In breve
- Recesso libero: niente giustificato motivo, niente forma scritta, niente reintegra (art. 4 L. 108/1990); solo preavviso o indennità (art. 2118 c.c.).
- Preavviso CCNL (art. 40): almeno 25 ore/settimana: 15 giorni fino a 5 anni, 30 oltre; meno di 25 ore: 8 giorni fino a 2 anni, 15 oltre; dimezzato per le dimissioni; raddoppiato se licenzi entro 30 giorni dalla fine della maternità.
- Nulli: licenziamento in gravidanza fino alla fine del congedo (art. 25 CCNL), per matrimonio (art. 35 D.Lgs. 198/2006), discriminatorio (art. 3 L. 108/1990).
- Malattia: posto conservato 10/45/180 giorni (art. 27 CCNL); il licenziamento ha effetto dopo.
- Chiusura: TFR, ferie, tredicesima, indennità di preavviso; cessazione all'INPS entro 5 giorni; NASpI se non dimissioni volontarie.
Perché il licenziamento è libero
«Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, le disposizioni degli articoli 1 e 2 non trovano applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339.»
Gli artt. 1 e 2 della L. 604/1966 sono la regola del giustificato motivo e quella della forma scritta con i motivi: non valgono per il lavoro domestico, definito dalla L. 339/1958 come l'opera «continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro» per il funzionamento della vita familiare, e per estensione contrattuale per tutti i rapporti a cui si applica il CCNL. Resta il diritto comune: il recesso dal contratto a tempo indeterminato con il preavviso stabilito dal contratto collettivo o, in mancanza, l'indennità equivalente (art. 2118 c.c.), e il recesso senza preavviso per giusta causa (art. 2119 c.c.). Le conseguenze pratiche sono tre. La famiglia non deve motivare: la perdita di fiducia, il cambio di esigenze, la scelta di un'altra persona bastano, e il giudice non le sindaca. Non deve scrivere: il licenziamento orale è valido, anche se la comunicazione scritta è l'unico modo sicuro di provare la data da cui decorre il preavviso, e il CCNL obbliga il datore a rilasciare, su richiesta scritta, una dichiarazione che attesti l'avvenuto licenziamento, necessaria per la NASpI. Non c'è il termine di decadenza di 60 giorni per l'impugnazione, che è legato alla L. 604: la lavoratrice che ritiene il licenziamento nullo o che vanta crediti agisce entro la prescrizione ordinaria di cinque anni. Il salvagente dell'art. 3, richiamato dallo stesso art. 4, è la nullità del licenziamento discriminatorio, che vale «quale che sia il numero dei dipendenti» e quindi anche per la famiglia: il licenziamento per il sesso, la razza, la lingua, la religione, la nazionalità, le opinioni, l'adesione a un sindacato o la partecipazione a uno sciopero è nullo e comporta la reintegrazione con le retribuzioni perdute; lo stesso vale per il licenziamento ritorsivo, ad esempio dopo la richiesta di regolarizzazione contributiva o di pagamento degli straordinari, se la ritorsione è il motivo unico e determinante.
Il preavviso e i licenziamenti vietati
| Situazione | Regola (CCNL lavoro domestico 2025-2028 e legge) |
|---|---|
| Preavviso, rapporto di almeno 25 ore settimanali | 15 giorni di calendario fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore; 30 giorni oltre i 5 anni (art. 40 c. 1) |
| Preavviso, rapporto sotto le 25 ore settimanali | 8 giorni fino a 2 anni di anzianità; 15 giorni oltre i 2 anni |
| Dimissioni | Termini ridotti del 50%; senza procedura telematica (art. 26 c. 7 D.Lgs. 151/2015); in gravidanza inefficaci se non scritte o convalidate (art. 25 CCNL) |
| Licenziamento entro 30 giorni dalla fine del congedo di maternità | Preavviso raddoppiato (art. 40 c. 2) |
| Portieri e custodi | 30 giorni fino a un anno di anzianità, 60 oltre, con rilascio dell'alloggio alla scadenza (art. 40 c. 3) |
| Mancato preavviso | Indennità pari alla retribuzione globale di fatto del periodo non concesso, da entrambe le parti (art. 40 c. 4; art. 2118 c.c.) |
| Giusta causa | Nessun preavviso per mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria (art. 40 c. 5; art. 2119 c.c.); assenza ingiustificata oltre 5 giorni senza forza maggiore (art. 25); al lavoratore che si dimette per giusta causa spetta l'indennità di mancato preavviso (art. 40 c. 6) |
| Gravidanza e maternità | Divieto di licenziamento dall'inizio della gravidanza, se iniziata nel corso del rapporto, fino alla fine del congedo di maternità, salvo giusta causa (art. 25 c. 3 CCNL; l'art. 62 D.Lgs. 151/2001 estende alle domestiche il congedo e l'indennità, non il divieto legale dell'art. 54) |
