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GuidaPrivacy e digitale · Privacy e GDPR

Siti web: cookie, informativa, obblighi per chi ha un sito

Chi mette online un sito, anche una semplice vetrina, si assume obblighi che raramente conosce: l'informativa sulla privacy, il banner dei cookie fatto nel modo che il Garante ha prescritto nel 2021, i moduli di contatto a norma, i dati identificativi dell'impresa in ogni pagina. La maggior parte dei banner che si vedono in giro è ancora fuori regola, e il Garante lo sa; le sanzioni sono quelle del GDPR, fino a venti milioni o al 4% del fatturato. Questa guida spiega che cosa è davvero obbligatorio, che cosa no, e come mettersi in regola con una sera di lavoro.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 10 min

In breve

  • Cookie tecnici: nessun consenso, solo informativa. Analytics equiparati ai tecnici solo se aggregati, di un solo sito, con IP troncato e senza incroci. Profilazione e marketing: consenso preventivo (art. 122 Codice privacy).
  • Il banner del Garante (2021): informativa breve, link alla policy, X che chiude senza tracciare, comando «accetta», area delle scelte con revoca, icona nel footer; niente cookie non tecnici prima del clic; scroll e cookie wall vietati; riproposizione non prima di 6 mesi.
  • Informativa privacy ex art. 13 GDPR su ogni sito che raccoglie dati (moduli, newsletter, log, cookie), con cookie policy dettagliata.
  • Dati dell'impresa visibili in ogni pagina: nome, sede, email, REA, partita IVA, ordine per i professionisti (art. 7 D.Lgs. 70/2003; art. 2250 c.c.).
  • Sanzioni: fino a 20 milioni o 4% del fatturato (art. 83 par. 5 GDPR via art. 166 c. 2 Codice privacy).

La regola di base: art. 122

Art. 122, comma 1, Codice privacy (D.Lgs. 196/2003)

«L'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con modalità semplificate. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso alle informazioni già archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio.»

La norma attua l'art. 5 par. 3 della direttiva 2002/58 (e-privacy) e non parla di «cookie» ma di informazioni archiviate nel dispositivo dell'utente: copre i cookie, i local storage, i pixel, il fingerprinting, gli SDK delle app. La regola è il consenso preventivo e informato, con un'unica eccezione, gli strumenti «tecnici» strettamente necessari a trasmettere la comunicazione o a fornire il servizio che l'utente ha chiesto: il cookie di sessione del carrello, quello che ricorda la lingua, quello di sicurezza del login, quello che memorizza la scelta sui cookie. Tutto il resto (statistiche non anonimizzate, pubblicità, social, video incorporati, mappe, chat di terzi che tracciano) richiede il consenso, che deve avere i requisiti del GDPR: libero, specifico, informato, inequivocabile, espresso con un'azione positiva, revocabile con la stessa facilità (artt. 4 n. 11 e 7). Il consenso ai cookie non è però la base giuridica di tutto il sito: i dati raccolti con un modulo di contatto o un ordine si trattano per eseguire il contratto o per il legittimo interesse, e chiedere un consenso inutile è a sua volta un errore.

Le tre categorie

StrumentoConsensoCondizioni e note
Cookie tecnici e di funzionalità (sessione, carrello, lingua, login, sicurezza, bilanciamento, preferenze sui cookie)NoVanno elencati nell'informativa; non possono essere usati per finalità ulteriori
Analytics di prima parteNo, se aggregatiStatistiche aggregate del proprio sito o dei domini dello stesso titolare; il titolare può usare anche dati in chiaro nel rispetto della finalità
Analytics di terze parti (Google Analytics, Matomo cloud, ecc.)No solo con minimizzazioneStatistiche aggregate di un solo sito; almeno la quarta componente dell'IP mascherata; la terza parte non combina i dati con altri né li trasmette ad altri; altrimenti consenso
Profilazione, pubblicità comportamentale, retargeting (pixel Meta, Google Ads, programmatic)SìNessun tag attivo prima del consenso; consenso granulare per finalità e per terza parte; revoca dal footer
Contenuti incorporati di terzi (YouTube, Maps, social plugin, font esterni con tracciamento)Sì, di regolaUsare le versioni «no cookie» o caricare il contenuto solo dopo il consenso (placeholder)
Fingerprinting, tracciamento cross-device di utenti autenticatiSìStesse regole dei cookie; divieto di incrocio tra dispositivi senza consenso

