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GuidaLavoro e previdenza · Licenziamento

Il licenziamento nelle piccole imprese (fino a 15 dipendenti)

Sotto la soglia dei quindici dipendenti la reintegra per il licenziamento ingiustificato non c'è, ma le regole sono cambiate: per gli assunti dal 7 marzo 2015 il tetto di sei mensilità è caduto con la sentenza 118/2025 della Corte costituzionale e l'indennità può arrivare a diciotto; per i vecchi assunti resta l'art. 8 della legge 604, oggi sotto esame della Consulta.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 9 min

In breve

  • Soglia: la tutela «reale» dell'art. 18 St. lav. e quella del D.Lgs. 23/2015 con reintegra scattano solo sopra i 15 dipendenti nell'unità produttiva o nel comune (5 per le imprese agricole), o sopra i 60 in tutta l'azienda (art. 18, c. 8); sotto, il licenziamento ingiustificato dà diritto a un'indennità, non al posto.
  • Vecchi assunti (prima del 7 marzo 2015): art. 8 L. 604/1966: il datore sceglie tra riassunzione entro tre giorni e indennità da 2,5 a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
  • Tutele crescenti (assunti dal 7 marzo 2015): indennità dell'art. 3 D.Lgs. 23/2015 dimezzata, quindi da 3 a 18 mensilità: il tetto di sei è stato cancellato dalla Corte costituzionale (sent. 118/2025).
  • Sempre reintegra: licenziamento discriminatorio, nullo (maternità, matrimonio, ritorsione, altri casi di legge) o intimato a voce, qualunque sia la dimensione dell'azienda (art. 2 D.Lgs. 23/2015; art. 18, c. 1, St. lav.).
  • Regole uguali: forma scritta con i motivi, giusta causa o giustificato motivo, procedura disciplinare dell'art. 7 St. lav. anche sotto soglia (Corte cost. 427/1989), impugnazione entro 60 giorni e causa entro i 180 successivi.

La soglia e il computo dei dipendenti

Art. 18, comma 8, L. 300/1970 — Ambito della tutela reale

«Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro […] che nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti […] e in ogni caso al datore di lavoro […] che occupa più di sessanta dipendenti».

«Piccola impresa», ai fini del licenziamento, è il datore di lavoro, imprenditore o no, che non supera queste soglie. Il conteggio (art. 18, c. 9) include i lavoratori a tempo indeterminato, i part-time in proporzione all'orario contrattuale e i lavoratori a termine secondo il numero medio mensile degli ultimi due anni (art. 27 D.Lgs. 81/2015); esclude il coniuge e i parenti del datore entro il secondo grado e, salvo diversa previsione di legge o di contratto collettivo, gli apprendisti (art. 47, c. 3, D.Lgs. 81/2015). Si guarda alla normale occupazione dell'azienda nel periodo precedente il recesso, non alla fotografia del giorno del licenziamento, così da neutralizzare le riduzioni strumentali. In giudizio il lavoratore che chiede la reintegra deve allegare che l'azienda supera la soglia, ma la prova del requisito dimensionale, come fatto impeditivo della tutela più forte, grava sul datore di lavoro (Cass. SU 141/2006).

La distinzione più importante, però, è la data di assunzione. Ai vecchi assunti (contratto a tempo indeterminato anteriore al 7 marzo 2015) si applica la L. 604/1966; agli assunti da quella data, ai contratti a termine o di apprendistato convertiti dopo e, per effetto dell'art. 1, c. 3, D.Lgs. 23/2015, a tutti i dipendenti dell'azienda che ha superato la soglia grazie ad assunzioni a tempo indeterminato successive, si applica il contratto a tutele crescenti (Corte cost. 44/2024 ha giudicato legittima quest'ultima regola).

Le regole valide anche sotto soglia

La dimensione dell'azienda incide sulla sanzione, non sulle condizioni del licenziamento. Anche con un solo dipendente il datore deve comunicare il recesso per iscritto e con la specificazione dei motivi, a pena di inefficacia (art. 2 L. 604/1966), e deve avere una giusta causa o un giustificato motivo, oggettivo o soggettivo (artt. 1 e 3). Per il licenziamento disciplinare vale la procedura dell'art. 7 St. lav. (contestazione scritta, cinque giorni per le difese, audizione): la Corte costituzionale (sent. 427/1989) ne ha esteso i commi 2 e 3 alle imprese sotto soglia. Per il motivo economico l'obbligo di repêchage (verificare se il lavoratore può essere ricollocato) esiste anche nella piccola impresa, in proporzione alle sue dimensioni; non si applica invece la procedura di conciliazione preventiva davanti all'Ispettorato (art. 7 L. 604/1966), riservata ai datori sopra soglia. Il preavviso, o l'indennità sostitutiva, è dovuto in ogni caso salvo la giusta causa.

