In breve
- Comune (art. 177): tutti gli acquisti durante il matrimonio, anche di uno solo; le aziende gestite insieme.
- Personale (art. 179): beni anteriori, donazioni ed eredità, oggetti personali, strumenti di lavoro, risarcimenti, beni comprati con soldi personali se dichiarato nell'atto con l'altro presente.
- De residuo: risparmi, frutti, proventi e beni dell'impresa individuale diventano comuni solo per ciò che resta allo scioglimento; credito al 50% (SU 15889/2022).
- Debiti (186-190): i beni comuni pagano i debiti della famiglia; i creditori personali attaccano la comunione in via sussidiaria fino alla quota.
- Fine (191): dalla separazione, non dal divorzio; poi rimborsi (192) e divisione a metà (194).
Che cosa è comune e che cosa è personale
«Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali».
La comunione legale è il regime che si applica automaticamente a chi non sceglie la separazione dei beni all'atto del matrimonio o con una convenzione notarile successiva, e non è una comunione di tutto: è una comunione degli acquisti. Ciò che uno dei coniugi compra durante il matrimonio, con qualunque denaro e a qualunque intestazione, diventa di entrambi per legge, in quote uguali e senza bisogno di consenso; per questo il notaio, nell'atto di acquisto di un immobile, chiede il regime patrimoniale e, se il coniuge è in comunione, l'altro diventa comproprietario anche se non compare. Le eccezioni sono i beni personali dell'art. 179: quelli di cui il coniuge era già proprietario prima del matrimonio; quelli ricevuti dopo per donazione o successione, salvo che l'atto li attribuisca alla comunione; i beni di uso strettamente personale e i loro accessori; i beni che servono all'esercizio della professione, tranne quelli destinati a un'azienda comune; i risarcimenti del danno e la pensione per la perdita della capacità lavorativa; i beni acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali o con il loro scambio, «purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto». Per gli immobili e i mobili registrati l'esclusione per uso personale, per la professione o per il reimpiego di denaro personale vale solo se l'altro coniuge partecipa all'atto e la dichiarazione risulta dall'atto stesso (c. 2): le Sezioni Unite (22755/2009) hanno chiarito che questa dichiarazione non è una rinuncia alla comunione ma una presa d'atto, contestabile se il denaro non era davvero personale. Una terza categoria sta nel mezzo, la comunione de residuo: i frutti dei beni propri, i proventi dell'attività separata di ciascuno (stipendi, compensi, utili) e i beni destinati all'impresa individuale costituita dopo il matrimonio, con gli incrementi di quella preesistente, non sono comuni durante il matrimonio, quando restano nella disponibilità del titolare, ma lo diventano per ciò che esiste al momento dello scioglimento (art. 177 lett. b e c, art. 178). Sulla natura di questo diritto le Sezioni Unite, con la sentenza 15889 del 17 maggio 2022, hanno deciso che il coniuge non titolare ha un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda, o dei risparmi, determinato alla data dello scioglimento e al netto delle passività, non una quota di proprietà sui singoli beni: il coniuge non imprenditore non diventa contitolare dell'azienda, ma creditore della metà del suo valore netto.