Il banner secondo le linee guida del 2021

Il provvedimento del Garante del 10 giugno 2021, n. 231, pubblicato in Gazzetta il 9 luglio 2021 con sei mesi per adeguarsi, ha fissato come deve essere fatto il banner quando il sito usa strumenti non tecnici. Deve comparire immediatamente, con dimensioni adeguate, e contenere: l'indicazione che il sito usa cookie tecnici e, previo consenso, cookie di profilazione o altri strumenti di tracciamento, con le finalità (informativa breve); il link alla privacy policy completa; l'avvertenza che la chiusura del banner con la X in alto a destra mantiene le impostazioni predefinite, cioè la navigazione senza strumenti non tecnici; il comando X stesso; un comando per accettare tutti i cookie; il link a un'area in cui scegliere analiticamente funzionalità, terze parti e cookie, prestare il consenso o revocarlo anche in un'unica soluzione, raggiungibile anche da un link nel footer di ogni pagina; ed è buona prassi un'icona nel footer che mostri lo stato dei consensi. Nessuno strumento non tecnico può essere attivato prima del clic: il banner che «informa» mentre gli script sono già partiti è la violazione più diffusa. Lo scrolling non vale come consenso, salvo che sia inserito in un processo che generi un evento registrabile e inequivoco, ipotesi teorica; il cookie wall, cioè negare l'accesso a chi non accetta, è illecito, salvo che il sito offra un accesso equivalente senza consenso (per esempio un abbonamento a pagamento senza tracciamento, da valutare caso per caso). Chi ha rifiutato non deve vedersi riproporre il banner prima di sei mesi, a meno che cambino significativamente le condizioni o il sito non possa sapere se il cookie è già memorizzato. I consensi vanno registrati in modo documentabile: data, versione del banner, scelte. Le piattaforme di gestione del consenso (CMP) fanno questo lavoro, ma vanno configurate: molte installazioni predefinite hanno il pulsante «rifiuta» nascosto o attivano Google Tag Manager prima della scelta.

L'informativa e la cookie policy

Ogni sito che raccoglie dati personali, e lo fanno tutti attraverso i log del server, i moduli, i cookie, deve rendere l'informativa dell'art. 13 GDPR prima della raccolta: identità e contatti del titolare, del rappresentante e del DPO se nominato; finalità e base giuridica di ciascun trattamento; legittimo interesse se invocato; destinatari o categorie di destinatari; eventuali trasferimenti fuori dall'Unione e le garanzie; tempi di conservazione o criteri; diritti dell'interessato e diritto di reclamo al Garante; se il conferimento è obbligatorio e le conseguenze del rifiuto; esistenza di decisioni automatizzate. Va scritta in linguaggio semplice, accessibile anche con tecnologie assistive, può essere a strati (breve nel banner e nei moduli, completa nella pagina) e multicanale. La cookie policy, parte dell'informativa o pagina separata, elenca i cookie e gli altri identificatori con nome, finalità, durata, prima o terza parte, e i link alle policy delle terze parti; il generatore automatico va bene solo se qualcuno lo verifica contro i cookie realmente installati, che si vedono negli strumenti per sviluppatori del browser. Per i moduli di contatto la base è il contratto o il legittimo interesse, e la casella «acconsento» non serve; serve invece, separata e non preselezionata, per la newsletter e per ogni comunicazione promozionale (art. 130 c. 2 Codice privacy), con la possibilità di disiscriversi da ogni messaggio. Il sito che usa captcha, chat, mappe o font caricati da server esterni comunica dati (almeno l'IP) a quei fornitori: vanno nominati come responsabili con un contratto ex art. 28 GDPR o indicati come titolari autonomi nell'informativa.

