In breve
- Srl: ogni socio non amministratore ha accesso pieno a libri e documenti (art. 2476 c. 2), promuove da solo l'azione di responsabilità e chiede la revoca cautelare degli amministratori (c. 3), impugna le decisioni in 90 giorni senza soglie (2479-ter), recede nei casi di legge con rimborso al valore di mercato (2473).
- Spa: diritti a soglie: 5% per impugnare (2377), un decimo per convocare l'assemblea (2367), un quinto per l'azione di responsabilità (2393-bis), un decimo per la denuncia al tribunale (2396-quater, dal 29 aprile 2026, che sostituisce l'art. 2409).
- Prima di entrare: statuto e patti parasociali con veti, informativa, prelazione, co-vendita, put.
- Abusi tipici: compensi, utili mai distribuiti, aumenti diluitivi, parti correlate; rimedi: impugnazione per abuso di maggioranza, azione, denuncia, recesso.
Nella srl: un socio, tutti i diritti
«I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.»
La srl è pensata per pochi soci che si conoscono, e la legge dà a ciascuno di loro poteri che nella spa spettano solo a percentuali qualificate. Il diritto di informazione e consultazione è il più importante: comprende le «notizie sullo svolgimento degli affari sociali», che gli amministratori devono dare anche fuori dall'assemblea, e la consultazione dei libri sociali e di tutti i «documenti relativi all'amministrazione», che la giurisprudenza intende in senso ampio (scritture contabili, contratti, estratti conto, fatture, corrispondenza, verbali del consiglio, documenti delle controllate), con la facoltà di estrarre copia a proprie spese e di farsi assistere da un professionista; i limiti sono la buona fede (richieste emulative, uso delle informazioni per fare concorrenza) e la riservatezza, che si gestisce con impegni di segretezza, non con il rifiuto. L'inadempimento si supera con il ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. al tribunale delle imprese, che ordina l'esibizione fissando una somma per ogni giorno di ritardo. Il secondo potere è l'azione sociale di responsabilità: ciascun socio, senza soglie e senza delibera assembleare, cita gli amministratori per i danni causati alla società (la condanna va alla società, ma la società rimborsa al socio le spese), e nella stessa causa o prima chiede la revoca cautelare degli amministratori per gravi irregolarità (distrazioni, bilanci falsi, operazioni in conflitto, mancata tenuta della contabilità); la società può rinunciare o transigere solo con i due terzi del capitale e senza l'opposizione di un decimo (c. 5). Il terzo è la partecipazione alle decisioni: un terzo del capitale può imporre la trattazione di argomenti (art. 2479 c. 1); la convocazione deve assicurare la tempestiva informazione (2479-bis); le decisioni non conformi alla legge o all'atto costitutivo sono impugnabili dai soci che non vi hanno consentito entro novanta giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni, senza soglie di capitale, con la possibilità per il tribunale di assegnare un termine per una nuova decisione sanante; le decisioni con il voto determinante di un socio in conflitto di interessi sono impugnabili se dannose; quelle a oggetto illecito o prese «in assenza assoluta di informazione» entro tre anni (art. 2479-ter). Infine l'uscita: il recesso spetta al socio che non ha consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo, alla fusione o scissione, alla revoca della liquidazione, all'eliminazione di cause di recesso statutarie, a operazioni che modificano sostanzialmente l'oggetto o rilevantemente i diritti particolari dei soci, e sempre, con centottanta giorni di preavviso, nelle società a tempo indeterminato; il rimborso è al valore di mercato della partecipazione, determinato in caso di disaccordo da un esperto nominato dal tribunale, entro centottanta giorni (art. 2473). L'atto costitutivo può aggiungere cause di recesso e attribuire a singoli soci diritti particolari sull'amministrazione o sugli utili (art. 2468 c. 3), modificabili solo all'unanimità salvo diversa previsione.
