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GuidaGuida pratica · Scegliere e verificare l'avvocato

Serve un avvocato all'estero: come orientarsi

Un incidente in vacanza, un'eredità in Argentina, un contratto con un fornitore tedesco, un figlio trattenuto oltre confine, un arresto: prima o poi molti italiani hanno bisogno di un avvocato in un altro paese, e scoprono che «avvocato» non vuol dire la stessa cosa dappertutto. Questa guida spiega come si legge un titolo straniero, dove trovare nomi affidabili senza pagare intermediari, quando lo Stato paga la difesa anche fuori d'Italia e che cosa può e non può fare il consolato.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 9 min

In breve

  • Serve un avvocato abilitato nel paese del problema: l'avvocato italiano non può stare in giudizio all'estero da solo, nemmeno nell'UE (dove serve l'intesa con un collega locale).
  • I titoli non sono equivalenti: abogado, Rechtsanwalt, avocat, advogado, solicitor, barrister, attorney sono abilitazioni verificabili negli albi; «lawyer», «legal consultant» e «notary public» no.
  • I nomi si trovano negli elenchi dei consolati (informativi, senza garanzia), negli albi locali, tra gli avvocati italiani stabiliti nel paese, nell'elenco per paese di questo sito.
  • Lo Stato paga la difesa all'estero nelle cause civili transfrontaliere UE (D.Lgs. 116/2005, domanda al Ministero della giustizia) e, altrove, secondo il legal aid locale e le convenzioni dell'Aja e di Strasburgo.
  • Il consolato assiste i detenuti, fornisce nominativi e in caso di indigenza concede sussidi o prestiti; non interviene in giudizio e non paga l'avvocato.

Chi può difendervi davvero

La prima regola è geografica: davanti a un giudice straniero può stare solo chi è abilitato in quella giurisdizione. L'avvocato italiano di fiducia è prezioso per capire il problema, coordinare, curare gli effetti in Italia di una decisione straniera, ma non può depositare un atto a Madrid o difendere in un tribunale di New York. Nell'Unione europea la direttiva 77/249 (in Italia la L. 31/1982) gli consente prestazioni occasionali, e in giudizio solo d'intesa con un avvocato del posto; la direttiva 98/5 (D.Lgs. 96/2001) gli consente di stabilirsi in un altro Stato membro con il titolo italiano, ed è per questo che in molte città europee esistono avvocati italiani iscritti come «stabiliti», che conoscono entrambi i sistemi. Fuori dall'UE la regola è rigida: avvocato locale. Quale, dipende dalla materia. Le cause di famiglia, le successioni, gli immobili, i reati e gli incidenti seguono la legge e il giudice del luogo, e la competenza che conta è quella nel diritto di quel paese; il contratto internazionale, invece, può prevedere legge e foro italiani, e allora l'avvocato serve semmai per l'esecuzione all'estero della sentenza italiana.

Come si legge un titolo straniero

PaeseTitoloChe cosa significa e dove si verifica
SpagnaAbogado / abogadaAbilitazione piena, iscrizione a un Colegio de Abogados (registro nazionale del Consejo General de la Abogacía); il procurador rappresenta in giudizio ma non difende
FranciaAvocatIscritto a un barreau (annuaire del Conseil national des barreaux); i notaires sono pubblici ufficiali come in Italia
Germania e AustriaRechtsanwalt / RechtsanwältinAbilitazione piena, registro federale (Bundesweites Amtliches Anwaltsverzeichnis); Fachanwalt indica una specializzazione riconosciuta
Portogallo e BrasileAdvogadoIscrizione all'Ordem dos Advogados (Brasile: OAB, per Stato)
Inghilterra e GallesSolicitor; barristerIl solicitor segue il cliente e la causa (registro della SRA), il barrister difende in udienza (Bar Standards Board); Scozia e Irlanda del Nord hanno albi propri
Stati UnitiAttorney-at-lawAbilitazione Stato per Stato (bar association dello Stato); un avvocato di New York non può difendere in Florida senza ammissione; «lawyer» e «esquire» sono usi, non titoli
SvizzeraAvvocato / Rechtsanwalt / avocatIscrizione al registro cantonale; i consulenti legali non iscritti non possono rappresentare in giudizio
Argentina e America latinaAbogadoMatrícula presso il Colegio della provincia o della città; escribano è il notaio
Paesi arabi, AsiaTitoli locali; «legal consultant»Negli Emirati e altrove gli stranieri sono spesso solo consulenti senza diritto di udienza: chiedere chi firmerà gli atti in tribunale

Due false amicizie ricorrenti: il «notary public» dei paesi anglosassoni non è un notaio ma un semplice autenticatore di firme, che non redige contratti né consiglia; il «lawyer» o «legal advisor» senza abilitazione può esistere legalmente in molti ordinamenti, ma non può rappresentarvi davanti a un giudice. La verifica dell'iscrizione è possibile quasi ovunque online e va fatta sempre, come per un avvocato italiano (come verificare un avvocato).

