In breve
- Per chi: persona fisica non fallibile, meritevole, che non può offrire ai creditori alcuna utilità nemmeno futura; una sola volta nella vita (art. 283 CCII).
- Soglia: reddito annuo, tolte spese di produzione e mantenimento, fino all'assegno sociale aumentato della metà per la scala ISEE (2026: circa 10.652 euro l'anno per una persona, moltiplicati per 1,57, 2,04, 2,46, 2,85 per nuclei più numerosi).
- Come: domanda tramite l'OCC con elenco creditori, atti degli ultimi 5 anni, redditi degli ultimi 3; relazione dell'OCC su cause, diligenza e merito creditizio; decreto del giudice; reclamo dei creditori in 30 giorni.
- Effetti: tutti i debiti anteriori inesigibili, salvo mantenimento, risarcimenti da illecito e sanzioni; garanti restano obbligati.
- Per tre anni dichiarazione annuale e vigilanza dell'OCC: le utilità rilevanti sopravvenute tornano ai creditori.
A chi serve
Le altre procedure del sovraindebitamento presuppongono che il debitore abbia qualcosa: un reddito con cui pagare un piano, beni da liquidare. Restava fuori chi non ha nulla, e nulla avrà: il pensionato al minimo con vent'anni di debiti alle spalle, il disoccupato di lunga durata, chi ha perso tutto con un'impresa chiusa. La L. 176/2020 ha introdotto per loro l'esdebitazione «a zero», poi trasfusa nell'art. 283 del Codice della crisi: il giudice cancella i debiti senza alcun pagamento, in cambio della meritevolezza e di una finestra di tre anni sulle sopravvenienze.
«1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta. Resta ferma l'esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori. Non sono considerate utilità, ai sensi del secondo periodo, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati. 2. Ricorre il presupposto di cui al comma 1, primo periodo, anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.»
«Persona fisica» comprende consumatori, professionisti, ex imprenditori individuali cancellati e chiunque sia sovraindebitato ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. c) e non sia assoggettabile a liquidazione giudiziale; il socio illimitatamente responsabile di una società fallibile ne resta fuori. «Nemmeno in prospettiva futura» esclude chi ha un'attesa concreta di redditi o beni: il giovane con una laurea appena conseguita, chi attende un'eredità, chi ha crediti da riscuotere. Il c. 2 traduce l'incapienza in un numero: il reddito che, tolte le spese per produrlo e quanto occorre al mantenimento del nucleo, non supera l'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per la scala ISEE. Con l'assegno sociale 2026 di 546,24 euro al mese (7.101,12 l'anno), la soglia base è 819,36 euro al mese, cioè 10.651,68 l'anno lordi per una persona sola (parametro 1), 16.723 per due (1,57), 21.729 per tre (2,04), 26.203 per quattro (2,46), 30.357 per cinque (2,85), con maggiorazioni per figli minori, disabili e genitori soli; ma il confronto si fa con il reddito al netto del mantenimento, sicché chi guadagna di più ma spende tutto in affitto e figli può rientrare. Chi supera la soglia con un margine reale per i creditori va indirizzato alla liquidazione controllata, dove comunque l'esdebitazione arriva dopo tre anni.
La meritevolezza
Il giudice concede l'esdebitazione «valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento» (c. 7). Il giudizio riguarda il passato: come sono nati i debiti e come si è comportato il debitore. La relazione dell'OCC (c. 4) deve indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza nell'assumere le obbligazioni, le ragioni dell'incapacità di adempiere, gli atti impugnati dai creditori, l'attendibilità dei documenti; e deve dire se i finanziatori, nel concedere credito, hanno tenuto conto del merito creditizio del debitore in relazione al reddito disponibile al netto di un dignitoso tenore di vita (c. 5): la banca che ha prestato a chi non poteva restituire condivide la responsabilità dell'indebitamento, e questo attenua la colpa del debitore. La casistica dei tribunali è ormai ampia. Sono state considerate meritevoli le situazioni nate da perdita del lavoro, malattia, separazione, fallimento di un'attività condotta senza frode, garanzie prestate per familiari, usura subita, spirale di finanziamenti presi per pagare altri finanziamenti quando le banche li concedevano senza verifiche. Sono state negate quando il debitore ha venduto o donato beni ai familiari prima della domanda, ha contratto debiti di gioco o per spese voluttuarie sproporzionate al reddito, ha ottenuto credito con documenti falsi o sapendo con certezza di non poter pagare, ha omesso di dichiarare beni o redditi, ha tenuto un tenore di vita incompatibile con i debiti dopo la loro assunzione. Vale infine il limite delle esdebitazioni precedenti: non nei cinque anni prima, non per la terza volta (art. 280 lett. d-e, richiamato dall'art. 282), e mai più per l'incapiente, che è «solo per una volta».
