In breve
- Post pubblico su social, sito o forum = diffamazione aggravata dal «mezzo di pubblicità» (art. 595, c. 3): 6 mesi-3 anni o multa da 516 euro; gruppo chiuso = diffamazione semplice (fino a 1 anno) o con fatto determinato (fino a 2); chat a due = ingiuria, illecito civile.
- Recensioni: lecite se fatti veri, interesse degli utenti, toni misurati; reato se false, inventate o insultanti.
- Querela entro 3 mesi; prove: screenshot con URL, data e ora, meglio se acquisiti con verbale o strumenti forensi; identificazione tramite piattaforma e IP.
- Rimozione separata dal processo: segnalazione con il Digital Services Act, ricorso d'urgenza al giudice civile, oblio.
- Chi condivide risponde; l'amministratore solo se concorre o lascia il contenuto dopo l'avviso; carcere solo per casi eccezionali (Corte cost. 150/2021).
- Norma
- Art. 595 c.p. (c. 3: «qualsiasi altro mezzo di pubblicità»); artt. 596-599; art. 51 (cronaca e critica); art. 4 D.Lgs. 7/2016 per l'ingiuria
- Pena
- Semplice: reclusione fino a 1 anno o multa; fatto determinato: fino a 2 anni o multa; mezzo di pubblicità: da 6 mesi a 3 anni o multa non inferiore a 516 euro; aumentata se contro un corpo politico, amministrativo o giudiziario
- Procedibilità
- Querela della persona offesa entro 3 mesi dalla conoscenza del fatto; remissione possibile fino alla sentenza
- Giudice
- Tribunale monocratico per l'ipotesi del terzo comma; giudice di pace per le altre (art. 4 D.Lgs. 274/2000)
- Prova della verità
- Esclusa, salvo attribuzione di un fatto determinato nei casi dell'art. 596 (pubblico ufficiale, procedimento penale, richiesta del querelante); la verità conta però per l'esimente della critica
- Competenza territoriale
- Luogo in cui l'autore ha pubblicato il contenuto se accertato; altrimenti i criteri suppletivi dell'art. 9 c.p.p.
- Prescrizione
- 6 anni (7 anni e 6 mesi con le interruzioni) dalla pubblicazione; il contenuto che resta online non fa decorrere un nuovo termine ma pesa sul danno
- Civile
- Risarcimento del danno non patrimoniale; rimozione e rettifica; illecito civile per l'ingiuria con sanzione pecuniaria da 100 a 8.000 euro
Dove e come si diffama online
«Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire ventimila. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire cinquemila».
| Dove | Qualificazione | Perché |
|---|---|---|
| Post o storia su profilo pubblico, pagina, gruppo aperto, sito, forum, YouTube, recensione | Diffamazione aggravata (c. 3) | Raggiunge un numero indeterminato di persone: «mezzo di pubblicità» secondo la Cassazione |
| Gruppo WhatsApp o Telegram chiuso, chat di gruppo, profilo con pochi amici | Diffamazione semplice o con fatto determinato (c. 1-2) | Comunicazione a più persone ma non al pubblico; i gruppi molto numerosi possono integrare l'aggravante |
| Messaggio privato a una sola persona sull'offeso | Nessun reato: diffamazione richiede almeno due destinatari | Salvo che il destinatario lo diffonda |
| Messaggio privato all'offeso | Ingiuria: illecito civile (D.Lgs. 7/2016) | Sanzione pecuniaria e risarcimento davanti al giudice civile; minaccia se contiene un male ingiusto |
| Condivisione, retweet, commento di approvazione | Diffamazione dell'autore della condivisione | Nuova comunicazione a più persone |
| Tag, meme, foto con didascalia, video | Diffamazione se offende la reputazione di persona identificabile | Anche senza il nome, se il contesto la individua |
| Recensione negativa con fatti veri e toni misurati | Critica lecita (art. 51 c.p.) | Interesse degli altri utenti, verità, continenza |
| Recensione falsa, di un non cliente, o con insulti | Diffamazione aggravata; concorrenza sleale se da un concorrente | Fatto non vero o espressioni gratuitamente offensive |
Il reato richiede l'assenza dell'offeso (altrimenti è ingiuria, oggi illecito civile), la comunicazione ad almeno due persone e un'offesa alla reputazione, cioè alla considerazione sociale, di una persona identificabile anche senza il nome. Online il criterio che sposta le pene è la pubblicità: per la Cassazione, costante dal 2015, la pubblicazione su un social network aperto integra l'aggravante del terzo comma perché il contenuto è accessibile a un numero indeterminato di persone, mentre nel gruppo chiuso si resta nelle ipotesi base. Non si applica invece la disciplina della stampa (art. 13 L. 47/1948, con pene più alte, e art. 57 c.p. per il direttore), riservata alle testate registrate: il blog e il profilo non sono stampa, e l'amministratore della pagina non è un direttore responsabile. Le esimenti sono le stesse della stampa: il diritto di cronaca e di critica (art. 51 c.p.) copre chi riferisce fatti veri o seriamente verificati, di interesse per la collettività o per il gruppo di riferimento, con linguaggio continente; la critica può essere aspra ma non gratuita, e la recensione è il caso tipico: lecita quando descrive un'esperienza reale, illecita quando inventa o insulta. Per la Corte costituzionale (sent. 150/2021) il carcere per la diffamazione con mezzi di pubblicità è compatibile con la Costituzione solo nei casi di eccezionale gravità (campagne d'odio, istigazione alla violenza): nella pratica, per i post sui social, le condanne sono a multa o a pene sospese, con il risarcimento come conseguenza più pesante.
