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GuidaPrivacy e digitale · Reputazione e contenuti online

Recensioni online false, diffamatorie, comprate

Una recensione negativa è lecita se racconta un'esperienza vera con parole misurate; diventa illecita quando inventa fatti, insulta, arriva da chi non ha mai messo piede nel locale o è stata pagata. Dal 7 aprile 2026 una legge fissa per ristoranti, strutture turistiche e attrazioni i requisiti di liceità delle recensioni e vieta di comprarle e venderle, affidando all'Antitrust le sanzioni. Per tutti gli altri restano il codice del consumo, la diffamazione e le regole europee sulla rimozione.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • L. 34/2026 (dal 7/4/2026) per ristoranti, hotel e attrazioni turistiche: recensione lecita solo entro 30 giorni dall'esperienza, da chi l'ha vissuta, senza sconti; scade dopo 2 anni; rimozione con segnalazione ex art. 16 DSA (art. 19).
  • Vietato comprare o vendere recensioni e «like»: sanzioni AGCM fino a 10 milioni (art. 20; art. 27 cod. consumo).
  • Per tutti: recensioni false e false attestazioni di verifica = pratica ingannevole (art. 23 lett. bb-ter e bb-quater cod. consumo).
  • Fatti falsi o insulti = diffamazione aggravata (art. 595 c. 3 c.p.), querela in 3 mesi; fatti veri e toni misurati = diritto di critica.
  • Rimozione: segnalazione alla piattaforma → reclamo interno → giudice (art. 700 c.p.c.); risarcimento ex artt. 2043-2059 c.c.

La norma del 2026

Art. 19 L. 11 marzo 2026, n. 34 — Requisiti di liceità delle recensioni e diritti delle strutture recensite

«La recensione online è lecita se è rilasciata non oltre trenta giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da chi ha effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni, se risponde alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre e se comunque non è il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari. È illecita la recensione online attestata come verificata ove non proveniente da persona fisica che abbia effettivamente utilizzato il servizio o la prestazione. Si presume autentica la recensione online corredata di evidenze del rilascio di documentazione fiscale. La recensione online non è più lecita, in ragione della significativa mancanza di attualità, decorsi due anni dalla sua pubblicazione. Al fine di ottenerne la rimozione, il legale rappresentante della struttura recensita o un suo delegato ha la facoltà di segnalare, nei modi prescritti dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065, le recensioni che non rispettano i requisiti di liceità di cui al comma 1».

SituazioneQualificazioneRimedio
Recensione negativa su fatti veri, toni misuratiDiritto di critica (art. 51 c.p.); lecitaRisposta pubblica dell'esercente; nessuna rimozione
Recensione con fatti falsi o insultiDiffamazione aggravata (art. 595 c. 3 c.p.); illecito civileQuerela in 3 mesi; segnalazione DSA; art. 700 c.p.c.; risarcimento
Recensione di chi non ha usato il servizio (turismo e ristorazione)Illecita ex art. 19 L. 34/2026Segnalazione ex art. 16 DSA dal legale rappresentante; reclamo; giudice
Recensione oltre 30 giorni dall'esperienza o più vecchia di 2 anni (turismo e ristorazione)Non lecita / non più lecita ex art. 19Segnalazione per la rimozione
Recensione in cambio di sconti o regaliIllecita ex art. 19; pratica ingannevoleRimozione; sanzione AGCM all'esercente
Acquisto o vendita di recensioni e interazioni (turismo e ristorazione)Vietato ex art. 20 L. 34/2026; ferma la responsabilità penaleSanzioni AGCM ex art. 27 cod. consumo (fino a 10 milioni)
Recensioni false fatte inviare da qualunque impresa; attestazioni di verifica senza controlliPratica in ogni caso ingannevole (art. 23 lett. bb-ter, bb-quater)Segnalazione AGCM; sanzioni; concorrenza sleale (art. 2598 c.c.)
Profilo falso a nome di altriSostituzione di persona (art. 494 c.p.)Querela; identificazione
Recensione usata per ottenere rimborsi o scontiPossibile estorsione o tentativoDenuncia

