In breve
- Prima: revoca del mandato, nuovo difensore, recupero del fascicolo e delle somme (l'avvocato deve restituirli senza condizionarli al compenso).
- Esposto al Consiglio dell'ordine: deduzioni dell'avvocato in 20 giorni, poi Consiglio distrettuale di disciplina (art. 50 L. 247/2012); istruttoria (art. 58) e procedimento (art. 59); l'esponente non è parte.
- Sanzioni: avvertimento, censura, sospensione da 2 mesi a 5 anni, radiazione (artt. 52-53); ricorso al CNF in 30 giorni e alle Sezioni Unite (art. 61); prescrizione 6 anni (art. 56).
- Il disciplinare non risarcisce: per i danni serve l'azione civile con la prova dell'errore e della probabilità di esito diverso (art. 2236 c.c.), in 10 anni; assicurazione obbligatoria (art. 12).
- Per i compensi: conciliazione all'ordine (art. 13 c. 9) e riduzione in giudizio.
Le due strade
«Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale».
| Esposto disciplinare | Azione di responsabilità civile | Contestazione del compenso | |
|---|---|---|---|
| A chi | Consiglio dell'ordine di iscrizione, che trasmette al Consiglio distrettuale di disciplina | Tribunale (o giudice di pace per valore) | Consiglio dell'ordine per la conciliazione; giudice per la riduzione |
| Che cosa serve | Fatti e prove di una violazione deontologica o di legge | Inadempimento, danno, nesso; probabilità di esito favorevole per le cause perse | Parcella, accordo scritto, parametri, attività svolta |
| Che cosa si ottiene | Sanzione all'avvocato (avvertimento, censura, sospensione, radiazione); nessun risarcimento | Risarcimento del danno; restituzione del compenso | Riduzione o annullamento della parcella |
| Ruolo del cliente | Esponente, non parte: sentito, informato, non può impugnare | Attore, con onere della prova | Parte |
| Termini | Prescrizione dell'azione disciplinare 6 anni dal fatto | Prescrizione 10 anni | Prescrizione presuntiva 3 anni per il compenso |
| Costi | Nessuno | Contributo unificato, avvocato, eventuale CTU | Variabili |
| Durata | Di regola oltre un anno | Anni | Mesi |
Il procedimento disciplinare è stato riformato nel 2012 per garantire l'imparzialità: non decide più l'ordine dell'avvocato ma un consiglio distrettuale eletto, con sezioni giudicanti che escludono i colleghi dello stesso ordine e un consigliere istruttore di un ordine diverso; l'azione è pubblica e non disponibile, il pubblico ministero partecipa e può impugnare. Per il cliente questo significa che l'esposto è uno strumento serio ma indiretto: serve a far accertare le violazioni (mancata informazione, decadenze, conflitti di interesse, trattenimento di documenti, compensi indebiti, violazione del segreto) e a sanzionarle, non a recuperare denaro. Il risarcimento passa dal giudice civile, dove la responsabilità dell'avvocato è contrattuale, valutata con la diligenza professionale e, per le questioni di speciale difficoltà, con il limite della colpa grave (art. 2236 c.c.), e dove la giurisprudenza richiede la prova che, senza l'errore, il risultato sarebbe stato probabilmente diverso. Le guide su come cambiare avvocato, sulla parcella e sulla responsabilità professionale sviluppano i tre passaggi.
Come si procede
- Mettere in sicurezza la causa: nuovo difensore, accesso al fascicolo, verifica di udienze, termini e decadenze; revoca scritta del mandato al precedente con richiesta di documenti e somme.
- Ricostruire i fatti con le prove: incarico e preventivo, comunicazioni, atti depositati o non depositati, date, somme pagate; chiedere al nuovo difensore una valutazione scritta sull'errore e sul danno.
- Esposto al Consiglio dell'ordine, per iscritto o via PEC, con i fatti in ordine, le norme deontologiche violate se note, i documenti; disponibilità a essere sentiti; l'esposto non si ritira e non serve un avvocato per presentarlo.
- Compenso: contestazione scritta, richiesta di conciliazione all'ordine, eccezione di inadempimento; se l'avvocato chiede il decreto ingiuntivo, opposizione con il rito dell'art. 14 D.Lgs. 150/2011.
- Risarcimento: diffida all'avvocato con richiesta degli estremi della polizza RC; trattativa con l'assicuratore; causa entro dieci anni, con la prova dell'errore, del danno e della probabilità di esito diverso.
