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La garanzia legale di 2 anni sui prodotti

Chi compra da un professionista ha due anni di garanzia legale su qualsiasi bene, dal telefono all'auto: se il difetto si manifesta entro il primo anno si presume che esistesse già, il venditore deve riparare o sostituire senza spese e in tempi congrui, e se non lo fa il consumatore ha diritto a uno sconto o a restituire il bene con rimborso del prezzo. La garanzia del produttore è un'aggiunta, non un sostituto.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Due anni dalla consegna per ogni bene comprato da un professionista (art. 133 Codice del consumo); usati riducibili a 1 anno solo per accordo; niente denuncia in 2 mesi; azione entro 26 mesi.
  • Difetto entro il primo anno = presunto esistente alla consegna (art. 135); dopo, la prova spetta al consumatore.
  • Rimedi: prima riparazione o sostituzione a scelta del consumatore, gratis e in tempo congruo (artt. 135-bis, 135-ter); poi riduzione del prezzo o risoluzione con rimborso (art. 135-quater), salvo difetto lieve.
  • Responsabile è sempre il venditore, non il produttore; la garanzia del produttore è in più (art. 135-quinquies); i patti che limitano i diritti sono nulli (art. 135-sexies).
  • Tra privati e tra imprese vale il codice civile: 8 giorni per la denuncia, 1 anno per l'azione (art. 1495 c.c.).

Che cosa copre e per quanto

Art. 133, commi 1 e 3, Codice del consumo — Responsabilità del venditore

«Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene […] e che si manifesta entro due anni da tale momento. […] L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 135-bis».

RegolaConsumatore che compra da un professionistaTra privati o tra imprese (c.c.)
Durata2 anni dalla consegna; usati almeno 1 anno per pattoVizi esistenti alla consegna; azione entro 1 anno dalla consegna
Denuncia del difettoNessun termine di decadenza (dal 2022)Entro 8 giorni dalla scoperta, a pena di decadenza (art. 1495)
Onere della provaPresunzione a favore del consumatore per 1 annoA carico del compratore
RimediRiparazione o sostituzione gratuite; poi riduzione o risoluzione; risarcimentoRiduzione del prezzo o risoluzione; risarcimento se il venditore era in colpa
Chi rispondeIl venditore finale, che ha regresso sul produttore (art. 134)Il venditore
Patti contrariNulli se anteriori alla comunicazione del difetto (art. 135-sexies)Ammessi salvo dolo («visto e piaciuto»)
Prescrizione26 mesi dalla consegna1 anno dalla consegna

La garanzia legale nasce dal contratto tra un consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei alla professione) e un venditore professionista, e copre ogni difetto di conformità: il bene deve corrispondere a descrizione, tipo, quantità e qualità pattuite, essere idoneo all'uso particolare comunicato e accettato, e avere le qualità, la durabilità, la sicurezza, gli accessori e le istruzioni che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi anche in base alla pubblicità (art. 129); per i beni con elementi digitali (telefoni, smart TV, auto connesse) il venditore risponde anche degli aggiornamenti necessari (art. 130-131). Non è difetto ciò che il consumatore è stato informato specificamente di ricevere e ha accettato espressamente (l'usato con un guasto dichiarato, il capo di seconda scelta). Il D.Lgs. 170/2021, in vigore dal 1° gennaio 2022, ha tolto l'onere di denunciare il difetto entro due mesi e ha esteso a un anno la presunzione che il difetto esistesse alla consegna, salvo incompatibilità con la natura del bene o del difetto (un'usura da uso intenso, un danno da urto); i difetti che compaiono nel secondo anno restano coperti, ma con la prova a carico del consumatore. L'azione si prescrive in 26 mesi dalla consegna, salvo l'occultamento doloso, e chi è citato per pagare il prezzo può sempre opporre il difetto. I beni immobili, le vendite giudiziarie e i contratti tra imprese e tra privati seguono invece il codice civile, con i termini stretti dell'art. 1495 (guida).

I rimedi e come farli valere

Art. 135-bis, commi 1-2, Codice del consumo — Rimedi

«In caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nei seguenti commi. Ai fini del ripristino della conformità del bene, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati».