La legge del 2026 non ha creato un diritto alla cancellazione delle recensioni negative: ha fissato requisiti oggettivi (tempestività, esperienza personale, corrispondenza, assenza di corrispettivo, attualità) che l'esercente può far valere con la procedura europea di segnalazione, e ha spostato sul piano amministrativo, con l'Antitrust, la repressione del mercato delle recensioni. Le linee guida previste dall'art. 21 sono state approvate dall'AGCM in via preliminare il 23 giugno 2026 e messe in consultazione fino al 15 luglio 2026; alla data di verifica di questa pagina la versione definitiva non risultava adottata, e le associazioni di categoria hanno chiesto correzioni, in particolare sulla prova dell'esperienza reale. Sul piano penale nulla cambia: la diffamazione online resta il reato di riferimento, con il confine del diritto di critica; sul piano civile la rimozione passa dalla piattaforma al giudice, e la concorrenza sleale copre le recensioni false dei concorrenti.

Che cosa fare, da una parte e dall'altra

  1. L'esercente che riceve una recensione sospetta: verificare prenotazioni, scontrini e presenze; rispondere pubblicamente con i fatti, senza attaccare la persona; segnalare alla piattaforma con la procedura dell'art. 16 DSA (URL, motivi, identità, dichiarazione di buona fede), richiamando l'art. 19 L. 34/2026 se è un ristorante o una struttura turistica; conservare gli screenshot con data.
  2. Se la piattaforma non rimuove: reclamo interno (art. 20 DSA), organismo di risoluzione extragiudiziale (art. 21 DSA), poi ricorso d'urgenza al tribunale (art. 700 c.p.c.) per rimozione e inibitoria; in parallelo, per i fatti falsi e offensivi, querela entro tre mesi con richiesta di identificare l'autore; azione di risarcimento con la prova del calo di clientela.
  3. L'esercente tentato dalle recensioni comprate: non farlo, non farle scrivere a dipendenti o parenti, non offrire sconti in cambio; sollecitare i clienti veri con un invito neutro; informare sul sito come vengono gestite le recensioni (art. 22 c. 5-bis cod. consumo).
  4. Il consumatore: scrivere entro 30 giorni per il turismo e la ristorazione, conservare lo scontrino, raccontare fatti verificabili senza insulti, non accettare utilità in cambio; se minacciato per una recensione vera, conservare i messaggi e valutare la denuncia.
  5. Chi trova recensioni false su un concorrente o un mercato: segnalazione all'AGCM (per turismo e ristorazione anche tramite le associazioni riconosciute come segnalatori attendibili ex art. 22 DSA); azione di concorrenza sleale con inibitoria.

Due errori frequenti. Il primo è confondere il fastidio con l'illecito: una recensione dura ma vera non si rimuove, e la segnalazione pretestuosa fa perdere credibilità presso la piattaforma, che tiene conto degli abusi delle segnalazioni. Il secondo è cercare l'autore anonimo da soli: la piattaforma non rivela i dati a un privato, e l'identificazione passa dalla querela e dalle richieste dell'autorità giudiziaria, che ottiene i dati di registrazione e gli indirizzi IP nei limiti della conservazione; il diritto all'oblio e il Garante aiutano quando la recensione contiene dati personali, non per l'opinione in sé. Per la querela e per la costituzione di parte civile rinviamo alle guide penali.

Domande frequenti

Ho un ristorante e una recensione a una stella racconta una cena che non è mai avvenuta: come la faccio togliere?

Dal 7 aprile 2026 ha una norma su misura: la recensione è lecita solo se rilasciata entro trenta giorni dall'esperienza da chi ha «effettivamente e personalmente» usato il servizio e se corrisponde alla tipologia del prodotto e alle caratteristiche della struttura (art. 19, c. 1, L. 34/2026). Il legale rappresentante, o un delegato, la segnala alla piattaforma con la procedura dell'art. 16 del regolamento europeo sui servizi digitali (art. 19, c. 2): URL esatto, spiegazione motivata (nessuna prenotazione a quel nome, nessuno scontrino, dettagli incompatibili con il locale), identità e dichiarazione di buona fede; la piattaforma deve decidere con diligenza e motivare. Se rifiuta, c'è il reclamo interno e l'organismo di risoluzione delle controversie previsti dal DSA, e in ultima istanza il ricorso d'urgenza al giudice civile (art. 700 c.p.c.) per ottenere la rimozione, con il risarcimento del danno alla reputazione commerciale. Se la recensione attribuisce fatti falsi e offensivi (cibo avariato, furti), è anche diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità (art. 595, c. 3, c.p.): querela entro tre mesi, chiedendo l'identificazione dell'autore.