Amministrazione e debiti
| Situazione | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Atti di ordinaria amministrazione e cause relative | Ciascun coniuge da solo | Art. 180 c. 1 |
| Atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, locazioni e comodati, cause relative | Entrambi insieme; se uno rifiuta, autorizzazione del giudice se l'atto è necessario per la famiglia o l'azienda comune | Artt. 180 c. 2, 181 |
| Vendita o ipoteca di immobile o mobile registrato comune senza il consenso dell'altro | Annullabile su domanda del coniuge pretermesso entro un anno dalla conoscenza e comunque entro un anno dalla trascrizione; se non trascritto e non conosciuto, entro un anno dallo scioglimento | Art. 184 c. 1-2 |
| Atto senza consenso su altri beni mobili | Valido; il coniuge deve ricostituire la comunione nello stato anteriore o pagare l'equivalente | Art. 184 c. 3 |
| Debiti per la famiglia (mantenimento, educazione dei figli, obbligazioni nell'interesse della famiglia, obbligazioni assunte insieme, oneri sui beni comuni) | Rispondono i beni comuni; se non bastano, i beni personali di ciascuno per metà del credito | Artt. 186, 190 |
| Debiti personali di un coniuge (anche anteriori al matrimonio, o da donazioni ed eredità) | Rispondono i suoi beni personali; in via sussidiaria i beni comuni fino al valore della sua quota, con preferenza per i creditori della comunione se chirografari | Artt. 187, 188, 189 c. 2 |
| Atto di straordinaria amministrazione compiuto da uno solo senza consenso | I beni comuni rispondono fino alla quota del coniuge obbligato se i creditori non trovano beni personali | Art. 189 c. 1 |
| Pignoramento della quota | Il creditore personale pignora l'intero bene comune per la metà del valore; pignoramento notificato a entrambi i coniugi, vendita dell'intero e metà del ricavato al coniuge non debitore (Cass. 6575/2013) | Art. 189; art. 599 c.p.c. |
La comunione legale è una comunione senza quote finché dura: nessuno dei coniugi può vendere la propria metà di un bene comune né i creditori possono pignorarla, e per questo il creditore personale di un coniuge deve espropriare l'intero bene comune e restituire all'altro la metà del ricavato, secondo la regola affermata dalla Cassazione (sentenza 6575 del 14 marzo 2013) e seguita dalla prassi esecutiva, con il pignoramento notificato a entrambi i coniugi. Il consenso per gli atti di straordinaria amministrazione non è una condizione di validità verso i terzi ma un potere di annullamento del coniuge pretermesso, da esercitare entro un anno: chi scopre tardi una vendita trascritta ha perso l'azione ma conserva il rimborso del valore. La separazione giudiziale dei beni (art. 193) è il rimedio per chi non vuole aspettare la separazione personale: si chiede al tribunale in caso di interdizione o inabilitazione dell'altro, di cattiva amministrazione, di disordine degli affari o di condotta che mette in pericolo la famiglia, o quando l'altro non contribuisce ai bisogni familiari in proporzione alle proprie sostanze; la sentenza scioglie la comunione e instaura la separazione dei beni, con annotazione allo stato civile.
Lo scioglimento e la divisione
La comunione si scioglie per la morte presunta o l'assenza dichiarata, per l'annullamento del matrimonio, per il divorzio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per il cambio convenzionale di regime e per la liquidazione giudiziale di un coniuge (art. 191 c. 1); il momento che conta nella pratica è la separazione. Dal 2015 la legge fissa la data nel momento in cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati, oppure alla sottoscrizione del verbale di separazione consensuale, purché poi omologato: con il rito unico, che ha eliminato l'udienza presidenziale, l'autorizzazione è contenuta nell'ordinanza dei provvedimenti temporanei e urgenti della prima udienza (art. 473-bis.22 c.p.c.) e, nel procedimento su domanda congiunta, la data è quella della sottoscrizione del ricorso o dell'udienza in cui le parti confermano la volontà di non riconciliarsi, con effetto condizionato alla sentenza; nella negoziazione assistita la comunione si scioglie alla data dell'accordo, che tiene luogo dei provvedimenti giudiziali, e nella separazione davanti al sindaco alla data dell'atto. L'ordinanza è comunicata allo stato civile per l'annotazione, e da quel giorno ogni acquisto è personale, i proventi non cadono più nella comunione de residuo e si fotografa il patrimonio da dividere. La liquidazione segue tre passaggi: i rimborsi alla comunione delle somme che un coniuge ha prelevato dal patrimonio comune per fini diversi dai bisogni della famiglia e del valore dei beni usati per atti non autorizzati, salvo che dimostri il vantaggio per la comunione; le restituzioni al coniuge delle somme personali impiegate in spese e investimenti del patrimonio comune, tipicamente il denaro ricevuto dai genitori e messo nella casa; il prelievo di beni comuni fino a concorrenza del credito, prima sul denaro, poi sui mobili, infine sugli immobili (art. 192). Ciò che resta si divide in parti uguali, attivo e passivo, e il giudice può costituire a favore del coniuge affidatario dei figli un usufrutto su parte dei beni spettanti all'altro (art. 194); ciascuno preleva i mobili che erano suoi prima del matrimonio o ricevuti per donazione o successione, con la presunzione che i mobili siano comuni salvo prova contraria (artt. 195-197). La divisione può essere consensuale, con atto notarile per gli immobili, e se è inserita negli accordi di separazione o divorzio è esente da imposte di registro, ipotecarie e catastali (art. 19 L. 74/1987); altrimenti si fa con il giudizio di divisione, con stima, eventuale vendita e conguagli. La casa coniugale segue due binari distinti: la proprietà, che è comune se acquistata durante il matrimonio, e l'assegnazione, che spetta al genitore con cui vivono i figli a prescindere dalla proprietà e che grava sulla quota dell'altro come vincolo opponibile.