  1. Comunicare il difetto al venditore, non al produttore: per iscritto (PEC, raccomandata, modulo del sito, email con conferma), con scontrino o prova d'acquisto (basta anche l'estratto conto), descrizione del difetto, foto, e la scelta tra riparazione e sostituzione; il negozio che rimanda al centro assistenza del produttore resta comunque responsabile.
  2. Primo livello (art. 135-ter): riparazione o sostituzione senza alcuna spesa (trasporto, manodopera, materiali, rimozione e reinstallazione se il bene era installato), entro un tempo congruo dalla comunicazione e senza notevoli inconvenienti; il consumatore mette il bene a disposizione e non paga nulla per l'uso fatto del bene sostituito; il venditore può rifiutare solo se entrambi i rimedi sono impossibili o i costi sproporzionati.
  3. Secondo livello (art. 135-bis, c. 4): riduzione proporzionale del prezzo o risoluzione se il venditore non ha riparato o sostituito, lo ha fatto male o tardi, ha rifiutato, se il difetto ricompare, se è così grave da giustificare subito il rimedio, o se il venditore ha fatto capire che non provvederà; la risoluzione è esclusa per i difetti lievi (prova a carico del venditore) e si esercita con una dichiarazione al venditore (art. 135-quater), con restituzione a sue spese e rimborso; nel frattempo il consumatore può sospendere i pagamenti residui.
  4. Il risarcimento dei danni ulteriori (il cibo perso per il frigo rotto, il noleggio dell'auto) segue le regole del codice civile (art. 135-septies); la garanzia convenzionale del produttore vincola secondo la sua dichiarazione e la pubblicità (art. 135-quinquies) e si può usare in aggiunta.
  5. Se il venditore non collabora: conciliazione paritetica o organismi ADR indicati sul sito del venditore o dell'associazione dei consumatori; giudice di pace fino a 10.000 euro (senza avvocato sotto 1.100), tribunale oltre; decreto ingiuntivo per il rimborso documentato; segnalazione all'AGCM quando il rifiuto è una prassi; per i marketplace, la responsabilità del venditore terzo e le tutele della piattaforma.

In pratica, tre errori da evitare: rivolgersi al produttore invece che al venditore, accettare una riparazione a pagamento «perché sono passati più di sei mesi», e buttare via il bene o lo scontrino prima di aver chiuso la pratica. La regola d'oro è la comunicazione scritta al venditore, datata, con la scelta del rimedio: da quel momento il tempo corre contro di lui.

Domande frequenti

Lo smartphone si è rotto dopo 14 mesi: il negozio dice che la garanzia è di un anno.

Sbaglia: la garanzia legale del venditore dura due anni dalla consegna (art. 133 Codice del consumo) e non può essere ridotta se il bene è nuovo; l'anno è, semmai, la garanzia convenzionale del produttore, che si aggiunge e non sostituisce. La differenza dopo il primo anno è solo nella prova: fino a dodici mesi il difetto si presume esistente alla consegna, dopo tocca a lei dimostrare che non dipende da uso improprio, per esempio con il rapporto del centro assistenza o una perizia; per i difetti tipici del prodotto (batteria, scheda, display) la prova è di regola agevole. Scriva al venditore, non al produttore, chiedendo riparazione o sostituzione gratuita.

Il venditore ha già riparato due volte e il difetto è tornato: posso farmi rimborsare?

Sì. Quando il difetto si manifesta nonostante il tentativo di ripristino, o il venditore non ripara in tempo congruo o senza notevoli inconvenienti, il consumatore passa al secondo livello dei rimedi: riduzione proporzionale del prezzo o risoluzione del contratto (art. 135-bis, c. 4), con una semplice dichiarazione scritta al venditore (art. 135-quater); il bene si restituisce a spese del venditore e il prezzo viene rimborsato al ricevimento del bene o della prova della spedizione. L'unico limite è il difetto di lieve entità, che non consente la risoluzione ma solo la riduzione, e la prova della lievità spetta al venditore.

Ho comprato un'auto usata da un concessionario: ho la garanzia?

Sì, la garanzia legale vale anche per i beni usati venduti da un professionista, con la sola possibilità di ridurre per accordo scritto la durata e la prescrizione a non meno di un anno (art. 133, c. 4); senza clausola espressa restano due anni. Non sono difetti l'usura coerente con età e chilometri e i problemi che il venditore ha dichiarato e lei ha accettato espressamente; lo sono i guasti che rendono l'auto inidonea all'uso o difforme da quanto dichiarato (chilometraggio, incidenti). Tra privati, invece, vale il codice civile: denuncia entro otto giorni dalla scoperta e azione entro un anno dalla consegna (art. 1495).

Il venditore non risponde: che cosa faccio?

Prima una comunicazione formale (PEC o raccomandata) con la prova d'acquisto, la descrizione del difetto, il rimedio scelto e un termine; poi, per i venditori aderenti, la conciliazione paritetica con le associazioni dei consumatori o un organismo ADR, gratuiti o quasi; infine il giudice di pace, competente fino a 10.000 euro, dove sotto 1.100 euro si può stare senza avvocato, o il tribunale sopra quella soglia, con la mediazione obbligatoria solo per alcune materie. Le pratiche scorrette (rinvio sistematico al produttore, garanzie negate, costi di riparazione imposti) si segnalano all'AGCM. Il credito per il rimborso, documentato, si può chiedere anche con decreto ingiuntivo.

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Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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