In breve
- Due atti, due funzioni: il contratto d'incarico regola il rapporto con l'avvocato (oggetto, compenso, spese, recesso) e deve essere preceduto da un preventivo scritto (art. 13, c. 5, L. 247/2012); la procura alle liti conferisce il potere di rappresentare il cliente nel processo (art. 83 c.p.c.).
- Procura: generale (atto pubblico o scrittura autenticata) o speciale, in calce o a margine dell'atto con firma certificata dall'avvocato, anche su documento informatico o copia autenticata; si presume per un solo grado; vale per gli atti del processo, non per transigere, conciliare o rinunciare senza potere espresso (art. 84).
- Compenso: libero e pattuito per iscritto; senza accordo valgono i parametri del DM 55/2014; vietato il patto di quota lite; acconti e spese vive vanno distinti; preventivo aggiornato se la causa cambia.
- Revoca e rinuncia sempre possibili (art. 85), con effetto verso la controparte solo dalla sostituzione; l'avvocato risponde personalmente dell'incarico anche se lavora in studio associato (art. 14 L. 247).
- Penale: basta la nomina del difensore; procura speciale solo per querela, remissione, riti alternativi, ricorso, parte civile.
Il contratto d'incarico e il preventivo
«Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale».
L'incarico all'avvocato è un contratto d'opera intellettuale (artt. 2229 ss. c.c.) che si perfeziona con l'accettazione (art. 14 L. 247/2012), anche verbale; dal 2017 il preventivo scritto è obbligatorio in ogni caso, non più «a richiesta». Una lettera d'incarico ben fatta contiene: l'oggetto (la controversia, le fasi coperte: stragiudiziale, primo grado, cautelare, esecuzione), il compenso e il suo criterio (forfettario per fase, orario, a percentuale sui parametri, con eventuale premio di risultato lecito purché non sia una quota del bene in lite), le spese vive e forfettarie (15% delle spese generali), gli acconti e i tempi di fatturazione, che cosa succede in caso di transazione anticipata o revoca, l'informativa privacy e antiriciclaggio, l'eventuale foro. Il compenso è libero (art. 13, c. 2) e può essere pattuito a tempo, a forfait, a percentuale sul valore o in base al risultato, ma è nullo il patto di quota lite con cui l'avvocato riceve una parte del bene conteso (c. 4); in mancanza di accordo scritto si applicano i parametri del DM 55/2014 (c. 6), che il giudice usa anche per liquidare le spese alla controparte. Il preventivo va aggiornato se l'incarico cambia (nuove domande, appello, incidenti) e non vincola all'esito: ciò che il cliente paga non dipende dalla vittoria, salvo patto.
Le clausole da leggere con attenzione sono quelle sulla revoca (il compenso maturato è dovuto, ma le penali per revoca anticipata sono discutibili e, con i consumatori, presunte vessatorie), sulle spese non recuperate dalla controparte (restano a carico del cliente), sul domiciliatario e sui sostituti (art. 14, c. 2-3: l'avvocato può farsi sostituire, ma resta personalmente responsabile). Per il cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato l'avvocato non può chiedere nulla oltre quanto liquidato dal giudice.
La procura alle liti
| Aspetto | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Tipi | generale (per tutte le cause, con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio) o speciale (per una causa), la più usata | art. 83, c. 1-2, c.p.c. |
| Forma della speciale | in calce o a margine dell'atto (citazione, ricorso, comparsa, precetto, memoria di nomina del nuovo difensore) con l'autografia della firma certificata dall'avvocato; su foglio separato congiunto materialmente all'atto; su documento informatico separato firmato digitalmente e congiunto con strumenti informatici; se cartacea, copia informatica autenticata dal difensore per il deposito telematico | art. 83, c. 3 |
| Ambito | si presume conferita per un solo grado, salvo volontà diversa espressa (procura «per ogni grado e fase», compresa l'esecuzione) | art. 83, c. 4 |
| Poteri | tutti gli atti del processo non riservati alla parte (interrogatorio formale, giuramento, atti personalissimi); niente disposizione del diritto in contesa (transazione, conciliazione, rinuncia agli atti o all'azione, accettazione di rinuncia) senza potere espresso | art. 84 |
| Revoca e rinuncia | sempre possibili; effetto verso la controparte solo dalla sostituzione del difensore; l'avvocato deve rinunciare con le cautele necessarie | art. 85 c.p.c.; art. 14 L. 247/2012 |
| Difetto o vizio | l'atto compiuto senza procura è inefficace; il giudice assegna un termine per sanare (art. 182 c.p.c.); la procura rilasciata dopo l'atto non è retroattiva salvo sanatoria | art. 182 c.p.c. |
| Chi può firmarla | la parte capace, il legale rappresentante della società (con i poteri statutari), il genitore o tutore per l'incapace, il curatore, il procuratore generale con poteri sufficienti | artt. 75-77 c.p.c. |
La procura è un atto unilaterale del cliente, non un contratto: non dice quanto si paga e non obbliga l'avvocato ad accettare (art. 14, c. 1). Il testo tipico («delego a rappresentarmi e difendermi… con ogni facoltà di legge, ivi comprese quelle di transigere, conciliare, rinunciare agli atti e al diritto, incassare somme, eleggere domicilio, nominare sostituti») contiene spesso poteri dispositivi che il cliente può limitare cancellando le parole relative; molti avvocati preferiscono comunque chiedere un consenso scritto separato prima di transigere. La procura conferita per «ogni stato e grado» copre appello e cassazione, ma per il ricorso per cassazione serve un avvocato iscritto all'albo speciale e, per prassi, una procura specifica successiva alla sentenza impugnata. Nel processo telematico la procura cartacea firmata in studio viene scansionata e autenticata digitalmente dall'avvocato; quella firmata con SPID o firma digitale dal cliente si allega come documento informatico.
