscale, contributiva e ambientale, contenziosi, con obbligo di indennizzo per ogni sopravvenienza passiva, franchigia, massimale e durata (di regola fino alla prescrizione degli accertamenti fiscali). Senza queste clausole il compratore ha solo l'annullamento per errore o dolo e la garanzia per i vizi, che la Cassazione applica alla quota solo se il contratto ha considerato il patrimonio sociale come oggetto.
- Non concorrenza e persone: il divieto di concorrenza dell'art. 2557 vale per l'azienda e si estende alla cessione di quote di controllo solo con un patto espresso, limitato nel tempo (cinque anni al massimo) e nello spazio; il socio-amministratore che vende di regola si dimette al closing, con manleva e rinuncia alle azioni di responsabilità, e i finanziamenti soci vanno ceduti o rimborsati.
- Closing: atto notarile o firma digitale, pagamento, consegna dei libri sociali, dimissioni e nuove nomine, deposito entro trenta giorni, comunicazioni a banche e clienti; poi le verifiche post-closing sul prezzo.
Fisco
«[…] per i titoli, le quote o i diritti negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale data, a condizione che lo stesso sia assoggettato, entro il 30 novembre del medesimo anno, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi […]. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione il valore normale è pari alla frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima […]. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 21 per cento».
L'atto di cessione sconta l'imposta di registro fissa di 200 euro ed è esente da IVA; le imposte del notaio o del commercialista si aggiungono. Per il venditore persona fisica la plusvalenza, cioè la differenza tra prezzo e costo fiscalmente riconosciuto della quota, è reddito diverso tassato con l'imposta sostitutiva del 26 per cento, da dichiarare nel quadro RT; le minusvalenze si compensano nei quattro anni successivi. La rivalutazione permette di sostituire al costo storico il valore di perizia al 1° gennaio, pagando il 21 per cento su quel valore (anche in tre rate annuali con interessi del 3 per cento) entro il 30 novembre: conviene quando la quota vale molto più del costo, perché il 21 sul valore intero costa meno del 26 sulla plusvalenza solo se l'incremento supera circa l'80 per cento del prezzo; la perizia va giurata prima della cessione. Per il venditore società la plusvalenza è reddito d'impresa, esente al 95 per cento con la participation exemption se la quota è detenuta da almeno dodici mesi, iscritta tra le immobilizzazioni e la partecipata svolge attività commerciale in uno Stato non a fiscalità privilegiata. Dal 1° gennaio 2027 queste regole passano nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026) e l'imposta di registro nel testo unico delle imposte indirette (D.Lgs. 123/2025), senza cambiare nella sostanza. Le quote di PMI sottoscritte tramite portali di crowdfunding possono circolare con il regime alternativo dell'intermediario, senza atto notarile (art. 100-ter TUF), e la quota di qualsiasi srl può essere pignorata dai creditori personali del socio con notifica alla società e iscrizione nel registro delle imprese (art. 2471).
Domande frequenti
Serve il notaio?
Serve una scrittura privata con firme autenticate dal notaio, che la deposita al registro delle imprese entro 30 giorni (art. 2470 c.c.), oppure, in alternativa, un atto sottoscritto con firma digitale da tutte le parti e depositato entro 30 giorni da un commercialista abilitato (art. 36, comma 1-bis, DL 112/2008). Un accordo con firme semplici vale tra le parti come preliminare, ma non trasferisce la quota verso la società e i terzi.
Gli altri soci possono impedire la vendita?
Solo se lo statuto lo prevede. Le clausole più comuni sono la prelazione (la quota va offerta prima ai soci allo stesso prezzo) e il gradimento (serve il consenso dell'organo indicato); se lo statuto rende la quota intrasferibile o subordina la cessione a un gradimento senza condizioni e limiti, il socio può recedere e farsi liquidare la quota (art. 2469). La cessione fatta violando la prelazione è inefficace verso la società e i soci pretermessi.
Compro una quota: rispondo dei debiti della società?
