In breve
- Come nasce: da un reclamo di un interessato (art. 77 GDPR), da una segnalazione, da un'ispezione del Garante o della Guardia di Finanza su delega, o da una notifica di data breach; il Garante ha poteri di indagine, correttivi e sanzionatori (art. 58 GDPR, art. 166 Codice privacy).
- Il procedimento: l'Ufficio notifica le presunte violazioni; entro 30 giorni l'azienda può presentare scritti difensivi, documenti e chiedere l'audizione; il Collegio decide con ordinanza-ingiunzione, anche con pubblicazione sul sito del Garante.
- Quanto: fino a 10 milioni o il 2% del fatturato mondiale per le violazioni organizzative (art. 83, par. 4), fino a 20 milioni o il 4% per principi, base giuridica, diritti degli interessati, trasferimenti extra-UE e inosservanza degli ordini (par. 5-6); l'importo si gradua sui criteri del par. 2.
- Dopo: pagamento della metà entro il termine per il ricorso (art. 166, c. 8) oppure ricorso al tribunale entro 30 giorni, rito del lavoro (art. 10 D.Lgs. 150/2011).
- Oltre la sanzione: ordini di blocco o limitazione del trattamento, risarcimento agli interessati (art. 82 GDPR) e, per i casi con profitto o danno, il reato di trattamento illecito (art. 167 Codice privacy).
Come si arriva alla sanzione
Il Garante non sanziona di propria iniziativa nel vuoto: il procedimento nasce da un reclamo dell'interessato, che ha diritto a una decisione entro nove mesi (dodici con esigenze istruttorie) e a essere informato entro tre mesi dello stato della pratica (art. 143 Codice privacy), da una segnalazione anche anonima nei casi gravi (art. 19 reg. 1/2019), da un'ispezione programmata o mirata, spesso affidata al Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza, o da una notifica di violazione dei dati che rivela carenze di sicurezza. Il reclamo è oggi la fonte più frequente per le piccole e medie imprese: un ex dipendente, un cliente cui non si è risposto a una richiesta di accesso o cancellazione entro un mese, un destinatario di telefonate commerciali non volute, un condomino ripreso dalle telecamere.
Nella fase istruttoria l'Ufficio chiede informazioni e documenti con richieste cui bisogna rispondere in modo completo e veritiero: la mancata cooperazione è essa stessa un'aggravante (art. 83, par. 2, lett. f) e il negato accesso o l'inosservanza di una richiesta possono costare fino al massimo edittale (par. 5, lett. e). La risposta alla richiesta di informazioni è già un atto difensivo: descrivere i trattamenti, le basi giuridiche, le misure adottate e correggere subito ciò che è correggibile.
La notifica delle violazioni e i trenta giorni per difendersi
«L'Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti […] configurino una o più violazioni […], avvia il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni […] notificando al titolare o al responsabile del trattamento le presunte violazioni, nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento […]. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5, il contravventore può inviare al Garante scritti difensivi o documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità».
La comunicazione di avvio contiene la descrizione dei fatti e delle presunte violazioni con le norme sanzionatorie, l'indicazione dell'unità presso cui prendere visione ed estrarre copia degli atti e l'avviso dei trenta giorni (art. 12 reg. 1/2019). In quei trenta giorni, prorogabili di norma per non più di quindici su istanza motivata (art. 13), si giocano quasi tutte le possibilità di difesa. Le memorie devono fare tre cose: contestare i fatti se sono contestabili (accesso agli atti prima di scrivere), qualificare correttamente le violazioni (una sola condotta che viola più norme si sanziona con l'importo previsto per la più grave: art. 83, par. 3) e soprattutto documentare le attenuanti dell'art. 83, par. 2: misure tecniche e organizzative già in essere, natura colposa e non dolosa, numero ridotto di interessati e assenza di danno, rimedi adottati, cooperazione, assenza di precedenti, categorie di dati non particolari, adesione a codici di condotta. L'audizione davanti all'Ufficio va sempre chiesta: consente di rispondere a domande, chiarire l'organizzazione e lasciare a verbale ciò che le memorie non spiegano.
