Offerta di lancioAvvocati: Pro a vita gratis · Lifetime da 199 €Pro a vita gratis per avvocati 10 postiRichiedi il postoRichiedi

GuidaGuida pratica · Scegliere e verificare l'avvocato

La lettera d'incarico e la procura alle liti

Quando si affida una causa a un avvocato si firmano due cose diverse: il contratto che regola compenso e obblighi reciproci, oggi con preventivo scritto obbligatorio, e la procura che autorizza l'avvocato ad agire in giudizio in nome del cliente. Confonderle è comune e costoso: la procura non fissa il prezzo, il preventivo non basta per stare in giudizio, e nessuno dei due consente all'avvocato di transigere o rinunciare senza un potere espresso.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Due atti, due funzioni: il contratto d'incarico regola il rapporto con l'avvocato (oggetto, compenso, spese, recesso) e deve essere preceduto da un preventivo scritto (art. 13, c. 5, L. 247/2012); la procura alle liti conferisce il potere di rappresentare il cliente nel processo (art. 83 c.p.c.).
  • Procura: generale (atto pubblico o scrittura autenticata) o speciale, in calce o a margine dell'atto con firma certificata dall'avvocato, anche su documento informatico o copia autenticata; si presume per un solo grado; vale per gli atti del processo, non per transigere, conciliare o rinunciare senza potere espresso (art. 84).
  • Compenso: libero e pattuito per iscritto; senza accordo valgono i parametri del DM 55/2014; vietato il patto di quota lite; acconti e spese vive vanno distinti; preventivo aggiornato se la causa cambia.
  • Revoca e rinuncia sempre possibili (art. 85), con effetto verso la controparte solo dalla sostituzione; l'avvocato risponde personalmente dell'incarico anche se lavora in studio associato (art. 14 L. 247).
  • Penale: basta la nomina del difensore; procura speciale solo per querela, remissione, riti alternativi, ricorso, parte civile.

Il contratto d'incarico e il preventivo

Art. 13, comma 5, L. 247/2012 — Conferimento dell'incarico e compenso

«Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale».

L'incarico all'avvocato è un contratto d'opera intellettuale (artt. 2229 ss. c.c.) che si perfeziona con l'accettazione (art. 14 L. 247/2012), anche verbale; dal 2017 il preventivo scritto è obbligatorio in ogni caso, non più «a richiesta». Una lettera d'incarico ben fatta contiene: l'oggetto (la controversia, le fasi coperte: stragiudiziale, primo grado, cautelare, esecuzione), il compenso e il suo criterio (forfettario per fase, orario, a percentuale sui parametri, con eventuale premio di risultato lecito purché non sia una quota del bene in lite), le spese vive e forfettarie (15% delle spese generali), gli acconti e i tempi di fatturazione, che cosa succede in caso di transazione anticipata o revoca, l'informativa privacy e antiriciclaggio, l'eventuale foro. Il compenso è libero (art. 13, c. 2) e può essere pattuito a tempo, a forfait, a percentuale sul valore o in base al risultato, ma è nullo il patto di quota lite con cui l'avvocato riceve una parte del bene conteso (c. 4); in mancanza di accordo scritto si applicano i parametri del DM 55/2014 (c. 6), che il giudice usa anche per liquidare le spese alla controparte. Il preventivo va aggiornato se l'incarico cambia (nuove domande, appello, incidenti) e non vincola all'esito: ciò che il cliente paga non dipende dalla vittoria, salvo patto.

Le clausole da leggere con attenzione sono quelle sulla revoca (il compenso maturato è dovuto, ma le penali per revoca anticipata sono discutibili e, con i consumatori, presunte vessatorie), sulle spese non recuperate dalla controparte (restano a carico del cliente), sul domiciliatario e sui sostituti (art. 14, c. 2-3: l'avvocato può farsi sostituire, ma resta personalmente responsabile). Per il cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato l'avvocato non può chiedere nulla oltre quanto liquidato dal giudice.

La procura alle liti

AspettoRegolaNorma
Tipigenerale (per tutte le cause, con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio) o speciale (per una causa), la più usataart. 83, c. 1-2, c.p.c.
Forma della specialein calce o a margine dell'atto (citazione, ricorso, comparsa, precetto, memoria di nomina del nuovo difensore) con l'autografia della firma certificata dall'avvocato; su foglio separato congiunto materialmente all'atto; su documento informatico separato firmato digitalmente e congiunto con strumenti informatici; se cartacea, copia informatica autenticata dal difensore per il deposito telematicoart. 83, c. 3
Ambitosi presume conferita per un solo grado, salvo volontà diversa espressa (procura «per ogni grado e fase», compresa l'esecuzione)art. 83, c. 4
Poteritutti gli atti del processo non riservati alla parte (interrogatorio formale, giuramento, atti personalissimi); niente disposizione del diritto in contesa (transazione, conciliazione, rinuncia agli atti o all'azione, accettazione di rinuncia) senza potere espressoart. 84
Revoca e rinunciasempre possibili; effetto verso la controparte solo dalla sostituzione del difensore; l'avvocato deve rinunciare con le cautele necessarieart. 85 c.p.c.; art. 14 L. 247/2012
Difetto o viziol'atto compiuto senza procura è inefficace; il giudice assegna un termine per sanare (art. 182 c.p.c.); la procura rilasciata dopo l'atto non è retroattiva salvo sanatoriaart. 182 c.p.c.
Chi può firmarlala parte capace, il legale rappresentante della società (con i poteri statutari), il genitore o tutore per l'incapace, il curatore, il procuratore generale con poteri sufficientiartt. 75-77 c.p.c.