Nella spa: le soglie
| Diritto | Soglia (spa chiusa) | Soglia (società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) | Norma |
|---|---|---|---|
| Ispezione del libro dei soci e del libro delle adunanze dell'assemblea | Ogni socio | Ogni socio | Art. 2422 |
| Convocazione dell'assemblea | Un decimo del capitale (o meno per statuto) | Un ventesimo | Art. 2367 |
| Impugnazione delle delibere annullabili | 5% del capitale (statuto può ridurre o escludere); sotto, solo risarcimento | Uno per mille | Art. 2377 c. 3-4 |
| Azione sociale di responsabilità | Un quinto del capitale (statuto fino a un terzo) | Un quarantesimo | Art. 2393-bis |
| Denuncia al tribunale per gravi irregolarità | Un decimo del capitale (statuto può ridurre) | Un ventesimo; anche PM e Consob | Art. 2396-quater (D.Lgs. 47/2026), già art. 2409 |
| Denuncia di fatti censurabili all'organo di controllo | Ogni socio; con un ventesimo (un cinquantesimo nelle aperte) obbligo di indagine e relazione | Un cinquantesimo | Artt. 2396-bis ss. (già art. 2408, abrogato) |
| Recesso | Soci che non hanno concorso alle delibere su oggetto, trasformazione, revoca della liquidazione, diritti di voto e partecipazione, criteri di valore; proroga e vincoli alla circolazione salvo statuto; società a tempo indeterminato con 180 giorni | Idem, con esclusioni per le quotate | Art. 2437 |
| Nullità delle delibere (oggetto impossibile o illecito, mancata convocazione, mancanza del verbale) | Chiunque vi abbia interesse, entro 3 anni | Idem | Art. 2379 |
La riforma della governance delle società per azioni attuata con il D.Lgs. 47/2026 (legge capitali), in vigore dal 29 aprile 2026, ha abrogato gli artt. 2408 e 2409 e ha creato un «organo di controllo» unitario per tutti i sistemi di amministrazione (artt. 2396-bis e seguenti), spostando nel nuovo art. 2396-quater la denuncia al tribunale: i soci con il decimo del capitale (un ventesimo nelle società aperte, o percentuali minori per statuto) possono denunciare il fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione che possono danneggiare la società o le controllate; il tribunale, sentiti amministratori e organo di controllo, può ordinare l'ispezione a spese dei ricorrenti, sospendere il procedimento se gli amministratori sono sostituiti con soggetti adeguati che accertano ed eliminano le violazioni, adottare provvedimenti provvisori, convocare l'assemblea e, nei casi più gravi, revocare amministratori e organo di controllo nominando un amministratore giudiziario. La struttura è quella del vecchio 2409, con l'organo di controllo al posto del collegio sindacale. Per le srl la situazione è in transizione: l'art. 2477, ultimo comma, dispone che «si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo», rinviando a una norma abrogata; la lettura più probabile è che il rinvio si trasferisca all'art. 2396-quater con la soglia del decimo, ma finché la giurisprudenza non si pronuncia il socio di srl che sospetta gravi irregolarità farà bene a usare in prima battuta gli strumenti propri dell'art. 2476: l'accesso ai documenti e la revoca cautelare, che non richiedono soglie.
Gli abusi tipici e i rimedi
La maggioranza schiaccia la minoranza in modi ricorrenti, e per ciascuno esiste un rimedio. I compensi sproporzionati degli amministratori-soci di maggioranza, che svuotano l'utile: impugnazione della delibera per abuso di maggioranza (deliberazione presa per un interesse extrasociale, senza giustificazione, a danno della minoranza) e azione di responsabilità. La mancata distribuzione degli utili per anni senza ragioni di autofinanziamento: abuso di maggioranza, con annullamento della delibera di accantonamento e, nei casi estremi, recesso o scioglimento per impossibilità di conseguire l'oggetto. Gli aumenti di capitale a prezzo basso per diluire chi non può sottoscrivere: impugnazione per abuso e per violazione del diritto di opzione (art. 2481-bis), verifica della perizia nei conferimenti in natura. Le operazioni con parti correlate (affitti, consulenze, cessioni a società della maggioranza): azione di responsabilità, conflitto di interessi dell'amministratore (art. 2475-ter), impugnazione. L'esclusione dalle informazioni: art. 2476 c. 2 con l'urgenza. La vendita della società o dell'azienda senza coinvolgere la minoranza: recesso per modifica sostanziale dell'oggetto, clausole di co-vendita se pattuite. Il blocco della società per lite tra soci al 50%: scioglimento per impossibilità di funzionamento dell'assemblea (art. 2484 n. 3) con liquidatore nominato dal tribunale, o clausole statutarie di risoluzione dello stallo (roulette russa, texas shoot-out) la cui validità è riconosciuta. Tutte le controversie societarie vanno al tribunale delle imprese, dopo la mediazione obbligatoria, salvo la clausola arbitrale statutaria.