| Matrimonio | Nullo il licenziamento dalla richiesta delle pubblicazioni a un anno dopo la celebrazione, presunto per causa di matrimonio salvo prova di giusta causa o cessazione dell'attività (art. 35 D.Lgs. 198/2006) |
| Discriminazione e ritorsione | Nullità con reintegrazione e risarcimento, quale che sia il numero dei dipendenti (art. 3 L. 108/1990; art. 15 St. lav.) |
| Morte del datore di lavoro | Il rapporto può essere risolto con i termini ordinari di preavviso, a carico degli eredi (art. 40 c. 7); familiari coabitanti, coniuge, unito civilmente e convivente di fatto rispondono in solido dei crediti (c. 8) |
Il preavviso si conta in giorni di calendario, sabati, domeniche e festivi compresi, e decorre dalla comunicazione; durante il preavviso il rapporto continua con tutti gli obblighi, e la malattia sopravvenuta lo sospende (art. 27). Chi non vuole più la persona in casa paga l'indennità sostitutiva, calcolata sulla retribuzione globale di fatto, che per i conviventi comprende il valore convenzionale di vitto e alloggio; l'indennità è soggetta a contribuzione e va indicata nella comunicazione di cessazione. Il licenziamento per giusta causa (furto, maltrattamenti dell'assistito, abbandono, assenza ingiustificata oltre cinque giorni) non richiede, secondo l'orientamento prevalente, la procedura disciplinare dell'art. 7 dello Statuto, perché il recesso non deve essere giustificato, ma il datore che lo invoca per non pagare il preavviso deve poterlo provare in giudizio, perché la conseguenza del mancato riconoscimento della giusta causa è solo l'indennità, non la reintegrazione. Per la badante convivente il licenziamento comporta la perdita dell'alloggio: il CCNL fissa un termine di rilascio solo per i portieri, per gli altri conviventi l'alloggio dura quanto il rapporto e il preavviso lavorato è il tempo per trovare un'altra sistemazione; è illegittimo trattenere gli effetti personali o i documenti come garanzia.
Malattia, fine dell'assistenza, chiusura dei conti
La malattia non è motivo di licenziamento finché dura il periodo di conservazione del posto dell'art. 27 CCNL: dieci giorni di calendario fino a sei mesi di anzianità, quarantacinque da sei mesi a due anni, centottanta oltre i due anni, aumentati del 50% per le malattie oncologiche documentate; in questo periodo il datore paga il 50% della retribuzione fino al terzo giorno e il 100% dal quarto, per un massimo di otto, dieci o quindici giorni l'anno secondo l'anzianità, e il lavoratore deve avvertire prima dell'orario di lavoro e consegnare o spedire il certificato entro due giorni (per i conviventi il certificato serve solo se richiesto). Il licenziamento intimato durante la malattia entro il periodo protetto è temporaneamente inefficace e produce effetto alla fine della malattia (art. 2110 c.c.); superato il periodo di conservazione, il recesso è libero con il preavviso, come per qualsiasi altra ragione. Le vicende dell'assistito sono la causa più frequente di cessazione: la morte, il ricovero definitivo in struttura, il trasferimento presso un altro figlio. Nessuna di queste estingue il rapporto da sola: se il datore era l'assistito, gli eredi risolvono con il preavviso ordinario o pagano l'indennità; se il datore era un familiare, è lui a recedere con le stesse regole; le parti possono sempre concordare una risoluzione consensuale immediata, meglio se scritta, con la rinuncia al preavviso. Alla cessazione, per qualsiasi causa, si redige il conteggio finale: TFR maturato (art. 2120 c.c., accantonato anno per anno sulla retribuzione, vitto e alloggio compresi per i conviventi), ferie e permessi non goduti, ratei di tredicesima, indennità di preavviso se dovuta, eventuali differenze; il datore comunica la cessazione all'INPS entro cinque giorni e paga i contributi dell'ultimo trimestre. Il lavoratore licenziato, o dimessosi per giusta causa, chiede la NASpI entro 68 giorni con tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti; chi si dimette volontariamente non ne ha diritto. I crediti non pagati si prescrivono in cinque anni e si recuperano davanti al giudice del lavoro, con la responsabilità solidale dei familiari coabitanti prevista dal CCNL; il datore che ha pagato in nero risponde anche dei contributi omessi.