Il procedimento è governato dalle regole della L. 689/1981 richiamate dall'art. 166, c. 7 (artt. 1-9, 18-22, 24-28), tra cui il principio di legalità, la solidarietà dell'ente per il fatto del dipendente e la prescrizione di cinque anni dalla violazione (art. 28); non è invece richiamato l'art. 14 sul termine di novanta giorni per la contestazione, sicché l'unico limite temporale certo resta la prescrizione quinquennale. Il decreto del 2018 ha inoltre eliminato per i privati l'obbligo di notifica preventiva quando incompatibile con la natura del provvedimento, ma resta la garanzia del contraddittorio: un'ordinanza emessa senza aver messo l'azienda in condizione di difendersi è impugnabile per questo.
Quanto costa: i criteri dell'art. 83
| Violazione | Massimo edittale | Norma |
|---|---|---|
| Obblighi organizzativi del titolare e del responsabile (registro, sicurezza, data breach, DPIA, DPO, contratti con i responsabili), organismi di certificazione e monitoraggio | 10 milioni di euro o 2% del fatturato mondiale annuo, se superiore | art. 83, par. 4, GDPR |
| Principi del trattamento e consenso (artt. 5-7, 9), diritti degli interessati (artt. 12-22), trasferimenti extra-UE (artt. 44-49), norme nazionali del capo IX, inosservanza di ordini e limitazioni del Garante | 20 milioni di euro o 4% del fatturato mondiale annuo, se superiore | art. 83, par. 5 |
| Inosservanza di un ordine dell'autorità ex art. 58, par. 2 | 20 milioni di euro o 4% | art. 83, par. 6 |
| Violazioni delle norme del Codice privacy elencate nell'art. 166 (marketing, lavoro, sanità, giornalismo, comunicazioni elettroniche ecc.) | massimi del par. 4 o del par. 5 secondo l'elenco | art. 166, c. 1-2, Codice privacy |
| Sanzione accessoria | pubblicazione dell'ordinanza sul sito del Garante o campagne di comunicazione istituzionale | art. 166, c. 7 |
I massimi sono tetti, non tariffe. La sanzione deve essere «effettiva, proporzionata e dissuasiva» e si calcola sugli undici criteri dell'art. 83, par. 2 (natura, gravità e durata; dolo o colpa; misure di attenuazione; grado di responsabilità; precedenti; cooperazione; categorie di dati; modo in cui l'autorità ha saputo della violazione; rispetto di ordini precedenti; codici di condotta; vantaggi economici conseguiti), che il Garante applica con le linee guida 04/2022 del Comitato europeo (metodo a partire dalla gravità e dal fatturato). Per un'impresa piccola l'ordine di grandezza reale è di migliaia o decine di migliaia di euro, non di milioni, ma la pubblicazione del provvedimento è spesso il costo maggiore. La Corte di giustizia (C-807/21, Deutsche Wohnen, e C-683/21, 5 dicembre 2023) ha stabilito che la sanzione presuppone una violazione dolosa o colposa del titolare, senza responsabilità oggettiva, ma che non serve individuare la persona fisica che ha agito né provare la consapevolezza dei vertici: la colpa dell'organizzazione basta, e per il calcolo sul fatturato conta l'impresa in senso economico, gruppo compreso.
Dopo l'ordinanza-ingiunzione
- Leggere la data: i termini decorrono dalla comunicazione dell'ordinanza, notificata via PEC dal dipartimento che ha curato l'istruttoria (art. 16 reg. 1/2019).
- Pagare la metà: entro i trenta giorni per il ricorso, adeguandosi alle prescrizioni eventualmente impartite; la definizione chiude il procedimento e preclude l'impugnazione (art. 166, c. 8).
- Ricorrere al tribunale: ricorso ex art. 10 D.Lgs. 150/2011, rito del lavoro, a pena di inammissibilità entro 30 giorni dalla comunicazione (60 dall'estero), al tribunale della sede del titolare o della residenza dell'interessato; chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva se ci sono gravi motivi (art. 5 D.Lgs. 150/2011), perché il ricorso da solo non sospende. Il giudice può annullare, ridurre o confermare la sanzione con cognizione piena sui fatti e sulla proporzionalità; la sentenza non è appellabile e si impugna solo in Cassazione (art. 10, c. 10).
- Eseguire gli ordini: gli ordini correttivi (blocco, limitazione, cancellazione, adeguamento entro un termine) vanno rispettati anche in pendenza del ricorso, salvo sospensione: la loro inosservanza è una nuova violazione al massimo edittale (art. 83, par. 5, lett. e, e par. 6).
