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GuidaPrivacy e digitale · Privacy e GDPR

Telecamere in casa, in condominio, in azienda, in negozio: le regole

Una telecamera è lecita se inquadra solo ciò che si ha diritto di sorvegliare, avvisa chi viene ripreso e conserva le immagini per il tempo strettamente necessario. Il privato che filma il proprio cancello non deve nulla al GDPR, ma se inquadra la strada o il vicino rischia il reato di interferenze illecite; il condominio decide a maggioranza; l'azienda deve passare da sindacati o Ispettorato. Le regole per ciascun caso, con le FAQ del Garante.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Casa: telecamere lecite senza formalità se inquadrano solo le proprie pertinenze (esenzione domestica del GDPR); riprendere la strada, le parti comuni o il vicino fa cadere l'esenzione e, per i luoghi di privata dimora, integra il reato dell'art. 615-bis c.p..
  • Condominio: delibera con la maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore (art. 1122-ter c.c.), cartelli, informativa, solo parti comuni, conservazione breve, accesso limitato.
  • Azienda: solo per esigenze organizzative, sicurezza o patrimonio, con accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato (art. 4 St. lav.) e informativa ai dipendenti; senza, reato e immagini inutilizzabili.
  • Negozi, uffici, studi: base giuridica del legittimo interesse, cartello prima del raggio d'azione e informativa completa, niente audio, conservazione di norma 24 ore fino a 72, DPIA se la sorveglianza è sistematica e su larga scala.
  • Vietati: riconoscimento facciale e telecamere «intelligenti» senza base di legge, riprese in bagni e spogliatoi, controllo del ritmo di lavoro; le telecamere finte sono fuori dal GDPR ma non dal codice penale se usate per minacciare.

Le telecamere del privato

Art. 615-bis c.p. — Interferenze illecite nella vita privata

«Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo».

Il GDPR non si applica ai trattamenti «effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico» (art. 2, par. 2, lett. c): la telecamera di casa che riprende il proprio giardino, il cancello e il vialetto non richiede informativa, cartelli o registro. L'esenzione vale finché l'angolo visuale resta sulle pertinenze esclusive: le FAQ del Garante (n. 10) chiedono di escludere le aree comuni (cortili, scale, pianerottoli), le proprietà dei terzi e le aree pubbliche, orientando le telecamere o mascherando le zone non pertinenti. Chi riprende stabilmente la strada tratta dati di passanti e deve rispettare il GDPR come un negozio; chi riprende la casa, il balcone o il giardino recintato del vicino commette il reato di interferenze illecite, perché quelli sono luoghi di privata dimora o loro appartenenze (art. 614): la Cassazione lo esclude solo per gli spazi visibili liberamente da chiunque, come un cortile aperto sulla via pubblica, e distingue tra la ripresa indebita della vita privata altrui e la tutela della propria proprietà. Le immagini registrate lecitamente possono essere consegnate alla polizia o usate in causa; la loro diffusione (social, chat di quartiere) è un trattamento a sé, vietato senza base giuridica e punito dallo stesso art. 615-bis se riguarda la vita privata altrui.

Le stesse regole valgono per videocitofoni «smart» e campanelli con telecamera (ammessi se inquadrano chi suona, non il pianerottolo o la porta di fronte), per le telecamere interne (lecite verso i familiari conviventi, non verso colf e badanti senza informativa e senza rispettare la loro dignità) e per le dashcam, che riprendono la strada per finalità personali ma non possono essere usate per pubblicare targhe e volti. L'audio è quasi sempre sproporzionato: registrare le conversazioni dei vicini o dei passanti aggiunge il reato di interferenze sonore e, in azienda, viola l'art. 4.

Condominio, azienda, negozio

ContestoChi decide e base giuridicaObblighiNorma
Condominioassemblea con la maggioranza degli intervenuti e metà del valore (art. 1136, c. 2); titolare = condominio, rappresentato dall'amministratore; legittimo interesse alla sicurezzasolo parti comuni; cartelli prima del raggio d'azione; informativa completa (bacheca, sito, amministratore); accesso alle immagini solo a persone designate; conservazione di pochi giorni (di norma entro 7); nessuna ripresa delle porte delle singole unità o di spazi privati; registro dei trattamenti se richiestoart. 1122-ter c.c.; artt. 5, 6, 13, 30 GDPR; FAQ 11
Azienda (lavoratori)datore, per esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio; accordo con RSU/RSA o autorizzazione dell'Ispettorato (definitiva); informativa ai lavoratoriniente riprese continue delle postazioni, dei bagni, degli spogliatoi, della mensa; angoli su casse, magazzini, accessi; immagini usabili a ogni fine, anche disciplinare, solo con informativa; controlli «difensivi» per illeciti gravi ammessi entro limiti stretti; conservazione breveart. 4 St. lav.; art. 171 Codice privacy; art. 88 GDPR
Negozi, uffici, studi, bartitolare esercente; legittimo interesse (sicurezza, prevenzione furti) documentato con la valutazione di bilanciamentocartello visibile prima dell'area ripresa con titolare, finalità e rinvio all'informativa completa; niente audio; conservazione 24 ore, fino a 72 con motivazione; DPIA se sorveglianza sistematica di aree pubbliche o su larga scala; niente telecamere sulla clientela dei camerini; accordo o autorizzazione se ci sono dipendentiartt. 6, 13, 35 GDPR; provvedimento generale del Garante 8 aprile 2010 e FAQ; linee guida EDPB 3/2019
Enti pubblici e sicurezza urbanalegge e regolamenti comunali; base giuridica dell'interesse pubblicocartelli, conservazione 7 giorni salvo esigenze investigative, accesso alle forze dell'ordineart. 6 DL 11/2009; art. 2-ter Codice privacy
Telecamere finte o spentenessun trattamentofuori dal GDPR (FAQ 16), ma restano i limiti civili e penali sull'uso intimidatorio—

