In breve
- Indagini: 1 anno dall'iscrizione (6 mesi per le contravvenzioni, 18 per i reati gravi), una proroga di 6 mesi, massimo 18 mesi o 2 anni (artt. 405-407 c.p.p.); poi 3 mesi (9 per i reati gravi) per esercitare l'azione o chiedere l'archiviazione (art. 407-bis), altrimenti deposito degli atti e avviso all'indagato (art. 415-ter).
- Dati 2025 (Ministero della giustizia): tempo medio di definizione 312 giorni in tribunale, 524 in appello, 122 in cassazione; 958 giorni per tre gradi, -31% rispetto al 2019.
- Improcedibilità (art. 344-bis): per i reati dal 2020, appello non definito in 2 anni e cassazione in 1 anno (più proroghe) = fine del processo, salvo ergastolo e rinuncia dell'imputato.
- Prescrizione: per i reati dal 2020 si ferma per sempre con la sentenza di primo grado (art. 161-bis c.p.); la riforma che la sostituirebbe con sospensioni di 24 e 12 mesi e abrogherebbe l'improcedibilità è ferma al Senato.
- Durata irragionevole: equa riparazione Pinto da 400 a 800 euro l'anno oltre i 3+2+1 anni, con domanda entro 6 mesi e previa istanza di accelerazione.
I termini di legge, fase per fase
«Salvo quanto previsto dagli articoli 406 e 415-bis, il pubblico ministero conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di sei mesi, se si procede per una contravvenzione, e di un anno e sei mesi, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2».
| Fase | Termine di legge | Che cosa succede se scade | Norma |
|---|---|---|---|
| Iscrizione nel registro | «immediata» quando emergono indizi; il GIP può retrodatarla su richiesta dell'indagato se ingiustificatamente ritardata | gli atti compiuti oltre il termine calcolato dalla data corretta sono inutilizzabili | artt. 335, 335-quater c.p.p. |
| Indagini preliminari | 1 anno (6 mesi contravvenzioni; 18 mesi reati art. 407 c. 2), + 6 mesi di proroga una sola volta; massimo 18 mesi o 2 anni | atti successivi inutilizzabili (art. 407, c. 3) | artt. 405-407 |
| Decisione del PM | 3 mesi (9 per i reati gravi) dalla scadenza delle indagini o dai termini dell'avviso 415-bis | deposito degli atti in segreteria, avviso a indagato e persona offesa, possibile avocazione del procuratore generale | artt. 407-bis, 415-ter |
| Avviso di conclusione delle indagini | 20 giorni all'indagato per memorie, documenti, interrogatorio | — | art. 415-bis |
| Udienza preliminare | decreto in 5 giorni, udienza entro 30 giorni dal deposito della richiesta (termini ordinatori); avvisi 10 giorni prima | nessuna sanzione processuale; rileva per la Pinto | artt. 418-419 |
| Dibattimento | citazione con almeno 20 giorni (60 con citazione diretta); nessun termine massimo; sospensione feriale | — | artt. 429, 552 |
| Motivazione della sentenza | 15 giorni, fino a 90 se complessa, prorogabili | — | art. 544 |
| Appello | 2 anni dal 90° giorno dopo la scadenza per la motivazione; proroga fino a 1 anno (più per terrorismo, mafia, reati sessuali) | improcedibilità per i reati dal 2020 | art. 344-bis |
| Cassazione | 1 anno, prorogabile di 6 mesi | improcedibilità | art. 344-bis |
| Custodia cautelare | termini di fase da 3 mesi a 1 anno e 6 mesi per fase, massimi complessivi da 2 a 6 anni secondo la pena | scarcerazione | artt. 303-304 |
La riforma Cartabia ha aggredito il punto debole storico, la «stasi» tra fine delle indagini e decisione del PM: oggi, scaduti i tre (o nove) mesi, gli atti vanno depositati e l'indagato può chiedere al GIP di ordinare al PM di decidere; il procuratore generale può avocare. I termini restano però difficili da controllare per chi è indagato senza saperlo: fino all'avviso 415-bis o a un atto garantito, la durata delle indagini si scopre solo con l'accesso al registro (art. 335, c. 3). Nel giudizio non esistono termini massimi di durata, ma dal 2020 la sentenza di primo grado ferma la prescrizione e i tempi delle impugnazioni sono presidiati dall'improcedibilità: per i reati commessi prima del 2020 vale invece la prescrizione con le regole precedenti (sospensione dopo la sentenza per i fatti del 2017-2019, che la Corte costituzionale ha ritenuto legittima con la sentenza 38/2026).
