In breve
- Cause legali (art. 2473 c.c.), inderogabili: per i soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo, alla fusione o scissione, alla revoca della liquidazione, all'eliminazione di cause statutarie di recesso, a operazioni che modificano sostanzialmente l'oggetto o i diritti particolari dei soci; più le cause dello statuto e quelle per le società soggette a direzione e coordinamento.
- Società a tempo indeterminato: recesso in ogni momento con preavviso di almeno 180 giorni (fino a un anno per statuto).
- Quote intrasferibili o con gradimento senza limiti: recesso, dopo al massimo 2 anni dalla costituzione (art. 2469).
- Valore: quota del patrimonio sociale a valore di mercato alla data del recesso; in caso di disaccordo, perizia giurata dell'esperto nominato dal tribunale.
- Rimborso entro 180 giorni: acquisto dai soci o da un terzo, riserve, riduzione del capitale, liquidazione della società; la società può neutralizzare il recesso revocando la delibera o sciogliendosi.
Quando si può recedere
«L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. […] Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno».
Il recesso è la valvola di sicurezza del socio di minoranza: quando la maggioranza cambia le regole del gioco, chi non ha votato a favore (assente, dissenziente, astenuto) può uscire. Le cause legali «in ogni caso» non possono essere eliminate dallo statuto; lo statuto può aggiungerne altre (per esempio il mancato raggiungimento di risultati, la perdita di una qualifica, il trasferimento della sede all'estero, il cambio di controllo) e regolare le modalità. Alla società «contratta a tempo indeterminato» la giurisprudenza equipara quella con durata talmente lunga da superare l'orizzonte di vita del socio (le srl «fino al 2100»), riconoscendo il recesso libero con preavviso; è il caso più frequente nella pratica. Il socio o gli eredi possono recedere anche quando lo statuto rende le quote intrasferibili o subordina il trasferimento al gradimento di organi o soci senza condizioni e limiti, o pone limiti che impediscono il trasferimento a causa di morte (art. 2469), salvo il termine di attesa statutario fino a due anni. Nelle società soggette a direzione e coordinamento si aggiungono le cause dell'art. 2497-quater (trasformazione o cambio di oggetto della capogruppo, condanna della controllante, inizio e cessazione della direzione con alterazione del rischio). La legittimazione spetta al socio «che non ha consentito»: chi ha votato a favore, o ha rinunciato, non può recedere, e la delibera va verbalizzata con l'indicazione dei voti.
Come si esercita
- Termini e forma: lo statuto li fissa; in mancanza si applicano per analogia le regole della spa (art. 2437-bis): lettera raccomandata entro quindici giorni dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese o, se il fatto non è una delibera, entro trenta giorni dalla conoscenza. La comunicazione va fatta con PEC o raccomandata alla società, indicando le generalità, la quota e la causa; da quel momento il socio conserva i diritti fino al rimborso, ma per la giurisprudenza prevalente perde il diritto di voto sulle materie estranee alla liquidazione.
- Determinazione del valore: i soci hanno «diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale», determinato «tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso»; in caso di disaccordo la determinazione è affidata alla relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, su istanza della parte più diligente, che provvede anche sulle spese (terzo comma), con la stima impugnabile solo se manifestamente iniqua o erronea (art. 1349, primo comma). Lo statuto può prevedere criteri (multipli, patrimonio netto rettificato) ma non svuotare il diritto.
- Rimborso entro 180 giorni dalla comunicazione: in primo luogo con l'acquisto della quota da parte degli altri soci in proporzione o di un terzo da loro concordemente individuato; altrimenti la società paga con le riserve disponibili; in mancanza riduce il capitale con la procedura dell'art. 2482 (i creditori possono opporsi entro novanta giorni); se la riduzione non è possibile, la società «viene posta in liquidazione» (quarto comma). Il credito del socio receduto è un debito della società, esigibile alla scadenza, con interessi e azione giudiziale in caso di inadempimento.
- Revoca: «il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società» (ultimo comma): la maggioranza può tornare sui propri passi per evitare il rimborso, entro il termine fissato dallo statuto o dalla ragionevolezza.
Esclusione del socio e alternative
Lo specchio del recesso è l'esclusione: l'atto costitutivo «può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio» (art. 2473-bis), tipizzate in anticipo (inadempimento dei conferimenti in natura o delle prestazioni accessorie, concorrenza, condanne, perdita di requisiti), con la stessa procedura di liquidazione ma senza la possibilità di rimborsare riducendo il capitale: se mancano riserve e i soci non comprano, l'esclusione non può essere eseguita. Senza clausola statutaria l'esclusione è possibile solo per il socio moroso nei conferimenti (art. 2466). Prima di ricorrere al recesso conviene esplorare le alternative: la cessione della quota agli altri soci o a terzi, che evita alla società l'esborso e al socio l'incertezza della perizia; la trasformazione della partecipazione in diritti particolari; un patto parasociale con opzioni di uscita; e, se il conflitto è profondo, la richiesta di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell'assemblea (art. 2484, n. 3). Le controversie tra soci e società su recesso, valutazione e rimborso sono spesso devolute dagli statuti a un arbitrato; altrimenti la causa si svolge davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale. Sul piano fiscale, la differenza tra la somma ricevuta e il costo fiscale della partecipazione è reddito di capitale per il socio persona fisica (utile da recesso), tassato con l'imposta sostitutiva del 26%.
Domande frequenti
Posso recedere perché non vado più d'accordo con gli altri soci?
No: il dissidio non è una causa di recesso. Le cause legali sono tassative (cambio dell'oggetto o del tipo, fusione, scissione, revoca della liquidazione, eliminazione di cause statutarie di recesso, operazioni che modificano sostanzialmente l'oggetto o i diritti particolari dei soci) e a queste si aggiungono quelle previste dallo statuto. Chi vuole uscire senza una causa può solo vendere la quota, se trova un acquirente e lo statuto lo consente; nelle società a tempo indeterminato, invece, il recesso è libero con 180 giorni di preavviso.
Quanto vale la mia quota?
Una parte del patrimonio sociale proporzionale alla partecipazione, calcolata sul valore di mercato della società al momento della dichiarazione di recesso, non sul valore contabile: contano avviamento, beni a valori correnti, prospettive. Se non c'è accordo, il valore lo stabilisce un esperto nominato dal tribunale con relazione giurata, su istanza della parte più diligente; lo statuto può fissare criteri, purché non penalizzino il socio in modo da svuotare il diritto.
Entro quando devono pagarmi?
Entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso alla società. Il rimborso avviene con l'acquisto della quota da parte degli altri soci in proporzione o di un terzo da loro indicato, altrimenti con le riserve disponibili della società, altrimenti riducendo il capitale (con la possibilità di opposizione dei creditori); se neppure così è possibile, la società va in liquidazione. Il ritardo produce interessi e legittima l'azione giudiziale.
La società può bloccare il mio recesso?
Sì, in due modi: revocando la delibera che lo ha legittimato oppure deliberando lo scioglimento della società; in entrambi i casi il recesso già esercitato perde efficacia (art. 2473, ultimo comma). Non può invece rifiutare il recesso legittimamente esercitato né imporre condizioni non previste dallo statuto.
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Fonti normative
- Art. 2473 c.c. — Recesso del socio
- Art. 2473-bis c.c. — Esclusione del socio
- Art. 2469 c.c. — Trasferimento delle partecipazioni
- Art. 2482 c.c. — Riduzione del capitale sociale
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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