Un'agenzia mi propone cento recensioni positive a 300 euro: che cosa rischio?

Per un ristorante o una struttura turistica, l'acquisto e la cessione di recensioni, apprezzamenti o interazioni «a qualsiasi titolo» sono vietati anche tra imprenditori e intermediari (art. 20 L. 34/2026), e l'AGCM esercita i poteri dell'art. 27 del codice del consumo, con sanzioni da 5.000 fino a 10 milioni di euro. Per qualunque impresa, far inviare recensioni false o falsi apprezzamenti è una pratica commerciale «in ogni caso ingannevole» (art. 23, lett. bb-quater), come dichiarare che le recensioni sono di consumatori effettivi senza verifiche ragionevoli (lett. bb-ter): l'Antitrust ha già sanzionato piattaforme e venditori, e la legge del 2026 fa salva la responsabilità penale, che può arrivare alla truffa e alla frode nell'esercizio del commercio a seconda dei casi. Il rischio commerciale è concreto: le piattaforme cancellano i profili con recensioni comprate e le linee guida in preparazione presso l'AGCM chiedono prove dell'esperienza reale. Il modo lecito di avere recensioni è chiederle ai clienti veri dopo il servizio, senza sconti o regali in cambio, che rendono la recensione illecita.

Ho scritto una recensione negativa vera e il titolare minaccia di denunciarmi: posso essere condannato?

No, se ha raccontato fatti veri, con un interesse legittimo a informare gli altri clienti e con parole misurate: è il diritto di critica (art. 51 c.p.), che la giurisprudenza riconosce alle recensioni quando rispettano verità, pertinenza e continenza. Il confine è doppio: i fatti inventati o gonfiati (un'intossicazione mai avvenuta, un prezzo mai chiesto) e le espressioni gratuitamente offensive sulla persona («ladro», «incapace») fanno scattare la diffamazione, aggravata perché la recensione è un mezzo di pubblicità. Per le strutture turistiche e i ristoranti, dal 2026, la recensione deve anche essere scritta entro trenta giorni dall'esperienza e da chi l'ha vissuta personalmente, e conviene conservare scontrino o prenotazione, che fanno presumere l'autenticità (art. 19 L. 34/2026). Se il titolare la denuncia lo stesso, la querela infondata lo espone alle spese e, se calunniosa, al reato di calunnia; una minaccia per farle cancellare la recensione può essere a sua volta un reato.

Le nuove regole valgono anche per un negozio online o uno studio professionale?

Le regole speciali della L. 34/2026 (30 giorni, uso personale, scadenza a due anni, segnalazione ex art. 16 DSA, divieto di compravendita con sanzioni AGCM) riguardano solo ristorazione, strutture turistiche e attrazioni in Italia. Per tutti gli altri valgono le norme generali: il codice del consumo, che vieta le recensioni false e le attestazioni di verifica non vere e impone di informare su come si verificano (artt. 22, c. 5-bis, e 23), con le sanzioni dell'AGCM; il DSA, che obbliga ogni piattaforma a un meccanismo di segnalazione e a decidere in modo motivato; il codice penale per la diffamazione e la sostituzione di persona nei profili falsi; il codice civile per la concorrenza sleale, quando la recensione falsa viene da un concorrente (art. 2598 c.c.), e per il risarcimento. Anche per i professionisti vale il diritto di critica del cliente, con lo stesso confine tra fatto vero e insulto; i codici deontologici vietano invece al professionista di sollecitare recensioni a pagamento o di rispondere rivelando dati coperti dal segreto.

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Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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