I tempi reali e come cambiano
I numeri ufficiali misurano il «disposition time», il tempo medio che un ufficio impiega a definire i procedimenti pendenti. Al 31 dicembre 2025 il tribunale definisce in media in 312 giorni, la corte d'appello in 524, la cassazione in 122: un processo che attraversa i tre gradi dura in media 958 giorni, contro i 1.392 del 2019, con una riduzione del 31,2% che supera l'obiettivo del 25% fissato dal PNRR per giugno 2026. Le medie nascondono differenze enormi: alcuni distretti del Sud hanno tempi di appello doppi rispetto al Nord, i procedimenti con detenuti hanno corsia preferenziale, i riti alternativi (patteggiamento, abbreviato, decreto penale, messa alla prova) chiudono in mesi ciò che il dibattimento chiude in anni. A questi tempi vanno aggiunte le indagini, non conteggiate nel dato di giudizio: per i reati comuni, tra iscrizione e citazione passano spesso uno o due anni.
Che cosa allunga un processo: molti imputati e testimoni, rogatorie e perizie, la citazione di testi irreperibili, i rinvii per impedimento, il cambio del giudice con rinnovazione del dibattimento, le questioni di competenza e le nullità, la carenza di organico dell'ufficio. Che cosa lo accorcia: la scelta del rito, l'accordo sulle prove (art. 493, c. 3), la rinuncia ai testi superflui, la richiesta di trattazione prioritaria, la definizione con condotte riparatorie e remissione della querela. La difesa non ha interesse univoco alla rapidità: per l'imputato detenuto la lentezza è un costo, per quello libero con un reato anteriore al 2020 può portare alla prescrizione, per la persona offesa è quasi sempre un danno.
Che cosa fare se il processo dura troppo
- Verificare i termini delle indagini: con l'accesso al registro delle notizie di reato (art. 335) e, dopo l'avviso 415-bis, con l'esame degli atti; gli atti oltre il termine sono inutilizzabili e l'iscrizione tardiva si può far retrodatare (art. 335-quater).
- Sollecitare il PM in stasi: scaduti i tre o nove mesi dell'art. 407-bis, chiedere il deposito degli atti ex art. 415-ter e, se serve, l'intervento del GIP e del procuratore generale.
- Istanza di accelerazione: l'imputato e la parte civile devono depositarla, personalmente o con procuratore speciale, almeno sei mesi prima che scadano i termini ragionevoli (art. 1-ter, c. 2, L. 89/2001): senza, la domanda di equa riparazione è inammissibile; per i detenuti chiedere la trattazione prioritaria.
- Calcolare improcedibilità e prescrizione: per i reati dal 2020 contare i due anni dell'appello dal novantesimo giorno dopo la scadenza per la motivazione, tenendo conto delle proroghe e delle sospensioni; per i reati anteriori, la prescrizione con le regole del tempo (guida).
- Equa riparazione: ricorso alla corte d'appello entro sei mesi dalla definitività (o in pendenza, superato il termine ragionevole), con i documenti del processo presupposto; 400-800 euro per anno di ritardo, aumentabili fino al 40%, ridotti fino a un terzo se le richieste dell'imputato sono state respinte.
Le singole fasi sono descritte nelle pagine sull'avviso di conclusione delle indagini, sull'udienza preliminare, sul dibattimento e sull'appello; i termini della custodia cautelare nella pagina sulla custodia cautelare.
