In breve
- Chiamate automatiche, SMS ed email promozionali: solo con consenso (art. 130 c. 1-2 Codice privacy). Chiamate con operatore: consentite verso chi non è iscritto al registro delle opposizioni (c. 3-bis).
- Il registro (L. 5/2018, DPR 26/2022) copre dal 2022 fissi e cellulari; l'iscrizione è gratuita, cancella tutti i consensi dati prima (salvo quelli dei contratti in corso) e vieta la cessione dei dati a terzi; si rinnova quando si vuole.
- Chi chiama deve consultare il registro ogni mese, mostrare il numero con i prefissi AGCOM, dire da dove ha preso i dati, rispondere in solido con il call center.
- Spoofing: dal 2025 AGCOM blocca le chiamate dall'estero con numeri italiani falsi (fissi dal 19 agosto, mobili dal 19 novembre).
- Sanzioni: fino a 20 milioni o 4% del fatturato; reclamo al Garante e segnalazione ad AGCOM.
La regola: consenso o registro
«1. [...] l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente. [...] 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo. [...] 3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati [...] mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali [...] in un registro pubblico delle opposizioni.»
Il sistema distingue per mezzo. Le comunicazioni «automatizzate» (chiamate registrate senza operatore, SMS, email, messaggi in app) richiedono sempre il consenso preventivo, specifico e documentato: l'opt-in. Le chiamate con operatore umano e la posta cartacea seguono invece l'opt-out: sono lecite verso chi non si è iscritto nel registro pubblico delle opposizioni, e illecite verso chi lo ha fatto. Resta sempre l'eccezione del rapporto contrattuale: chi è cliente può ricevere comunicazioni sui prodotti analoghi a quelli acquistati, con la possibilità di opporsi (soft spam, art. 130 c. 4 per la posta elettronica; consensi contrattuali fatti salvi dalla L. 5/2018). Il consenso, quando serve, deve avere i requisiti del GDPR: libero, specifico per finalità, informato, revocabile; il consenso «unico» per marketing, profilazione e cessione a terzi nascosto nelle condizioni generali non vale, e il Garante lo contesta in ogni provvedimento sul telemarketing.
Il registro pubblico delle opposizioni
Nato nel 2010 per i numeri fissi in elenco, il registro è stato esteso dalla L. 5/2018 e reso operativo nella nuova forma dal DPR 26/2022, dal 27 luglio 2022: copre tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili, in elenco o no, e gli indirizzi postali degli elenchi. L'iscrizione è gratuita e si fa sul sito del gestore (registrodelleopposizioni.it) con modulo elettronico, per telefono chiamando dal numero da iscrivere, o per email; l'intestatario può iscrivere tutte le proprie utenze insieme (art. 7 DPR 26/2022; art. 1 c. 2 L. 5/2018). Gli effetti sono tre. Primo, con l'iscrizione «si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto» per pubblicità, vendita, ricerche di mercato e comunicazione commerciale telefonica, ed è precluso l'uso dei numeri ceduti a terzi sulla base di quei consensi (c. 5); restano validi solo i consensi dati nell'ambito di contratti in corso o cessati da meno di trenta giorni, con facoltà di revoca semplificata. Secondo, è vietata la comunicazione, il trasferimento e la diffusione a terzi dei dati degli iscritti per marketing non riferibile ai prodotti del titolare (c. 7), e chi cede numerazioni deve dire agli interessati a chi (c. 8). Terzo, il consenso prestato dopo l'iscrizione, a titolari indicati dall'interessato, è valido (c. 6): per questo il registro prevede il rinnovo dell'iscrizione in qualunque momento, che revoca i consensi dati nel frattempo (art. 7 c. 4 DPR), e la revoca dell'opposizione verso singoli operatori, anche per periodi definiti (c. 5). Chi vuole ricevere le offerte di un'azienda e non delle altre iscrive il numero e poi revoca l'opposizione verso quella sola.