La domanda e il procedimento
| Passo | Contenuto |
|---|---|
| Incarico all'OCC | Organismo di composizione della crisi del circondario (o professionista nominato dal presidente del tribunale); compenso ridotto della metà (c. 6); l'OCC avvisa entro 7 giorni AdER e uffici fiscali, che comunicano il debito accertato |
| Documenti (c. 3) | Elenco dei creditori con somme e indirizzi PEC o email verificabili; elenco degli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni; dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; stipendi, pensioni e ogni entrata propria e del nucleo |
| Relazione dell'OCC (c. 4-5) | Cause dell'indebitamento e diligenza; ragioni dell'incapacità; atti impugnati; attendibilità dei documenti; valutazione del merito creditizio da parte dei finanziatori |
| Deposito | Tramite l'OCC al tribunale del centro degli interessi principali (residenza), in composizione monocratica; nessun difensore obbligatorio; contributo unificato delle procedure in camera di consiglio |
| Decisione (c. 7) | Il giudice assume informazioni, valuta la meritevolezza e concede con decreto l'esdebitazione, fissando modalità e termine della dichiarazione annuale sulle utilità sopravvenute, a pena di revoca |
| Comunicazione e reclamo (c. 8) | Decreto comunicato a debitore e creditori, che possono proporre reclamo ex art. 124 entro 30 giorni; dopo la riforma del 2024 non è più previsto il contraddittorio preventivo con i creditori |
| Vigilanza (c. 9) | Per tre anni l'OCC riceve la dichiarazione annuale, verifica le utilità sopravvenute e, autorizzato dal giudice, le comunica ai creditori, che possono agire su di esse |
I creditori non votano e non possono opporsi prima del decreto; possono reclamarlo entro trenta giorni contestando la meritevolezza o l'incapienza, per esempio segnalando beni o redditi non dichiarati. Il debitore che ha omesso qualcosa rischia la revoca e, se ha reso dichiarazioni false, le conseguenze penali dell'art. 344 CCII e del falso in autocertificazione.
Gli effetti e i tre anni
Il decreto rende inesigibili tutti i debiti anteriori, quale che sia la loro natura: banche, finanziarie, fisco, INPS, fornitori, privati, con l'estinzione delle esecuzioni in corso. Restano esclusi (art. 278 c. 7) gli obblighi di mantenimento e alimentari, i risarcimenti per fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti; i coobbligati e i fideiussori restano tenuti (art. 278 c. 6), sicché il familiare che ha garantito continua a rispondere. Per tre anni dal decreto il debitore vive sotto osservazione: deve presentare ogni anno la dichiarazione sulle utilità sopravvenute e, se ne arrivano di «ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2», cioè oltre il reddito esente, «che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori», il debito torna esigibile nei limiti di quelle utilità. La versione originaria parlava di quattro anni e di utilità che permettessero di pagare almeno il 10%; il correttivo del 2024 ha accorciato a tre anni e tolto la soglia, lasciando al giudice e all'OCC la valutazione dell'utilità concreta. Non contano i finanziamenti; contano eredità, donazioni, vincite, TFR, indennità, aumenti stabili di reddito. L'OCC vigila, e con l'autorizzazione del giudice comunica ai creditori l'esistenza delle utilità: da quel momento possono iniziare azioni esecutive e cautelari su di esse, non sul resto. Passati i tre anni, la liberazione è definitiva. Le segnalazioni nelle centrali rischi seguono i tempi ordinari di conservazione e vanno aggiornate come «debito estinto per esdebitazione» su richiesta (segnalazioni CRIF).
