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Che cosa un avvocato può dire di sé (e che cosa no)

La pubblicità degli avvocati è lecita dal 2006, ma resta «informativa»: si può dire chi si è, di che cosa ci si occupa, dove si lavora, quali titoli si hanno; non si può dire di essere i migliori, promettere risultati, citare i clienti, paragonarsi ai colleghi o pagare qualcuno perché procuri cause. Chi cerca un avvocato ha interesse a conoscere queste regole, perché un annuncio che le viola dice qualcosa del professionista; e chi, come questo sito, pubblica elenchi di avvocati deve rispettarle a sua volta.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  • Consentita la pubblicità informativa su attività, studio, specializzazioni e titoli, con qualunque mezzo (art. 10 L. 247/2012).
  • Requisiti: trasparente, veritiera, corretta; non comparativa, equivoca, ingannevole, denigratoria o suggestiva; sempre con titolo, studio e Ordine (art. 35 CDF).
  • Vietati: superlativi, promesse di risultato, percentuali di successo, nomi dei clienti, titoli non posseduti, pubblicità di terzi sul sito, contatti non richiesti e procacciatori (art. 37 CDF).
  • Recensioni ed elenchi: leciti se veritieri, non sollecitati a pagamento, senza rivelare i casi e senza classifiche.
  • Sanzione: censura, sospensione nei casi gravi; per il cliente, un annuncio irregolare è un segnale.

Da dove nasce la regola

Fino al 2006 il codice deontologico vietava quasi ogni forma di pubblicità e tollerava solo la targa e la carta intestata. Il decreto Bersani (art. 2 DL 223/2006) ha abrogato le norme che vietavano «la pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni», imponendo criteri di trasparenza e veridicità. La legge professionale del 2012 ha fissato il punto di equilibrio attuale.

Art. 10 L. 247/2012

«1. È consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti. 2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive. 3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale. 4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.»

La parola chiave è «informativa»: l'avvocato può far sapere che esiste e che cosa fa, non persuadere. Il c. 3 aggiunge una regola che spiega molti divieti: ogni informazione deve fare riferimento alla natura dell'obbligazione professionale, che è di mezzi e non di risultato; per questo la promessa di vincere, le percentuali di successo e le garanzie di tempi sono vietate in sé, anche se vere. Il codice deontologico (artt. 17, 35 e 37) traduce la legge in regole di dettaglio e la giurisprudenza del Consiglio nazionale forense le applica caso per caso.

Che cosa si può dire e come

ConsentitoVietato
Nome, titolo di avvocato, denominazione dello studio, Ordine di appartenenza (obbligatori in ogni comunicazione, art. 35 c. 3)Omettere l'Ordine o presentarsi con titoli generici («consulente legale», «studio legale» senza avvocati)
Settori di attività, «si occupa prevalentemente di», lingue parlate, sedi, orari, contatti«Specialista» senza il riconoscimento del CNF (DM 144/2015); «esperto» non veritiero
Titoli reali: cassazionista, dottorato, master, docenze, pubblicazioni; «professore» solo se docente universitario di materie giuridiche, con la qualifica esatta (c. 4)Titoli onorifici, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale; il titolo di professore per i docenti di scuola o i contrattisti senza specificazione
Organizzazione dello studio: collaboratori, of counsel realmente collegati, associazioni, retiNomi di professionisti non collegati allo studio; nomi di defunti senza disposizione testamentaria o consenso unanime degli eredi (c. 6-7)
Compensi: preventivi, tariffe orarie, forfait, criteri di calcolo, prima consulenza gratuita se vera e con i limiti chiari«Sconti» presentati in modo aggressivo o ingannevole, prezzi civetta, «gratis» che non lo è
Sito internet con dominio proprio, comunicato all'Ordine; social; newsletter; articoli e video informativi; targhe e brochureSito su domini altrui in forma promiscua; contenuti commerciali o pubblicitari di terzi sul sito (c. 9-10); pubblicità nascosta in articoli apparentemente neutri
Foto e video sobri, dignità e decoro (c. 11)Slogan, superlativi, comparazioni («il migliore», «più economico di»), denigrazione dei colleghi, contenuti suggestivi
Descrizione dei tipi di casi trattati, in forma anonima e genericaNomi dei clienti (c. 8), casi riconoscibili, «abbiamo difeso X», percentuali di cause vinte, promesse di risultato o di tempi