- Verificare il penale: se il fatto è stato commesso per profitto o per danneggiare l'interessato e ha causato un nocumento, il Garante trasmette gli atti al pubblico ministero (art. 167, c. 5); la sanzione già pagata riduce la pena (c. 6).
- Prevenire le richieste di risarcimento: l'accertamento del Garante è la base delle azioni civili degli interessati per il danno materiale e immateriale (art. 82 GDPR, art. 152 Codice privacy), dove il titolare risponde salvo prova che l'evento non gli è «in alcun modo imputabile».
Il tribunale competente sui ricorsi contro il Garante è quello ordinario, non il TAR: la scelta del giudice sbagliato costa la decadenza. Le regole generali sull'opposizione alle ordinanze-ingiunzione sono nella guida alle sanzioni amministrative e in quella sulle sanzioni delle Autorità indipendenti. La difesa migliore resta però quella preventiva: registro dei trattamenti aggiornato, informative e basi giuridiche corrette, riscontro alle richieste degli interessati entro un mese, procedura di data breach, verifiche sui fornitori. Sono i documenti che, esibiti nei trenta giorni, spostano una sanzione da un paragrafo all'altro dell'art. 83 o, non di rado, chiudono il procedimento con un semplice ammonimento (art. 58, par. 2, lett. b).
Domande frequenti
Quanto tempo ho per rispondere alla notifica delle violazioni del Garante?
Posso pagare la metà della sanzione?
Dove si impugna la sanzione del Garante?
La sanzione può colpire l'azienda senza individuare il dipendente che ha sbagliato?
Domande collegate
- Un'azienda continua a mandarmi email e telefonate pubblicitarie: come la faccio smettere e scopro che dati ha su di me?
- Vendo prodotti sul mio sito: se un cliente ci ripensa, entro quando devo rimborsarlo e chi paga la spedizione del reso?
- Anni fa sono stato indagato e poi archiviato, ma cercando il mio nome su Google esce ancora la notizia: posso farla sparire?
Fonti normative
- Art. 83 Reg. (UE) 2016/679 — Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 58 Reg. (UE) 2016/679 — Poteri dell'autorità di controllo
- Art. 166 D.Lgs. 196/2003 — Criteri di applicazione delle sanzioni e procedimento
- Art. 167 D.Lgs. 196/2003 — Trattamento illecito di dati
- Art. 143 D.Lgs. 196/2003 — Decisione del reclamo
- Art. 152 D.Lgs. 196/2003 — Autorità giudiziaria ordinaria
- Art. 10 D.Lgs. 150/2011 — Controversie in materia di protezione dei dati personali
- Regolamento del Garante n. 1/2019 — Procedure interne per reclami, segnalazioni, istruttorie e sanzioni
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Privacy e GDPRI diritti GDPR: accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, portabilitàCome esercitare i diritti GDPR (artt. 15-22): richiesta al titolare, risposta entro un mese, gratuità, accesso, cancellazione, opposizione, reclamo al Garante.
- Privacy e GDPRIl data breach: obblighi dell'azienda e diritti delle vittimeNotifica al Garante entro 72 ore e comunicazione agli interessati (artt. 33-34 GDPR), registro, sanzioni fino al 2%; risarcimento senza soglia di gravità (CGUE C-300/21).
- Privacy e GDPRSiti web: cookie, informativa, obblighi per chi ha un sitoArt. 122 Codice privacy e linee guida cookie 2021: banner con X, accetta e rifiuta, niente scroll né cookie wall, analytics, riproposizione a 6 mesi; dati dell'impresa.
- Privacy e GDPRTelecamere in casa, in condominio, in azienda, in negozio: le regoleCasa: solo le proprie pertinenze (art. 615-bis c.p. se si riprendono i vicini); condominio: maggioranza dell'art. 1122-ter; azienda: accordo sindacale (art. 4 St. lav.).
- Privacy e GDPRTelefonate indesiderate: registro delle opposizioni, reclami, sanzioniIscrizione gratuita al RPO anche per i cellulari (DPR 26/2022): revoca dei consensi, consultazione mensile, art. 130 Codice privacy, filtri anti-spoofing AGCOM, sanzioni.
- Privacy e GDPRLa privacy del lavoratore: email, chat, GPS, badge, cartella sanitariaControlli a distanza solo con accordo o autorizzazione (art. 4 St. lav.), metadati email 21 giorni (Garante 2024), chat e WhatsApp, GPS, impronte.
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