Due limiti da conoscere. Il reclamo non è il rimedio per la causa persa: l'avvocato non garantisce il risultato, e la sconfitta in giudizio senza una violazione dei doveri (decadenze, omissioni, scelte manifestamente sbagliate) non è né illecito disciplinare né inadempimento. E il procedimento disciplinare, per quanto pubblico, non sostituisce il giudice: non accerta il danno, non liquida somme, non riduce la parcella; il cliente che vuole i soldi deve chiedere il risarcimento in sede civile e la restituzione del compenso non dovuto nel giudizio sul compenso, usando la decisione disciplinare, quando arriva, come prova. Chi ha il gratuito patrocinio può segnalare all'ordine e al giudice le condotte dell'avvocato d'ufficio o di fiducia ammesso, e chiederne la sostituzione.
Domande frequenti
Il mio avvocato non risponde da mesi, non so a che punto è la causa e non mi dà i documenti: che cosa faccio?
Prima protegga la causa, poi il resto. Revochi il mandato per iscritto e nomini un nuovo difensore, che con la procura può accedere al fascicolo telematico e verificare udienze e termini (art. 85 c.p.c.: la revoca ha effetto con la costituzione del nuovo difensore); chieda contestualmente la restituzione dei documenti e delle somme eventualmente incassate per suo conto, che l'avvocato deve restituire senza subordinarle al pagamento del compenso (artt. 30 e 33 codice deontologico). Se non ottiene risposta, presenti un esposto al Consiglio dell'ordine a cui è iscritto, con i fatti in ordine cronologico e le prove (messaggi, PEC, ricevute): l'ordine invita l'avvocato a dedurre entro venti giorni e trasmette gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina, che istruisce e decide (art. 50, c. 4, L. 247/2012); il dovere di informare il cliente e di rispondere alle sue richieste è una regola deontologica (art. 27 c.d.) e la sua violazione è sanzionabile con avvertimento o censura, più nei casi gravi. Se dall'inerzia è derivato un danno (un termine perso, una decadenza), l'azione di risarcimento è separata e va valutata con il nuovo difensore.
Ho perso la causa perché l'avvocato ha fatto scadere il termine per l'appello: mi risarcisce?
Deve, se prova il danno. La mancata impugnazione nei termini è un inadempimento tipico (la diligenza dell'art. 1176, c. 2, c.c. comprende il rispetto dei termini, e il limite della colpa grave dell'art. 2236 vale solo per le questioni tecniche di speciale difficoltà, non per gli errori procedurali): resta da provare che l'appello avrebbe avuto probabilità di successo, perché il risarcimento copre la perdita della chance concreta, valutata con un giudizio prognostico sulla base degli atti e della giurisprudenza («più probabile che non»), e l'entità del danno, cioè ciò che avrebbe ottenuto o evitato. La domanda si propone al tribunale nei dieci anni dal fatto, spesso dopo una diffida e una trattativa con l'assicuratore dell'avvocato, che è obbligato a una polizza RC (art. 12 L. 247/2012). In parallelo può presentare l'esposto disciplinare, che non le dà il risarcimento ma accerta la violazione, e contestare o chiedere la restituzione del compenso per l'attività non svolta o svolta male. Un secondo avvocato deve valutare gli atti prima di agire: le cause di responsabilità professionale si vincono con la prova della probabilità, non con la sola scadenza.
Come funziona il procedimento dopo l'esposto e che cosa posso aspettarmi?
L'esposto va al Consiglio dell'ordine, che chiede le deduzioni all'avvocato e passa tutto al Consiglio distrettuale di disciplina, organo separato composto da avvocati eletti di altri ordini del distretto (art. 50). Il presidente iscrive la notizia in un registro riservato e, se non è manifestamente infondata, nomina un consigliere istruttore di un ordine diverso da quello dell'incolpato, che lo avvisa, raccoglie le osservazioni entro trenta giorni, sente le persone informate, compreso lei, e propone l'archiviazione o il capo d'incolpazione (art. 58); da lì il procedimento vero e proprio con il dibattimento davanti a una sezione di cinque componenti e la decisione: proscioglimento, richiamo verbale, avvertimento, censura, sospensione da due mesi a cinque anni, radiazione (artt. 52-53, 59). Lei non è parte: può essere ascoltato e riceve notizia dell'esito, ma non può impugnare; l'avvocato può ricorrere al CNF entro trenta giorni e poi alle Sezioni Unite. I tempi superano spesso l'anno; l'azione si prescrive in sei anni dal fatto (art. 56), quindi non c'è fretta per l'esposto, mentre c'è per i termini della causa. L'esposto non si ritira: una volta acquisita la notizia, il procedimento prosegue d'ufficio.
