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GuidaDiritto civile · Affitti e sfratti

Il deposito cauzionale: restituzione, interessi, trattenute

La cauzione è dell'inquilino: il proprietario la custodisce a garanzia, deve pagarci sopra gli interessi legali ogni anno e la restituisce alla consegna delle chiavi, salvo trattenere solo ciò che prova di dover ricevere per danni, canoni o spese. Il limite di tre mensilità e gli interessi sono inderogabili; la prassi di «tenersi la cauzione» senza conti è illegittima, come quella dell'inquilino di non pagare gli ultimi mesi contando sul deposito.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Massimo 3 mensilità e interessi legali ogni anno al conduttore; norma inderogabile, clausole «infruttifero» nulle (art. 11 L. 392/1978).
  • Si restituisce alla riconsegna; il locatore trattiene solo per danni o crediti provati e, se contestati, chiede l'attribuzione in giudizio.
  • Usura normale esclusa (art. 1590 c.c.); il verbale con foto alla consegna e alla riconsegna decide.
  • L'inquilino non può «scalare» la cauzione dagli ultimi canoni; nel commerciale valida la rinuncia alla compensazione (Cass. 20975/2020).
  • Recupero: diffida, giudice di pace fino a 5.000 euro o decreto ingiuntivo; prescrizione 10 anni.

La norma

Art. 11 L. 27 luglio 1978, n. 392 — Deposito cauzionale

«Il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone. Esso è produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno».

Art. 1590, primo e secondo comma, c.c. — Restituzione della cosa locata

«Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto. In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione».

VoceTrattenibile dalla cauzione?Nota
Canoni e oneri accessori non pagati, utenze intestate al locatoreSìCon il conto documentato; nel commerciale anche con clausola di rinuncia alla compensazione a carico del conduttore
Danni oltre l'uso normale (buchi, rotture, macchie, impianti danneggiati)Sì, se provatiVerbale iniziale con descrizione; foto; preventivi o fatture
Usura normale, vetustà, piccole imperfezioniNoArt. 1590 c.c.: deterioramento da uso conforme escluso
TinteggiaturaSolo se prevista dal contratto o se le pareti sono danneggiate oltre l'usoDipende dalla clausola e dallo stato iniziale
Indennità per ritardata riconsegnaSìArt. 1591 c.c.: canone fino alla riconsegna più il maggior danno
Migliorie fatte dall'inquilinoNo; anzi, possibile indennità al conduttore se autorizzateArt. 1592 c.c.
Spese di pulizia ordinariaDi regola noSalvo stato di abbandono documentato
Interessi legali sul depositoDovuti al conduttoreOgni anno; clausola contraria nulla

La cauzione è una garanzia, non un anticipo né un extra: il locatore la detiene per conto del conduttore, ne deve gli interessi e la restituisce quando la locazione finisce e l'immobile torna nella sua disponibilità, trattenendo solo ciò che prova di dover ricevere. La giurisprudenza è ferma sulla sequenza: riconsegna, verifica, richiesta di restituzione; il locatore che contesta danni deve chiederne l'attribuzione in giudizio, non può semplicemente tenersi i soldi. Il limite delle tre mensilità e gli interessi valgono anche per le locazioni commerciali; per queste la Cassazione ammette la clausola con cui il conduttore rinuncia a compensare i canoni con il deposito, mentre per le abitazioni la protezione dell'art. 13 L. 431/1998 e dell'art. 79 L. 392/1978 rende nulle le pattuizioni che aggravano la posizione del conduttore. Sul contratto e sulle sue clausole, la guida sul contratto di affitto; per la fase di rilascio, quelle sullo sfratto per finita locazione e sull'esecuzione.

Come si evita la lite

  1. All'ingresso: verbale di consegna con descrizione dello stato, foto datate, inventario e lettura dei contatori; cauzione versata con bonifico e causale; contratto registrato.
  2. Durante: chiedere e annotare gli interessi annuali; segnalare per iscritto i guasti e le riparazioni a carico del locatore, per non vederseli addebitati dopo.
  3. All'uscita: preavviso e data di riconsegna concordata; verbale in contraddittorio con foto e contatori; consegna delle chiavi documentata; richiesta scritta di restituzione con il conto degli interessi.
  4. Se il locatore trattiene: chiedere l'elenco dei danni con le prove; contestare per iscritto; diffida con termine; poi giudice di pace fino a 5.000 euro o decreto ingiuntivo, con le spese a carico di chi ha torto.
  5. Se l'inquilino non paga gli ultimi mesi: il locatore intima e, alla riconsegna, compensa canoni e danni provati, restituendo l'eventuale eccedenza; per la morosità in corso di rapporto, lo sfratto.

