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GuidaSocietà e impresa · Marchi, brevetti e concorrenza

La concorrenza sleale (art. 2598 c.c.): imitazione, denigrazione, storno di dipendenti

Farsi concorrenza è lecito, farla con mezzi scorretti no: copiare prodotti e segni fino a confondere i clienti, screditare il concorrente o attribuirsi i suoi meriti, portargli via i dipendenti chiave o i clienti con i suoi elenchi, usare i suoi segreti. Il giudice ferma la condotta con l'inibitoria, anche d'urgenza, e liquida il danno con la colpa presunta; l'azione è dell'imprenditore concorrente e delle associazioni di categoria.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Tre ipotesi (art. 2598 c.c.): confusione e imitazione servile; denigrazione e appropriazione di pregi; ogni altro mezzo contrario alla correttezza professionale (storno di dipendenti, sviamento di clientela, segreti, boicottaggio, sottocosto sistematico).
  • Serve un rapporto di concorrenza tra imprenditori, anche potenziale; risponde anche il terzo che concorre (ex dipendente, agente).
  • Azioni: inibitoria e rimozione degli effetti (art. 2599), risarcimento con colpa presunta e pubblicazione della sentenza (art. 2600), anche d'urgenza (art. 700 c.p.c.) con penale.
  • Assumere dipendenti e contattare clienti altrui è lecito; usare elenchi e segreti o disgregare l'organizzazione no.
  • Prescrizione 5 anni; tribunale delle imprese se c'entrano marchi, brevetti, segreti; AGCM per le pratiche verso i consumatori.

Che cosa è sleale

Art. 2598 c.c. — Atti di concorrenza sleale

«Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda».

CondottaIpotesiLecita quando
Nome, insegna, logo, sito, confezione simili a quelli del concorrenteConfusione (n. 1)Se non c'è rischio di confusione per il pubblico; i segni registrati hanno la tutela del marchio in più
Copia del prodotto nelle forme esteriori caratterizzanti (look-alike)Imitazione servile (n. 1)Se le forme sono necessitate dalla funzione o standardizzate; il design registrato ha tutela propria
Comunicati, post, telefonate ai clienti che screditano il concorrenteDenigrazione (n. 2)Se le notizie sono vere, pertinenti e non tendenziose; comparazione conforme al D.Lgs. 145/2007
Vantare premi, certificazioni, clienti, esperienze del concorrenteAppropriazione di pregi (n. 2)Mai
Assunzione di dipendenti del concorrenteStorno (n. 3) se con animus nocendi o modalità disgregatriciAssunzioni fisiologiche, anche di più persone, senza sottrazione di segreti o paralisi dell'azienda
Contatto dei clienti del concorrente da parte dell'ex dipendente o agenteSviamento (n. 3) se con liste, dati riservati o denigrazioneUso delle competenze e delle relazioni personali; clienti liberi di scegliere
Uso di formule, processi, listini, database riservatiViolazione di segreti (n. 3; artt. 98-99 c.p.i.)Informazioni di pubblico dominio o ricavabili lecitamente (reverse engineering)
Vendita sottocosto sistematica, boicottaggio, pressioni su fornitoriCorrettezza professionale (n. 3)Promozioni occasionali; scelte commerciali autonome dei fornitori
Violazione di norme (lavoro nero, autorizzazioni, sicurezza) che abbassa i costiConcorrenza sleale per violazione di norme pubblicistiche (n. 3)Se il vantaggio competitivo non deriva dalla violazione

La disciplina presuppone un rapporto di concorrenza: due imprenditori che offrono beni o servizi sostituibili sullo stesso mercato o su mercati contigui, anche solo potenzialmente; il consumatore non ha azione per concorrenza sleale (ha l'AGCM e il codice del consumo), e chi non è imprenditore risponde solo come terzo che concorre con un concorrente, come l'ex dipendente che porta i segreti al nuovo datore, l'agente che lavora per due case, la società satellite. Non serve provare un danno già subito: basta che l'atto sia idoneo a danneggiare, e la confondibilità si giudica sul consumatore medio del settore. La clausola generale del n. 3 è quella che decide i casi moderni: lo storno è sleale solo se animato dall'intento di disgregare l'organizzazione altrui o attuato con mezzi scorretti (numero e ruolo dei lavoratori, contemporaneità, induzione a violare preavvisi e patti, utilizzazione delle persone stornate per acquisire clienti e informazioni); lo sviamento è sleale quando usa elenchi, dati e condizioni riservate o la confusione con la vecchia azienda, non quando sfrutta relazioni e competenze personali; la violazione di segreti ha oggi una tutela propria negli artt. 98-99 del codice della proprietà industriale, cumulabile. Restano fuori la libertà di imitare ciò che non è protetto (forme funzionali, idee, prodotti scaduti di brevetto) e la critica commerciale corretta.

Le azioni e la prova

Art. 2600 c.c. — Risarcimento del danno

«Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni. In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza. Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume».

