In breve
- Vale l'accordo scritto (nullo se non scritto, art. 2233 c.c.); il preventivo scritto è obbligatorio (art. 13 c. 5 L. 247/2012); senza accordo, parametri DM 55/2014 per fase e valore, ±50%, +15% spese, CPA e IVA.
- Conciliazione davanti al consiglio dell'ordine (art. 13 c. 9); il parere di congruità serve all'avvocato per il decreto ingiuntivo ma non vincola il giudice dell'opposizione.
- Decreto ingiuntivo con parcella e parere (art. 636 c.p.c.): opposizione in 40 giorni; per le prestazioni giudiziali civili rito semplificato davanti al giudice della causa, senza appello (art. 14 D.Lgs. 150/2011).
- Prescrizione presuntiva di 3 anni dalla fine della lite o dalla revoca (artt. 2956-2957 c.c.).
- Difese: attività non svolta, duplicazioni, negligenza (art. 2236 c.c.); i documenti vanno restituiti anche senza saldo; esposto all'ordine.
Le regole del compenso
«I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge. […] In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata».
| Situazione | Che cosa vale | Come si contesta |
|---|---|---|
| Accordo scritto sul compenso (forfait, ore, fasi, percentuale) | L'accordo, anche sopra i parametri, salvo patti vietati (quota lite sul bene) o clausole vessatorie verso il consumatore | Verifica delle attività previste e svolte; eccezione di inadempimento; nullità delle clausole |
| Nessun accordo scritto (patto verbale) | Patto nullo (art. 2233 c. 3 c.c.); parametri DM 55/2014 per fase e scaglione, ±50%, +15% spese forfettarie, CPA 4%, IVA 22% | Parcella analitica per fasi; confronto con le tabelle; conciliazione all'ordine |
| Preventivo scritto mancante | Violazione dell'art. 13 c. 5: rilievo disciplinare e nel giudizio sul compenso | Esposto all'ordine; contestazione in opposizione |
| Mandato revocato o rinunciato prima della fine | Compenso per l'opera prestata fino a quel momento, per fasi | Conteggio per fasi effettivamente tenute |
| Decreto ingiuntivo per prestazioni giudiziali civili | Parcella sottoscritta + parere di congruità (art. 636 c.p.c.) | Opposizione in 40 giorni con rito ex art. 14 D.Lgs. 150/2011, giudice della causa, senza appello |
| Decreto ingiuntivo per prestazioni stragiudiziali o penali | Parcella + parere | Opposizione ordinaria ex art. 645 c.p.c. |
| Richiesta tardiva | Prescrizione presuntiva di 3 anni dalla fine della lite o dalla revoca; ordinaria 10 anni se riconosciuto | Eccezione in giudizio; attenzione a non ammettere il mancato pagamento |
| Negligenza dell'avvocato | Eccezione di inadempimento; risarcimento (art. 2236 c.c.) | Riconvenzionale nell'opposizione o azione separata |
La contestazione efficace parte dai documenti: la lettera d'incarico o il preventivo, gli acconti pagati, gli atti depositati (visibili nel fascicolo telematico), le udienze tenute, i verbali. Con questi si ricostruisce quali fasi sono state effettivamente svolte e si applicano le tabelle del DM 55/2014, che il giudice usa come riferimento nei valori medi, con le variazioni dell'art. 4, e sotto le quali di regola non scende senza motivare. Il parere di congruità del consiglio dell'ordine merita un chiarimento: è chiesto dall'avvocato per ottenere il decreto ingiuntivo, si basa sulla parcella e sulla documentazione fornita da lui, non prevede un contraddittorio pieno con il cliente e vincola solo il giudice del decreto; nell'opposizione il compenso viene ricalcolato con le prove di entrambi. Le guide sul preventivo e su quanto costa un avvocato spiegano le tabelle; quella sulla opposizione a decreto ingiuntivo le regole generali del rito monitorio.
In pratica
- Chiedere la parcella analitica per fasi, voci e spese, con l'indicazione del valore della causa e dello scaglione, e i documenti dell'attività; verificare gli acconti e le spese anticipate documentate.
- Confrontare con l'accordo scritto, se c'è, o con i parametri: valori medi per fase, aumenti e riduzioni, spese forfettarie 15%, CPA e IVA; segnare le voci per attività non svolte, duplicate o non necessarie.
- Proporre per iscritto una somma motivata; in mancanza di accordo, richiesta di conciliazione al consiglio dell'ordine (art. 13 c. 9) o mediazione; valutare l'esposto se mancano preventivo e informazioni o se i documenti vengono trattenuti.
- Se arriva il decreto ingiuntivo: opposizione entro 40 giorni, con il rito dell'art. 14 D.Lgs. 150/2011 per le prestazioni giudiziali civili (davanti al giudice della causa, anche senza avvocato, un solo grado), o con il rito ordinario negli altri casi; eccezioni di prescrizione presuntiva, di inadempimento, riconvenzionale per negligenza; istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria.
- Se l'avvocato è stato negligente: azione di responsabilità professionale con la prova del danno e della probabilità di esito diverso, e richiesta di riduzione o esclusione del compenso; la guida sulla responsabilità professionale spiega i presupposti.
Due cautele. La prima: contestare non significa non pagare nulla. L'avvocato ha diritto al compenso per l'opera prestata e alle spese anticipate, e un'offerta seria della parte non contestata (o il deposito) evita interessi e spese del giudizio, che nel rito dell'art. 14 seguono la soccombenza. La seconda: le clausole di un contratto con un consumatore (compensi minimi garantiti anche in caso di revoca, penali, foro diverso da quello del consumatore) possono essere vessatorie e nulle, ma l'accordo scritto trasparente sul compenso resta valido anche se superiore ai parametri, che sono un riferimento per la liquidazione giudiziale e non un tetto ai patti; chi firma un preventivo alto lo deve rispettare. Sui termini di prescrizione in generale e sul gratuito patrocinio, che esclude ogni pretesa dell'avvocato verso il cliente ammesso, rinviamo alle guide dedicate.
Domande frequenti
Non ho firmato nulla e a fine causa l'avvocato mi chiede 9.000 euro per una causa da 20.000: è legittimo?
Senza un accordo scritto (che l'art. 2233, c. 3, c.c. richiede a pena di nullità per i patti sui compensi) il compenso si determina con i parametri del DM 55/2014 (art. 13, c. 6, L. 247/2012): per una causa ordinaria davanti al tribunale nello scaglione da 5.201 a 26.000 euro le tabelle indicano un valore medio per ciascuna fase (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale) che, sommato, è di poche migliaia di euro, aumentabile fino al 50% o riducibile fino al 50% secondo difficoltà, urgenza e risultato, più il 15% di spese forfettarie, la CPA del 4% e l'IVA. Nove mila euro sono quindi fuori scala, salvo attività straordinarie documentate (più udienze istruttorie, consulenze tecniche, incidenti cautelari). Chieda la parcella analitica per fasi e voci, la confronti con le tabelle e, se non c'è accordo, chieda al consiglio dell'ordine il tentativo di conciliazione (art. 13, c. 9). L'avvocato che non le ha comunicato per iscritto il preventivo ha violato l'obbligo dell'art. 13, c. 5, il che conta in sede di conciliazione, nel giudizio e in sede disciplinare. Se lei era un consumatore e la richiesta è sproporzionata, il giudice liquida secondo i parametri.
Mi è arrivato un decreto ingiuntivo con il parere di congruità dell'ordine: posso ancora oppormi?
Sì, entro quaranta giorni dalla notifica. Per le prestazioni giudiziali civili l'opposizione segue il rito speciale dell'art. 14 D.Lgs. 150/2011: si propone davanti allo stesso ufficio in cui l'avvocato ha svolto l'attività, il tribunale decide in composizione monocratica con il rito semplificato, le parti possono stare in giudizio anche personalmente e la sentenza non è appellabile, solo ricorribile in cassazione; le Sezioni Unite (n. 4485/2018) hanno chiarito che questo rito copre ogni contestazione sul compenso per l'attività giudiziale, anche quando si nega l'esistenza dell'incarico. Il parere di congruità dell'ordine, rilasciato su richiesta del solo avvocato e senza il suo contraddittorio, vincola il giudice del decreto ingiuntivo (art. 636 c.p.c.) ma non quello dell'opposizione, dove il compenso viene liquidato secondo i parametri e le prove dell'attività effettivamente svolta. Nell'opposizione può far valere le attività non svolte, le duplicazioni, l'accordo scritto diverso, la prescrizione presuntiva triennale e, in via riconvenzionale, il danno da negligenza. Chieda la sospensione della provvisoria esecuzione se il decreto è esecutivo.
La causa è finita quattro anni fa e solo ora l'avvocato chiede il saldo: è prescritto?
Probabilmente sì, con la prescrizione presuntiva. Il diritto dei professionisti al compenso si prescrive in tre anni (art. 2956, n. 2, c.c.), che per gli avvocati decorrono dalla decisione della lite, dalla conciliazione o dalla revoca del mandato, e per gli affari non terminati dall'ultima prestazione (art. 2957): è una presunzione di pagamento, che il cliente fa valere eccependola in giudizio e che l'avvocato può superare solo con il giuramento del cliente sull'avvenuto pagamento o con la sua ammissione di non aver pagato. Attenzione: se il cliente ammette in giudizio di non aver pagato, la presunzione cade e resta la prescrizione ordinaria di dieci anni; e se ha riconosciuto il debito per iscritto o ha pagato acconti, il termine è stato interrotto. Le spese anticipate dall'avvocato e i compensi liquidati in sentenza a carico della controparte seguono regole proprie. Prima di eccepire la prescrizione conviene ricostruire gli acconti e le comunicazioni.
L'avvocato trattiene i miei documenti finché non pago: può farlo?
No. Il codice deontologico impone di restituire senza ritardo gli atti e i documenti ricevuti dal cliente quando questi li richiede, e vieta di subordinare la restituzione al pagamento del compenso; l'avvocato può trattenere copia e ha diritto al compenso per l'opera prestata, che fa valere con gli strumenti ordinari. La ritenzione del fascicolo è un illecito disciplinare da segnalare al consiglio dell'ordine con un esposto, che può anche riguardare la mancata comunicazione del preventivo scritto e la richiesta di compensi sproporzionati. Se cambia avvocato, il nuovo difensore chiede il fascicolo al precedente e il consiglio dell'ordine interviene in caso di rifiuto; per la causa in corso, i documenti sono comunque nel fascicolo telematico. La guida su come cambiare avvocato spiega revoca, rinuncia e conteggio del dovuto.
Domande collegate
- L'avvocato mi ha mandato una parcella molto più alta del previsto e non mi aveva mai dato un preventivo scritto: cosa posso fare?
- Devo fare causa per un credito di circa 15.000 euro: quanto mi può costare l'avvocato?
- Il mio vicino fa rumori continui che arrivano in casa mia: a quale giudice devo rivolgermi?
Fonti normative
- Art. 13 L. 247/2012 — Conferimento dell'incarico e compenso (commi 2-10)
- Art. 2233 c.c. — Compenso del professionista (forma scritta dei patti)
- Art. 4 DM 55/2014 — Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale
- Art. 636 c.p.c. — Parcella delle spese e prestazioni (decreto ingiuntivo)
- Art. 14 D.Lgs. 150/2011 — Controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato
- Artt. 2956 e 2957 c.c. — Prescrizione presuntiva di tre anni e sua decorrenza
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Costi e gratuito patrocinioIl preventivo scritto è obbligatorioDal 2017 l'avvocato deve comunicare per iscritto il costo prevedibile (art. 13, c. 5, L. 247/2012): compenso, spese vive e forfettarie, oneri.
- Costi e gratuito patrocinioQuanto costa un avvocato: i parametri in cifreAccordo scritto e preventivo obbligatorio, i parametri per fase e scaglione, esempi per le cause più comuni, spese forfettarie, CPA, IVA e spese vive.
- Scegliere e verificare l'avvocatoCambiare avvocato: revoca, rinuncia, fascicolo, parcellaCambiare avvocato a causa in corso: revoca sempre possibile ma efficace solo con la sostituzione; fascicolo da restituire senza ritenzione; parcella per l'opera svolta.
- Scegliere e verificare l'avvocatoLa prima consulenza: che cosa portare, che cosa chiedere, quanto costaPrepararsi al primo colloquio con l'avvocato: documenti e date di notifica, domande da fare, preventivo scritto (art. 13 L. 247/2012), segreto professionale, costi.
- Scegliere e verificare l'avvocatoCome scegliere un avvocatoCome scegliere l'avvocato: verifica dell'albo, specialisti e cassazionisti, domande per il primo colloquio, preventivo scritto obbligatorio, segnali di allarme.
- Debiti, crediti e pignoramentiL'opposizione a decreto ingiuntivoQuaranta giorni e atto di citazione, oneri della prova, sospensione e provvisoria esecuzione, eccezioni tipiche, mediazione, costi, rischi, opposizione tardiva.
- Risarcimento del dannoI danni causati da avvocato, notaio, commercialista: la responsabilità professionaleArtt. 1176 c. 2 e 2236 c.c.: colpa lieve salvo problemi di speciale difficoltà, giudizio prognostico sul «se avesse fatto bene», perdita di chance, 10 anni, polizza.
- Debiti, crediti e pignoramentiQuando un debito si prescriveDieci, cinque, tre, due anni: la tabella; interruzione con raccomandata o PEC; dieci anni dopo sentenza o decreto; cartelle e contributi; l'eccezione va sollevata.
- Costi e gratuito patrocinioIl gratuito patrocinio nel processo civileSoglia di 13.659,64 euro di reddito familiare, domanda al Consiglio dell'ordine, ammissione in dieci giorni, avvocato dall'elenco, cosa copre, revoca e controlli, spese di soccombenza.
- ContrattiLe clausole vessatorie: tra imprese e con i consumatoriArtt. 1341-1342 c.c. (approvazione specifica) e artt. 33-36 Codice del consumo: squilibrio significativo, lista grigia e nera, foro del consumatore.
- Il processo civileLa mediazione obbligatoria: materie, procedura, costiLa mediazione civile obbligatoria (D.Lgs. 28/2010): materie, primo incontro in 20-40 giorni, avvocato obbligatorio, costi del DM 150/2023, accordo esecutivo.