Offerta di lancioAvvocati: Pro a vita gratis · Lifetime da 199 €Pro a vita gratis per avvocati 10 postiRichiedi il postoRichiedi

GuidaGuida pratica · Scegliere e verificare l'avvocato

L'avvocato straniero in Italia: stabilito, integrato, di passaggio

Un abogado, un Rechtsanwalt, un avocat possono esercitare in Italia in tre modi: di passaggio, per una singola causa o consulenza; stabilmente, con il proprio titolo di origine e l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo; da avvocati italiani, dopo tre anni di esercizio effettivo o superando la prova attitudinale. Il cliente che si rivolge a un avvocato «stabilito» deve sapere che in giudizio lavora d'intesa con un avvocato italiano e che il titolo che usa è quello del suo paese. Per i professionisti extra-UE, britannici compresi dopo la Brexit, la strada è solo il riconoscimento del titolo con esame.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  • Avvocato stabilito (D.Lgs. 96/2001): cittadino UE con titolo di origine, iscritto nella sezione speciale dell'albo; usa il titolo del suo paese; in giudizio agisce d'intesa con un avvocato italiano; Cassazione solo dopo 8 anni e la Scuola superiore.
  • Avvocato integrato: dopo 3 anni di esercizio effettivo in Italia diventa avvocato italiano senza esame; in alternativa prova attitudinale (D.Lgs. 206/2007).
  • Prestazione temporanea (L. 31/1982): singole attività senza iscrizione, con titolo di origine e intesa in giudizio.
  • Extra-UE e britannici: solo riconoscimento del titolo dal Ministero + prova attitudinale CNF (art. 17 c. 2 L. 247/2012); altrimenti consulenza sul proprio diritto, senza giudizio.
  • Verifica: sezione speciale dell'albo e albo nazionale CNF; il titolo scritto per esteso dice tutto.

Le tre vie dell'avvocato europeo

Il diritto dell'Unione ha aperto la professione forense alla circolazione con due direttive. La 77/249 sui servizi consente all'avvocato di uno Stato membro di prestare occasionalmente la propria attività in un altro, con il proprio titolo; in Italia è attuata dalla L. 31/1982. La 98/5 sullo stabilimento consente di esercitare stabilmente in un altro Stato con il titolo di origine e, dopo tre anni, di ottenere il titolo locale senza esame; in Italia è attuata dal D.Lgs. 96/2001, che distingue l'avvocato «stabilito» (esercita con il titolo di origine ed è iscritto nella sezione speciale dell'albo) dall'avvocato «integrato» (ha acquisito il titolo di avvocato italiano). Si aggiunge la via generale del riconoscimento delle qualifiche (direttiva 2005/36, D.Lgs. 206/2007), che per gli avvocati impone sempre la prova attitudinale (art. 22 c. 2). Il presupposto comune è la cittadinanza di uno Stato membro e il possesso di uno dei titoli elencati (art. 2 D.Lgs. 96/2001: avocat, Rechtsanwalt, abogado, advogado, barrister e solicitor, adwokat e radca prawny, e gli altri). Il cittadino italiano che ha ottenuto il titolo in un altro Stato membro rientra nel sistema: la Corte di giustizia (Torresi, C-58/13, 2014) ha escluso che sia un abuso ottenere il titolo di abogado in Spagna, dove non c'era esame, per tornare in Italia come stabilito, purché l'iscrizione all'ordine di origine sia effettiva.

L'avvocato stabilito

AspettoRegola (D.Lgs. 96/2001)
Iscrizione (art. 6)Sezione speciale dell'albo del tribunale in cui ha residenza o domicilio professionale; domanda in italiano con cittadinanza UE, domicilio, attestato di iscrizione all'ordine di origine non anteriore a tre mesi; decisione del consiglio dell'ordine in 30 giorni; obbligo di mantenere l'iscrizione nel paese di origine; iscrizione previdenziale (Cassa forense)
Titolo (art. 7)Uso obbligatorio del titolo di origine, per intero e nella lingua del paese, con l'indicazione dell'ordine o della giurisdizione di appartenenza, «in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato»; se membro di una società estera, denominazione, forma e membri operanti in Italia
Attività stragiudizialeConsulenza e assistenza in ogni materia, compreso il diritto italiano, in autonomia
Giudizio (art. 8)Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali, amministrativi e nei procedimenti disciplinari con difensore necessario solo «di intesa» con un avvocato italiano, che assicura i rapporti con l'autorità e risponde dei doveri del difensore; intesa per scrittura privata autenticata o dichiarazione di entrambi al giudice prima della costituzione o del primo atto difensivo
Giurisdizioni superiori (art. 9)Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei conti e altre solo se iscritto nella sezione speciale dell'albo dei cassazionisti presso il CNF, dopo almeno 8 anni di esercizio e la frequenza della Scuola superiore dell'avvocatura, sempre d'intesa con un cassazionista
Deontologia e disciplina (artt. 10-11)Regole deontologiche italiane per l'attività in Italia; procedimenti disciplinari del consiglio distrettuale italiano, con informazione all'ordine di origine; le sanzioni di origine si riflettono sull'iscrizione italiana
Denominazione dello studioPuò usare la denominazione dello studio di origine; le società tra avvocati con soci stabiliti sono ammesse