Due dettagli fiscali e pratici. La cauzione non è reddito per il locatore e non si tassa; l'imposta di registro dello 0,50% colpisce solo le garanzie prestate da terzi (per esempio la fideiussione di un genitore), non il deposito versato dal conduttore. E il diritto alla restituzione si prescrive in dieci anni dalla fine della locazione, quello agli interessi in cinque anni per ciascuna annualità: chi ha lasciato un appartamento anni fa senza riavere la cauzione può ancora chiederla. Per gli affitti non registrati, la cauzione segue le regole dell'affitto in nero, con la restituzione dovuta comunque; per i debiti in generale, i termini nella guida sulla prescrizione.

Domande frequenti

Ho riconsegnato l'appartamento due mesi fa e il proprietario non mi restituisce le tre mensilità di cauzione dicendo che deve «vedere i danni»: che cosa posso fare?

Il deposito va restituito alla riconsegna dell'immobile, con gli interessi legali maturati anno per anno (art. 11 L. 392/1978): il locatore può trattenerlo, in tutto o in parte, solo per danni o crediti che indica e prova, e se lei non concorda deve chiederne l'attribuzione al giudice, non tenersi la somma in attesa. Due mesi senza una contestazione precisa sono già un inadempimento. Invii una diffida con la data della riconsegna (verbale o consegna delle chiavi), il conto degli interessi e un termine di dieci giorni; se non risponde, per importi fino a 5.000 euro può agire davanti al giudice di pace anche senza avvocato, oppure chiedere un decreto ingiuntivo, perché il credito risulta dal contratto e dal versamento. Se il proprietario oppone danni, tocca a lui provarli: senza un verbale di consegna iniziale con la descrizione dello stato, si presume che lei abbia ricevuto l'immobile in buono stato (art. 1590 c.c.) ma anche che l'usura normale non sia a suo carico; le foto della riconsegna sono la sua difesa.

Il contratto dice che la cauzione è «infruttifera»: è valido?

No. L'art. 11 L. 392/1978 è una norma imperativa: il deposito «è produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno», e la Cassazione considera nulle le clausole che escludono gli interessi o li rinviano, perché altrimenti la cauzione diventerebbe un aumento occulto del canone; lo stesso vale per il limite delle tre mensilità. La nullità non travolge il contratto: la clausola si considera non scritta e gli interessi sono dovuti al tasso legale di ciascun anno (1,60% nel 2026), con la prescrizione quinquennale per quelli arretrati. In pratica su una cauzione di 2.400 euro si tratta di poche decine di euro l'anno, ma il locatore che li nega si espone a spese di giudizio sproporzionate. Diverso è il caso della fideiussione bancaria o assicurativa al posto del deposito: non è un deposito, non produce interessi e non ha il limite di tre mensilità.

Sono in scadenza e vorrei non pagare gli ultimi due canoni, tanto c'è la cauzione: posso?

No, salvo accordo scritto con il locatore. La cauzione garantisce le obbligazioni del conduttore ma non è un pagamento anticipato: il canone resta dovuto alle scadenze e il mancato pagamento è morosità, con il rischio dello sfratto e della segnalazione, anche se poi il proprietario trattiene la cauzione a compensazione. Nelle locazioni abitative il locatore può comunque compensare alla fine i canoni non pagati con il deposito; nelle locazioni commerciali è valida anche la clausola con cui il conduttore rinuncia a eccepire la compensazione, e quindi deve pagare tutto e poi chiedere la restituzione (Cass. 20975/2020). La soluzione corretta è concordare per iscritto che gli ultimi canoni siano compensati con il deposito previa verifica dello stato dell'immobile, in modo da tutelare entrambi.

Come locatore, che cosa devo fare per poter trattenere qualcosa?

Documentare. Alla consegna iniziale, un verbale con descrizione dello stato, foto datate, inventario degli arredi e lettura dei contatori, firmato da entrambi: senza descrizione si presume che l'immobile fosse in buono stato ma non può addebitare l'usura normale, i guasti da vetustà o le migliorie (art. 1590 c.c.). Alla riconsegna, un verbale in contraddittorio con le contestazioni specifiche, poi preventivi o fatture di ripristino; il conto dei canoni, degli oneri accessori e delle utenze non pagati, dell'eventuale indennità di occupazione per il ritardo nella riconsegna (art. 1591). Con questi elementi comunichi per iscritto l'importo trattenuto e restituisca il resto con gli interessi; se il conduttore contesta, la controversia va al giudice, e in caso di trattenuta senza prova sarà condannato alla restituzione con interessi e spese. Se l'immobile viene venduto, l'obbligo di restituzione passa all'acquirente insieme al contratto; se il locatore fallisce, il credito del conduttore per la cauzione è prededucibile quando il curatore subentra nel contratto (Cass. 4635/2025).

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Fonti normative

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