In breve
- Consentita la pubblicità informativa su attività, studio, specializzazioni e titoli, con qualunque mezzo (art. 10 L. 247/2012).
- Requisiti: trasparente, veritiera, corretta; non comparativa, equivoca, ingannevole, denigratoria o suggestiva; sempre con titolo, studio e Ordine (art. 35 CDF).
- Vietati: superlativi, promesse di risultato, percentuali di successo, nomi dei clienti, titoli non posseduti, pubblicità di terzi sul sito, contatti non richiesti e procacciatori (art. 37 CDF).
- Recensioni ed elenchi: leciti se veritieri, non sollecitati a pagamento, senza rivelare i casi e senza classifiche.
- Sanzione: censura, sospensione nei casi gravi; per il cliente, un annuncio irregolare è un segnale.
Da dove nasce la regola
Fino al 2006 il codice deontologico vietava quasi ogni forma di pubblicità e tollerava solo la targa e la carta intestata. Il decreto Bersani (art. 2 DL 223/2006) ha abrogato le norme che vietavano «la pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni», imponendo criteri di trasparenza e veridicità. La legge professionale del 2012 ha fissato il punto di equilibrio attuale.
«1. È consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti. 2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive. 3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale. 4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.»
La parola chiave è «informativa»: l'avvocato può far sapere che esiste e che cosa fa, non persuadere. Il c. 3 aggiunge una regola che spiega molti divieti: ogni informazione deve fare riferimento alla natura dell'obbligazione professionale, che è di mezzi e non di risultato; per questo la promessa di vincere, le percentuali di successo e le garanzie di tempi sono vietate in sé, anche se vere. Il codice deontologico (artt. 17, 35 e 37) traduce la legge in regole di dettaglio e la giurisprudenza del Consiglio nazionale forense le applica caso per caso.
Che cosa si può dire e come
| Consentito | Vietato |
|---|---|
| Nome, titolo di avvocato, denominazione dello studio, Ordine di appartenenza (obbligatori in ogni comunicazione, art. 35 c. 3) | Omettere l'Ordine o presentarsi con titoli generici («consulente legale», «studio legale» senza avvocati) |
| Settori di attività, «si occupa prevalentemente di», lingue parlate, sedi, orari, contatti | «Specialista» senza il riconoscimento del CNF (DM 144/2015); «esperto» non veritiero |
| Titoli reali: cassazionista, dottorato, master, docenze, pubblicazioni; «professore» solo se docente universitario di materie giuridiche, con la qualifica esatta (c. 4) | Titoli onorifici, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale; il titolo di professore per i docenti di scuola o i contrattisti senza specificazione |
| Organizzazione dello studio: collaboratori, of counsel realmente collegati, associazioni, reti | Nomi di professionisti non collegati allo studio; nomi di defunti senza disposizione testamentaria o consenso unanime degli eredi (c. 6-7) |
| Compensi: preventivi, tariffe orarie, forfait, criteri di calcolo, prima consulenza gratuita se vera e con i limiti chiari | «Sconti» presentati in modo aggressivo o ingannevole, prezzi civetta, «gratis» che non lo è |
| Sito internet con dominio proprio, comunicato all'Ordine; social; newsletter; articoli e video informativi; targhe e brochure | Sito su domini altrui in forma promiscua; contenuti commerciali o pubblicitari di terzi sul sito (c. 9-10); pubblicità nascosta in articoli apparentemente neutri |
| Foto e video sobri, dignità e decoro (c. 11) | Slogan, superlativi, comparazioni («il migliore», «più economico di»), denigrazione dei colleghi, contenuti suggestivi |
| Descrizione dei tipi di casi trattati, in forma anonima e generica | Nomi dei clienti (c. 8), casi riconoscibili, «abbiamo difeso X», percentuali di cause vinte, promesse di risultato o di tempi |
Il divieto di accaparramento
L'art. 37 del codice deontologico vieta di acquisire clientela «a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro», di offrire o corrispondere a colleghi o terzi compensi o vantaggi per la presentazione di clienti, di elargire omaggi per ottenere incarichi, di offrire le proprie prestazioni «al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico», e di offrire prestazioni non richieste a persone determinate. È la regola che colpisce l'avvocato che si presenta in ospedale dopo un incidente, che contatta i familiari di un arrestato, che paga un'agenzia infortunistica per le pratiche, che stringe accordi con carrozzieri o intermediari a percentuale. Non vieta la pubblicità rivolta al pubblico indistinto (un annuncio, un sito, un post), la partecipazione a elenchi, il passaparola spontaneo, le convenzioni con associazioni e enti purché trasparenti e senza compenso per il procacciamento. La distinzione tra pubblicità lecita e accaparramento sta nel destinatario: generale e non identificato la prima, persona determinata e sollecitata la seconda.