I dati dell'impresa e del professionista

Indipendentemente dalla privacy, chi offre servizi online deve rendere «facilmente accessibili, in modo diretto e permanente» le informazioni dell'art. 7 D.Lgs. 70/2003: nome o ragione sociale, domicilio o sede, contatti rapidi compresa l'email, numero REA o di registro delle imprese, estremi dell'autorità di vigilanza per le attività autorizzate, per le professioni regolamentate l'ordine e il numero di iscrizione, il titolo e le norme deontologiche, la partita IVA, i prezzi con indicazione di imposte e costi aggiuntivi. Le società aggiungono le indicazioni dell'art. 2250 c.c. (sede, registro delle imprese, capitale, eventuale stato di liquidazione o socio unico), estese dal 2009 ai siti web, e l'art. 35 c. 1 DPR 633/1972 impone di indicare la partita IVA nella home page. La violazione dell'art. 7 è punita con sanzione amministrativa da 103 a 10.000 euro (art. 21 D.Lgs. 70/2003). I professionisti hanno in più le regole deontologiche: per gli avvocati il sito va comunicato all'Ordine e non può contenere pubblicità di terzi (art. 35 codice deontologico); per i medici gli artt. 55-56 del loro codice.

Fornitori esteri e trasferimenti

Quasi ogni sito usa servizi di società statunitensi: hosting, CDN, analytics, font, mappe, email. Il Garante, con il provvedimento del 9 giugno 2022, ha dichiarato illecito il trasferimento dei dati effettuato da Google Analytics (Universal) verso gli Stati Uniti in assenza di garanzie adeguate dopo la sentenza Schrems II; la decisione di adeguatezza della Commissione sul Data Privacy Framework, del 10 luglio 2023, consente oggi i trasferimenti verso i fornitori americani certificati, e la maggior parte dei grandi lo è. Il titolare del sito deve comunque verificare la certificazione del fornitore, indicare il trasferimento nell'informativa, configurare gli strumenti nel modo più minimizzato (IP anonimizzato, no condivisione con altri prodotti, no signals pubblicitari senza consenso) e usare il consent mode, che blocca i tag finché l'utente non sceglie. Per i fornitori europei resta l'obbligo del contratto di responsabile.

Sanzioni e controlli

Le violazioni degli artt. 122 e 130 del Codice privacy sono elencate nell'art. 166 c. 2 e ricadono nella fascia più alta dell'art. 83 par. 5 GDPR: fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, al 4% del fatturato mondiale annuo. Il Garante gradua secondo i criteri dell'art. 83 par. 2 (natura, gravità e durata, numero di interessati, dolo o colpa, misure adottate, precedenti, cooperazione): per i siti piccoli le sanzioni sono di poche migliaia di euro, ma accompagnate dall'ingiunzione di adeguarsi e dalla pubblicazione; per i grandi editori e le piattaforme si arriva a milioni. I procedimenti nascono da reclami degli utenti, da segnalazioni, da ispezioni con la Guardia di finanza e da campagne del Garante e delle autorità europee sui banner ingannevoli (dark pattern). Un sito con il banner fuori regola è, oltre che sanzionabile, un argomento facile in mano a chiunque voglia creare problemi: concorrenti, ex dipendenti, clienti insoddisfatti. Le regole sui reclami sono nella pagina sul reclamo al Garante, la difesa dell'azienda nella pagina sulle sanzioni GDPR.

