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GuidaDiritto civile · Contratti

Auto usata con difetti: i diritti del compratore

Chi compra un'auto usata da un concessionario ha la garanzia legale del codice del consumo, che per l'usato può essere ridotta a un anno ma non eliminata, e non deve provare che il difetto c'era già se emerge entro un anno. Chi compra da un privato ha solo la garanzia per i vizi del codice civile: otto giorni per denunciare il difetto dalla scoperta, un anno per fare causa, e la clausola «visto e piaciuto» che non copre i difetti nascosti in mala fede. I chilometri scalati sono un reato.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Dal concessionario: garanzia legale di conformità, 2 anni riducibili a non meno di 1 anno per l'usato (art. 133 c. 4 cod. consumo); difetto entro 1 anno = si presume preesistente; riparazione o sostituzione gratuite, poi riduzione del prezzo o risoluzione; prescrizione 26 mesi.
  • Dal privato: garanzia per vizi occulti (artt. 1490-1495 c.c.): denuncia entro 8 giorni dalla scoperta, causa entro 1 anno dalla consegna; «visto e piaciuto» non copre i vizi taciuti in mala fede.
  • Km scalati e incidenti taciuti: truffa e frode in commercio, annullamento per dolo, risoluzione.
  • Prima di agire: perizia, lettera con la scelta del rimedio, non riparare altrove senza dare la possibilità al venditore.
  • Cause fino a 10.000 euro dal giudice di pace; mediazione o conciliazione prima.

Da chi hai comprato cambia tutto

Art. 133, commi 1 e 4, D.Lgs. 206/2005 — Responsabilità del venditore

«Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene eseguita ai sensi dell'articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale momento. […] Nel caso di beni usati le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e il termine di prescrizione di cui al comma 3 ad un periodo di tempo non inferiore ad un anno».

Concessionario o rivenditore (codice del consumo)Privato (codice civile)
Che cosa copreOgni difetto di conformità esistente alla consegna: descrizione, qualità e prestazioni normali per un'auto di quel tipo, età e chilometraggio; esclusi i difetti da uso normale e quelli dichiarati e accettatiVizi occulti che rendono l'auto inidonea all'uso o ne diminuiscono apprezzabilmente il valore; esclusi i vizi conosciuti o facilmente riconoscibili (art. 1491)
Durata2 anni dalla consegna; per l'usato riducibile per iscritto a non meno di 1 annoPrescrizione di 1 anno dalla consegna (art. 1495)
Prova del difettoPresunzione di preesistenza se emerge entro 1 anno (art. 135); il venditore prova il contrarioSpetta al compratore provare che il vizio esisteva alla consegna (Cass. SU 11748/2019)
Termini per reclamareNessuna denuncia a pena di decadenza; prescrizione 26 mesi dalla consegna (art. 133 c. 3)Denuncia entro 8 giorni dalla scoperta, salvo vizio riconosciuto o occultato
RimediRiparazione o sostituzione gratuite; poi riduzione del prezzo o risoluzione (non per difetti lievi); sospensione del pagamento (art. 135-bis)Risoluzione (redibitoria) o riduzione del prezzo (estimatoria), scelta irrevocabile con la domanda (art. 1492); risarcimento salvo ignoranza incolpevole (art. 1494)
Clausole di esclusioneNulle se limitano i diritti del consumatore (art. 135-sexies)Valide, ma inefficaci per i vizi taciuti in mala fede (art. 1490 c. 2)

La garanzia del codice del consumo si applica quando il venditore agisce nell'esercizio della propria attività e il compratore è un consumatore; l'auto usata comprata da un'impresa per l'azienda, o tra privati, resta nel codice civile. Per l'usato la garanzia tiene conto del «tempo del pregresso utilizzo»: l'usura normale di frizione, freni, batteria o gomme non è un difetto, la rottura del motore o del cambio a pochi mesi dall'acquisto sì, salvo che il venditore provi un uso anomalo. Il rivenditore che, per sottrarsi alla garanzia, fa figurare la vendita come fatta da un privato (auto intestata a un terzo, fattura «per conto terzi») risponde comunque quando è lui a trattare, incassare e consegnare, e le clausole che escludono la garanzia sono nulle; la garanzia legale di conformità vale anche per le auto vendute online e nelle aste solo se il consumatore è stato informato chiaramente dell'esclusione. Le garanzie «a pagamento» di società terze si aggiungono e non sostituiscono quella legale.

Che cosa fare quando l'auto si rompe

  1. Fermare l'auto e documentare: far diagnosticare il guasto da un'officina o da un perito con relazione scritta e foto, senza riparare prima di aver messo in mora il venditore (salvo urgenza, con preventivo e riserva); raccogliere annuncio, contratto, fattura, messaggi, tagliandi e storico delle revisioni dal portale dell'automobilista.
  2. Denunciare il vizio: dal privato entro 8 giorni dalla scoperta con raccomandata o PEC, indicando il difetto e la richiesta (risoluzione o riduzione, più danni); al concessionario con reclamo scritto che chiede la riparazione o la sostituzione entro un termine, e in caso di rifiuto o di guasto ripetuto la riduzione del prezzo o la risoluzione con dichiarazione espressa (art. 135-quater).
  3. Trattare: per il concessionario, conciliazione tramite associazioni dei consumatori o camera di commercio; per i privati, negoziazione tra avvocati o mediazione; la mediazione è obbligatoria solo per alcune materie, non per la compravendita, ma è spesso utile.
  4. Agire: causa davanti al giudice di pace fino a 10.000 euro, altrimenti tribunale; l'accertamento tecnico preventivo consente una perizia giudiziale rapida e spesso chiude la lite; la scelta tra risoluzione e riduzione, dal privato, è irrevocabile con la domanda (art. 1492).
  5. Se c'è dolo: chilometri scalati, incidenti gravi taciuti, telaio riparato, fermo amministrativo o ipoteca non dichiarati: querela per truffa (e frode in commercio per il commerciante) entro tre mesi dalla scoperta, e in civile annullamento per dolo (5 anni) o risoluzione per mancanza di qualità (art. 1497), con il risarcimento pieno.