Il divieto di accaparramento

L'art. 37 del codice deontologico vieta di acquisire clientela «a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro», di offrire o corrispondere a colleghi o terzi compensi o vantaggi per la presentazione di clienti, di elargire omaggi per ottenere incarichi, di offrire le proprie prestazioni «al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico», e di offrire prestazioni non richieste a persone determinate. È la regola che colpisce l'avvocato che si presenta in ospedale dopo un incidente, che contatta i familiari di un arrestato, che paga un'agenzia infortunistica per le pratiche, che stringe accordi con carrozzieri o intermediari a percentuale. Non vieta la pubblicità rivolta al pubblico indistinto (un annuncio, un sito, un post), la partecipazione a elenchi, il passaparola spontaneo, le convenzioni con associazioni e enti purché trasparenti e senza compenso per il procacciamento. La distinzione tra pubblicità lecita e accaparramento sta nel destinatario: generale e non identificato la prima, persona determinata e sollecitata la seconda.

Siti, social, recensioni

Il sito è consentito solo con domini propri, con comunicazione al consiglio dell'Ordine, e l'avvocato risponde del suo contenuto e della sua sicurezza; il sito non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari di terzi (art. 35 c. 9-10): niente banner, niente affiliazioni, niente sponsorizzazioni. I social sono un «mezzo» come gli altri: valgono le stesse regole, e le sanzioni del CNF colpiscono i post che denigrano colleghi o magistrati, i commenti sui processi in corso propri o altrui, i toni da imbonitore, l'uso di vicende dei clienti per farsi pubblicità. Le recensioni sono il tema più nuovo. Il codice non le vieta e il cliente è libero di raccontare la propria esperienza; l'avvocato però non può sollecitarle con vantaggi, non può pubblicarne di false, non può inserirle nel proprio sito se rendono riconoscibile un caso o violano il segreto (art. 28 CDF) e non può usarle come promessa di risultato («ha vinto la mia causa in due mesi» ripetuto come slogan). Rispondere a una recensione negativa è lecito, ma senza rivelare fatti del mandato: l'obbligo di riservatezza sopravvive alla fine del rapporto e anche all'attacco del cliente. Gli elenchi e le directory sono informazione consentita se restano tali: nomi, sedi, settori, lingue, titoli; diventano pubblicità comparativa se ordinano per merito, assegnano voti o vendono posizioni presentandole come qualità. L'inserimento in un elenco non è una raccomandazione e l'avvocato che vi compare deve rispondere della veridicità dei propri dati.

Il titolo di specialista

L'art. 9 della legge professionale riserva il titolo di specialista a chi ha seguito i percorsi formativi biennali o dimostra la comprovata esperienza nel settore, secondo il regolamento del DM 144/2015, con riconoscimento del CNF su parere dell'Ordine. Le specializzazioni riconosciute sono quelle dell'elenco ministeriale (diritto civile, penale, amministrativo, del lavoro, di famiglia, tributario e altri, con gli indirizzi). Chi non ha il titolo può dire di occuparsi prevalentemente di una materia, di avere esperienza, di aver frequentato corsi; non può usare la parola «specialista» né abbreviazioni che la evocano. La pagina sull'avvocato specialista spiega come si verifica.

Sanzioni e controlli

La violazione delle regole sull'informazione è un illecito disciplinare (art. 10 c. 4 L. 247/2012) punito, di regola, con la censura (art. 35 c. 12 CDF); l'accaparramento con la censura e, nei casi gravi, con la sospensione. Il procedimento si svolge davanti al consiglio distrettuale di disciplina, su esposto di chiunque (colleghi, clienti, Ordine), con ricorso al CNF e poi alle Sezioni unite della Cassazione. In parallelo l'Autorità garante della concorrenza può intervenire sulle pratiche commerciali scorrette verso i consumatori (codice del consumo) e ha in passato censurato le restrizioni corporative alla concorrenza tra professionisti: la deontologia non può vietare la pubblicità informativa in sé, ma può sanzionare quella ingannevole o indecorosa. Per il cliente il sistema disciplinare è descritto nella pagina sul reclamo contro l'avvocato.