| Chi chiama | Che cosa deve fare | Fonte |
|---|---|---|
| Ogni operatore di telemarketing e teleselling, e il committente per cui lavora | Iscriversi al registro come operatore, pagare le tariffe di accesso, consultare il registro ogni mese e prima di ogni campagna; la consultazione vale 15 giorni per il telefono e 30 per la posta | Artt. 5-8 DPR 26/2022; art. 1 c. 12 L. 5/2018 |
| Call center, anche esteri, che chiamano numeri italiani | Presentare l'identificazione della linea chiamante e usare i prefissi AGCOM che distinguono le chiamate statistiche da quelle commerciali; niente numeri nascosti o inesistenti | Art. 2 L. 5/2018; art. 9 DPR 26/2022 |
| Chi chiama o scrive | Dire con precisione da quale fonte ha preso i dati (elenchi o altro) e come iscriversi al registro | Art. 10 DPR 26/2022 |
| Il committente | Rispondere in solido delle violazioni del call center a cui ha affidato le chiamate, anche estero | Art. 1 c. 11 L. 5/2018 |
| Chi usa dati di terzi (liste, lead) | Verificare che il consenso originario copra la comunicazione a terzi e sia posteriore all'ultima iscrizione; comunicare all'interessato il cessionario | Art. 1 c. 7-8 L. 5/2018; art. 14 GDPR |
| Tutti | Rispettare il codice di condotta per telemarketing e teleselling approvato dal Garante nel 2023 (tracciabilità dei consensi, controlli sulla filiera, formazione), se aderenti; il Garante lo usa comunque come parametro | Art. 40 GDPR |
Numeri falsi e chiamate dall'estero: le misure AGCOM
La maggior parte delle chiamate moleste degli ultimi anni arriva da call center esteri che usano lo spoofing, cioè mostrano un numero italiano fisso o mobile falso o preso a caso, per non essere identificati e per indurre a rispondere. L'AGCOM, con la delibera 106/25/CONS del 30 aprile 2025, ha imposto agli operatori telefonici di bloccare le chiamate provenienti dall'estero che presentano un numero italiano non legittimo: il filtro è attivo dal 19 agosto 2025 per i numeri fissi e dal 19 novembre 2025 per i mobili, e nei primi mesi ha bloccato decine di milioni di chiamate. Il filtro non ferma le chiamate con numeri esteri reali, né quelle instradate da operatori italiani compiacenti, né i messaggi; ma riduce il fenomeno più aggressivo e rende identificabili i chiamanti che restano. Le segnalazioni per numeri nascosti, spoofing o mancato uso dei prefissi vanno all'AGCOM, che sanziona gli operatori di rete e i call center (art. 2 L. 5/2018); quelle per le chiamate senza consenso o contro il registro vanno al Garante.
Che cosa fa il cittadino
- Iscriversi al registro per tutte le utenze, e rinnovare l'iscrizione ogni volta che si sospetta un nuovo consenso (carte fedeltà, app, concorsi, moduli online).
- Non dare consensi al telefono e non dire «sì» a domande registrate; non richiamare numeri sconosciuti; non fornire dati di documenti o contratti in corso.
- In chiamata: chiedere nome dell'operatore, società committente e origine dei dati, dichiarare l'opposizione e annotare data, ora e numero; la registrazione della telefonata è lecita per documentare.
- Per iscritto al committente: opposizione ex art. 21 GDPR e richiesta di accesso ex art. 15 (origine dei dati, destinatari, base giuridica); risposta entro un mese.
- Segnalazione o reclamo al Garante con l'elenco delle chiamate, i numeri, gli screenshot, le risposte ricevute: il reclamo apre un procedimento, la segnalazione alimenta le ispezioni; in parallelo segnalazione ad AGCOM per i numeri nascosti (reclamo al Garante).
- Se è stato attivato un contratto: contestare per iscritto, esercitare il recesso di 14 giorni, chiedere copia dell'offerta e della conferma scritta; senza accettazione scritta o su supporto durevole il contratto non vincola (art. 51 c. 6 cod. cons.); reclamo all'ARERA o all'AGCOM per energia e telefonia, conciliazione obbligatoria.
- Risarcimento: possibile davanti al giudice civile per il danno da trattamento illecito (art. 82 GDPR), di regola modesto ma cumulabile alle spese; azioni collettive delle associazioni dei consumatori.