  1. Raccogliere le prove: prodotti e materiali confondibili acquistati con scontrino, screenshot datati, comunicazioni ai clienti, testimonianze di clienti e fornitori, analisi forense dei dispositivi aziendali dell'ex dipendente (nel rispetto della privacy), investigazioni; in causa, l'ordine di esibizione e la descrizione (per marchi, brevetti e segreti, art. 129 c.p.i.).
  2. Diffida al concorrente e, se del caso, all'ex dipendente, con la contestazione degli atti e la richiesta di cessazione, di rendiconto e di risarcimento; spesso conduce a un accordo con impegni e penali.
  3. Tutela d'urgenza (art. 700 c.p.c.): ricorso al tribunale con la prova del fumus e del pericolo nel ritardo (perdita di clienti in corso, stagione commerciale); inibitoria, ritiro dal commercio, sequestro dei materiali, ordine di restituzione dei dati, penale per ogni violazione (art. 614-bis); provvedimento in poche settimane, stabile se nessuno inizia il merito.
  4. Causa di merito: accertamento, inibitoria definitiva e rimozione degli effetti (art. 2599), risarcimento con colpa presunta (art. 2600) del lucro cessante (calo delle vendite, margine perso), del danno all'immagine e dell'arricchimento del concorrente, anche in via equitativa; pubblicazione della sentenza; competenza del tribunale delle imprese quando l'atto interferisce con marchi, brevetti, design o segreti, del tribunale ordinario negli altri casi; prescrizione di cinque anni dall'atto (art. 2947).
  5. Le associazioni di categoria possono agire quando gli atti pregiudicano gli interessi della categoria (art. 2601), e l'AGCM interviene con sanzioni per le pratiche scorrette verso consumatori e microimprese, in parallelo e senza sostituire l'azione civile.

In pratica, la difesa dalla concorrenza sleale si organizza prima: patti di non concorrenza validi con i collaboratori chiave, clausole di riservatezza, segreti protetti con misure adeguate (senza le quali non sono segreti per la legge), marchi e design registrati, cliente e listini su sistemi tracciati. Quando l'atto è già in corso, il tempo è la variabile principale: un ricorso d'urgenza ben documentato ferma lo sviamento in settimane, una causa ordinaria arriva quando i clienti sono già altrove. Per l'ex dipendente valgono in più l'obbligo di fedeltà durante il rapporto (art. 2105 c.c.) e il patto di non concorrenza dopo; per chi vende un'azienda, il divieto quinquennale di riprendere la stessa attività (art. 2557 c.c.).

Domande frequenti

Un ex dipendente ha aperto un'attività uguale e chiama i miei clienti: è concorrenza sleale?

Non di per sé: chi lascia un'azienda può usare le competenze e le relazioni maturate, e i clienti sono liberi di cambiare fornitore. Diventa concorrenza sleale per sviamento di clientela (art. 2598, n. 3) quando l'ex dipendente usa elenchi, condizioni, prezzi e informazioni riservate sottratti all'azienda, denigra il vecchio datore o sfrutta la confusione tra le due attività; e se ha firmato un patto di non concorrenza valido (per iscritto, con corrispettivo, limiti di oggetto, tempo e luogo, art. 2125 c.c.) risponde anche del patto. La prova sta nei documenti (email inviate a sé stessi, copie di database, offerte identiche) e nelle testimonianze dei clienti contattati: con quelle si ottiene in poche settimane un'inibitoria d'urgenza.

Un concorrente ha assunto in blocco tre miei tecnici: posso fare causa?

Solo se lo storno è «sleale»: assumere dipendenti altrui, anche più di uno, è lecito, ma diventa concorrenza sleale quando è fatto con l'intento di disgregare l'organizzazione del concorrente o con modalità scorrette (induzione a violare il preavviso, campagna sistematica sui collaboratori chiave, uso delle persone stornate per acquisirne clienti e segreti, paralisi di un reparto). La giurisprudenza guarda al numero e al ruolo dei lavoratori, ai tempi, ai mezzi e alle conseguenze; il solo miglior stipendio non basta. Se i dipendenti portano con sé know-how riservato, si aggiungono la violazione dei segreti (artt. 98-99 c.p.i.) e la responsabilità dei singoli.

Che cosa posso ottenere e in quanto tempo?

L'inibitoria, cioè l'ordine di cessare la condotta, con i provvedimenti per eliminarne gli effetti (ritiro dei prodotti confondibili, modifica dei segni, distruzione dei materiali, rettifica) e una penale per ogni violazione successiva (art. 614-bis c.p.c.); il risarcimento del danno, per cui la colpa si presume una volta accertato l'atto (art. 2600), calcolato sul calo di fatturato, sugli utili del concorrente o in via equitativa; la pubblicazione della sentenza. In via d'urgenza (art. 700 c.p.c.) l'inibitoria arriva in settimane, anche prima della causa, e spesso chiude la lite; la causa di merito dura di più e va portata al tribunale delle imprese quando la condotta interferisce con marchi, brevetti o segreti.

Un concorrente pubblica confronti e giudizi negativi sui miei prodotti: è lecito?

La pubblicità comparativa è lecita se confronta oggettivamente caratteristiche essenziali, pertinenti e verificabili di prodotti omogenei, senza ingannare, denigrare o sfruttare la notorietà altrui (D.Lgs. 145/2007); le notizie e gli apprezzamenti idonei a screditare, anche se veri ma presentati in modo tendenzioso, sono denigrazione (art. 2598, n. 2), e vantare qualità, premi o clienti che sono del concorrente è appropriazione di pregi. Le recensioni negative di consumatori reali non sono concorrenza sleale, quelle scritte o comprate dal concorrente sì. Contro il concorrente si agisce in sede civile; verso i consumatori la pubblicità ingannevole è anche materia dell'AGCM.

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Fonti normative

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