Prima di comprare, la prevenzione costa poco: visura al PRA per ipoteche e fermo amministrativo, controllo delle revisioni con i chilometri registrati, verifica dei tagliandi in rete ufficiale, ispezione in officina di fiducia e prova su strada, contratto che riporti chilometraggio, incidenti dichiarati, garanzia e durata, pagamento tracciato. Dal concessionario conviene farsi consegnare per iscritto l'eventuale riduzione della garanzia a un anno, perché senza accordo espresso restano i due anni; dal privato conviene scrivere le qualità promesse (mai incidentata, motore revisionato), che trasformano una vaga rassicurazione in un obbligo verificabile ai sensi dell'art. 1497. In caso di lite, le stesse regole valgono per moto, camper e imbarcazioni usate, con la risoluzione come rimedio finale.

Domande frequenti

Ho comprato un'auto usata da un concessionario e dopo tre mesi si è rotto il cambio: chi paga?

Il concessionario. La garanzia legale di conformità copre i difetti esistenti alla consegna che si manifestano entro due anni, e per l'usato può essere ridotta per iscritto a non meno di un anno (art. 133, c. 4, cod. consumo); un difetto emerso entro un anno si presume preesistente, e spetta al venditore provare che dipende dall'uso o da un fatto successivo (art. 135). Lei ha diritto alla riparazione o alla sostituzione senza spese, entro un tempo ragionevole (art. 135-bis); se il venditore non ripara, se il difetto si ripresenta o se è grave, può chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione con la restituzione dell'auto e del prezzo (art. 135-quater), salvo che il difetto sia lieve, cosa che deve provare lui. Scriva subito una PEC o raccomandata descrivendo il difetto e chiedendo la riparazione; non faccia riparare altrove prima di aver dato al venditore la possibilità di intervenire, salvo urgenza documentata.

L'ho comprata da un privato con la clausola «visto e piaciuto»: posso fare qualcosa?

La clausola vale per i difetti che lei poteva vedere o che il venditore ignorava, non per i vizi occulti che il venditore conosceva e ha taciuto: in quel caso l'esclusione della garanzia «non ha effetto» (art. 1490, c. 2, c.c.). Deve denunciare il vizio al venditore entro otto giorni dalla scoperta (basta una raccomandata o una PEC, meglio con la relazione dell'officina) e agire entro un anno dalla consegna (art. 1495): può chiedere la risoluzione con la restituzione del prezzo o la riduzione del prezzo, più il risarcimento se il venditore non prova di aver ignorato senza colpa il difetto (artt. 1492 e 1494). La prova che il vizio esisteva alla consegna spetta a lei (Cass. SU 11748/2019): serve una perizia, e per i difetti meccanici gravi il pregresso è spesso ricostruibile dalla storia delle riparazioni.

I chilometri erano scalati: che cosa rischia il venditore e che cosa posso ottenere?

Alterare il contachilometri per vendere è truffa (art. 640 c.p.) e, per il commerciante, frode in commercio (art. 515): si può presentare querela entro tre mesi dalla scoperta e costituirsi parte civile. Sul piano civile il contratto è annullabile per dolo (art. 1439 c.c.) entro cinque anni dalla scoperta, oppure si chiede la risoluzione o la riduzione del prezzo per mancanza delle qualità promesse (art. 1497), con il risarcimento; contro il concessionario vale anche la garanzia di conformità. La prova è semplice: sul portale dell'automobilista e nelle certificazioni delle revisioni sono registrati i chilometri letti a ogni revisione, e i tagliandi in rete ufficiale riportano il chilometraggio; una lettura superiore a quella attuale dimostra la manomissione.

Il concessionario dice che l'auto è venduta «per conto di un privato» e che quindi non c'è garanzia: è vero?

No, se in concreto è lui a vendere. La garanzia di conformità si applica a chi vende nell'esercizio della propria attività, e la giurisprudenza qualifica come vendita professionale quella in cui il rivenditore espone l'auto, tratta, incassa e cura il passaggio, anche se l'intestazione era di un privato o la fattura è emessa «per conto terzi»: il cosiddetto conto vendita usato per aggirare la garanzia è considerato elusivo e le clausole che escludono o limitano la garanzia a danno del consumatore sono nulle. Conservi l'annuncio, i messaggi e la documentazione del pagamento al concessionario, che dimostrano chi ha venduto. Se invece il rivenditore ha agito come vero mandatario di un privato, con contratto trasparente, la garanzia è quella del codice civile verso il privato.

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Fonti normative

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