Restano esclusi dalla disciplina limitativa, e quindi licenziabili «ad nutum» con il solo preavviso, i lavoratori in prova, i dirigenti (per i quali valgono i contratti collettivi, salvo la forma scritta), i lavoratori domestici e gli ultrasessantenni con i requisiti pensionistici che non abbiano optato per proseguire il rapporto (art. 10 L. 604/1966, art. 4 L. 108/1990), fermo sempre il divieto di licenziamento discriminatorio.

Vecchi assunti: riassunzione o 2,5-6 mensilità

Art. 8 L. 604/1966 — Riassunzione o risarcimento del danno

«Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti».

È la cosiddetta tutela obbligatoria: il giudice accerta l'illegittimità, ma il rapporto resta risolto e la scelta tra riassumere (con un nuovo contratto, senza continuità giuridica) e pagare spetta al datore, che in pratica paga sempre. L'indennità va da 2,5 a 6 mensilità della retribuzione globale di fatto (comprensiva di tutte le voci fisse e ricorrenti), graduata su dimensioni dell'azienda, anzianità e comportamento delle parti; gli aumenti fino a 10 e 14 mensilità per anzianità oltre dieci e vent'anni valgono solo per i datori con più di quindici dipendenti che restano fuori dall'art. 18 (per esempio le organizzazioni di tendenza). Il tetto di sei mensilità è oggi il punto debole del sistema: il referendum dell'8-9 giugno 2025 che voleva abrogarlo non ha raggiunto il quorum, e il Tribunale di Livorno (ord. 12 febbraio 2026) ha rimesso la norma alla Corte costituzionale, dopo che la stessa Corte ha cancellato il tetto gemello delle tutele crescenti; la decisione, alla data di verifica di questa pagina, non risulta ancora depositata.

Il vizio di procedura nel licenziamento disciplinare (contestazione mancante o generica, difese non attese) rende il licenziamento illegittimo ma non nullo: nella piccola impresa si applica la stessa tutela dell'art. 8, senza reintegra, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite (sentt. 4844-4846/1994), per le quali la violazione delle garanzie dell'art. 7 produce gli stessi effetti del licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo.

Tutele crescenti: da 3 a 18 mensilità dopo la sentenza 118/2025

Art. 9, comma 1, D.Lgs. 23/2015 — Piccole imprese (testo vigente dopo Corte cost. 118/2025)

«Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato».

Per gli assunti con contratto a tutele crescenti nelle imprese sotto soglia non si applica la reintegra per «insussistenza del fatto» (art. 3, c. 2, estesa al motivo oggettivo da Corte cost. 128/2024), e le indennità sono dimezzate. Fino al luglio 2025 valeva anche un tetto assoluto di sei mensilità: la Corte costituzionale, con la sentenza 118/2025, lo ha dichiarato illegittimo perché «il numero ridotto dei dipendenti […] non rispecchia più, isolatamente considerato, l'effettiva forza economica del datore di lavoro» e un limite fisso impedisce al giudice di adeguare il ristoro al caso concreto, invitando il legislatore a ripensare il criterio con fattori come fatturato e totale di bilancio. Il risultato, in attesa di una legge che finora non c'è, è il seguente.

Vizio del licenziamentoAssunti prima del 7/3/2015Assunti dal 7/3/2015 (tutele crescenti)
Ingiustificato (manca giusta causa o giustificato motivo)riassunzione entro 3 giorni o 2,5-6 mensilità (art. 8 L. 604)3-18 mensilità, fissate dal giudice (art. 3, c. 1, dimezzato, senza tetto dopo Corte cost. 118/2025)
Vizio di forma o di procedura (motivi mancanti, art. 7 St. lav.)come l'ingiustificato: art. 8 L. 6041-6 mensilità (art. 4 dimezzato), salvo che il lavoratore provi anche l'ingiustificatezza
Discriminatorio, nullo, oralereintegra + risarcimento minimo 5 mensilità (art. 18, c. 1-3, St. lav.)reintegra + risarcimento minimo 5 mensilità (art. 2 D.Lgs. 23)
Offerta di conciliazione del datorenon prevista (conciliazione ordinaria in sede protetta)0,5 mensilità per anno, min 1,5 e max 13,5, esenti da tasse (art. 6 dimezzato)

Le mensilità delle tutele crescenti si calcolano sull'ultima retribuzione utile per il TFR e non sono soggette a contribuzione. Dopo la sentenza 194/2018 il giudice non applica più l'automatismo delle due mensilità per anno, ma gradua l'indennità su anzianità, numero di dipendenti, dimensioni dell'attività e comportamento delle parti: nella piccola impresa, quindi, un licenziamento pretestuoso di un dipendente con lunga anzianità può costare molto più delle sei mensilità di un tempo, e la differenza con i vecchi assunti, per i quali il massimo resta sei, è la ragione della nuova questione davanti alla Consulta.

Che cosa fare

  1. Verificare la dimensione dell'azienda (unità produttiva, comune, gruppo di sedi, totale oltre 60) e la data di assunzione: da qui dipende se la domanda sarà di reintegra o di indennità e quanto vale la causa.
  2. Impugnare per iscritto entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento, con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale, e depositare il ricorso entro i 180 giorni successivi: i termini sono identici sotto e sopra soglia.
  3. Chiedere i motivi se la lettera non li contiene: il licenziamento senza forma scritta o senza motivi è inefficace, e quello orale dà diritto alla reintegra anche nella microimpresa.
  4. Valutare la conciliazione: per le tutele crescenti l'offerta dell'art. 6 (assegno circolare in sede protetta, esente da tasse) chiude tutto subito; negli altri casi una transazione in sede sindacale o davanti all'Ispettorato evita una causa che, sotto soglia, vale al massimo 6 o 18 mensilità.
  5. Chiedere la NASpI entro 68 giorni: il licenziamento, anche disciplinare, dà diritto all'indennità di disoccupazione, e la causa non la sospende.

Per il datore di lavoro il messaggio è speculare: la piccola dimensione non è più uno scudo. Un licenziamento scritto male, senza contestazione o senza una ragione organizzativa vera costa oggi fino a diciotto mensilità per gli assunti dopo il 2015, oltre alle spese di lite, e l'offerta conciliativa esente da tasse è spesso la scelta più economica. Le regole generali sulle sanzioni sono nella guida alle tutele contro il licenziamento illegittimo; il licenziamento nullo e quello orale hanno pagine dedicate.

Domande frequenti

Con meno di 15 dipendenti il datore può licenziare senza motivo?
No. Anche sotto soglia il licenziamento deve essere scritto, motivato e sorretto da giusta causa o giustificato motivo (artt. 1-3 L. 604/1966); cambia solo la sanzione: niente reintegra per il licenziamento ingiustificato, ma riassunzione o indennità da 2,5 a 6 mensilità per gli assunti prima del 7 marzo 2015 e da 3 a 18 mensilità per gli assunti dopo. Il licenziamento discriminatorio, nullo o orale porta invece alla reintegra a prescindere dalle dimensioni. Restano fuori solo i rapporti in prova, i dirigenti, i lavoratori domestici e chi ha maturato la pensione di vecchiaia.
Come si contano i 15 dipendenti?
Si guarda alla sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo in cui è avvenuto il licenziamento (più di 15, o più di 5 per l'impresa agricola), oppure al complesso delle unità nello stesso comune, oppure all'intera azienda se supera i 60 dipendenti (art. 18, c. 8, St. lav.). I part-time a tempo indeterminato contano in proporzione all'orario, non si contano il coniuge e i parenti del datore entro il secondo grado; il conteggio va fatto sull'occupazione normale del periodo precedente il licenziamento, non sul giorno del recesso. Chi impugna deve allegare il dato dimensionale, ma è il datore a dover provare di stare sotto soglia.
Se un'azienda sotto soglia supera i 15 dipendenti con nuove assunzioni, i vecchi dipendenti restano nella tutela obbligatoria?
No: se il superamento della soglia dipende da assunzioni a tempo indeterminato successive al 7 marzo 2015, il licenziamento di tutti i dipendenti, anche assunti prima, è regolato dal D.Lgs. 23/2015 (art. 1, c. 3), e non dall'art. 18 St. lav.; la Corte costituzionale (sent. 44/2024) ha ritenuto la regola legittima. Chi era già sopra soglia prima del 2015 applica invece l'art. 18 ai vecchi assunti.
Il tetto di sei mensilità vale ancora?
Per gli assunti dal 7 marzo 2015 no: la Corte costituzionale (sent. 118/2025) ha cancellato il limite dell'art. 9 D.Lgs. 23/2015, e resta solo il dimezzamento, cioè da 3 a 18 mensilità per il licenziamento ingiustificato. Per i vecchi assunti l'art. 8 L. 604/1966 prevede ancora 2,5-6 mensilità: il referendum del giugno 2025 che voleva abrogare il tetto non ha raggiunto il quorum e la questione è stata rimessa alla Consulta dal Tribunale di Livorno nel febbraio 2026, per ora senza decisione.

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Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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