In breve
- Tre ipotesi (art. 2598 c.c.): confusione e imitazione servile; denigrazione e appropriazione di pregi; ogni altro mezzo contrario alla correttezza professionale (storno di dipendenti, sviamento di clientela, segreti, boicottaggio, sottocosto sistematico).
- Serve un rapporto di concorrenza tra imprenditori, anche potenziale; risponde anche il terzo che concorre (ex dipendente, agente).
- Azioni: inibitoria e rimozione degli effetti (art. 2599), risarcimento con colpa presunta e pubblicazione della sentenza (art. 2600), anche d'urgenza (art. 700 c.p.c.) con penale.
- Assumere dipendenti e contattare clienti altrui è lecito; usare elenchi e segreti o disgregare l'organizzazione no.
- Prescrizione 5 anni; tribunale delle imprese se c'entrano marchi, brevetti, segreti; AGCM per le pratiche verso i consumatori.
Che cosa è sleale
«Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda».
| Condotta | Ipotesi | Lecita quando |
|---|---|---|
| Nome, insegna, logo, sito, confezione simili a quelli del concorrente | Confusione (n. 1) | Se non c'è rischio di confusione per il pubblico; i segni registrati hanno la tutela del marchio in più |
| Copia del prodotto nelle forme esteriori caratterizzanti (look-alike) | Imitazione servile (n. 1) | Se le forme sono necessitate dalla funzione o standardizzate; il design registrato ha tutela propria |
| Comunicati, post, telefonate ai clienti che screditano il concorrente | Denigrazione (n. 2) | Se le notizie sono vere, pertinenti e non tendenziose; comparazione conforme al D.Lgs. 145/2007 |
| Vantare premi, certificazioni, clienti, esperienze del concorrente | Appropriazione di pregi (n. 2) | Mai |
| Assunzione di dipendenti del concorrente | Storno (n. 3) se con animus nocendi o modalità disgregatrici | Assunzioni fisiologiche, anche di più persone, senza sottrazione di segreti o paralisi dell'azienda |
| Contatto dei clienti del concorrente da parte dell'ex dipendente o agente | Sviamento (n. 3) se con liste, dati riservati o denigrazione | Uso delle competenze e delle relazioni personali; clienti liberi di scegliere |
| Uso di formule, processi, listini, database riservati | Violazione di segreti (n. 3; artt. 98-99 c.p.i.) | Informazioni di pubblico dominio o ricavabili lecitamente (reverse engineering) |
| Vendita sottocosto sistematica, boicottaggio, pressioni su fornitori | Correttezza professionale (n. 3) | Promozioni occasionali; scelte commerciali autonome dei fornitori |
| Violazione di norme (lavoro nero, autorizzazioni, sicurezza) che abbassa i costi | Concorrenza sleale per violazione di norme pubblicistiche (n. 3) | Se il vantaggio competitivo non deriva dalla violazione |
La disciplina presuppone un rapporto di concorrenza: due imprenditori che offrono beni o servizi sostituibili sullo stesso mercato o su mercati contigui, anche solo potenzialmente; il consumatore non ha azione per concorrenza sleale (ha l'AGCM e il codice del consumo), e chi non è imprenditore risponde solo come terzo che concorre con un concorrente, come l'ex dipendente che porta i segreti al nuovo datore, l'agente che lavora per due case, la società satellite. Non serve provare un danno già subito: basta che l'atto sia idoneo a danneggiare, e la confondibilità si giudica sul consumatore medio del settore. La clausola generale del n. 3 è quella che decide i casi moderni: lo storno è sleale solo se animato dall'intento di disgregare l'organizzazione altrui o attuato con mezzi scorretti (numero e ruolo dei lavoratori, contemporaneità, induzione a violare preavvisi e patti, utilizzazione delle persone stornate per acquisire clienti e informazioni); lo sviamento è sleale quando usa elenchi, dati e condizioni riservate o la confusione con la vecchia azienda, non quando sfrutta relazioni e competenze personali; la violazione di segreti ha oggi una tutela propria negli artt. 98-99 del codice della proprietà industriale, cumulabile. Restano fuori la libertà di imitare ciò che non è protetto (forme funzionali, idee, prodotti scaduti di brevetto) e la critica commerciale corretta.
Le azioni e la prova
«Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni. In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza. Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume».
- Raccogliere le prove: prodotti e materiali confondibili acquistati con scontrino, screenshot datati, comunicazioni ai clienti, testimonianze di clienti e fornitori, analisi forense dei dispositivi aziendali dell'ex dipendente (nel rispetto della privacy), investigazioni; in causa, l'ordine di esibizione e la descrizione (per marchi, brevetti e segreti, art. 129 c.p.i.).