Che cosa fare: querela, prova, rimozione, risarcimento
- Fissare la prova: screenshot completi con URL, data, ora, nome e foto del profilo, contesto (commenti precedenti), possibilmente con un verbale di acquisizione della Polizia postale, un'attestazione notarile o un software forense che certifichi la pagina; annotare chi ha visto il contenuto; non rispondere con altri insulti.
- Querela entro tre mesi da quando si è avuta conoscenza del contenuto, anche contro ignoti, con la richiesta di identificare l'autore tramite la piattaforma e gli IP; la querela può essere rimessa dopo scuse e risarcimento; chi denuncia sapendo che il fatto non è reato rischia la calunnia.
- Rimozione: la strada più rapida è la segnalazione alla piattaforma con il meccanismo del Digital Services Act (art. 16: contenuto, motivi, URL, identità e dichiarazione di buona fede), che obbliga a rispondere con motivazione; in parallelo la diffida all'autore, il ricorso d'urgenza al giudice civile (art. 700 c.p.c.) per l'ordine di rimozione e, per le notizie datate, la deindicizzazione. La guida alla rimozione spiega i passaggi.
- Risarcimento: costituendosi parte civile nel processo penale o con causa civile autonoma (mediazione obbligatoria per la diffamazione a mezzo pubblicità); il danno non patrimoniale si liquida in via equitativa con i parametri orientativi dei tribunali, in base a diffusione, gravità, notorietà delle parti, durata online e comportamento successivo (rettifica, scuse); il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza.
- Difendersi da un'accusa: provare la verità del fatto nei casi ammessi dall'art. 596 o la verosimiglianza per la critica, l'interesse pubblico, la continenza; il contesto polemico e la provocazione (art. 599: non punibilità per chi reagisce nell'ira a un fatto ingiusto altrui); la mancata identificabilità dell'offeso; la rimozione spontanea e le scuse pesano sulla pena e sul danno; la remissione di querela chiude tutto.
In pratica, per chi è offeso il tempo è decisivo due volte: tre mesi per la querela e pochi giorni per bloccare la diffusione, che è ciò che il giudice misurerà nel risarcimento; per chi scrive, la regola è semplice: fatti verificati, parole misurate, e mai «truffatore», «ladro» o «incapace» senza un episodio preciso e vero da raccontare.
Domande frequenti
Mi hanno scritto «truffatore» in un gruppo Facebook del quartiere: che cosa posso fare?
È diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità (art. 595, c. 3): il gruppo, se ampio o aperto, raggiunge un numero indeterminato di persone, e «truffatore» attribuisce un fatto determinato se riferito a episodi concreti. Faccia subito gli screenshot con URL, data, ora e nome dell'autore (meglio con un verbale della Polizia postale o un'acquisizione forense), segnali il contenuto alla piattaforma con la procedura del Digital Services Act chiedendone la rimozione, e presenti querela entro tre mesi da quando ha letto il post. Il risarcimento si chiede costituendosi parte civile o con causa civile; se l'autore ritratta e paga, la remissione della querela chiude il processo.
Ho lasciato una recensione a una stella raccontando quello che è successo: mi hanno minacciato querela.
Se ha descritto fatti veri, per un servizio davvero ricevuto, con parole misurate e senza insulti, la recensione è esercizio del diritto di critica (art. 51 c.p.) e non è reato, anche se dura; gli utenti hanno interesse a conoscerla. Diventa diffamazione se inventa fatti, se attribuisce comportamenti che non ci sono stati, se degrada in offese personali («ladri», «incapaci» senza fatti) o se l'autore non è mai stato cliente. Conservi le prove del rapporto (prenotazione, scontrino, messaggi) e, se ha esagerato nei toni, valuti di modificare la recensione: la rettifica spontanea pesa a favore.
L'autore è anonimo: si può scoprire chi è?
