In breve
- Il giudice fissa la data del rilascio entro 6 mesi (12 in casi eccezionali; per morosità max 60 giorni dal termine di grazia) (art. 56 L. 392/1978).
- Scaduta, serve il precetto per rilascio (10 giorni, art. 605 c.p.c.) e l'avviso dell'ufficiale giudiziario con almeno 10 giorni (art. 608); più accessi, poi forza pubblica e fabbro; immissione in possesso e chiavi.
- Mobili lasciati: intimazione ad asportarli; se il valore supera le spese, custode e trasporto, altrimenti abbandonati e smaltiti (art. 609); i documenti di attività d'impresa si conservano due anni.
- Spese liquidate con decreto esecutivo contro l'inquilino (art. 611); difficoltà risolte dal giudice dell'esecuzione (art. 610).
- L'inquilino per finita locazione può chiedere una volta il differimento fino a 6 mesi (18 in casi sociali, art. 6 L. 431/1998); non per morosità; opposizione tardiva in 10 giorni (art. 668).
Le norme che contano
«L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà. Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell'esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall'articolo 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore».
| Fase | Che cosa succede | Tempi indicativi | Norma |
|---|---|---|---|
| Termine per il rilascio | Fissato nel provvedimento di convalida o nella sentenza: fino a 6 mesi, 12 in casi eccezionali; morosità: max 60 giorni dal termine di grazia non rispettato | Da 0 a 12 mesi | Art. 56 L. 392/1978 |
| Precetto | Intimazione a rilasciare entro 10 giorni, con descrizione dell'immobile; efficacia 90 giorni | 10 giorni | Artt. 605, 480, 481 c.p.c. |
| Richiesta all'UNEP e avviso | L'ufficiale giudiziario notifica giorno e ora dell'accesso con almeno 10 giorni di anticipo | 2-8 settimane secondo l'ufficio | Art. 608 c. 1 |
| Primo accesso | Constatazione, invito a liberare, rinvio; verifica di occupanti e beni | — | Art. 608 c. 2 |
| Accessi successivi | Richiesta della forza pubblica e del fabbro; assistente sociale per minori e fragili; immissione in possesso e consegna delle chiavi | Da settimane a mesi tra un accesso e l'altro | Artt. 608, 513 |
| Mobili rimasti | Intimazione ad asportarli; stima; custode e trasporto a spese del locatore se il valore supera le spese, altrimenti abbandono | Termine assegnato dall'ufficiale | Art. 609 |
| Spese | Liquidate dal giudice dell'esecuzione con decreto esecutivo | — | Art. 611 |
| Rinvii dell'inquilino | Finita locazione abitativa: una istanza per fissare la data entro 6 mesi, 18 nei casi sociali; opposizione del locatore al collegio | Fino a 6-18 mesi | Art. 6 c. 4-5 L. 431/1998 |
Il tempo reale di uno sfratto si misura in questa fase. La convalida arriva in genere in pochi mesi; l'esecuzione dipende dalla data fissata dal giudice, dai carichi dell'ufficio notifiche e soprattutto dall'assegnazione della forza pubblica, che in alcune città è calendarizzata con mesi di attesa e con priorità per le situazioni di fragilità. Il locatore che vuole abbreviare ha tre leve: la trattativa per una data certa con buonuscita e rinuncia ai rinvii (possibile in ogni momento, art. 56 c. 3 L. 392/1978), la precisione degli atti (precetto e avviso notificati correttamente, occupanti tutti indicati) e la presenza agli accessi con un delegato munito di chiavi e, se serve, del fabbro. L'inquilino che vuole tempo ha il differimento dell'art. 6 L. 431/1998, ma solo per la finita locazione abitativa e una sola volta; nella morosità il legislatore lo esclude, e il termine di grazia è l'unico spazio. Le guide sullo sfratto per finita locazione e sull'inquilino che non se ne va coprono le fasi precedenti.
Come si conduce, passo per passo
- Titolo e data: verificare la data di rilascio nel provvedimento; se l'inquilino non libera, notificare il precetto per rilascio (art. 605), con la descrizione dell'immobile, e attendere i dieci giorni.
- Richiesta di esecuzione all'UNEP con titolo in copia esecutiva e precetto notificato; l'ufficiale fissa e notifica l'avviso di accesso con almeno dieci giorni (art. 608).
- Accessi: al primo, invito a liberare e rinvio; ai successivi, richiesta della forza pubblica e del fabbro; il locatore o un delegato presente; verbale di immissione in possesso e consegna delle chiavi; ingiunzione ai detentori.
- Mobili e animali: intimazione ad asportare con termine; stima e custodia a spese del locatore se conviene, altrimenti abbandono e smaltimento, con conservazione per due anni dei documenti d'impresa (art. 609); per gli animali, provvedimenti del giudice ex art. 610 e coinvolgimento del servizio veterinario.
- Dopo: liquidazione delle spese con decreto (art. 611) e recupero con le esecuzioni ordinarie insieme ai canoni arretrati; cambio delle serrature; restituzione o trattenuta del deposito cauzionale a compensazione dei danni documentati.
Le difese dell'inquilino in questa fase sono limitate ma reali: l'opposizione tardiva alla convalida entro dieci giorni dall'esecuzione, se non ha avuto conoscenza della citazione per irregolarità della notifica o per caso fortuito (art. 668 c.p.c.); l'opposizione all'esecuzione per fatti successivi al titolo (un nuovo contratto, una rinuncia, il pagamento nel termine di grazia); l'opposizione agli atti per i vizi del precetto o dell'avviso; il differimento per la finita locazione. Occupazioni senza titolo, subaffitti e terzi presenti nell'immobile richiedono valutazioni a parte, come spiega la guida sull'occupazione senza titolo e, per il profilo penale, quella sull'invasione di edifici.
Domande frequenti
Ho la convalida con data di rilascio al 30 giugno e l'inquilino è ancora in casa: che cosa devo fare e quanto ci vuole?
Dal 1° luglio deve far notificare il precetto per rilascio (art. 605 c.p.c.), che intima di lasciare l'immobile entro dieci giorni e descrive sommariamente i locali; scaduti i dieci giorni, il suo avvocato deposita all'ufficio notifiche ed esecuzioni (UNEP) la richiesta di esecuzione e l'ufficiale giudiziario notifica all'inquilino l'avviso con il giorno e l'ora dell'accesso, almeno dieci giorni prima (art. 608). Al primo accesso, di regola, l'ufficiale constata la presenza dell'inquilino, lo invita a liberare e rinvia a una data successiva; se al secondo accesso l'inquilino non ha lasciato, chiede l'assistenza della forza pubblica e, se serve, di un fabbro, e all'accesso con la forza pubblica la immette nel possesso consegnandole le chiavi. I tempi dipendono dalla città: da poche settimane a diversi mesi tra un accesso e l'altro, perché la forza pubblica viene assegnata secondo calendari e priorità (presenza di minori, anziani, malati, per i quali interviene anche il servizio sociale). Le spese anticipate (notifiche, accessi, fabbro) sono liquidate dal giudice con decreto che vale come titolo contro l'inquilino (art. 611). Un accordo su una data certa con buonuscita è spesso più rapido ed economico.
L'inquilino se n'è andato lasciando mobili ed elettrodomestici: posso buttarli?
Non subito e non senza le forme. All'accesso l'ufficiale giudiziario intima all'inquilino, o a chi risulti proprietario dei beni, di asportarli entro un termine, dandone atto a verbale o con atto notificato a sue spese se l'inquilino è assente (art. 609 c.p.c.). Scaduto il termine senza asporto, su sua richiesta e a sue spese l'ufficiale stima il presumibile valore di realizzo e le spese di custodia e trasporto: se il valore è superiore, nomina un custode e fa trasportare i beni altrove, e se nessuno li ritira si procede alla vendita; se il valore non supera le spese, o se lei non chiede la custodia e non ne anticipa i costi, i beni si considerano abbandonati e può disfarsene. I documenti relativi ad attività imprenditoriali o professionali non asportati vanno conservati dal locatore per due anni; per gli oggetti personali e i documenti privati conviene comunque la conservazione con verbale. Disfarsi dei beni senza passare dal verbale espone a richieste di risarcimento e a contestazioni penali; conviene fotografare tutto e far verbalizzare la stima.
Sono l'inquilino, il contratto è scaduto e ho lo sfratto per finita locazione: posso ottenere più tempo?
Per la finita locazione abitativa sì, una sola volta: con istanza al giudice dell'esecuzione può chiedere che la data del rilascio sia fissata di nuovo entro sei mesi, e fino a diciotto mesi se ha compiuto 65 anni, ha cinque o più figli a carico, è disoccupato o in cassa integrazione, è assegnatario di un alloggio pubblico o di un ente previdenziale, ha prenotato o acquistato un alloggio in costruzione, o è proprietario di un alloggio per cui ha iniziato l'azione di rilascio (art. 6, c. 4-5, L. 431/1998); il locatore può opporsi al tribunale collegiale. Lo stesso beneficio non spetta per lo sfratto per morosità. Prima ancora, il giudice della convalida fissa la data dell'esecuzione tenendo conto delle condizioni delle parti e del tempo trascorso dalla disdetta, entro sei mesi o in casi eccezionali dodici (art. 56 L. 392/1978). Se non ha mai ricevuto la citazione per la convalida, ha dieci giorni dalla prima conoscenza dell'esecuzione per l'opposizione tardiva (art. 668 c.p.c.); se dopo la convalida è intervenuto un accordo o un fatto nuovo, l'opposizione all'esecuzione (art. 615). Consegnare le chiavi con un verbale e liberare i mobili evita le spese dell'accesso forzato, che le verrebbero addebitate.
In casa vivono anche persone che non erano nel contratto: lo sfratto vale contro di loro?
Il titolo esecutivo vale contro il conduttore e contro chi detiene l'immobile per suo tramite (familiari, conviventi, ospiti), ai quali l'ufficiale giudiziario ingiunge di riconoscere il nuovo possessore (art. 608 c.p.c.); non vale contro chi possiede o detiene in forza di un titolo autonomo, come un subconduttore con contratto opponibile o un comodatario diretto del proprietario, che deve essere citato a sua volta. Se all'accesso emergono terzi che affermano un diritto proprio, l'ufficiale può sospendere e ciascuna parte può chiedere al giudice dell'esecuzione i provvedimenti temporanei dell'art. 610; il terzo può proporre opposizione ex art. 615 o 619. Per prevenire il problema conviene, già nella citazione per la convalida, indicare tutti gli occupanti noti; se l'immobile è occupato da chi non ha mai avuto un titolo, la strada non è lo sfratto ma l'azione di rilascio per occupazione senza titolo, con l'eventuale profilo penale dell'invasione di edifici.
Domande collegate
Fonti normative
- Art. 605 c.p.c. — Precetto per consegna o rilascio
- Art. 608 c.p.c. — Modo del rilascio
- Art. 609 c.p.c. — Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione
- Artt. 610-611 c.p.c. — Provvedimenti temporanei e spese dell'esecuzione
- Art. 56 L. 392/1978 — Modalità per il rilascio (termine fissato dal giudice)
- Art. 6 L. 431/1998 — Rilascio degli immobili (differimento per finita locazione)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
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