La procura è un atto unilaterale del cliente, non un contratto: non dice quanto si paga e non obbliga l'avvocato ad accettare (art. 14, c. 1). Il testo tipico («delego a rappresentarmi e difendermi… con ogni facoltà di legge, ivi comprese quelle di transigere, conciliare, rinunciare agli atti e al diritto, incassare somme, eleggere domicilio, nominare sostituti») contiene spesso poteri dispositivi che il cliente può limitare cancellando le parole relative; molti avvocati preferiscono comunque chiedere un consenso scritto separato prima di transigere. La procura conferita per «ogni stato e grado» copre appello e cassazione, ma per il ricorso per cassazione serve un avvocato iscritto all'albo speciale e, per prassi, una procura specifica successiva alla sentenza impugnata. Nel processo telematico la procura cartacea firmata in studio viene scansionata e autenticata digitalmente dall'avvocato; quella firmata con SPID o firma digitale dal cliente si allega come documento informatico.

Il penale e gli atti fuori dal processo

  1. Nomina del difensore (art. 96 c.p.p.): l'imputato nomina fino a due difensori con dichiarazione all'autorità procedente, consegnata dal difensore o trasmessa con raccomandata, anche a verbale; i familiari possono nominarlo per chi è in custodia cautelare finché l'interessato non provvede; niente procura alle liti.
  2. Procura speciale: serve, con firma autenticata (anche dal difensore), per gli atti personali: presentare la querela o rimetterla (artt. 337 e 340), chiedere patteggiamento e abbreviato (artt. 438 e 446), rinunciare all'udienza preliminare, proporre ricorso in cassazione in proprio, costituirsi parte civile (art. 100 c.p.p.: procura speciale a un difensore), accettare risarcimenti e transigere.
  3. Stragiudiziale: per trattare, diffidare o negoziare basta l'incarico; per firmare accordi che impegnano il cliente (negoziazione assistita, transazioni, atti da trascrivere) serve una procura sostanziale, con autentica notarile se l'atto va trascritto.
  4. Incarichi a studi e società: la responsabilità è comunque personale dell'avvocato che accetta, in solido con l'associazione o la società (art. 14, c. 2); pretendere di sapere chi seguirà la pratica.
  5. Controlli prima di firmare: iscrizione all'albo, polizza di responsabilità civile obbligatoria, preventivo scritto e chiaro, poteri della procura, clausole su revoca e spese, informativa sui rischi della causa; e, dopo, conservare copia di tutto.

Come si svolge il primo colloquio e che cosa portare è nella guida alla prima consulenza; quanto costa e come si contesta una parcella nelle pagine su quanto costa un avvocato e sulla parcella contestata; come si cambia difensore in corso di causa nella pagina su cambiare avvocato.

Domande frequenti

Ho firmato la procura: ho anche accettato il preventivo?
No. La procura è l'atto con cui autorizzi l'avvocato a rappresentarti in giudizio; il compenso è regolato dal contratto d'opera, che la legge vuole preceduto da un preventivo scritto con la «prevedibile misura del costo», distinguendo oneri, spese e compenso (art. 13, c. 5, L. 247/2012). Se non c'è accordo scritto sul compenso, si applicano i parametri del DM 55/2014 e l'avvocato deve provare l'incarico e l'attività svolta; il preventivo mancante non toglie il diritto al compenso ma pesa nella contestazione della parcella e sul piano disciplinare.
L'avvocato può accettare una transazione o rinunciare alla causa al posto mio?
Solo se glielo hai conferito espressamente: il difensore può compiere tutti gli atti del processo, ma «non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere» (art. 84 c.p.c.). Le procure standard contengono spesso la clausola «con ogni facoltà, compresa quella di transigere, conciliare, rinunciare agli atti»: leggerla e, se non si vuole, cancellarla; per gli atti personalissimi (interrogatorio formale, giuramento) la parte deve comparire di persona.
Posso revocare la procura in qualsiasi momento?
Sì, la procura «può essere sempre revocata» e l'avvocato può sempre rinunciarvi, ma nei confronti della controparte la revoca e la rinuncia hanno effetto solo dalla sostituzione con un nuovo difensore (art. 85 c.p.c.): fino ad allora le notifiche al vecchio avvocato sono valide. La revoca non estingue il diritto al compenso per l'attività svolta, che va pagata secondo l'accordo o i parametri; l'avvocato che rinuncia deve farlo «con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente» (art. 14 L. 247/2012), quindi non a ridosso di una scadenza.
Nel processo penale serve la procura?
Per la difesa no: basta la nomina del difensore (massimo due), fatta con dichiarazione all'autorità o consegnata dal difensore (art. 96 c.p.p.), anche a voce a verbale. Serve invece una procura speciale, con firma autenticata, per gli atti che la legge riserva all'imputato o alla persona offesa: presentare o rimettere la querela, chiedere il patteggiamento o il giudizio abbreviato, proporre ricorso per cassazione in proprio, costituirsi parte civile (art. 100 c.p.p.), transigere sul risarcimento.

Domande collegate

Fai la tua domanda: rispondono gratis gli avvocati iscritti

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme