Offerta di lancioAvvocati: Pro a vita gratis · Lifetime da 199 €Pro a vita gratis per avvocati 10 postiRichiedi il postoRichiedi

GuidaDiritto civile · Affitti e sfratti

L'affitto in nero: conseguenze per proprietario e inquilino

Un affitto senza contratto scritto e registrato, o con una parte del canone pagata sottobanco, non è solo un problema fiscale: il contratto è nullo, il proprietario non può usare lo sfratto e rischia di restituire il nero, l'inquilino è un occupante senza titolo che può però far accertare la locazione a condizioni di legge. Che cosa dice davvero la legge dopo le Sezioni Unite del 2015 e del 2017.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Serve un contratto scritto e registrato: la forma scritta è richiesta a pena di nullità (art. 1, c. 4, L. 431/1998) e i contratti non registrati «sono nulli» (art. 1, c. 346, L. 311/2004); la registrazione va fatta entro 30 giorni (art. 17 DPR 131/1986) con imposta del 2% del canone annuo o cedolare secca.
  • Registrazione tardiva: sana la nullità con effetto retroattivo (Cass. SU 23601/2017); il patto occulto per un canone superiore a quello registrato resta invece nullo e non sanabile (SU 18213/2015).
  • Inquilino: può chiedere la restituzione del nero entro 6 mesi dalla riconsegna (art. 13, c. 2) e far accertare la locazione a condizioni di legge con canone non superiore a quello minimo concordato (c. 6); non può essere sfrattato con la procedura di convalida.
  • Proprietario: sanzione del 120% dell'imposta di registro evasa (min. 250 euro), 45% con ritardo entro 30 giorni (art. 69 DPR 131), accertamento dei redditi non dichiarati, e azione ordinaria per riavere l'immobile.
  • Il canone a tre volte la rendita catastale previsto dall'art. 3, c. 8-9, D.Lgs. 23/2011 è stato cancellato dalla Corte costituzionale (sent. 50/2014); vale solo per i canoni pagati tra il 2011 e il 16 luglio 2015 (art. 13, c. 5).

Che cosa prevede la legge

Art. 13, commi 1 e 2, L. 431/1998 — Patti contrari alla legge

«È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. È fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio […]. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato».

«Affitto in nero» copre tre situazioni diverse. La prima è la locazione senza alcun contratto scritto: dal 1998 la forma scritta è richiesta per la validità del contratto abitativo, quindi l'accordo verbale è nullo. La seconda è il contratto scritto ma non registrato: nullo per l'art. 1, c. 346, della legge 311/2004, una nullità «fiscale» che le Sezioni Unite (sent. 23601/2017) hanno qualificato come nullità per violazione di norma imperativa, sanabile però con la registrazione tardiva, che produce effetti dalla data della stipula: il contratto torna valido, i canoni pagati restano dovuti e la durata legale decorre dall'inizio. La terza è il contratto registrato per un canone più basso di quello reale, con la differenza pagata «fuori busta»: qui il patto di maggiorazione è nullo (art. 13, c. 1), e le Sezioni Unite (sent. 18213/2015) hanno escluso che possa essere sanato registrando la controdichiarazione, perché la nullità colpisce il patto in sé, non il suo mancato adempimento fiscale. Dal 2016 la legge affida al locatore l'onere di registrare in trenta giorni e di darne comunicazione al conduttore e all'amministratore entro i sessanta successivi.

Le stesse regole valgono per i contratti «apparentemente diversi» usati per aggirare la legge: comodato fittizio, contratto transitorio senza i presupposti, canone concordato con patto aggiuntivo. Non valgono invece quando non c'è obbligo di registrazione, per esempio per le locazioni di durata complessiva non superiore a trenta giorni nell'anno (art. 13, c. 8; art. 2-bis Tariffa DPR 131/1986).

Le conseguenze per l'inquilino

  1. Nessuno sfratto: senza contratto valido il proprietario non può usare la convalida di sfratto né per morosità né per finita locazione; deve fare una causa ordinaria per occupazione senza titolo, più lunga e costosa, in cui l'inquilino può far valere la locazione di fatto.
  2. Riconduzione a condizioni di legge: l'inquilino può chiedere al giudice che la locazione «venga ricondotta a condizioni conformi» al contratto libero 4+4 o al canone concordato 3+2 (art. 13, c. 6), e il canone accertato dal giudice non può superare il minimo degli accordi territoriali: nei quartieri in cui il mercato è molto sopra i valori concordati, il proprietario in nero rischia di ritrovarsi con un contratto di quattro anni a canone ridotto.
  3. Restituzione del nero: le somme pagate oltre il canone registrato si ripetono con azione entro sei mesi dalla riconsegna; per il contratto mai registrato, se la registrazione tardiva sana tutto, i canoni convenuti restano dovuti, mentre se il rapporto resta nullo il proprietario ha diritto solo a un'indennità di occupazione pari al valore locativo, non al canone pattuito.
  4. Imposta di registro in solido: il conduttore è coobbligato per l'imposta di registro e le sanzioni (art. 57 DPR 131/1986), ma può registrare il contratto per proprio conto e rivalersi; la registrazione a cura dell'inquilino è anche il modo più semplice per «uscire dal nero» conservando la casa.
  5. Prova: bonifici con causale, ricevute, messaggi, testimoni, la stessa denuncia all'Agenzia; il pagamento in contanti senza tracce rende difficile sia la restituzione sia la dimostrazione della locazione di fatto.

