In breve
- Due mondi: i SIC privati (CRIF, Experian, CTC) regolati dal Codice di condotta del Garante (2019) e la Centrale dei rischi della Banca d'Italia (esposizioni da 30.000 euro, sofferenze da 250).
- Preavviso obbligatorio prima della prima segnalazione negativa: almeno 15 giorni (art. 125 TUB, art. 5 Codice); senza, la segnalazione è illegittima.
- Tempi: richieste 180 giorni, rifiuti 90; ritardi fino a 2 rate regolarizzati 12 mesi, oltre 24; non regolarizzati 36 mesi (max 60); dati positivi 60 mesi.
- La sofferenza in Centrale rischi richiede l'insolvenza valutata, non un ritardo o un credito contestato.
- Cancellare: reclamo al finanziatore, Garante, ABF, ricorso d'urgenza; risarcimento del danno; accesso gratuito ai propri dati.
Chi segnala che cosa, e per quanto
«I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. I finanziatori informano inoltre il consumatore della registrazione di informazioni negative previste dalla relativa disciplina e dei suoi diritti in conformità del regolamento (UE) 2016/679 entro trenta giorni dalla medesima registrazione. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte, aggiornate e, in caso di errore, prontamente rettificate».
| Dato | Tempo di conservazione (SIC, Codice di condotta 2019) |
|---|---|
| Richiesta di finanziamento in istruttoria | 180 giorni dalla presentazione |
| Richiesta rifiutata o rinunciata | 90 giorni dall'aggiornamento con l'esito |
| Ritardo fino a 2 rate o 2 mesi, poi regolarizzato | 12 mesi dalla registrazione della regolarizzazione |
| Ritardo oltre 2 rate o 2 mesi, poi regolarizzato | 24 mesi dalla registrazione della regolarizzazione |
| Inadempimento non regolarizzato, gravi morosità, saldo e stralcio | 36 mesi dalla scadenza contrattuale o dall'ultimo aggiornamento, comunque non oltre 60 mesi |
| Dati positivi (rapporti regolari) | 60 mesi dalla cessazione del rapporto; conservabili oltre se ci sono negativi su altri rapporti |
| Centrale dei rischi (Banca d'Italia) | Segnalazioni mensili; gli intermediari vedono gli ultimi 36 mesi; la sofferenza resta finché il credito non è estinto o ceduto, poi per lo storico |
I sistemi di informazioni creditizie sono banche dati private a cui banche e finanziarie comunicano, mese per mese, l'andamento dei rapporti di credito: la regola è il Codice di condotta approvato dal Garante nel 2019, vincolante per i gestori (CRIF con Eurisc, Experian, CTC) e per i partecipanti; contiene dati positivi e negativi, e ogni prima segnalazione negativa richiede un preavviso di almeno 15 giorni con mezzo tracciabile (art. 5 del Codice), che l'art. 125 TUB impone anche come obbligo di legge per i consumatori, con l'informazione dei diritti entro 30 giorni dalla registrazione. La Centrale dei rischi della Banca d'Italia è invece pubblica: censisce le esposizioni da 30.000 euro e le sofferenze da 250 euro, per privati e imprese, e le rende visibili agli intermediari per gli ultimi 36 mesi; la classificazione a sofferenza presuppone che la banca abbia valutato la situazione complessiva del cliente e ritenga che non sia in grado di restituire, non un singolo ritardo o un credito seriamente contestato, e per i consumatori richiede la comunicazione preventiva. I dati devono essere esatti e aggiornati, e il finanziatore che li ha comunicati è obbligato a rettificarli prontamente (art. 125, c. 4). Il cliente ha diritto di accedere gratuitamente ai propri dati, ottenere rettifica, integrazione e cancellazione e far annotare la contestazione (diritti GDPR).
Quando è illegittima e come si cancella
- Verificare: chiedere l'accesso ai dati a ciascun SIC e il prospetto della Centrale dei rischi (online, con SPID o CIE); controllare date, importi, stato del rapporto, esistenza e data del preavviso.
- Le cause di illegittimità: mancanza o irregolarità del preavviso; dato inesatto (rata pagata, importo diverso, rapporto già chiuso); ritardo dovuto a errore della banca; segnalazione di un credito contestato in buona fede prima della decisione; sofferenza senza valutazione dell'insolvenza; conservazione oltre i termini del Codice; segnalazione «a sofferenza» per importi minimi in rapporto al patrimonio; mancato aggiornamento dopo il pagamento.
- Reclamo al finanziatore che ha segnalato, con i documenti, chiedendo la rettifica o la cancellazione e la comunicazione al SIC o alla Banca d'Italia: risposta entro 60 giorni (30 per le richieste GDPR); in parallelo richiesta al gestore del SIC, che deve verificare con il partecipante.