Prima di entrare: i patti
- Statuto: quorum rafforzati per le decisioni che contano (aumenti, fusioni, cessioni d'azienda, compensi), diritto di nominare un amministratore o un sindaco, diritti particolari ex art. 2468 c. 3, cause di recesso ulteriori, prelazione e gradimento, clausole di co-vendita (tag along) e trascinamento (drag along) a un prezzo minimo, criteri di valutazione della quota.
- Patti parasociali: obblighi di informativa periodica, distribuzione minima degli utili, opzioni put a favore della minoranza al verificarsi di eventi, penali; vincolano solo i firmatari, con risarcimento in caso di violazione.
- Verificare i documenti con il diritto di consultazione fin dal primo giorno e tenere traccia delle richieste e delle risposte.
- Reagire in tempo: novanta giorni per impugnare, termini brevi per il recesso (quindici o trenta giorni dall'iscrizione della delibera secondo il tipo), cinque anni per l'azione di responsabilità dalla cessazione della carica.
- Negoziare l'uscita: la minaccia credibile di azione, denuncia e recesso vale più della causa; il valore di mercato della quota è il punto di riferimento.
Il socio di minoranza della srl è, sulla carta, il più tutelato del diritto societario italiano: informazione totale, azione individuale, impugnazione senza soglie, recesso al valore di mercato. Nella spa la tutela dipende dalle percentuali e, dal 2026, dalle nuove regole dell'organo di controllo e della denuncia. In entrambe, la protezione vera è nello statuto scritto prima e nei documenti chiesti subito. Le regole sulle decisioni sono nella pagina sull'assemblea della srl; quelle sull'uscita nella pagina su recesso ed esclusione; i patti nella pagina su statuto e patti parasociali.
Domande frequenti
Ho il 20% di una srl e l'amministratore non mi fa vedere i conti: che cosa posso fare?
Posso far causa all'amministratore anche se la maggioranza non vuole?
L'assemblea ha approvato una delibera che mi danneggia: quanto tempo ho?
Che cosa è cambiato nel 2026 per la denuncia al tribunale?
Voglio uscire dalla società: mi devono liquidare la quota?
Domande collegate
- Una srl non mi ha pagato e il suo patrimonio non basta a coprire i debiti: come creditore posso rivalermi sull'amministratore?
- Come socio ho prestato denaro alla mia srl in difficoltà: quando posso farmelo restituire?
- Ho una piccola impresa e non riesco più a pagare fornitori e banche: rischio il fallimento?
Fonti normative
- Art. 2476 c.c. — Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci (srl)
- Art. 2479-ter c.c. — Invalidità delle decisioni dei soci (srl)
- Art. 2473 c.c. — Recesso del socio (srl)
- Art. 2377 c.c. — Annullabilità delle deliberazioni (spa)
- Art. 2393-bis c.c. — Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci (spa)
- Art. 2396-quater c.c. — Denunzia al tribunale (introdotto dal D.Lgs. 47/2026)
- Art. 2477 c.c. — Sindaco e revisione legale dei conti (srl)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Costituire e gestire una societàStatuto e patti parasociali: le clausole che evitano le litiPrelazione e gradimento (artt. 2469, 2355-bis c.c.), drag e tag along, quorum e diritti particolari, stallo e russian roulette, recesso ed esclusione.
- Soci e amministratoriLa responsabilità dell'amministratore di srlQuando l'amministratore di srl risponde col proprio patrimonio (art. 2476 c.c.): azione del socio, azione dei creditori, danno diretto, perdita del capitale.
- Costituire e gestire una societàL'assemblea della srl e l'impugnazione delle decisioni dei sociArtt. 2479-2479-ter c.c.: materie, consultazione scritta, convocazione, quorum, totalitaria, decisioni annullabili in 90 giorni e nulle in 3 anni, conflitto, sospensione.
- Soci e amministratoriIl recesso del socio di srl: cause, procedura, liquidazione della quotaIl recesso del socio di srl (art. 2473 c.c.): cause legali e statutarie, società a tempo indeterminato con 180 giorni di preavviso, valore di mercato e perizia.
- Marchi, brevetti e concorrenzaIl tribunale delle imprese: competenze e procedimentiSezioni specializzate (D.Lgs. 168/2003): marchi, brevetti, antitrust, class action, liti societarie di spa e srl; competenza regionale e società estere.
- Soci e amministratoriLa cessione delle quote di srl: forma, prelazione, prezzo, garanzieCessione di quote di srl: notaio o firma digitale e deposito entro 30 giorni (art. 2470 c.c.), prelazione e gradimento, due diligence, garanzie, registro fisso.