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L'avvocato ha sbagliato: reclamo all'Ordine, procedimento disciplinare, risarcimento

Contro l'avvocato che non fa il suo dovere ci sono due strade diverse, che spesso si confondono: l'esposto all'ordine, che apre un procedimento disciplinare e può portare a sanzioni ma non dà un euro al cliente, e l'azione di responsabilità civile, che dà il risarcimento ma richiede di provare l'errore, il danno e che la causa sarebbe andata diversamente. Prima di entrambe vengono la revoca del mandato e il recupero del fascicolo.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Prima: revoca del mandato, nuovo difensore, recupero del fascicolo e delle somme (l'avvocato deve restituirli senza condizionarli al compenso).
  • Esposto al Consiglio dell'ordine: deduzioni dell'avvocato in 20 giorni, poi Consiglio distrettuale di disciplina (art. 50 L. 247/2012); istruttoria (art. 58) e procedimento (art. 59); l'esponente non è parte.
  • Sanzioni: avvertimento, censura, sospensione da 2 mesi a 5 anni, radiazione (artt. 52-53); ricorso al CNF in 30 giorni e alle Sezioni Unite (art. 61); prescrizione 6 anni (art. 56).
  • Il disciplinare non risarcisce: per i danni serve l'azione civile con la prova dell'errore e della probabilità di esito diverso (art. 2236 c.c.), in 10 anni; assicurazione obbligatoria (art. 12).
  • Per i compensi: conciliazione all'ordine (art. 13 c. 9) e riduzione in giudizio.

Le due strade

Art. 50, comma 4, L. 31 dicembre 2012, n. 247 — Consigli distrettuali di disciplina

«Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale».

Esposto disciplinareAzione di responsabilità civileContestazione del compenso
A chiConsiglio dell'ordine di iscrizione, che trasmette al Consiglio distrettuale di disciplinaTribunale (o giudice di pace per valore)Consiglio dell'ordine per la conciliazione; giudice per la riduzione
Che cosa serveFatti e prove di una violazione deontologica o di leggeInadempimento, danno, nesso; probabilità di esito favorevole per le cause perseParcella, accordo scritto, parametri, attività svolta
Che cosa si ottieneSanzione all'avvocato (avvertimento, censura, sospensione, radiazione); nessun risarcimentoRisarcimento del danno; restituzione del compensoRiduzione o annullamento della parcella
Ruolo del clienteEsponente, non parte: sentito, informato, non può impugnareAttore, con onere della provaParte
TerminiPrescrizione dell'azione disciplinare 6 anni dal fattoPrescrizione 10 anniPrescrizione presuntiva 3 anni per il compenso
CostiNessunoContributo unificato, avvocato, eventuale CTUVariabili
DurataDi regola oltre un annoAnniMesi

Il procedimento disciplinare è stato riformato nel 2012 per garantire l'imparzialità: non decide più l'ordine dell'avvocato ma un consiglio distrettuale eletto, con sezioni giudicanti che escludono i colleghi dello stesso ordine e un consigliere istruttore di un ordine diverso; l'azione è pubblica e non disponibile, il pubblico ministero partecipa e può impugnare. Per il cliente questo significa che l'esposto è uno strumento serio ma indiretto: serve a far accertare le violazioni (mancata informazione, decadenze, conflitti di interesse, trattenimento di documenti, compensi indebiti, violazione del segreto) e a sanzionarle, non a recuperare denaro. Il risarcimento passa dal giudice civile, dove la responsabilità dell'avvocato è contrattuale, valutata con la diligenza professionale e, per le questioni di speciale difficoltà, con il limite della colpa grave (art. 2236 c.c.), e dove la giurisprudenza richiede la prova che, senza l'errore, il risultato sarebbe stato probabilmente diverso. Le guide su come cambiare avvocato, sulla parcella e sulla responsabilità professionale sviluppano i tre passaggi.

Come si procede

  1. Mettere in sicurezza la causa: nuovo difensore, accesso al fascicolo, verifica di udienze, termini e decadenze; revoca scritta del mandato al precedente con richiesta di documenti e somme.
  2. Ricostruire i fatti con le prove: incarico e preventivo, comunicazioni, atti depositati o non depositati, date, somme pagate; chiedere al nuovo difensore una valutazione scritta sull'errore e sul danno.
  3. Esposto al Consiglio dell'ordine, per iscritto o via PEC, con i fatti in ordine, le norme deontologiche violate se note, i documenti; disponibilità a essere sentiti; l'esposto non si ritira e non serve un avvocato per presentarlo.
  4. Compenso: contestazione scritta, richiesta di conciliazione all'ordine, eccezione di inadempimento; se l'avvocato chiede il decreto ingiuntivo, opposizione con il rito dell'art. 14 D.Lgs. 150/2011.
  5. Risarcimento: diffida all'avvocato con richiesta degli estremi della polizza RC; trattativa con l'assicuratore; causa entro dieci anni, con la prova dell'errore, del danno e della probabilità di esito diverso.