Le sanzioni
La violazione dell'art. 130 è tra quelle che l'art. 166 c. 2 del Codice privacy punisce con la sanzione dell'art. 83 par. 5 GDPR, fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato mondiale; la L. 5/2018 (c. 9 e 10) applica la stessa sanzione alla violazione del registro e dei divieti di cessione, e per i recidivi prevede, su segnalazione del Garante, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Il Garante ha fatto del telemarketing il capitolo più pesante della propria attività sanzionatoria: 26,5 milioni a Enel Energia nel gennaio 2022 per chiamate senza consenso e contratti attivati da call center non autorizzati, 6,4 milioni a Eni Plenitude nel 2024, e decine di provvedimenti contro utility, telefonia, finanziarie e i loro procacciatori, con l'ingiunzione di verificare la filiera dei consensi e di non usare i contratti «portati» da agenzie sconosciute. L'AGCOM sanziona la mancata presentazione del numero e l'uso di numerazioni non conformi. Per il cittadino il risultato pratico è che le grandi aziende oggi respingono i contratti telefonici senza consenso tracciato, e che il reclamo ben documentato ha un peso: le sanzioni nascono quasi sempre da segnalazioni aggregate.
Restano fuori dalla protezione le chiamate che il registro non copre: sondaggi non commerciali, propaganda elettorale, comunicazioni di enti pubblici, beneficenza (che seguono le regole generali del GDPR), e le chiamate dei call center abusivi che non consultano nulla e non sono raggiungibili. Contro questi ultimi l'unico strumento efficace è tecnico: il filtro AGCOM, il blocco dei numeri sul telefono, il non rispondere. La disciplina generale del consenso e dei diritti è nella pagina sui diritti GDPR; per l'azienda che fa marketing telefonico, la pagina sulle sanzioni GDPR spiega come si difende.
Domande frequenti
Mi sono iscritto al registro ma continuano a chiamarmi: perché?
Come mi iscrivo e quanto dura?
Ho detto «sì» al telefono e mi hanno attivato un contratto: è valido?
Come faccio a sapere chi mi ha chiamato e da dove ha preso il mio numero?
Quanto rischia chi chiama senza consenso?
Domande collegate
- Anni fa sono stato indagato e poi archiviato, ma cercando il mio nome su Google esce ancora la notizia: posso farla sparire?
- Nel mio negozio online il pulsante finale dice solo «Conferma»: è un problema?
- Vendo prodotti sul mio sito: se un cliente ci ripensa, entro quando devo rimborsarlo e chi paga la spedizione del reso?
Fonti normative
- Art. 130 Codice privacy — Comunicazioni indesiderate
- L. 11 gennaio 2018, n. 5 — Registro pubblico delle opposizioni e identificazione delle chiamate
- DPR 27 gennaio 2022, n. 26 — Regolamento del registro pubblico delle opposizioni
- Art. 166 Codice privacy — Sanzioni (c. 2: art. 130 → art. 83 par. 5 GDPR)
- Art. 51 Codice del consumo — Requisiti formali dei contratti a distanza (c. 6: contratti telefonici)
- AGCOM, delibera 106/25/CONS — Regolamento sui servizi telefonici e contrasto allo spoofing
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Privacy e GDPRI diritti GDPR: accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, portabilitàCome esercitare i diritti GDPR (artt. 15-22): richiesta al titolare, risposta entro un mese, gratuità, accesso, cancellazione, opposizione, reclamo al Garante.
- Privacy e GDPRIl reclamo al Garante privacyIl reclamo al Garante (art. 77 GDPR, artt. 141-143 Codice privacy): contenuto, modello e PEC, informazione entro 3 mesi e decisione entro 9, poteri e sanzioni.
- Privacy e GDPRSiti web: cookie, informativa, obblighi per chi ha un sitoArt. 122 Codice privacy e linee guida cookie 2021: banner con X, accetta e rifiuta, niente scroll né cookie wall, analytics, riproposizione a 6 mesi; dati dell'impresa.
- Banche, consumatori e assicurazioniIl diritto di recesso negli acquisti online e fuori dai locali commercialiArtt. 52-59 cod. cons.: 14 giorni (30 a domicilio), il pulsante di recesso dal 2026, rimborso in 14 giorni, spese di reso, 12 mesi se il venditore non informa.
- Reati contro il patrimonioTruffa online: che reato è e che cosa fareTruffa online e phishing: reati e pene (artt. 640, 640-ter c.p.), denuncia alla Polizia postale, rimborso della banca per le operazioni non autorizzate, Arbitro bancario.
- Privacy e GDPRLe sanzioni del Garante: come si difende un'aziendaReclamo o ispezione, notifica delle violazioni, 30 giorni per memorie e audizione (art. 166 Codice privacy), criteri dell'art. 83 GDPR, pagamento della metà.