Siti, social, recensioni
Il sito è consentito solo con domini propri, con comunicazione al consiglio dell'Ordine, e l'avvocato risponde del suo contenuto e della sua sicurezza; il sito non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari di terzi (art. 35 c. 9-10): niente banner, niente affiliazioni, niente sponsorizzazioni. I social sono un «mezzo» come gli altri: valgono le stesse regole, e le sanzioni del CNF colpiscono i post che denigrano colleghi o magistrati, i commenti sui processi in corso propri o altrui, i toni da imbonitore, l'uso di vicende dei clienti per farsi pubblicità. Le recensioni sono il tema più nuovo. Il codice non le vieta e il cliente è libero di raccontare la propria esperienza; l'avvocato però non può sollecitarle con vantaggi, non può pubblicarne di false, non può inserirle nel proprio sito se rendono riconoscibile un caso o violano il segreto (art. 28 CDF) e non può usarle come promessa di risultato («ha vinto la mia causa in due mesi» ripetuto come slogan). Rispondere a una recensione negativa è lecito, ma senza rivelare fatti del mandato: l'obbligo di riservatezza sopravvive alla fine del rapporto e anche all'attacco del cliente. Gli elenchi e le directory sono informazione consentita se restano tali: nomi, sedi, settori, lingue, titoli; diventano pubblicità comparativa se ordinano per merito, assegnano voti o vendono posizioni presentandole come qualità. L'inserimento in un elenco non è una raccomandazione e l'avvocato che vi compare deve rispondere della veridicità dei propri dati.
Il titolo di specialista
L'art. 9 della legge professionale riserva il titolo di specialista a chi ha seguito i percorsi formativi biennali o dimostra la comprovata esperienza nel settore, secondo il regolamento del DM 144/2015, con riconoscimento del CNF su parere dell'Ordine. Le specializzazioni riconosciute sono quelle dell'elenco ministeriale (diritto civile, penale, amministrativo, del lavoro, di famiglia, tributario e altri, con gli indirizzi). Chi non ha il titolo può dire di occuparsi prevalentemente di una materia, di avere esperienza, di aver frequentato corsi; non può usare la parola «specialista» né abbreviazioni che la evocano. La pagina sull'avvocato specialista spiega come si verifica.
Sanzioni e controlli
La violazione delle regole sull'informazione è un illecito disciplinare (art. 10 c. 4 L. 247/2012) punito, di regola, con la censura (art. 35 c. 12 CDF); l'accaparramento con la censura e, nei casi gravi, con la sospensione. Il procedimento si svolge davanti al consiglio distrettuale di disciplina, su esposto di chiunque (colleghi, clienti, Ordine), con ricorso al CNF e poi alle Sezioni unite della Cassazione. In parallelo l'Autorità garante della concorrenza può intervenire sulle pratiche commerciali scorrette verso i consumatori (codice del consumo) e ha in passato censurato le restrizioni corporative alla concorrenza tra professionisti: la deontologia non può vietare la pubblicità informativa in sé, ma può sanzionare quella ingannevole o indecorosa. Per il cliente il sistema disciplinare è descritto nella pagina sul reclamo contro l'avvocato.