Domande frequenti
Quanto possono durare le indagini?
Il mio processo è in appello da più di due anni: che cosa succede?
Quanto dura in media un processo penale oggi?
Posso chiedere un risarcimento se il processo è durato troppo?
Domande collegate
- Al lavoro ho usato le mie credenziali per guardare nel gestionale i dati di un conoscente: rischio una denuncia?
- La liquidazione giudiziale della mia società è arrivata cinque anni dopo i fatti: il reato di bancarotta non è già prescritto?
- Qualcuno si è iscritto a un'app di incontri usando il mio nome e le mie foto: cosa posso fare?
Fonti normative
- Art. 405 c.p.p. — Termini per la conclusione delle indagini preliminari
- Art. 407 c.p.p. — Termini di durata massima delle indagini preliminari
- Art. 407-bis c.p.p. — Inizio dell'azione penale: forme e termini
- Art. 415-ter c.p.p. — Scadenza dei termini per le determinazioni del PM (deposito degli atti)
- Art. 344-bis c.p.p. — Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione
- Art. 161-bis c.p. — Cessazione del corso della prescrizione
- Artt. 2, 2-bis e 4 L. 89/2001 — Equa riparazione per irragionevole durata del processo
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Il procedimento penaleL'udienza preliminare e il rinvio a giudizioRichiesta del PM, avvisi, discussione, «ragionevole previsione di condanna» (art. 425 c. 3), non luogo a procedere, decreto che dispone il giudizio.
- Il procedimento penaleL'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.)Contenuto dell'avviso, accesso al fascicolo, i venti giorni per memorie, documenti, interrogatorio e nuove indagini, che cosa succede dopo, gli errori da evitare.
- Il procedimento penaleLa prescrizione del reato: come si calcolaIl massimo della pena e i minimi di 6 e 4 anni, +1/4 con le interruzioni, raddoppi, sospensione, cessazione con la sentenza di primo grado, improcedibilità in appello (2 anni) e cassazione (1 anno), tabella.
- Il procedimento penaleIl dibattimento: come si svolge il processoDalla costituzione delle parti alla sentenza (artt. 484-548 c.p.p.): prove, esame e controesame, contestazioni, letture, discussione, assoluzione e condanna, assenza.
- Il procedimento penaleL'appello penale: termini, motivi, che cosa può cambiareL'appello penale: chi può appellare dopo la riforma Nordio, termini di 15, 30 e 45 giorni, motivi specifici, divieto di reformatio in peius, concordato, improcedibilità.
- Arresto e misure cautelariLa custodia cautelare in carcere: presupposti e terminiLa custodia cautelare in carcere (artt. 272-308 c.p.p.): gravi indizi, esigenze, pena massima di almeno 5 anni, extrema ratio, esclusioni, interrogatorio.
- Il procedimento penaleL'archiviazione e l'opposizione della persona offesaL'archiviazione: quando il PM la chiede, l'avviso alla persona offesa con 20 o 30 giorni per l'opposizione, l'udienza e l'imputazione coatta.
- Il procedimento penaleIl patteggiamento: come funziona e quando convienePena fino a 5 anni, riduzione fino a un terzo, esclusioni, termini, effetti su spese, pene accessorie, casellario, giudizi civili e disciplinari, estinzione, patteggiamento in appello.
- Il procedimento penaleIl giudizio abbreviato: la riduzione della penaIl giudizio abbreviato: decisione allo stato degli atti con pena ridotta di un terzo (metà per le contravvenzioni), più un sesto senza appello; richiesta, condizionato.
- Il procedimento penaleLa messa alla prova: estinguere il reato con il lavoro di pubblica utilitàReati fino a 4 anni e art. 550 c. 2, richiesta e termini, programma UEPE e lavoro di pubblica utilità, durata, esito positivo che estingue il reato, revoca, una sola volta.