Due limiti da conoscere. Il reclamo non è il rimedio per la causa persa: l'avvocato non garantisce il risultato, e la sconfitta in giudizio senza una violazione dei doveri (decadenze, omissioni, scelte manifestamente sbagliate) non è né illecito disciplinare né inadempimento. E il procedimento disciplinare, per quanto pubblico, non sostituisce il giudice: non accerta il danno, non liquida somme, non riduce la parcella; il cliente che vuole i soldi deve chiedere il risarcimento in sede civile e la restituzione del compenso non dovuto nel giudizio sul compenso, usando la decisione disciplinare, quando arriva, come prova. Chi ha il gratuito patrocinio può segnalare all'ordine e al giudice le condotte dell'avvocato d'ufficio o di fiducia ammesso, e chiederne la sostituzione.

Domande frequenti

Il mio avvocato non risponde da mesi, non so a che punto è la causa e non mi dà i documenti: che cosa faccio?

Prima protegga la causa, poi il resto. Revochi il mandato per iscritto e nomini un nuovo difensore, che con la procura può accedere al fascicolo telematico e verificare udienze e termini (art. 85 c.p.c.: la revoca ha effetto con la costituzione del nuovo difensore); chieda contestualmente la restituzione dei documenti e delle somme eventualmente incassate per suo conto, che l'avvocato deve restituire senza subordinarle al pagamento del compenso (artt. 30 e 33 codice deontologico). Se non ottiene risposta, presenti un esposto al Consiglio dell'ordine a cui è iscritto, con i fatti in ordine cronologico e le prove (messaggi, PEC, ricevute): l'ordine invita l'avvocato a dedurre entro venti giorni e trasmette gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina, che istruisce e decide (art. 50, c. 4, L. 247/2012); il dovere di informare il cliente e di rispondere alle sue richieste è una regola deontologica (art. 27 c.d.) e la sua violazione è sanzionabile con avvertimento o censura, più nei casi gravi. Se dall'inerzia è derivato un danno (un termine perso, una decadenza), l'azione di risarcimento è separata e va valutata con il nuovo difensore.

Ho perso la causa perché l'avvocato ha fatto scadere il termine per l'appello: mi risarcisce?

Deve, se prova il danno. La mancata impugnazione nei termini è un inadempimento tipico (la diligenza dell'art. 1176, c. 2, c.c. comprende il rispetto dei termini, e il limite della colpa grave dell'art. 2236 vale solo per le questioni tecniche di speciale difficoltà, non per gli errori procedurali): resta da provare che l'appello avrebbe avuto probabilità di successo, perché il risarcimento copre la perdita della chance concreta, valutata con un giudizio prognostico sulla base degli atti e della giurisprudenza («più probabile che non»), e l'entità del danno, cioè ciò che avrebbe ottenuto o evitato. La domanda si propone al tribunale nei dieci anni dal fatto, spesso dopo una diffida e una trattativa con l'assicuratore dell'avvocato, che è obbligato a una polizza RC (art. 12 L. 247/2012). In parallelo può presentare l'esposto disciplinare, che non le dà il risarcimento ma accerta la violazione, e contestare o chiedere la restituzione del compenso per l'attività non svolta o svolta male. Un secondo avvocato deve valutare gli atti prima di agire: le cause di responsabilità professionale si vincono con la prova della probabilità, non con la sola scadenza.

Come funziona il procedimento dopo l'esposto e che cosa posso aspettarmi?

L'esposto va al Consiglio dell'ordine, che chiede le deduzioni all'avvocato e passa tutto al Consiglio distrettuale di disciplina, organo separato composto da avvocati eletti di altri ordini del distretto (art. 50). Il presidente iscrive la notizia in un registro riservato e, se non è manifestamente infondata, nomina un consigliere istruttore di un ordine diverso da quello dell'incolpato, che lo avvisa, raccoglie le osservazioni entro trenta giorni, sente le persone informate, compreso lei, e propone l'archiviazione o il capo d'incolpazione (art. 58); da lì il procedimento vero e proprio con il dibattimento davanti a una sezione di cinque componenti e la decisione: proscioglimento, richiamo verbale, avvertimento, censura, sospensione da due mesi a cinque anni, radiazione (artt. 52-53, 59). Lei non è parte: può essere ascoltato e riceve notizia dell'esito, ma non può impugnare; l'avvocato può ricorrere al CNF entro trenta giorni e poi alle Sezioni Unite. I tempi superano spesso l'anno; l'azione si prescrive in sei anni dal fatto (art. 56), quindi non c'è fretta per l'esposto, mentre c'è per i termini della causa. L'esposto non si ritira: una volta acquisita la notizia, il procedimento prosegue d'ufficio.

Posso chiedere al Consiglio dell'ordine di farmi restituire i soldi o di ridurre la parcella?

Non i danni, ma può chiedere due cose: il tentativo di conciliazione sul compenso, che l'art. 13, c. 9, L. 247/2012 affida al Consiglio dell'ordine su richiesta del cliente o dell'avvocato, utile quando la parcella è contestata; e l'intervento dell'ordine per la restituzione dei documenti e delle somme trattenute, che l'avvocato non può condizionare al pagamento. Il risarcimento dei danni e la riduzione giudiziale del compenso restano competenza del giudice civile: nel giudizio sul compenso può opporre l'inadempimento e chiedere la riduzione, e nel giudizio di responsabilità il danno. Il Consiglio dell'ordine rilascia invece all'avvocato il parere di congruità sulla parcella, che vincola il giudice del decreto ingiuntivo ma non quello dell'opposizione. Le guide sulla parcella contestata e su come cambiare avvocato spiegano i passaggi.

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Fonti normative

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