Prepararsi bene
- Ricostruire la storia dei debiti con date e cause: quando è iniziata la difficoltà, quali eventi l'hanno prodotta, come si è cercato di farvi fronte. È la base della meritevolezza.
- Elencare tutto: creditori, importi, garanzie, esecuzioni; beni anche di poco valore; redditi del nucleo; atti di disposizione degli ultimi cinque anni, compresi quelli che sembrano innocui (cessione dell'auto al figlio, rinuncia a un'eredità).
- Calcolare la soglia con l'OCC: reddito, spese di produzione, mantenimento secondo i parametri del tribunale, scala ISEE.
- Chiedere alle banche la documentazione del credito (istruttorie, valutazioni) per la relazione sul merito creditizio.
- Non compiere atti nel frattempo: niente vendite, niente nuovi finanziamenti, niente pagamenti preferenziali a un creditore.
- Dopo il decreto: annotare la scadenza della dichiarazione annuale e comunicare all'OCC ogni utilità, anche dubbia: la revoca colpisce chi tace, non chi dichiara.
L'esdebitazione dell'incapiente è la risposta dell'ordinamento a chi è schiacciato da debiti che non potrà mai pagare: non un premio, ma la presa d'atto che un credito inesigibile non serve a nessuno e che una persona senza prospettive di ripartenza costa alla collettività più del debito cancellato. Il prezzo è la trasparenza totale e l'unicità del beneficio. La guida generale al sovraindebitamento aiuta a capire se questa è la procedura giusta o se conviene la liquidazione controllata; la pagina sui debiti fiscali spiega come cadono anche le cartelle.
Domande frequenti
Ho 60.000 euro di debiti, uno stipendio di 1.100 euro e nessun bene: posso chiedere l'esdebitazione dell'incapiente?
Che cosa succede se entro tre anni eredito o trovo un lavoro migliore?
Quali debiti non si cancellano?
Chi decide se sono «meritevole»?
Quanto costa e quanto dura?
Domande collegate
Fonti normative
- Art. 283 CCII — Esdebitazione del sovraindebitato incapiente
- Art. 278 CCII — Oggetto e ambito dell'esdebitazione (c. 6-7: garanti e debiti esclusi)
- Art. 280 CCII — Condizioni per l'esdebitazione
- Art. 282 CCII — Esdebitazione nella liquidazione controllata
- Art. 268 CCII — Liquidazione controllata (c. 3: attestazione di assenza di attivo)
- D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 — Correttivo al Codice della crisi (tre anni, soppressione della soglia del 10%)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- SovraindebitamentoIl sovraindebitamento: le procedure per chi non riesce più a pagareRistrutturazione dei debiti del consumatore senza voto, concordato minore, liquidazione controllata di 3 anni, esdebitazione dell'incapiente: chi può, OCC.
- SovraindebitamentoLa liquidazione controllataLa liquidazione controllata del sovraindebitato: domanda con l'OCC o del creditore oltre 50.000 euro, liquidatore, stipendio salvo il mantenimento, 3 anni, esdebitazione.
- SovraindebitamentoCartelle e debiti fiscali nel sovraindebitamentoIVA, ritenute e cartelle nel piano del consumatore e nel concordato minore: pagamento al valore di liquidazione, voto dell'Erario superabile (art. 80 CCII), OCC e AdER.
- SovraindebitamentoFamiliari, garanti e sovraindebitamentoIl fideiussore non è liberato salvo il piano (art. 66 CCII), procedura familiare, beni del coniuge in comunione e fondo patrimoniale, creditori garantiti, esdebitazione.
- SovraindebitamentoL'OCC: l'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamentoL'organismo di composizione della crisi: chi lo costituisce, come si sceglie, la relazione sul debitore, i compensi del D.M. 202/2014, metà compenso per l'incapiente.
- Banche, consumatori e assicurazioniSegnalazione in CRIF e in Centrale rischi: come cancellarlaPreavviso obbligatorio di 15 giorni, tempi di conservazione (12, 24, 36 mesi), sofferenza solo con insolvenza, accesso gratuito ai dati, reclamo, Garante, ABF.