Che cosa deve insospettire chi cerca un avvocato

  1. Promesse e percentuali: «vinciamo il 90% delle cause», «risultato garantito», «cancelliamo i tuoi debiti»: sono vietate e, quasi sempre, false.
  2. Contatti non richiesti dopo un incidente, un arresto, un lutto, un pignoramento: chi li fa viola l'art. 37 e spesso lavora con procacciatori.
  3. Assenza dei dati obbligatori: nessun Ordine, nessun nome di avvocato, solo un marchio o un numero verde: verificare l'iscrizione all'albo prima di ogni altra cosa (come verificare un avvocato).
  4. Titoli gonfiati: «specialista» senza riconoscimento, «professore» senza cattedra, studi «internazionali» con un solo professionista.
  5. Pubblicità di terzi sul sito dell'avvocato o casi dei clienti raccontati con nomi: segnalano scarsa attenzione alle regole, anche verso di voi.
  6. Prezzi «da» e consulenze gratuite con condizioni nascoste: chiedere sempre il preventivo scritto, che è un diritto (la prima consulenza).

La pubblicità corretta di un avvocato dice poco e dice il vero: chi è, che cosa fa, dove, con quali titoli, a quali condizioni. Tutto ciò che va oltre, l'enfasi, la promessa, il confronto, non è solo vietato: è la spia di un rapporto che parte con un'aspettativa sbagliata. La pagina su come scegliere un avvocato propone i criteri che contano davvero.

Domande frequenti

Un avvocato può scrivere sul sito «il miglior penalista della città» o «95% di cause vinte»?
No. La prima frase è comparativa e suggestiva; la seconda è una promessa implicita di risultato, non verificabile e ingannevole, perché il risultato dipende dal caso e non dall'avvocato (art. 10 c. 2 L. 247/2012, art. 35 c. 2 CDF). Sono le violazioni più frequenti sanzionate con la censura.
Le recensioni online dei clienti sono ammesse?
Il codice non le vieta, ma l'avvocato risponde di ciò che pubblica sul proprio sito e sulle proprie pagine: le recensioni non devono essere false, sollecitate a pagamento, né rivelare fatti coperti dal segreto o rendere riconoscibile il caso. Rispondendo pubblicamente a una recensione negativa l'avvocato non può raccontare il mandato. Le recensioni su piattaforme di terzi che l'avvocato non controlla non gli sono imputabili, salvo che le usi come pubblicità.
Un avvocato può contattarmi dopo un incidente o un arresto per offrirmi assistenza?
No: l'offerta di prestazioni non richieste a persone determinate, a domicilio, in ospedale o nei luoghi pubblici, e l'uso di procacciatori sono vietati (art. 37 CDF). Chi lo fa commette un illecito disciplinare e il contatto stesso è un motivo per diffidare.
«Specialista in diritto di famiglia» e «esperto in diritto di famiglia» sono la stessa cosa?
No. «Specialista» è un titolo riservato a chi ha ottenuto il riconoscimento dal CNF secondo il DM 144/2015 (percorsi formativi o comprovata esperienza); usarlo senza è illecito. «Esperto in», «si occupa prevalentemente di» sono informazioni lecite se veritiere e verificabili.
Un elenco di avvocati online è pubblicità vietata?
No, se è informativo: nomi, sedi, settori, lingue, titoli, senza classifiche, giudizi o comparazioni. Un elenco che ordina i professionisti per «qualità» o vende posizioni in cima presentandole come merito è comparativo e ingannevole; l'inserimento in un elenco non è mai una raccomandazione e non sostituisce la verifica dell'iscrizione all'albo.

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Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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