- Diffida al concorrente e, se del caso, all'ex dipendente, con la contestazione degli atti e la richiesta di cessazione, di rendiconto e di risarcimento; spesso conduce a un accordo con impegni e penali.
- Tutela d'urgenza (art. 700 c.p.c.): ricorso al tribunale con la prova del fumus e del pericolo nel ritardo (perdita di clienti in corso, stagione commerciale); inibitoria, ritiro dal commercio, sequestro dei materiali, ordine di restituzione dei dati, penale per ogni violazione (art. 614-bis); provvedimento in poche settimane, stabile se nessuno inizia il merito.
- Causa di merito: accertamento, inibitoria definitiva e rimozione degli effetti (art. 2599), risarcimento con colpa presunta (art. 2600) del lucro cessante (calo delle vendite, margine perso), del danno all'immagine e dell'arricchimento del concorrente, anche in via equitativa; pubblicazione della sentenza; competenza del tribunale delle imprese quando l'atto interferisce con marchi, brevetti, design o segreti, del tribunale ordinario negli altri casi; prescrizione di cinque anni dall'atto (art. 2947).
- Le associazioni di categoria possono agire quando gli atti pregiudicano gli interessi della categoria (art. 2601), e l'AGCM interviene con sanzioni per le pratiche scorrette verso consumatori e microimprese, in parallelo e senza sostituire l'azione civile.
In pratica, la difesa dalla concorrenza sleale si organizza prima: patti di non concorrenza validi con i collaboratori chiave, clausole di riservatezza, segreti protetti con misure adeguate (senza le quali non sono segreti per la legge), marchi e design registrati, cliente e listini su sistemi tracciati. Quando l'atto è già in corso, il tempo è la variabile principale: un ricorso d'urgenza ben documentato ferma lo sviamento in settimane, una causa ordinaria arriva quando i clienti sono già altrove. Per l'ex dipendente valgono in più l'obbligo di fedeltà durante il rapporto (art. 2105 c.c.) e il patto di non concorrenza dopo; per chi vende un'azienda, il divieto quinquennale di riprendere la stessa attività (art. 2557 c.c.).
Domande frequenti
Un ex dipendente ha aperto un'attività uguale e chiama i miei clienti: è concorrenza sleale?
Non di per sé: chi lascia un'azienda può usare le competenze e le relazioni maturate, e i clienti sono liberi di cambiare fornitore. Diventa concorrenza sleale per sviamento di clientela (art. 2598, n. 3) quando l'ex dipendente usa elenchi, condizioni, prezzi e informazioni riservate sottratti all'azienda, denigra il vecchio datore o sfrutta la confusione tra le due attività; e se ha firmato un patto di non concorrenza valido (per iscritto, con corrispettivo, limiti di oggetto, tempo e luogo, art. 2125 c.c.) risponde anche del patto. La prova sta nei documenti (email inviate a sé stessi, copie di database, offerte identiche) e nelle testimonianze dei clienti contattati: con quelle si ottiene in poche settimane un'inibitoria d'urgenza.
Un concorrente ha assunto in blocco tre miei tecnici: posso fare causa?
Solo se lo storno è «sleale»: assumere dipendenti altrui, anche più di uno, è lecito, ma diventa concorrenza sleale quando è fatto con l'intento di disgregare l'organizzazione del concorrente o con modalità scorrette (induzione a violare il preavviso, campagna sistematica sui collaboratori chiave, uso delle persone stornate per acquisirne clienti e segreti, paralisi di un reparto). La giurisprudenza guarda al numero e al ruolo dei lavoratori, ai tempi, ai mezzi e alle conseguenze; il solo miglior stipendio non basta. Se i dipendenti portano con sé know-how riservato, si aggiungono la violazione dei segreti (artt. 98-99 c.p.i.) e la responsabilità dei singoli.
Che cosa posso ottenere e in quanto tempo?
L'inibitoria, cioè l'ordine di cessare la condotta, con i provvedimenti per eliminarne gli effetti (ritiro dei prodotti confondibili, modifica dei segni, distruzione dei materiali, rettifica) e una penale per ogni violazione successiva (art. 614-bis c.p.c.); il risarcimento del danno, per cui la colpa si presume una volta accertato l'atto (art. 2600), calcolato sul calo di fatturato, sugli utili del concorrente o in via equitativa; la pubblicazione della sentenza. In via d'urgenza (art. 700 c.p.c.) l'inibitoria arriva in settimane, anche prima della causa, e spesso chiude la lite; la causa di merito dura di più e va portata al tribunale delle imprese quando la condotta interferisce con marchi, brevetti o segreti.
Un concorrente pubblica confronti e giudizi negativi sui miei prodotti: è lecito?