Mettersi in regola in una sera

  1. Inventario. Aprire il sito in una finestra privata con gli strumenti per sviluppatori: elencare i cookie e le richieste verso domini esterni prima di qualunque clic. Tutto ciò che non è tecnico e parte da solo va bloccato.
  2. Classificare ogni strumento: tecnico, analytics minimizzato, profilazione, contenuto di terzi; decidere che cosa tenere.
  3. Configurare il banner (CMP o soluzione propria): X che rifiuta, accetta, preferenze, footer, blocco preventivo dei tag, registro dei consensi, riproposizione a 6 mesi.
  4. Scrivere l'informativa ex art. 13 e la cookie policy sui cookie reali; aggiungere i dati dell'art. 7 D.Lgs. 70/2003 e dell'art. 2250 c.c. nel footer.
  5. Sistemare i moduli: informativa breve sotto ogni form, consenso separato solo per marketing, niente caselle preselezionate.
  6. Regolare i fornitori: contratti ex art. 28, verifica del Data Privacy Framework, impostazioni di minimizzazione.
  7. Ricontrollare a ogni modifica: un plugin o un pixel aggiunto dal marketing riporta il sito fuori regola in un giorno.

Il sito senza cookie non tecnici, con informativa chiara e dati dell'impresa in ogni pagina, non ha bisogno di alcun banner ed è la scelta più semplice per chi non vende pubblicità: è possibile misurare le visite con statistiche di prima parte aggregate, incorporare video e mappe in modalità senza tracciamento, usare font ospitati in proprio. Chi invece vive di pubblicità e profilazione deve accettare che una parte degli utenti rifiuti e costruire il banner perché quel rifiuto sia facile quanto l'accettazione: è esattamente ciò che il Garante verifica.

Domande frequenti

Il mio sito è una vetrina senza moduli: devo avere il banner?
Dipende da che cosa carica. Se usa solo cookie tecnici (sessione, preferenze, sicurezza) e nessuno script di terzi che tracci, il banner non serve: basta l'informativa, anche nella privacy policy. Se incorpora video di YouTube, mappe, pulsanti social, pixel pubblicitari o statistiche non anonimizzate, quei servizi installano cookie non tecnici e il banner con consenso preventivo è obbligatorio.
Google Analytics è vietato?
No, ma va configurato. Le linee guida equiparano gli analytics ai cookie tecnici solo se producono statistiche aggregate di un solo sito, con IP troncato e senza incroci; altrimenti serve il consenso. Il Garante nel giugno 2022 ha censurato Universal Analytics per il trasferimento dei dati negli Stati Uniti; dal luglio 2023 il Data Privacy Framework offre una base ai fornitori certificati, e GA4 con le impostazioni di minimizzazione e il consent mode è la configurazione prudente.
Posso far accettare i cookie con lo scroll o con la sola X?
No allo scroll: non è un'azione positiva inequivocabile. La X invece è obbligatoria nel banner, ma con effetto opposto a quello che molti credono: chiude il banner mantenendo le impostazioni predefinite, cioè senza tracciamento. Servono un comando per accettare e un accesso alle scelte analitiche; il pulsante «rifiuta» esplicito è la soluzione più sicura.
Ogni quanto posso riproporre il banner a chi ha rifiutato?
Non prima di sei mesi, salvo che cambino significativamente le condizioni del trattamento o che il sito non possa sapere se un cookie è già stato memorizzato. Riproporlo a ogni visita per «stancare» l'utente è una violazione.
Che cosa rischio in concreto?
Per cookie senza consenso e comunicazioni indesiderate la sanzione è quella dell'art. 83 par. 5 GDPR: fino a 20 milioni o al 4% del fatturato mondiale, graduata sulla gravità; per un piccolo sito il Garante irroga di regola importi di poche migliaia di euro, ma con l'ordine di conformarsi e la pubblicazione del provvedimento. Mancano i dati dell'impresa (art. 7 D.Lgs. 70/2003)? Sanzione amministrativa da 103 a 10.000 euro (art. 21 dello stesso decreto).

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Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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