- Se non basta: ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, che ordina di regola la cancellazione delle segnalazioni senza preavviso o inesatte, o reclamo al Garante; per i danni imminenti (mutuo in corso, fidi revocati) ricorso d'urgenza al tribunale (art. 700 c.p.c.) con ordine di cancellazione; la via ordinaria per il risarcimento.
- Risarcimento: il danno patrimoniale (credito negato o più costoso, operazioni saltate) e quello non patrimoniale alla reputazione economica, che la giurisprudenza liquida anche in via equitativa; base normativa nell'art. 82 GDPR e nella responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della banca; serve la prova del nesso, per esempio la lettera di diniego del mutuo che richiama la segnalazione.
In pratica, le segnalazioni legittime non si cancellano prima del tempo, e chiunque prometta il contrario a pagamento vende nulla: si può solo accelerare la registrazione della regolarizzazione, concordare nel saldo e stralcio la formula e la data di chiusura, e attendere i termini. Le segnalazioni illegittime, invece, si cancellano in poche settimane con il reclamo e l'ABF, e conviene farlo prima di chiedere un mutuo, non dopo il rifiuto: il controllo periodico dei propri dati, gratuito, è la prevenzione migliore.
Domande frequenti
Ho pagato una rata con 40 giorni di ritardo e ora CRIF mi segnala: per quanto?
Se il ritardo riguarda al massimo due rate (o due mesi) ed è stato regolarizzato, la segnalazione negativa resta visibile per 12 mesi dalla data in cui è stata registrata la regolarizzazione; se le rate erano più di due, 24 mesi; se non ha regolarizzato, fino a 36 mesi dalla scadenza del contratto o dall'ultimo aggiornamento, con un massimo assoluto di 60 mesi. Prima della prima segnalazione negativa il finanziatore doveva però avvertirla con almeno 15 giorni di preavviso (art. 125 TUB e art. 5 del Codice di condotta): se non lo ha fatto, la segnalazione è illegittima e va cancellata subito, con reclamo e poi ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario o al Garante.
La banca mi ha messo «a sofferenza» in Centrale rischi per una lite su una commissione: è legittimo?
No, se non c'è una vera insolvenza. La segnalazione a sofferenza presuppone che l'intermediario abbia valutato la situazione finanziaria complessiva del cliente e concluso che è in grave difficoltà a restituire, non un singolo ritardo o un credito contestato in buona fede: lo dicono le istruzioni della Banca d'Italia e la Cassazione. Per i consumatori serve anche il preavviso. La segnalazione illegittima si contesta con reclamo alla banca, ricorso all'ABF (che ordina la cancellazione) o al tribunale in via d'urgenza quando blocca fidi e affidamenti, e dà diritto al risarcimento del danno alla reputazione commerciale e per il credito negato.
Come vedo che cosa c'è su di me?
Gratis e senza motivo: per la Centrale dei rischi tramite il servizio online della Banca d'Italia con SPID o CIE (o presso le filiali), che restituisce il prospetto con le esposizioni degli ultimi 36 mesi; per i SIC (CRIF, Experian, CTC) con la richiesta di accesso ai propri dati prevista dal GDPR e dal Codice di condotta, con moduli online e risposta in 30 giorni. Controllare prima di chiedere un mutuo evita sorprese; i dati errati si fanno rettificare dal finanziatore che li ha comunicati, che è obbligato a correggerli prontamente (art. 125, c. 4, TUB).
Ho chiuso il debito con un saldo e stralcio: la segnalazione sparisce?
No, cambia stato: il rapporto viene aggiornato come chiuso con pagamento parziale («transatto» o «saldo e stralcio»), che resta un dato negativo, e la conservazione segue le regole degli inadempimenti: 36 mesi dalla data di estinzione o dall'ultimo aggiornamento. Conviene quindi concordare nell'accordo di stralcio anche la formula della segnalazione e la sua comunicazione al SIC, ed esigere che la data di estinzione sia registrata subito. Le società che promettono cancellazioni anticipate a pagamento non possono ottenere nulla che il Codice non preveda.
Domande collegate
Fonti normative
- Art. 125 D.Lgs. 385/1993 (TUB) — Banche dati (preavviso e esattezza)
- Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo (Garante, 12 settembre 2019)
- Banca d'Italia — Centrale dei rischi (Circolare n. 139/1991 e accesso ai dati)
- Artt. 15-17 e 82 Regolamento (UE) 2016/679 — Accesso, rettifica, cancellazione, risarcimento
- Art. 700 c.p.c. — Provvedimenti d'urgenza
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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