Non personalmente: i debiti restano della srl, ma li paga il patrimonio che avete comprato, e questo abbassa il valore della quota. Per questo si fa la due diligence (bilanci, situazione contabile aggiornata, debiti fiscali e contributivi, contenziosi, garanzie) e si inseriscono nel contratto le dichiarazioni e garanzie del venditore con l'obbligo di indennizzo. Se i conferimenti non sono stati interamente versati, il venditore resta obbligato in solido per tre anni (art. 2472).
Quante tasse paga chi vende?
L'atto sconta l'imposta di registro fissa di 200 euro ed è esente da IVA. La plusvalenza (prezzo meno costo fiscale della quota) è tassata per le persone fisiche con l'imposta sostitutiva del 26 per cento; chi possiede la quota al 1° gennaio può rideterminarne il valore con una perizia giurata e un'imposta sostitutiva del 21 per cento sul valore periziato, da versare entro il 30 novembre, spesso più conveniente. Per le società la plusvalenza segue le regole del reddito d'impresa, con la participation exemption se ci sono i requisiti.
Domande collegate
- La mia srl ha molti debiti: i creditori possono rivalersi sui miei beni personali di socio?
- Una srl non mi ha pagato e il suo patrimonio non basta a coprire i debiti: come creditore posso rivalermi sull'amministratore?
- Ho una piccola impresa e non riesco più a pagare fornitori e banche: rischio il fallimento?
Fonti normative
- Art. 2469 c.c. — Trasferimento delle partecipazioni
- Art. 2470 c.c. — Efficacia e pubblicità
- Art. 2472 c.c. — Responsabilità dell'alienante
- Art. 2468 c.c. — Quote di partecipazione
- Art. 36, comma 1-bis, DL 112/2008 — Cessione con firma digitale
- Art. 5 L. 448/2001 — Rideterminazione del valore delle partecipazioni
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Costituire e gestire una societàLa srl: costituzione, capitale, statuto, amministrazioneAtto costitutivo e statuto, capitale e conferimenti, unipersonale, amministratori e soci, responsabilità limitata e limiti, sindaco e revisore, costi e adempimenti, srls e società di persone.
- Costituire e gestire una societàStatuto e patti parasociali: le clausole che evitano le litiPrelazione e gradimento (artt. 2469, 2355-bis c.c.), drag e tag along, quorum e diritti particolari, stallo e russian roulette, recesso ed esclusione.
- Soci e amministratoriIl recesso del socio di srl: cause, procedura, liquidazione della quotaIl recesso del socio di srl (art. 2473 c.c.): cause legali e statutarie, società a tempo indeterminato con 180 giorni di preavviso, valore di mercato e perizia.
- Costituire e gestire una societàCessione e affitto d'aziendaCome si cede o si affitta un'azienda: atto notarile e registro imprese, divieto di concorrenza per 5 anni, contratti e debiti che passano (artt. 2558-2560 c.c.).
- Soci e amministratoriMorte del socio: che cosa succede alla quotaSrl: la quota passa agli eredi salvo statuto (art. 2469), rappresentante comune, recesso; snc e sas: liquidazione agli eredi (artt. 2284 e 2289), clausole, imposte.
- Soci e amministratoriIl socio di minoranza: diritti di controllo, informazione, impugnazioneNella srl ogni socio accede ai documenti (2476), agisce e impugna in 90 giorni; nella spa soglie del 5%, del quinto e del decimo; denuncia ex 2396-quater dal 2026.
- Soci e amministratoriLa responsabilità dell'amministratore di srlQuando l'amministratore di srl risponde col proprio patrimonio (art. 2476 c.c.): azione del socio, azione dei creditori, danno diretto, perdita del capitale.
- ContrattiIl contratto preliminare (compromesso)Il preliminare di vendita: forma scritta, contenuto, caparra e acconti, registrazione (200 euro + 0,5%), trascrizione, inadempimento e sentenza ex art. 2932 c.c.
- ContrattiCaparra confirmatoria e caparra penitenzialeCaparra confirmatoria (art. 1385 c.c.): chi non adempie la perde o la restituisce doppia, in alternativa al risarcimento; caparra penitenziale.