Per il cliente, l'avvocato stabilito è un professionista pienamente abilitato a consigliare e ad assistere, con una responsabilità professionale e disciplinare completa, ma con due particolarità: nella causa italiana c'è sempre anche un avvocato italiano (spesso dello stesso studio), e il titolo sulla carta intestata è straniero. La scelta ha senso quando la vicenda tocca i due ordinamenti, o quando il cliente è straniero e vuole un interlocutore nella propria lingua e cultura giuridica, con la garanzia di un co-difensore italiano.

L'integrazione: diventare avvocato italiano

Art. 12, commi 1-3, D.Lgs. 96/2001

«1. L'avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati, abbia esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo professionale di origine è dispensato dalla prova attitudinale [...]. 2. Per esercizio effettivo e regolare della professione di cui al comma 1 si intende l'esercizio reale dell'attività professionale esercitata senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana. [...] 3. L'avvocato stabilito che è stato dispensato dalla prova attitudinale, se concorrono le altre condizioni previste dalle disposizioni in materia di ordinamento forense, può iscriversi nell'albo degli avvocati e per l'effetto esercitare la professione con il titolo di avvocato.»

La domanda di dispensa si presenta al consiglio dell'ordine di iscrizione con la documentazione sul numero e la natura delle pratiche trattate nel diritto italiano e dell'Unione nei tre anni, e con la dichiarazione dei procedimenti penali e disciplinari pendenti o definiti nel paese di origine (art. 13); il consiglio verifica, anche con richieste agli uffici, e delibera in tre mesi con provvedimento motivato, notificato all'interessato e al procuratore della Repubblica, che può ricorrere al CNF con effetto sospensivo, come l'interessato. La direttiva (art. 10 par. 3) prevede l'integrazione anche per chi ha esercitato tre anni in Italia ma per meno di tre nel diritto italiano, previa verifica con un colloquio delle conoscenze acquisite. Ottenuta la dispensa, l'avvocato si iscrive all'albo ordinario e usa il titolo di avvocato, conservando il diritto di usare anche quello di origine. La via alternativa è il riconoscimento del titolo (D.Lgs. 206/2007): domanda al Ministero della giustizia, decreto di riconoscimento condizionato alla prova attitudinale, esame davanti al CNF sulle materie del diritto italiano che il candidato non ha studiato, poi iscrizione. È la strada obbligata per chi non vuole attendere tre anni e per tutti gli extra-UE.

La prestazione temporanea

L'avvocato di un altro Stato membro che non intende stabilirsi può svolgere in Italia singole attività, giudiziali e stragiudiziali, «con carattere di temporaneità» (art. 2 L. 31/1982), usando il titolo di origine con l'indicazione del proprio ordine (art. 3); in giudizio deve agire d'intesa con un avvocato italiano, come lo stabilito, e nelle attività stragiudiziali è soggetto alle regole deontologiche italiane per quanto compatibili. Non è richiesta iscrizione, ma il consiglio dell'ordine del luogo può chiedere la prova della qualifica. La temporaneità si valuta secondo la giurisprudenza europea su durata, frequenza, periodicità e continuità: un avvocato tedesco che segue tre cause l'anno per clienti tedeschi in Italia presta servizi; uno che apre un ufficio e riceve clientela deve stabilirsi. Le stesse regole valgono per gli avvocati italiani che operano negli altri Stati membri.

Gli avvocati extra-UE e i britannici

Per chi non è cittadino dell'Unione, o ha un titolo conseguito fuori dall'Unione, non esistono stabilimento né prestazione di servizi. L'art. 17 c. 2 della legge professionale ammette l'iscrizione all'albo dello straniero extra-UE in due soli casi: laurea in giurisprudenza in un'università italiana ed esame di Stato (o titolo UE ai sensi della direttiva 98/5), con i visti e i permessi di soggiorno previsti; oppure titolo extra-UE riconosciuto dal Ministero della giustizia con la prova attitudinale del CNF, nei limiti delle quote del decreto flussi. Il cittadino italiano o UE con titolo extra-UE (per esempio l'italo-argentino abogado) segue il riconoscimento senza quote. Chi non è iscritto può lavorare in uno studio come consulente sul diritto del proprio paese e come collaboratore, ma non rappresentare in giudizio, non usare il titolo di avvocato e non svolgere in modo continuativo e organizzato la consulenza connessa all'attività giudiziale, che l'art. 2 c. 6 della L. 247/2012 riserva agli avvocati. Il Regno Unito è paese terzo dal 1° gennaio 2021: i solicitor e i barrister non possono più stabilirsi né prestare servizi con il titolo britannico, e l'accordo commerciale post-Brexit non prevede il riconoscimento; chi era iscritto come stabilito entro il 31 dicembre 2020 conserva la posizione e può completare l'integrazione, ai sensi dell'accordo di recesso; molti professionisti britannici hanno acquisito un titolo irlandese per restare nel sistema europeo.