Come gestire la fine della comunione
- Fissare la data: individuare l'atto che scioglie la comunione (ordinanza, verbale, accordo) e chiedere l'annotazione allo stato civile.
- Inventario di beni comuni, personali e de residuo alla data dello scioglimento: visure, estratti conto, bilanci dell'azienda, con la prova della provenienza del denaro.
- Conti di rimborso: somme prelevate dal patrimonio comune, denaro personale investito nella casa, atti compiuti senza consenso; documentare tutto.
- Dividere in sede di separazione quando possibile, per l'esenzione fiscale e per chiudere insieme casa, mutuo e conguagli.
- Azienda e risparmi: chiedere la liquidazione del credito del 50% del valore netto con perizia, entro la prescrizione decennale.
La comunione legale è generosa negli acquisti e severa nella fine: metà di tutto ciò che si è comprato, ma solo un credito sulla metà di ciò che l'altro ha risparmiato o costruito con la sua impresa, e una contabilità di rimborsi che premia chi conserva le prove. Il momento e le forme della separazione sono nelle pagine sulla separazione giudiziale e sulla separazione consensuale; la sorte dell'abitazione nella pagina sull'assegnazione della casa coniugale; il regime fiscale degli accordi nella pagina su tasse, separazione e divorzio.
Domande frequenti
Ho comprato casa durante il matrimonio con i miei soldi e l'ho intestata solo a me: è mia?
I soldi sul mio conto corrente sono anche di mio marito?
Quando finisce esattamente la comunione se ci separiamo?
Mia moglie ha venduto l'auto comune senza dirmelo: che cosa posso fare?
L'azienda individuale di mio marito, aperta dopo il matrimonio, è anche mia?
Domande collegate
- Io e il mio compagno vogliamo sposarci in Comune: con quanto anticipo dobbiamo chiedere le pubblicazioni?
- Io e mia moglie vogliamo separarci di comune accordo: quanto tempo ci vuole e quanto costa?
- Io e mia moglie non abbiamo figli e vogliamo separarci d'accordo: possiamo farlo in Comune senza avvocato?
Fonti normative
- Art. 177 c.c. — Oggetto della comunione
- Art. 179 c.c. — Beni personali
- Art. 184 c.c. — Atti compiuti senza il necessario consenso
- Art. 189 c.c. — Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi
- Art. 191 c.c. — Scioglimento della comunione
- Art. 192 c.c. — Rimborsi e restituzioni
- Art. 194 c.c. — Divisione dei beni della comunione
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Separazione e divorzioLa separazione giudizialeLa separazione giudiziale dopo la Cartabia: ricorso con redditi e piano genitoriale, udienza personale, provvedimenti provvisori, addebito, cumulo col divorzio.
- Separazione e divorzioLa separazione consensuale: procedura, tempi, costiRicorso congiunto, note scritte al posto dell'udienza, contenuti dell'accordo, negoziazione assistita e Comune, cumulo con il divorzio, tempi e costi.
- Separazione e divorzioL'assegnazione della casa coniugaleL'assegnazione della casa familiare (art. 337-sexies c.c.): al genitore con cui vivono i figli, chiunque sia il proprietario; senza figli no; revoca, spese, IMU.
- Casa e proprietàComunione e divisione di un immobile in comproprietàComunione (artt. 1100-1116 c.c.): uso della cosa comune, spese per quote, maggioranze, impugnazione in 30 giorni, vendita della quota; divisione consensuale o giudiziale.
- Imposte e situazioni particolariAssegni di mantenimento e tasse: deducibilità, tassazione, una tantumAssegno al coniuge deducibile per chi paga e tassato per chi riceve; assegno per i figli né dedotto né tassato; una tantum fuori dall'IRPEF; atti esenti (L. 74/1987).
- Casa e proprietàVincolo di destinazione e fondo patrimoniale: proteggere la casa dai creditoriArt. 2645-ter: atto pubblico, interessi meritevoli, esecuzione solo per i debiti dello scopo; fondo patrimoniale e bisogni della famiglia (170); revocatoria.