Spesso sì, se la querela parte presto. La Polizia postale chiede alla piattaforma i dati di registrazione e gli indirizzi IP, poi al gestore telefonico l'intestatario della linea; i log si conservano per tempi limitati, e le piattaforme con sede fuori dall'Unione rispondono con lentezza e a volte solo tramite rogatoria. In parallelo si può agire in sede civile chiedendo al giudice l'ordine alla piattaforma di fornire i dati (Digital Services Act e norme sulla privacy) e la rimozione. Contro l'ignoto che resta tale, l'unica tutela concreta è la rimozione del contenuto.
Chi risponde: solo chi scrive o anche chi condivide, chi commenta e chi gestisce la pagina?
L'autore del post risponde sempre; chi condivide o commenta approvando un contenuto diffamatorio risponde a sua volta, perché lo comunica ad altri; l'amministratore del gruppo o della pagina risponde solo se concorre (pubblica, approva, sollecita) o se, avvertito, lascia il contenuto online in modo da farlo proprio, mentre l'art. 57 sul direttore responsabile vale solo per le testate registrate. La piattaforma non risponde del contenuto degli utenti se lo rimuove tempestivamente dopo una segnalazione precisa. Per il carcere, la Corte costituzionale (sent. 150/2021) ha stabilito che per la diffamazione a mezzo stampa e assimilati la pena detentiva è legittima solo nei casi di eccezionale gravità: nella pratica, per i post sui social, si applicano multa e pene sospese, oltre al risarcimento.
Domande collegate
- Ho prelevato soldi dalla mia srl per pagarmi compensi arretrati e poi la società è fallita: rischio la bancarotta?
- Un dipendente della mia azienda è indagato per corruzione: anche la società rischia qualcosa?
- Qualcuno si è iscritto a un'app di incontri usando il mio nome e le mie foto: cosa posso fare?
Fonti normative
- Art. 595 c.p. — Diffamazione
- Art. 596 c.p. — Esclusione della prova liberatoria
- Art. 51 c.p. — Esercizio di un diritto (cronaca e critica)
- Art. 57 c.p. — Reati commessi col mezzo della stampa periodica
- Art. 4 D.Lgs. 7/2016 — Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie (ingiuria)
- Art. 16 Regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act) — Meccanismi di segnalazione e azione
- Corte costituzionale, sentenza n. 150 del 2021
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reati contro la personaLa diffamazione (art. 595 c.p.)Elementi del reato, pene per le tre ipotesi, social e stampa, querela in 3 mesi, esimenti di critica e cronaca, prova della verità, risarcimento.
- Reputazione e contenuti onlineFar rimuovere un contenuto diffamatorio: piattaforme, DSA, giudiceCome far rimuovere un post, una recensione o un articolo diffamatorio: segnalazione DSA alla piattaforma, diffida e rettifica, Garante privacy e minori in 48 ore.
- Reputazione e contenuti onlineRecensioni online false, diffamatorie, comprateTurismo e ristorazione: recensione lecita entro 30 giorni da chi ha usato il servizio, vietato comprarle (L. 34/2026, sanzioni AGCM); per tutti: cod. consumo.
- Reputazione e contenuti onlineDiritto di cronaca e di critica sui social e sui blogVerità, interesse pubblico e continenza (Cass. 5259/1984); critica e satira; post pubblico = diffamazione aggravata (art. 595 c. 3 c.p.); cronaca giudiziaria, oblio.
- Reati contro la personaL'ingiuria dopo la depenalizzazioneD.Lgs. 7/2016: offesa a persona presente o via telefono e chat, sanzione civile da 100 a 12.000 euro, risarcimento dal giudice civile, differenza con la diffamazione.
- Reputazione e contenuti onlineIl diritto all'oblio: deindicizzare e cancellare notizieIl diritto all'oblio: cancellazione (art. 17 GDPR), deindicizzazione dopo Google Spain, criteri del bilanciamento, archivi dei giornali.
- Il procedimento penaleLa querela: come si presenta, termini, remissioneChi, quando (3, 6 o 12 mesi), dove e come, differenza con la denuncia, remissione e sue conseguenze, i reati a querela dopo la riforma Cartabia.
- Reati contro la personaLa minaccia (art. 612 c.p.)Semplice (multa, a querela) e grave (fino a un anno), i modi dell'art. 339, procedibilità, minacce via chat, differenze con stalking ed estorsione.
- Reati contro la personaLo stalking: gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.)Condotte reiterate e tre eventi alternativi, pena 1-6 anni e 6 mesi, querela in 6 mesi, ammonimento, divieto di avvicinamento, arresto obbligatorio, Codice rosso.
- Risarcimento del dannoIl risarcimento per diffamazioneCausa civile senza querela (artt. 2043 e 2059 c.c.): prova del danno, fasce dell'Osservatorio di Milano 2024, riparazione pecuniaria, rettifica, solidali, prescrizione.
- Reati contro l'amministrazione della giustiziaLa calunnia (art. 368 c.p.)La calunnia: incolpare di un reato chi si sa innocente, pena da 2 a 6 anni con aggravanti, differenza con la simulazione di reato e la diffamazione.