Come si verifica e come si sceglie

  1. Leggere il titolo: «avvocato» significa albo ordinario; «abogado», «Rechtsanwalt», «avocat» con l'indicazione dell'ordine di origine significa stabilito o prestatore temporaneo; «legal consultant» o «giurista» non è un titolo forense.
  2. Consultare l'albo dell'Ordine (sezione speciale per gli stabiliti) e l'albo nazionale del CNF, dove l'iscrizione riporta il titolo di origine (come verificare un avvocato).
  3. Chiedere chi firmerà gli atti in giudizio e con quale intesa; farsi indicare l'avvocato italiano co-difensore e i costi complessivi.
  4. Verificare l'assicurazione professionale, obbligatoria anche per lo stabilito (art. 12 L. 247/2012).
  5. Per le questioni transfrontaliere, preferire chi è abilitato in entrambi i sistemi o lavora in studi con presenza nei due paesi; per le questioni puramente italiane, la doppia figura non aggiunge nulla.

La libertà di stabilimento ha reso comune negli studi italiani la presenza di avvocati con titoli europei, e ha dato ai cittadini stranieri in Italia la possibilità di farsi assistere da un professionista del proprio paese senza rinunciare alle garanzie del sistema italiano. La situazione inversa, l'italiano che ha bisogno di un avvocato all'estero, è descritta nella pagina serve un avvocato all'estero; le regole sull'incarico nella pagina sulla lettera di incarico.

Domande frequenti

Ho incaricato un avvocato spagnolo iscritto a Milano: può difendermi in tribunale?
Sì, ma «di intesa» con un avvocato italiano (art. 8 D.Lgs. 96/2001): l'intesa risulta da una scrittura autenticata o da una dichiarazione resa da entrambi al giudice prima della costituzione, e l'avvocato italiano cura i rapporti con il giudice e risponde dei doveri del difensore. Nella pratica firmano entrambi gli atti. Per la consulenza e le trattative l'abogado stabilito opera da solo, con il suo titolo.
Come capisco se un avvocato è «stabilito» o italiano a tutti gli effetti?
Dal titolo che usa e dall'albo: lo stabilito deve usare il titolo di origine per intero nella sua lingua (abogado, Rechtsanwalt, avocat) con l'indicazione dell'ordine di provenienza, ed è iscritto nella sezione speciale dell'albo, visibile nell'albo dell'Ordine e in quello nazionale del CNF; chi usa «avvocato» è iscritto all'albo ordinario, per esame o per integrazione. Usare «avvocato» senza esserlo è illecito.
Un avvocato francese può venire in Italia per una sola causa senza iscriversi?
Sì, come prestazione temporanea (L. 31/1982): usa il titolo di origine, può assistere in giudizio e fuori, ma in giudizio d'intesa con un avvocato italiano; non serve iscrizione all'albo ma vale la deontologia italiana per l'attività svolta qui. La temporaneità si valuta su durata, frequenza e continuità: chi apre uno studio o ha clientela stabile deve iscriversi come stabilito.
Sono un avvocato argentino, brasiliano o americano: posso esercitare in Italia?
Solo dopo il riconoscimento del titolo da parte del Ministero della giustizia e il superamento della prova attitudinale davanti al CNF, nei limiti delle quote del decreto flussi se non sei cittadino UE (art. 17 c. 2 L. 247/2012); con cittadinanza italiana o UE non ci sono quote ma resta la prova. Senza iscrizione puoi lavorare come consulente sul diritto del tuo paese presso uno studio, non rappresentare in giudizio né presentarti come avvocato.
I solicitor inglesi dopo la Brexit?
Il Regno Unito è paese terzo dal 1° gennaio 2021: i solicitor e barrister non possono più stabilirsi con il titolo di origine né prestare servizi temporanei ai sensi delle direttive. Chi era già iscritto come stabilito o integrato entro il 31 dicembre 2020 conserva la posizione; gli altri seguono la via del riconoscimento con prova attitudinale, salvo che abbiano anche un titolo UE (molti si sono iscritti in Irlanda).

Domande collegate

Fai la tua domanda: rispondono gratis gli avvocati iscritti

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme