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GuidaDiritto penale · Reati informatici

Phishing e smishing: i reati e come farsi rimborsare

Il phishing è una truffa a più reati: chi ruba le credenziali e svuota il conto risponde di frode informatica aggravata dal furto di identità digitale, sostituzione di persona e accesso abusivo, e i prestanome che incassano rispondono di riciclaggio. Per la vittima conta però soprattutto una regola civile: le operazioni non autorizzate le rimborsa la banca, salvo che provi la colpa grave del cliente, e su questo si decide la maggior parte delle controversie.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Reati: frode informatica con furto di identità digitale (art. 640-ter, 2-6 anni, d'ufficio), accesso abusivo (615-ter), sostituzione di persona (494), indebito uso di carte (493-ter), truffa (640); i money mule rispondono di riciclaggio.
  • Rimborso: la banca rimborsa le operazioni non autorizzate entro il giorno operativo successivo (art. 11 D.Lgs. 11/2010); l'onere della prova è suo (art. 10); franchigia di 50 euro (art. 12).
  • La banca non paga solo se prova la colpa grave del cliente; spoofing, assenza di alert e operazioni anomale non bloccate pesano contro la banca.
  • Bonifici fatti dal cliente sotto inganno (vishing): responsabilità spesso divisa secondo l'ABF.
  • Procedura: comunicazione immediata, denuncia alla Polizia postale, reclamo (15 giorni), ABF entro 12 mesi senza avvocato, poi giudice.

I reati del phishing

Art. 640-ter, commi 1-3, c.p. — Frode informatica

«Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni […]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni […] se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti».

CondottaReatoPena e procedibilità
Email o SMS con sito clone che carpisce le credenzialiSostituzione di persona (494); tentata truffa o frode informatica494: fino a 1 anno, d'ufficio
Uso delle credenziali per entrare nell'home bankingAccesso abusivo (615-ter)Fino a 3 anni; 2-10 anni con sottrazione di dati; d'ufficio se aggravato
Bonifici disposti dal truffatore con le credenziali rubateFrode informatica con identità digitale (640-ter c. 3)2-6 anni e multa, d'ufficio
Uso dei dati della carta per acquistiIndebito utilizzo di strumenti di pagamento (493-ter)1-5 anni e multa, d'ufficio; confisca
Telefonata del finto operatore che fa disporre il bonifico alla vittimaTruffa (640), aggravata dalla minorata difesa (61 n. 5)6 mesi-3 anni; 1-5 se aggravata; querela salvo aggravanti
Prestanome che riceve e gira i soldi (money mule)Riciclaggio (648-bis) o impiego (648-ter); ricettazione se solo riceve648-bis: 4-12 anni; ipotesi attenuate per lieve entità
Vendita di kit, liste, credenzialiDetenzione e diffusione di codici (615-quater)Fino a 2 anni e multa; 2-6 con abuso di qualità
Reti organizzateAssociazione per delinquere (416)3-7 anni per i promotori

Il phishing classico (email o SMS con un link a un sito che imita la banca, il corriere, l'INPS o l'Agenzia delle Entrate) e le sue varianti, lo smishing via SMS con il numero contraffatto e il vishing telefonico del «finto operatore antifrode», si scompongono in più reati che concorrono tra loro: la sostituzione di persona per l'uso del nome della banca, l'accesso abusivo per l'ingresso nel conto, la frode informatica aggravata dal furto di identità digitale per i bonifici, l'indebito utilizzo per le carte. Quando è la vittima stessa a disporre il bonifico, ingannata, il reato è la truffa, spesso aggravata dalla minorata difesa per l'uso di tecniche che sfruttano la distanza e la pressione. I conti di destinazione appartengono a prestanome reclutati online, che rispondono di riciclaggio anche quando dicono di non sapere, se le circostanze rendevano evidente l'origine illecita. La denuncia va fatta subito alla Polizia postale con tutte le tracce (messaggi, numeri, link, IBAN, orari) e alla banca per il blocco e il tentativo di richiamo dei fondi: i procedimenti penali arrivano raramente al recupero, perché il denaro passa in poche ore su conti esteri o in criptovalute, ma la denuncia serve anche come prova della diligenza nel rapporto con la banca.

Il rimborso dalla banca

Art. 10, comma 2, D.Lgs. 11/2010 — Prova di autenticazione

«Quando l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7».