La pubblicità comparativa è lecita se confronta oggettivamente caratteristiche essenziali, pertinenti e verificabili di prodotti omogenei, senza ingannare, denigrare o sfruttare la notorietà altrui (D.Lgs. 145/2007); le notizie e gli apprezzamenti idonei a screditare, anche se veri ma presentati in modo tendenzioso, sono denigrazione (art. 2598, n. 2), e vantare qualità, premi o clienti che sono del concorrente è appropriazione di pregi. Le recensioni negative di consumatori reali non sono concorrenza sleale, quelle scritte o comprate dal concorrente sì. Contro il concorrente si agisce in sede civile; verso i consumatori la pubblicità ingannevole è anche materia dell'AGCM.
Domande collegate
- Una srl non mi ha pagato e il suo patrimonio non basta a coprire i debiti: come creditore posso rivalermi sull'amministratore?
- Ho una piccola impresa e non riesco più a pagare fornitori e banche: rischio il fallimento?
- Voglio aprire una srl con un amico ma abbiamo pochi soldi: quanto capitale serve davvero?
Fonti normative
- Art. 2598 c.c. — Atti di concorrenza sleale
- Art. 2599 c.c. — Sanzioni (inibitoria e rimozione degli effetti)
- Art. 2600 c.c. — Risarcimento del danno
- Art. 2601 c.c. — Azione delle associazioni professionali
- Art. 2125 c.c. — Patto di non concorrenza
- Art. 2105 c.c. — Obbligo di fedeltà
- Art. 2557 c.c. — Divieto di concorrenza nella cessione d'azienda
- Art. 700 c.p.c. — Provvedimenti d'urgenza
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Marchi, brevetti e concorrenzaRegistrare un marchio: Italia, UE, internazionaleRequisiti del codice della proprietà industriale, ricerca di anteriorità, classi di Nizza, UIBM 101 euro, EUIPO 850, Madrid 653 franchi, opposizione in 3 mesi.
- Marchi, brevetti e concorrenzaLa contraffazione del marchio: diffida, inibitoria, risarcimentoArt. 20 c.p.i.: segno identico o simile con rischio di confusione; diffida, descrizione e sequestro, inibitoria con penale, risarcimento e retroversione degli utili.
- Marchi, brevetti e concorrenzaI segreti commerciali e il know-howQuando un'informazione è segreto commerciale (artt. 98-99 c.p.i.), come proteggerla, l'ex dipendente che porta via clienti e dati, inibitoria e sequestro, il reato.
- Dimissioni, TFR e fine del rapportoIl patto di non concorrenza dopo la fine del rapportoForma scritta, corrispettivo determinato e congruo (Cass. 10679/2024), limiti di oggetto, tempo (3 o 5 anni) e luogo, nullità, recesso del datore, penale, agenti.
- Marchi, brevetti e concorrenzaIl brevetto: requisiti, procedura, contraffazioneBrevetto per invenzione e modello di utilità: novità, attività inventiva, 20 e 10 anni, UIBM, brevetto europeo e unitario, invenzioni dei dipendenti, contraffazione.
- Marchi, brevetti e concorrenzaIl tribunale delle imprese: competenze e procedimentiSezioni specializzate (D.Lgs. 168/2003): marchi, brevetti, antitrust, class action, liti societarie di spa e srl; competenza regionale e società estere.
- Banche, consumatori e assicurazioniPratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole: la segnalazione all'AGCMArtt. 18-27 cod. consumo: pratiche ingannevoli e aggressive, black list, greenwashing dal 27/9/2026, segnalazione all'AGCM, sanzioni fino a 10 milioni, rimedi al giudice.
- Contratti commercialiIl franchising: contratto, informazioni precontrattuali, uscitaIl contratto di franchising: forma scritta, formula sperimentata, durata minima di 3 anni, contenuto obbligatorio, documenti 30 giorni prima.
- Autonomi, agenti e collaboratoriL'agente di commercio: provvigioni, recesso, indennità di fine rapportoAgenzia: esclusiva, provvigioni anche sugli affari diretti (art. 1748 c.c.), preavviso da 1 a 6 mesi, indennità di fine rapporto entro un anno, non concorrenza.
- Reputazione e contenuti onlineRecensioni online false, diffamatorie, comprateTurismo e ristorazione: recensione lecita entro 30 giorni da chi ha usato il servizio, vietato comprarle (L. 34/2026, sanzioni AGCM); per tutti: cod. consumo.
- Costituire e gestire una societàCessione e affitto d'aziendaCome si cede o si affitta un'azienda: atto notarile e registro imprese, divieto di concorrenza per 5 anni, contratti e debiti che passano (artt. 2558-2560 c.c.).