Che cosa deve insospettire chi cerca un avvocato
- Promesse e percentuali: «vinciamo il 90% delle cause», «risultato garantito», «cancelliamo i tuoi debiti»: sono vietate e, quasi sempre, false.
- Contatti non richiesti dopo un incidente, un arresto, un lutto, un pignoramento: chi li fa viola l'art. 37 e spesso lavora con procacciatori.
- Assenza dei dati obbligatori: nessun Ordine, nessun nome di avvocato, solo un marchio o un numero verde: verificare l'iscrizione all'albo prima di ogni altra cosa (come verificare un avvocato).
- Titoli gonfiati: «specialista» senza riconoscimento, «professore» senza cattedra, studi «internazionali» con un solo professionista.
- Pubblicità di terzi sul sito dell'avvocato o casi dei clienti raccontati con nomi: segnalano scarsa attenzione alle regole, anche verso di voi.
- Prezzi «da» e consulenze gratuite con condizioni nascoste: chiedere sempre il preventivo scritto, che è un diritto (la prima consulenza).
La pubblicità corretta di un avvocato dice poco e dice il vero: chi è, che cosa fa, dove, con quali titoli, a quali condizioni. Tutto ciò che va oltre, l'enfasi, la promessa, il confronto, non è solo vietato: è la spia di un rapporto che parte con un'aspettativa sbagliata. La pagina su come scegliere un avvocato propone i criteri che contano davvero.
Domande frequenti
Un avvocato può scrivere sul sito «il miglior penalista della città» o «95% di cause vinte»?
Le recensioni online dei clienti sono ammesse?
Un avvocato può contattarmi dopo un incidente o un arresto per offrirmi assistenza?
«Specialista in diritto di famiglia» e «esperto in diritto di famiglia» sono la stessa cosa?
Un elenco di avvocati online è pubblicità vietata?
Domande collegate
Fonti normative
- Art. 10 L. 247/2012 — Informazioni sull'esercizio della professione
- Art. 9 L. 247/2012 — Specializzazioni
- Art. 2 DL 223/2006 (conv. L. 248/2006) — Abrogazione dei divieti di pubblicità informativa
- Codice deontologico forense — artt. 17, 35, 37
- DM 12 agosto 2015, n. 144 — Regolamento sulle specializzazioni forensi
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Scegliere e verificare l'avvocatoCome verificare che un avvocato sia iscritto all'alboAlbo nazionale CNF e albi degli Ordini, che cosa dice l'iscrizione, cassazionisti e specialisti, stabiliti e praticanti, consulenti e finti avvocati, verifica all'estero.
- Scegliere e verificare l'avvocatoCome scegliere un avvocatoCome scegliere l'avvocato: verifica dell'albo, specialisti e cassazionisti, domande per il primo colloquio, preventivo scritto obbligatorio, segnali di allarme.
- Scegliere e verificare l'avvocatoL'avvocato specialista: il titolo ufficiale e i 13 settoriL'avvocato specialista (L. 247/2012, DM 144/2015): titolo del CNF in due dei 13 settori, corso biennale o comprovata esperienza (8 anni, 10 incarichi l'anno).
- Scegliere e verificare l'avvocatoL'avvocato ha sbagliato: reclamo all'Ordine, procedimento disciplinare, risarcimentoEsposto al Consiglio dell'ordine e procedimento davanti al Consiglio distrettuale di disciplina (L. 247/2012), sanzioni da avvertimento a radiazione.
- Scegliere e verificare l'avvocatoLa prima consulenza: che cosa portare, che cosa chiedere, quanto costaPrepararsi al primo colloquio con l'avvocato: documenti e date di notifica, domande da fare, preventivo scritto (art. 13 L. 247/2012), segreto professionale, costi.
- Scegliere e verificare l'avvocatoLa lettera d'incarico e la procura alle litiContratto con preventivo scritto obbligatorio (art. 13 L. 247/2012) e procura alle liti (art. 83 c.p.c.): poteri, atti riservati, revoca e rinuncia.