  1. Comunicazione immediata (art. 7): appena si scopre l'uso non autorizzato si avvisa la banca con il canale previsto e si conserva la prova (la banca deve fornirla per 18 mesi, art. 8); dopo la comunicazione nessuna perdita è a carico del cliente (art. 12, c. 1).
  2. Rimborso (art. 11): per le operazioni non autorizzate il prestatore rimborsa immediatamente e comunque entro la fine della giornata operativa successiva, riportando il conto allo stato precedente con la valuta dell'addebito; può sospendere solo per motivato sospetto di frode del cliente, comunicandolo per iscritto alla Banca d'Italia.
  3. Onere della prova (art. 10): tocca alla banca provare che l'operazione è stata autenticata, registrata e contabilizzata senza malfunzionamenti, e la registrazione dell'uso dello strumento non prova né l'autorizzazione né la colpa grave; senza autenticazione forte (art. 10-bis) il cliente non sopporta alcuna perdita (art. 12, c. 2-bis).
  4. Franchigia e colpa grave (art. 12): nei casi di furto o smarrimento dello strumento il cliente può sopportare al massimo 50 euro; sopporta tutto solo se ha agito con frode o ha violato con dolo o colpa grave gli obblighi di custodia e comunicazione. La colpa grave si valuta in concreto: aver comunicato l'OTP nonostante l'avviso esplicito, aver seguito istruzioni palesemente incongrue, aver ignorato alert; contro la banca giocano lo spoofing che inserisce il messaggio nella conversazione ufficiale, l'assenza di alert, l'aggiunta di IBAN e l'esecuzione di più bonifici anomali senza blocco.
  5. Reclamo, ABF, giudice: reclamo scritto con risposta entro 15 giornate operative; ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario entro 12 mesi dal reclamo, 20 euro, senza avvocato, fino a 200.000 euro, con decisioni che le banche di regola eseguono; poi mediazione e causa civile; la contestazione dell'operazione va comunque fatta entro 13 mesi dall'addebito (art. 9).

Le operazioni autorizzate con l'inganno (la vittima fa il bonifico sul «conto sicuro» indicato dal finto operatore) sono il terreno più incerto: formalmente autorizzate, non rientrano nel rimborso automatico, ma l'ABF e i giudici riconoscono spesso un concorso di responsabilità della banca che non ha bloccato operazioni evidentemente anomale per importo, orario, destinazione e sequenza, o che ha subito lo spoofing del proprio numero, con rimborsi parziali. In pratica, la vittima di phishing deve muoversi in due direzioni nello stesso giorno: la denuncia, che serve al penale e alla prova, e la comunicazione alla banca, che apre il rimborso; e deve mettere per iscritto, con precisione, come è avvenuta la truffa, perché la ricostruzione dei fatti è ciò su cui si decide la colpa grave.

Domande frequenti

Ho cliccato su un SMS della «banca», inserito i codici e mi hanno svuotato il conto: la banca deve rimborsarmi?

La regola è il rimborso: per le operazioni non autorizzate il prestatore rimborsa entro la fine della giornata operativa successiva alla comunicazione (art. 11 D.Lgs. 11/2010) e, se contesta, deve provare lui che l'operazione è stata autenticata e che lei ha agito con dolo o colpa grave; il solo uso delle credenziali non basta (art. 10). Al massimo resta a suo carico una franchigia di 50 euro (art. 12). La banca vince solo se prova la colpa grave: aver dettato al telefono il codice OTP che il messaggio diceva di non comunicare, aver ignorato avvertenze evidenti, aver tardato a bloccare. Pesano a suo favore lo spoofing (SMS inserito nella conversazione ufficiale della banca), l'assenza di alert e il fatto che la banca non abbia bloccato bonifici anomali per importo, orario e destinazione.

Il finto operatore mi ha convinto a fare io il bonifico su un «conto sicuro»: cambia qualcosa?

Sì, perché l'operazione è formalmente autorizzata da lei e la banca invoca l'art. 12: qui la giurisprudenza e l'Arbitro Bancario Finanziario dividono spesso la responsabilità, riconoscendo un concorso di colpa della banca quando i suoi sistemi antifrode non hanno intercettato operazioni palesemente anomale (importi inusuali, IBAN esteri appena aggiunti, più bonifici in sequenza) o quando la telefonata proveniva, per spoofing, dal numero ufficiale. Il rimborso può essere parziale. Sul piano penale il fatto è truffa e sostituzione di persona, e i titolari dei conti di destinazione rispondono di riciclaggio: la denuncia rapida consente a volte il blocco dei fondi.

Come e dove denuncio?

Alla Polizia postale, anche tramite il portale online del commissariato virtuale, o a qualunque ufficio di polizia o carabinieri, portando email, SMS con numeri e link, registrazioni, l'IBAN di destinazione, la cronologia delle operazioni e la comunicazione fatta alla banca; la frode informatica con furto di identità digitale e l'accesso abusivo aggravato sono perseguibili d'ufficio, la truffa semplice a querela entro tre mesi. Segnali subito anche alla banca per il blocco delle carte e il tentativo di richiamo dei bonifici, e conservi la prova della comunicazione (la banca deve fornirla per 18 mesi). Il recupero penale è raro perché i fondi escono in fretta: la strada concreta è il rimborso dal prestatore.

La banca ha rifiutato: che cosa faccio?

Reclamo scritto all'ufficio reclami della banca, che risponde entro 15 giornate operative; se il rifiuto resta, ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario entro 12 mesi dal reclamo, con 20 euro di contributo, senza avvocato, per importi fino a 200.000 euro: le decisioni sono pubbliche, la maggior parte dei casi di phishing con spoofing si chiude con il rimborso integrale o parziale, e le banche di regola le eseguono. In alternativa o dopo, mediazione obbligatoria e causa davanti al giudice di pace o al tribunale, dove vale la stessa regola sull'onere della prova. La prescrizione del diritto al rimborso è ordinaria, ma la contestazione va fatta entro 13 mesi dall'addebito.

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Fonti normative

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