Dove trovare i nomi

Le ambasciate e i consolati italiani tengono elenchi di avvocati «di riferimento» o «di fiducia», pubblicati sui siti delle sedi o forniti su richiesta: sono liste alfabetiche a titolo informativo, non esaustive, e l'ufficio dichiara espressamente di non verificarne l'attività e di non rispondere del loro operato; hanno il pregio di indicare professionisti che parlano italiano e hanno già lavorato con connazionali. Le Camere di commercio italiane all'estero conoscono gli studi che seguono le imprese. Gli ordini locali hanno motori di ricerca con filtro per lingua. Gli avvocati italiani stabiliti nel paese sono iscritti sia all'ordine italiano di origine sia a quello ospitante, e si trovano nei rispettivi albi. L'elenco di questo sito è ordinato per paese e per città e ogni scheda dichiara dove il professionista è abilitato, Ordine italiano o giurisdizione straniera: nessuno paga per esserci. Le associazioni di avvocati italiani all'estero e gli avvocati italiani con corrispondenti nei vari paesi sono l'altra via, soprattutto quando serve un coordinamento tra i due ordinamenti. Diffidate, invece, di chi vi contatta per primo dopo un incidente o un arresto, degli intermediari che chiedono una percentuale per «trovare l'avvocato» e dei siti che promettono assistenza legale mondiale senza indicare chi è abilitato dove.

Che cosa fa e che cosa non fa il consolato

L'ufficio consolare tutela i cittadini, ma non è il loro avvocato. Può fornire nominativi di legali locali, visitare chi è detenuto e mantenere i contatti con la famiglia, chiedere alle autorità locali il rispetto dei diritti del connazionale (art. 36 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, che dà all'arrestato il diritto di far avvisare il consolato e di comunicare con esso), aiutare nella ricerca di interpreti e nella traduzione di documenti. Non può intervenire in giudizio per conto del cittadino, che deve farsi carico delle spese legali, né scegliere o pagare l'avvocato. In caso di indigenza l'art. 24 del D.Lgs. 71/2011 consente al consolato di concedere sussidi, nei limiti dei fondi annuali, e, per una grave necessità occasionale, limitate erogazioni in denaro contro una promessa di restituzione che ha efficacia di titolo esecutivo; sono strumenti per l'emergenza, non per finanziare una causa.

Art. 24, commi 1 e 2, D.Lgs. 71/2011

«1. L'ufficio consolare può concedere sussidi ai cittadini che versano in stato di indigenza, nei limiti delle disponibilità fissate annualmente dal Ministero degli affari esteri. 2. Limitate erogazioni in danaro possono, altresì, essere eccezionalmente concesse, in caso di comprovata urgenza, a cittadini che versano in stato di occasionale grave necessità non altrimenti fronteggiabile. In tal caso l'interessato è tenuto a firmare una promessa di restituzione, cui è attribuita efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile.»

Il patrocinio a spese dello Stato all'estero

Nelle controversie civili e commerciali che si svolgono in un altro Stato dell'Unione europea, chi risiede in Italia e non può pagare l'avvocato ha diritto al patrocinio a spese dello Stato in quel paese, secondo la direttiva 2003/8 attuata dal D.Lgs. 116/2005. La domanda si presenta al Ministero della giustizia italiano come «autorità di trasmissione» (art. 13), compilata nella lingua del paese o in inglese o francese, con i documenti sul reddito; il Ministero la completa, la traduce gratuitamente e la invia all'autorità dello Stato del processo, che decide. Il limite di reddito è quello italiano, 9.296,22 euro annui lordi più 1.032,91 per ciascun familiare convivente, ma il richiedente che lo supera può essere ammesso se dimostra di non poter sostenere le spese per la differenza di costo della vita tra l'Italia e il paese del foro (art. 4). Il patrocinio copre la consulenza precontenziosa, la difesa in giudizio e le spese del processo, oltre alle spese specificamente transfrontaliere: interpreti, traduzioni, viaggi quando la presenza è necessaria (art. 6-7); non copre le spese della controparte in caso di soccombenza. Vale anche per l'esecuzione in Italia di una sentenza straniera e per le procedure stragiudiziali obbligatorie (art. 9-10). L'Italia è a sua volta autorità di ricezione per chi risiede in un altro Stato UE e ha una causa qui: decide il consiglio dell'ordine del luogo del processo (art. 12). Fuori dall'Unione il quadro è meno generoso: la Convenzione dell'Aja del 1980 sull'accesso internazionale alla giustizia e l'Accordo europeo di Strasburgo del 1977 permettono di trasmettere le domande di assistenza giudiziaria tra Stati aderenti tramite le autorità centrali, ma le condizioni sono quelle del paese del processo; nel penale conta il sistema locale di difesa d'ufficio o legal aid, che il consolato aiuta a richiedere.