Il penale e gli atti fuori dal processo
- Nomina del difensore (art. 96 c.p.p.): l'imputato nomina fino a due difensori con dichiarazione all'autorità procedente, consegnata dal difensore o trasmessa con raccomandata, anche a verbale; i familiari possono nominarlo per chi è in custodia cautelare finché l'interessato non provvede; niente procura alle liti.
- Procura speciale: serve, con firma autenticata (anche dal difensore), per gli atti personali: presentare la querela o rimetterla (artt. 337 e 340), chiedere patteggiamento e abbreviato (artt. 438 e 446), rinunciare all'udienza preliminare, proporre ricorso in cassazione in proprio, costituirsi parte civile (art. 100 c.p.p.: procura speciale a un difensore), accettare risarcimenti e transigere.
- Stragiudiziale: per trattare, diffidare o negoziare basta l'incarico; per firmare accordi che impegnano il cliente (negoziazione assistita, transazioni, atti da trascrivere) serve una procura sostanziale, con autentica notarile se l'atto va trascritto.
- Incarichi a studi e società: la responsabilità è comunque personale dell'avvocato che accetta, in solido con l'associazione o la società (art. 14, c. 2); pretendere di sapere chi seguirà la pratica.
- Controlli prima di firmare: iscrizione all'albo, polizza di responsabilità civile obbligatoria, preventivo scritto e chiaro, poteri della procura, clausole su revoca e spese, informativa sui rischi della causa; e, dopo, conservare copia di tutto.
Come si svolge il primo colloquio e che cosa portare è nella guida alla prima consulenza; quanto costa e come si contesta una parcella nelle pagine su quanto costa un avvocato e sulla parcella contestata; come si cambia difensore in corso di causa nella pagina su cambiare avvocato.
Domande frequenti
Ho firmato la procura: ho anche accettato il preventivo?
L'avvocato può accettare una transazione o rinunciare alla causa al posto mio?
Posso revocare la procura in qualsiasi momento?
Nel processo penale serve la procura?
Domande collegate
Fonti normative
- Art. 83 c.p.c. — Procura alle liti
- Art. 84 c.p.c. — Poteri del difensore
- Art. 85 c.p.c. — Revoca e rinuncia alla procura
- Art. 13 L. 247/2012 — Conferimento dell'incarico e compenso
- Art. 14 L. 247/2012 — Mandato professionale, sostituzioni e collaborazioni
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Scegliere e verificare l'avvocatoLa prima consulenza: che cosa portare, che cosa chiedere, quanto costaPrepararsi al primo colloquio con l'avvocato: documenti e date di notifica, domande da fare, preventivo scritto (art. 13 L. 247/2012), segreto professionale, costi.
- Costi e gratuito patrocinioQuanto costa un avvocato: i parametri in cifreAccordo scritto e preventivo obbligatorio, i parametri per fase e scaglione, esempi per le cause più comuni, spese forfettarie, CPA, IVA e spese vive.
- Scegliere e verificare l'avvocatoCambiare avvocato: revoca, rinuncia, fascicolo, parcellaCambiare avvocato a causa in corso: revoca sempre possibile ma efficace solo con la sostituzione; fascicolo da restituire senza ritenzione; parcella per l'opera svolta.
- Costi e gratuito patrocinioLa parcella è troppo alta: come si contestaAccordo scritto e preventivo, parametri DM 55/2014, conciliazione all'ordine, parere di congruità.
- Scegliere e verificare l'avvocatoL'avvocato ha sbagliato: reclamo all'Ordine, procedimento disciplinare, risarcimentoEsposto al Consiglio dell'ordine e procedimento davanti al Consiglio distrettuale di disciplina (L. 247/2012), sanzioni da avvertimento a radiazione.
- Costi e gratuito patrocinioIl gratuito patrocinio nel processo civileSoglia di 13.659,64 euro di reddito familiare, domanda al Consiglio dell'ordine, ammissione in dieci giorni, avvocato dall'elenco, cosa copre, revoca e controlli, spese di soccombenza.
- Scegliere e verificare l'avvocatoCome scegliere un avvocatoCome scegliere l'avvocato: verifica dell'albo, specialisti e cassazionisti, domande per il primo colloquio, preventivo scritto obbligatorio, segnali di allarme.
- Scegliere e verificare l'avvocatoCome verificare che un avvocato sia iscritto all'alboAlbo nazionale CNF e albi degli Ordini, che cosa dice l'iscrizione, cassazionisti e specialisti, stabiliti e praticanti, consulenti e finti avvocati, verifica all'estero.