Le conseguenze per il proprietario

ProfiloChe cosa rischiaNorma
Imposta di registro omessasanzione del 120% dell'imposta dovuta (minimo 250 euro); 45% se la registrazione avviene con ritardo non superiore a 30 giorni (minimo 150 euro); riducibile con il ravvedimento operosoart. 69 DPR 131/1986; art. 13 D.Lgs. 472/1997
Imposte sui redditiaccertamento dei canoni non dichiarati (anche presuntivo), IRPEF o cedolare, sanzioni per infedele o omessa dichiarazione, interessi; termini di decadenza allungati per l'omessa dichiarazioneartt. 1, 5 D.Lgs. 471/1997; art. 43 DPR 600/1973
Reato tributariodichiarazione infedele solo con imposta evasa oltre 100.000 euro e redditi sottratti oltre 2 milioni o il 10% del dichiarato; omessa dichiarazione con imposta evasa oltre 50.000 euroartt. 4 e 5 D.Lgs. 74/2000 (dal 2027 nel TU sanzioni, D.Lgs. 173/2024)
Rapporto con l'inquilinocontratto nullo o ricondotto a canone di legge; restituzione del nero; niente sfratto; indennità di occupazione al posto del canone; niente aggiornamento ISTAT né disdetta con i termini della leggeartt. 1 e 13 L. 431/1998
Cedolare seccaopzione impossibile senza registrazione; se il contratto era in cedolare, il canone in nero fa perdere il regime agevolato per le somme non dichiarateart. 3 D.Lgs. 23/2011

Il legislatore aveva provato nel 2011 a punire il nero con una sanzione civile pesantissima: il contratto non registrato si trasformava in una locazione di quattro anni a un canone pari a tre volte la rendita catastale (art. 3, c. 8-9, D.Lgs. 23/2011). La Corte costituzionale (sent. 50/2014) ha annullato la norma per eccesso di delega, e la legge di stabilità 2016 ha chiuso la partita stabilendo che, per chi aveva pagato quel canone tra il 2011 e il 16 luglio 2015, il dovuto resta il triplo della rendita per quel periodo (art. 13, c. 5). Oggi, quindi, l'inquilino in nero non ha diritto a un canone simbolico, ma alla riconduzione alle condizioni di legge descritta sopra.

Che cosa fare

Per l'inquilino: chiedere per iscritto al proprietario la registrazione, conservare le prove dei pagamenti, e se il rapporto si guasta valutare la registrazione diretta o la denuncia, tenendo presente che la casa non si perde da un giorno all'altro (niente sfratto) ma che l'occupazione senza titolo alla fine porta al rilascio. Per il proprietario: registrare, anche tardi, con ravvedimento operoso (la sanzione del 120% scende a frazioni a seconda del ritardo), perché la registrazione tardiva restituisce un contratto valido, la possibilità dello sfratto e la cedolare secca per il futuro; e non firmare mai controdichiarazioni o ricevute «a parte», che sono la prova del patto nullo. Per entrambi, il contratto conforme (4+4, 3+2, transitorio) e i suoi vantaggi fiscali sono descritti nella guida al contratto di affitto e al canone concordato; il deposito cauzionale versato per un contratto nullo va comunque restituito.

Domande frequenti

Se registro il contratto in ritardo, l'affitto diventa valido?
Sì, con effetto retroattivo: le Sezioni Unite (sent. 23601/2017) hanno stabilito che il contratto scritto ma non registrato è nullo, ma la registrazione tardiva, anche dopo anni, sana la nullità dal giorno della stipula, con le sanzioni fiscali ridotte dal ravvedimento. Non è sanabile invece il patto con cui si è concordato un canone più alto di quello scritto nel contratto registrato: quel patto resta nullo e il nero va restituito (SU 18213/2015).
Posso sfrattare un inquilino che non ha contratto?
No, non con lo sfratto: la convalida (art. 657 ss. c.p.c.) presuppone un contratto di locazione valido. Senza contratto scritto e registrato il proprietario deve agire con la causa ordinaria per l'occupazione senza titolo, chiedendo il rilascio e l'indennità di occupazione; l'inquilino può opporre l'esistenza della locazione di fatto e chiedere che sia ricondotta alle condizioni di legge (art. 13, c. 6, L. 431/1998), con un canone che non può superare quello minimo degli accordi territoriali.
Ho pagato per anni un canone più alto di quello registrato: posso riavere la differenza?
Sì: il patto di maggiorazione è nullo e l'inquilino può chiedere la restituzione delle somme pagate in più rispetto al canone del contratto scritto e registrato, con azione da proporre entro sei mesi dalla riconsegna dell'immobile (art. 13, c. 2, L. 431/1998). Servono le prove del pagamento (bonifici, ricevute, testimoni, messaggi); il proprietario non può opporre la prescrizione quinquennale prima della riconsegna, ma dopo i sei mesi l'azione è decaduta.
L'inquilino può denunciare il proprietario? E che cosa rischia lui?
L'inquilino può registrare lui stesso il contratto (è obbligato in solido per l'imposta) o segnalare il nero all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza. Per il proprietario il rischio è la sanzione del 120% dell'imposta di registro non versata (minimo 250 euro; 45% se la registrazione avviene entro 30 giorni di ritardo), l'accertamento dei canoni non dichiarati con IRPEF, sanzioni e interessi, e, oltre le soglie di legge (imposta evasa sopra 100.000 euro per l'infedele, 50.000 per l'omessa), il reato tributario. L'inquilino risponde in solido dell'imposta di registro ma non delle imposte sui redditi del locatore, e conserva l'azione di restituzione del nero.

Domande collegate

Fai la tua domanda: rispondono gratis gli avvocati iscritti

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme