In breve
- Regola: il debitore che non esegue esattamente la prestazione risponde del danno, salvo provare che l'inadempimento dipende da impossibilità non imputabile (art. 1218 c.c.).
- Scelta del creditore: adempimento o risoluzione, sempre con il risarcimento; chiesta la risoluzione non si può più chiedere l'adempimento e l'altra parte non può più adempiere (art. 1453).
- Senza giudice: diffida ad adempiere con termine non inferiore a 15 giorni (art. 1454); clausola risolutiva espressa (art. 1456); termine essenziale (art. 1457).
- Limite: l'inadempimento di scarsa importanza non consente la risoluzione (art. 1455). Nel frattempo si può sospendere la propria prestazione (art. 1460).
- Danno: perdita subita e mancato guadagno (art. 1223), ridotto per il concorso del creditore (art. 1227); penale o caparra se pattuite.
La responsabilità del debitore
«Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».
Inadempimento è ogni scostamento dalla prestazione dovuta: la mancata esecuzione, il ritardo, l'esecuzione inesatta o parziale. La responsabilità è presunta: al creditore basta provare il contratto e allegare che la prestazione non è stata eseguita o è stata eseguita male, mentre spetta al debitore provare di aver adempiuto o che l'inadempimento deriva da un'impossibilità a lui non imputabile (è il riparto fissato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 13533/2001). Per far scattare gli effetti del ritardo, in particolare gli interessi moratori e il rischio dell'impossibilità sopravvenuta, il creditore costituisce in mora il debitore con un'intimazione scritta (art. 1219): non serve quando il debito deriva da fatto illecito, quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere, o quando è scaduto il termine per una prestazione da eseguire al domicilio del creditore. La lettera di messa in mora, inviata con raccomandata o PEC, è anche il primo atto che interrompe la prescrizione (art. 2943) e il documento che si allega alla domanda di decreto ingiuntivo se il credito è liquido.
Adempimento o risoluzione
Nei contratti con prestazioni corrispettive il contraente che subisce l'inadempimento può «a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno» (art. 1453). L'adempimento tiene in vita il contratto e chiede al giudice di condannare l'altra parte a eseguire (o, se la prestazione è fungibile, di autorizzare l'esecuzione a spese dell'inadempiente); la risoluzione scioglie il contratto con effetto retroattivo tra le parti, obbligando alle restituzioni (art. 1458), tranne che nei contratti a esecuzione continuata o periodica, dove le prestazioni già eseguite restano ferme. Si può passare dalla domanda di adempimento a quella di risoluzione anche in corso di causa, non il contrario; e dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere. La risoluzione richiede un inadempimento di non scarsa importanza «avuto riguardo all'interesse dell'altra parte» (art. 1455): un ritardo modesto o un difetto marginale danno diritto al risarcimento ma non a sciogliere il contratto, e il giudice valuta la gravità in concreto, considerando anche il comportamento delle parti.
I tre modi per risolvere senza causa
- Diffida ad adempiere (art. 1454). Si intima per iscritto di adempiere entro un termine congruo, «non inferiore a quindici giorni» salvo patto o usi diversi, dichiarando che, decorso inutilmente il termine, il contratto s'intenderà risolto. Scaduto il termine senza adempimento, la risoluzione avviene di diritto; il giudice, se poi si va in causa, verifica solo che la diffida fosse regolare e l'inadempimento non di scarsa importanza. La diffida deve contenere entrambi gli elementi (termine e avvertimento): una semplice sollecitazione non basta.
- Clausola risolutiva espressa (art. 1456). Se il contratto prevede che si risolva in caso di inadempimento di una determinata obbligazione, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra di volersene avvalere. Qui non conta la gravità: le parti l'hanno già valutata nel contratto. La clausola però deve indicare obbligazioni specifiche; il rinvio generico a «qualsiasi inadempimento» vale come richiamo alla regola ordinaria.
- Termine essenziale (art. 1457). Se il termine per la prestazione è essenziale per l'altra parte (per la natura dell'affare o per volontà espressa: l'abito per il matrimonio, la merce per la fiera), scaduto il termine il contratto si intende risolto di diritto, a meno che il creditore comunichi entro tre giorni di volere ugualmente l'esecuzione.
Nel frattempo chi subisce l'inadempimento può sospendere la propria prestazione: «ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria» (art. 1460), purché il rifiuto sia proporzionato e non contrario a buona fede; e può sospenderla anche quando le condizioni patrimoniali dell'altro mettono in evidente pericolo la controprestazione, salvo che venga prestata garanzia (art. 1461). L'eccezione di inadempimento è la difesa tipica di chi viene citato per il pagamento dopo aver ricevuto una prestazione difettosa.
Il risarcimento del danno
Il danno comprende «la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta» (art. 1223): il costo della prestazione sostitutiva, le spese inutilmente sostenute, il guadagno perso su affari collegati, gli interessi. Se il danno non è provabile nel suo preciso ammontare, il giudice lo liquida in via equitativa (art. 1226); è ridotto se il creditore ha concorso a causarlo o non ha usato l'ordinaria diligenza per evitarlo (art. 1227). Il debitore non doloso risponde solo dei danni prevedibili al momento del contratto (art. 1225). Nei contratti tra imprese e con la pubblica amministrazione i ritardi di pagamento producono automaticamente gli interessi moratori del D.Lgs. 231/2002, ben superiori a quelli legali. Se il contratto contiene una clausola penale (art. 1382) il danno è liquidato in anticipo, senza bisogno di provarlo, ma il giudice può ridurre la penale manifestamente eccessiva (art. 1384). Se è stata data una caparra confirmatoria, la parte non inadempiente sceglie tra il recesso, trattenendo la caparra o esigendone il doppio senza provare il danno, e la risoluzione o l'adempimento con il risarcimento secondo le regole generali (art. 1385): le due vie sono alternative e la scelta va fatta con attenzione, perché chi ha chiesto la risoluzione giudiziale non può più trattenere la caparra a titolo di forfait.
Prima della causa
La lettera di diffida o di messa in mora è quasi sempre il primo passo, e spesso l'ultimo, perché apre una trattativa. Se non basta, per i contratti bancari, finanziari e assicurativi, per il franchising, la somministrazione, la subfornitura, l'opera, l'associazione in partecipazione, il consorzio, la rete e le società di persone la mediazione è condizione di procedibilità (art. 5 D.Lgs. 28/2010); per gli altri contratti si può proporre la negoziazione assistita o passare direttamente alla causa, con il decreto ingiuntivo se il credito è provato per iscritto, con l'atto di citazione o il rito semplificato negli altri casi. Il diritto si prescrive in dieci anni (art. 2946), salvo i termini brevi previsti per alcune prestazioni, e la domanda di risoluzione va trascritta se riguarda immobili, per essere opponibile ai terzi (art. 1458, secondo comma).
Domande frequenti
Posso sciogliere il contratto da solo, senza giudice?
Sì, in tre casi: con la diffida ad adempiere (lettera scritta con un termine di almeno quindici giorni e l'avvertimento che il contratto si intenderà risolto), con la clausola risolutiva espressa prevista nel contratto (basta dichiarare di volersene avvalere), e con il termine essenziale scaduto. In tutti gli altri casi la risoluzione va chiesta al giudice, che valuta se l'inadempimento è abbastanza grave.
Chi deve provare l'inadempimento?
Chi chiede l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento deve provare solo il contratto (la fonte del suo diritto) e allegare l'inadempimento; è il debitore che deve provare di aver adempiuto, o che l'inadempimento dipende da impossibilità a lui non imputabile (art. 1218 c.c.). Per i vizi e le difformità della prestazione la regola si combina con le norme speciali della vendita e dell'appalto.
Se ho dato una caparra e l'altro non adempie?
Chi ha ricevuto la caparra e non adempie deve restituirne il doppio; chi l'ha data e non adempie la perde. Chi subisce l'inadempimento può recedere trattenendo la caparra (o esigendone il doppio) senza provare alcun danno, oppure chiedere la risoluzione o l'adempimento con il risarcimento del danno effettivo, ma allora la caparra non fa più da misura forfettaria (art. 1385 c.c.). Le due strade sono alternative.
In quanto tempo si prescrive?
Il diritto al risarcimento e alla risoluzione per inadempimento si prescrive di regola in dieci anni dal giorno dell'inadempimento (art. 2946 c.c.); per alcune prestazioni valgono termini più brevi (vizi della cosa venduta: un anno dalla consegna; appalto: due anni; compensi professionali: tre anni). La messa in mora scritta interrompe la prescrizione.
Domande collegate
Fonti normative
- Art. 1218 c.c. — Responsabilità del debitore
- Art. 1453 c.c. — Risolubilità del contratto per inadempimento
- Art. 1454 c.c. — Diffida ad adempiere
- Art. 1456 c.c. — Clausola risolutiva espressa
- Art. 1460 c.c. — Eccezione d'inadempimento
- Art. 1385 c.c. — Caparra confirmatoria
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Da leggere insieme
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