In condominio la telecamera è legittima anche contro il parere dei dissenzienti, che possono impugnare la delibera solo per vizi; il singolo condomino può installarne una propria sulle parti comuni solo con l'autorizzazione dell'assemblea, mentre quella sul proprio balcone o sulla porta ricade nella regola dei privati. Per i lavoratori il punto è l'art. 4 dello Statuto: l'accordo sindacale o l'autorizzazione dell'Ispettorato sono un presupposto di liceità, non una formalità, e le immagini raccolte senza sono inutilizzabili anche per contestare un furto; l'informativa deve spiegare dove sono le telecamere, chi vede le immagini e per quanto; le riprese finalizzate a controllare la prestazione sono vietate in radice. Nei negozi il cartello deve essere visibile prima di entrare nel raggio d'azione e riportare almeno titolare, finalità e dove leggere l'informativa completa; nelle FAQ il Garante ricorda che i sistemi di riconoscimento facciale e le analisi comportamentali richiedono una base di legge che oggi non c'è per i privati, e che la conservazione oltre i sette giorni non è mai automatica.

Che cosa fare se ci si sente ripresi

  1. Verificare l'angolo: chiedere al vicino, all'amministratore o al titolare che cosa inquadra la telecamera; molte liti si chiudono con un mascheramento o un riorientamento.
  2. Esercitare i diritti: verso condominio, azienda e negozi si può chiedere l'accesso alle immagini che ci riguardano e la cancellazione (artt. 15 e 17 GDPR), con risposta entro un mese; il privato in regime domestico non è tenuto, ma il vicino che riprende la nostra proprietà sì.
  3. Reclamo al Garante (gratuito, art. 77 GDPR) per le telecamere di condomini, aziende e attività, che può ordinare la rimozione e sanzionare; per i dipendenti anche l'Ispettorato del lavoro e il sindacato.
  4. Querela per l'art. 615-bis entro tre mesi da quando si è saputo della ripresa della propria dimora o delle sue pertinenze; l'azione civile per il risarcimento e l'inibitoria d'urgenza (art. 700 c.p.c.) affiancano il penale.
  5. Per chi installa: documentare la finalità, l'angolo, i tempi di conservazione e chi accede; in azienda l'accordo o l'autorizzazione prima di accendere; in condominio la delibera e i cartelli; ovunque niente audio e niente riprese di spazi altrui.

Le regole sui controlli a distanza e sugli strumenti di lavoro sono nella guida sulla privacy del lavoratore; come si svolge un procedimento del Garante e come ci si difende è nella pagina sulle sanzioni privacy; la diffusione online delle immagini registrate rientra nel reato di diffusione illecita quando ha contenuto sessuale e, negli altri casi, nella diffamazione e nel trattamento illecito.

Domande frequenti

Posso mettere una telecamera fuori dalla porta di casa?
Sì, se inquadra solo spazi di tua esclusiva pertinenza (ingresso, giardino, box): in quel caso vale l'esenzione «domestica» del GDPR e non servono cartelli né informative. Se la telecamera riprende anche il pianerottolo, il cortile comune, la strada o la proprietà del vicino, l'esenzione cade e, per i luoghi di privata dimora altrui, scatta il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p., reclusione da sei mesi a quattro anni, a querela). Il Garante (FAQ 10) chiede di limitare l'angolo visuale, orientare o mascherare le zone estranee e non registrare l'audio.
In condominio chi decide e con quale maggioranza?
L'assemblea, con la maggioranza dell'art. 1136, c. 2, c.c.: maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio (art. 1122-ter c.c.). Il condominio diventa titolare del trattamento: servono i cartelli prima del raggio d'azione, un'informativa completa disponibile, telecamere che inquadrano solo le parti comuni (non gli ingressi delle singole unità né la strada oltre lo stretto necessario), conservazione di pochi giorni, accesso alle immagini limitato all'amministratore o a un incaricato e consegna solo alle forze dell'ordine o all'autorità giudiziaria.
Il mio datore di lavoro può installare telecamere nel reparto?
Solo per esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro o tutela del patrimonio, e solo dopo un accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro (art. 4 St. lav.); le immagini sono utilizzabili anche ai fini disciplinari solo se i lavoratori hanno ricevuto un'informativa adeguata. Installare senza accordo o autorizzazione è reato (art. 171 Codice privacy, con le pene dell'art. 38 St. lav.) e rende inutilizzabili le riprese; le telecamere puntate sulla postazione per controllare il ritmo di lavoro sono vietate anche con l'accordo.
Per quanto tempo si possono conservare le registrazioni?
Per il tempo necessario allo scopo: il Garante indica come riferimento 24 ore, estensibili a 48-72 ore per esigenze documentate (chiusure festive, turni), e fino a 7 giorni solo in casi particolari (banche, sicurezza pubblica) o con autorizzazione; oltre serve una verifica preliminare. Le immagini di un fatto specifico (furto, danneggiamento) possono essere estratte e conservate per la denuncia. La cancellazione deve essere automatica.

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Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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