Posso chiedere al Consiglio dell'ordine di farmi restituire i soldi o di ridurre la parcella?
Non i danni, ma può chiedere due cose: il tentativo di conciliazione sul compenso, che l'art. 13, c. 9, L. 247/2012 affida al Consiglio dell'ordine su richiesta del cliente o dell'avvocato, utile quando la parcella è contestata; e l'intervento dell'ordine per la restituzione dei documenti e delle somme trattenute, che l'avvocato non può condizionare al pagamento. Il risarcimento dei danni e la riduzione giudiziale del compenso restano competenza del giudice civile: nel giudizio sul compenso può opporre l'inadempimento e chiedere la riduzione, e nel giudizio di responsabilità il danno. Il Consiglio dell'ordine rilascia invece all'avvocato il parere di congruità sulla parcella, che vincola il giudice del decreto ingiuntivo ma non quello dell'opposizione. Le guide sulla parcella contestata e su come cambiare avvocato spiegano i passaggi.
Domande collegate
Fonti normative
- Art. 50 L. 247/2012 — Consigli distrettuali di disciplina (comma 4: esposto e trasmissione)
- Art. 51 L. 247/2012 — Procedimento disciplinare e notizia del fatto
- Artt. 52-53 L. 247/2012 — Contenuto della decisione e sanzioni
- Art. 56 L. 247/2012 — Prescrizione dell'azione disciplinare
- Artt. 58-59 L. 247/2012 — Fase istruttoria pre-procedimentale e procedimento disciplinare
- Art. 61 L. 247/2012 — Impugnazioni (ricorso al CNF)
- Art. 12 L. 247/2012 — Assicurazione per la responsabilità civile
- Art. 2236 c.c. — Responsabilità del prestatore d'opera
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Scegliere e verificare l'avvocatoCambiare avvocato: revoca, rinuncia, fascicolo, parcellaCambiare avvocato a causa in corso: revoca sempre possibile ma efficace solo con la sostituzione; fascicolo da restituire senza ritenzione; parcella per l'opera svolta.
- Costi e gratuito patrocinioLa parcella è troppo alta: come si contestaAccordo scritto e preventivo, parametri DM 55/2014, conciliazione all'ordine, parere di congruità.
- Costi e gratuito patrocinioIl preventivo scritto è obbligatorioDal 2017 l'avvocato deve comunicare per iscritto il costo prevedibile (art. 13, c. 5, L. 247/2012): compenso, spese vive e forfettarie, oneri.
- Scegliere e verificare l'avvocatoCome scegliere un avvocatoCome scegliere l'avvocato: verifica dell'albo, specialisti e cassazionisti, domande per il primo colloquio, preventivo scritto obbligatorio, segnali di allarme.
- Scegliere e verificare l'avvocatoCome verificare che un avvocato sia iscritto all'alboAlbo nazionale CNF e albi degli Ordini, che cosa dice l'iscrizione, cassazionisti e specialisti, stabiliti e praticanti, consulenti e finti avvocati, verifica all'estero.
- Risarcimento del dannoI danni causati da avvocato, notaio, commercialista: la responsabilità professionaleArtt. 1176 c. 2 e 2236 c.c.: colpa lieve salvo problemi di speciale difficoltà, giudizio prognostico sul «se avesse fatto bene», perdita di chance, 10 anni, polizza.
- Scegliere e verificare l'avvocatoLa prima consulenza: che cosa portare, che cosa chiedere, quanto costaPrepararsi al primo colloquio con l'avvocato: documenti e date di notifica, domande da fare, preventivo scritto (art. 13 L. 247/2012), segreto professionale, costi.
- Costi e gratuito patrocinioIl gratuito patrocinio nel processo civileSoglia di 13.659,64 euro di reddito familiare, domanda al Consiglio dell'ordine, ammissione in dieci giorni, avvocato dall'elenco, cosa copre, revoca e controlli, spese di soccombenza.
- Il processo civileLa mediazione obbligatoria: materie, procedura, costiLa mediazione civile obbligatoria (D.Lgs. 28/2010): materie, primo incontro in 20-40 giorni, avvocato obbligatorio, costi del DM 150/2023, accordo esecutivo.
- Giudici, tempi e strumentiI termini processuali e la sospensione ferialeComputo dei termini (art. 155 c.p.c.), sabato e festivi, perentori e rimessione, sospensione dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969) con esempi, materie escluse.
- Giudici, tempi e strumentiQuanto durano le cause in Italia: i numeriI tempi della giustizia 2025: 435 giorni in tribunale, 492 in appello, 863 in Cassazione, 1.789 nei tre gradi, penale 958; per materia.