Incarico, costi, documenti

  1. Prima chiamata con dati precisi. Fatti, date, documenti, controparte, giudice eventualmente già investito; chiedere subito se l'avvocato è abilitato in quella giurisdizione e in quale albo.
  2. Preventivo scritto. Tariffe orarie o forfettarie, anticipo (retainer), spese, rendiconto periodico, modalità di pagamento su conto dello studio; in molti paesi l'accordo scritto sul compenso è obbligatorio come in Italia.
  3. Lettera d'incarico e procura. Redatte secondo la legge locale; per la procura da firmare in Italia possono servire autentica notarile e apostille (Convenzione dell'Aja 1961) o legalizzazione consolare, e traduzione giurata.
  4. Coordinamento con l'Italia. Se la vicenda ha effetti in Italia (riconoscimento della sentenza, esecuzione, fisco, stato civile), tenere informato un avvocato italiano; le sentenze UE circolano con i regolamenti europei, quelle extra-UE richiedono il riconoscimento (art. 64 L. 218/1995).
  5. Documentare e conservare ogni comunicazione, in vista di eventuali contestazioni sul compenso, che si risolvono davanti all'ordine o al giudice del paese.

Le situazioni più frequenti

L'incidente stradale in un altro paese europeo si liquida spesso senza avvocato straniero: l'assicurazione del responsabile ha un mandatario per la liquidazione in Italia (direttiva 2009/103, art. 152 codice delle assicurazioni), e l'avvocato italiano tratta con lui; l'avvocato locale serve se si va in causa o se ci sono profili penali. La successione di un parente morto all'estero segue, per i cittadini UE, il regolamento 650/2012: legge dello Stato dell'ultima residenza abituale salvo scelta della legge nazionale, e certificato successorio europeo; serve un avvocato o un notaio del paese, con l'italiano per gli immobili qui. La sottrazione di un figlio portato all'estero passa dall'Autorità centrale italiana presso il Ministero della giustizia (Convenzione dell'Aja 1980) e dal legale nel paese di destinazione, spesso gratuito o a costo ridotto per il genitore richiedente (sottrazione internazionale). L'arresto all'estero attiva l'art. 36 della Convenzione di Vienna: chiedere subito che sia avvisato il consolato, non firmare dichiarazioni in una lingua non compresa, accettare la difesa d'ufficio finché non arriva quella di fiducia. Il lavoratore italiano all'estero con problemi di licenziamento o stipendio deve rivolgersi al giudice del luogo di lavoro, salvo che il contratto sia italiano e distaccato. In tutti i casi, il primo passo è lo stesso: capire di quale giurisdizione è il problema e cercare l'avvocato lì, con gli strumenti descritti sopra e, se serve, con l'aiuto di chi in Italia conosce già il caso. La pagina sull'avvocato straniero in Italia descrive la situazione inversa.

Domande frequenti

Il mio avvocato italiano può seguire la causa in Germania?
Non da solo. Nell'Unione europea può prestare servizi occasionali e stare in giudizio solo d'intesa con un avvocato locale (direttiva 77/249), e fuori dall'UE non può affatto. La soluzione normale è un avvocato tedesco, eventualmente scelto tra quelli che parlano italiano, con il legale italiano come coordinatore per gli aspetti che toccano l'Italia.
Il consolato mi dà un avvocato?
Dà nominativi: gli uffici consolari tengono elenchi di legali di riferimento, forniti a titolo informativo, senza garanzia e senza responsabilità per il loro operato. Il consolato non può intervenire in giudizio né pagare l'avvocato; può visitare un detenuto, avvisare la famiglia e, in casi di indigenza, concedere sussidi o piccoli prestiti da restituire (art. 24 D.Lgs. 71/2011).
Ho un reddito basso: lo Stato paga l'avvocato all'estero?
Nelle cause civili e commerciali in un altro Stato UE sì, tramite il patrocinio transfrontaliero del D.Lgs. 116/2005: la domanda si presenta al Ministero della giustizia italiano, che la trasmette all'autorità dello Stato del processo, con reddito entro 9.296,22 euro annui più 1.032,91 per ogni familiare convivente, e con deroga se il costo della vita nel paese del foro è più alto. Fuori dall'UE dipende dal legal aid locale e dalle convenzioni dell'Aja 1980 e di Strasburgo 1977.
Come verifico che un avvocato straniero sia davvero abilitato?
Consultando l'albo del suo paese: in Spagna e Francia gli ordini locali, in Germania il registro federale, in Inghilterra la SRA e il Bar Council, negli Stati Uniti la bar dello Stato. Chiedete il numero di iscrizione e controllatelo; un titolo generico come «lawyer» o «legal consultant» non dice nulla.
Mi chiedono un anticipo di migliaia di euro prima di iniziare: è normale?
In molti paesi l'anticipo (retainer) è la prassi, ma deve essere accompagnato da un accordo scritto che indica tariffe, attività previste e modalità di rendiconto. Diffidate di chi chiede pagamenti verso conti personali o in paesi terzi, di chi promette risultati e di intermediari che si presentano dopo un incidente o un arresto.

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Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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