Come procedere
- Verificare i divieti: gravidanza, matrimonio, malattia in corso, motivi discriminatori o ritorsivi; in questi casi il licenziamento è nullo o inefficace, non solo costoso.
- Calcolare il preavviso su ore settimanali e anzianità, e decidere se farlo lavorare o pagare l'indennità; raddoppiarlo dopo la maternità.
- Comunicare per iscritto con data certa (consegna a mano controfirmata, raccomandata, PEC), indicando la data di cessazione; rilasciare la dichiarazione di licenziamento richiesta per la NASpI.
- Chiudere i conti: prospetto finale con TFR, ferie, permessi, tredicesima, indennità; pagamento tracciabile; comunicazione INPS entro 5 giorni e ultimo bollettino.
- Per chi è licenziato: chiedere il conteggio e la dichiarazione scritta, presentare la NASpI, controllare l'estratto contributivo e, per crediti o nullità, rivolgersi a un sindacato o a un avvocato del lavoro entro la prescrizione.
Licenziare una colf o una badante è facile per legge e delicato nella pratica: non serve un motivo, ma servono il preavviso giusto, il rispetto dei divieti e un conteggio finale completo. Le regole del rapporto sono nella pagina su colf e badanti; i licenziamenti nulli per tutti i lavoratori sono nella pagina sul licenziamento nullo; il calcolo del TFR e i requisiti della NASpI nelle pagine dedicate.
Domande frequenti
Posso licenziare la badante senza darle una motivazione?
La persona che assistevo è morta: il rapporto finisce subito?
Sono stata licenziata mentre ero in malattia: è valido?
Ho detto alla famiglia che sono incinta e mi hanno licenziata: che cosa posso fare?
Mi dimetto: quanto preavviso devo dare e ho diritto alla NASpI?
Domande collegate
Fonti normative
- Art. 4 L. 108/1990 — Area di non applicazione (lavoro domestico)
- Art. 2118 c.c. — Recesso dal contratto a tempo indeterminato
- Art. 2119 c.c. — Recesso per giusta causa
- Art. 2110 c.c. — Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio
- Art. 3 L. 108/1990 — Licenziamento discriminatorio
- Art. 35 D.Lgs. 198/2006 — Divieto di licenziamento per causa di matrimonio
- Art. 62 D.Lgs. 151/2001 — Lavoro domestico (maternità)
- L. 339/1958 — Tutela del rapporto di lavoro domestico
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Contratto, mansioni e stipendioColf e badanti: contratto, INPS, orari, TFRCCNL lavoro domestico 2025-2028: livelli e minimi 2026, 40 o 54 ore, ferie, tredicesima e TFR, malattia, licenziamento libero con preavviso, contributi INPS 2026, nero.
- LicenziamentoIl licenziamento nullo: discriminatorio, per maternità, per matrimonio, ritorsivoIl licenziamento nullo per discriminazione, maternità fino all'anno del bambino, matrimonio, ritorsione, whistleblowing.
- LicenziamentoLicenziamento durante la malattia e superamento del comportoIn malattia non si può essere licenziati finché non scade il comporto del CCNL (art. 2110 c.c.): calcolo, esclusioni, licenziamento prima (nullo) o dopo, disabilità.
- Dimissioni, TFR e fine del rapportoIl TFR: calcolo, tempi di pagamento, anticipo, tuteleCalcolo (annua / 13,5) e rivalutazione, tempi, anticipo del 70%, fondo pensione e Fondo tesoreria, tassazione separata, Fondo di garanzia INPS, prescrizione, decreto ingiuntivo.
- Dimissioni, TFR e fine del rapportoLa NASpI: requisiti, durata, calcolo, decadenza13 settimane nei 4 anni e regola delle 13 dopo dimissioni (art. 3 D.Lgs. 22/2015); 75% fino a 1.456,72 euro, max 1.584,70; -3% dal 6° mese; domanda in 68 giorni.
- LicenziamentoIl licenziamento per giusta causaDefinizione e casi tipici, differenza con il giustificato motivo soggettivo, contestazione e 5 giorni, impugnazione in 60+180 giorni, reintegra o indennità, NASpI.