In breve
- Termine (c. 161 L. 296/2006): notifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione o al versamento, a pena di decadenza; sanzioni entro lo stesso termine.
- Contenuto (c. 162): motivazione, atto allegato o riprodotto, responsabile del procedimento, autotutela, giudice e termini, 60 giorni per pagare, firma del funzionario.
- Esecutivo (c. 792 L. 160/2019): niente cartella; affidamento dopo 30 giorni; esecuzione sospesa 180 giorni (120 se riscuote lo stesso ente).
- Costi: interessi di mora dal 30° giorno; oneri 3% (max 300 €) entro 60 giorni, 6% (max 600 €) dopo.
- Difese: ricorso in 60 giorni, sospensione ex art. 47, autotutela, adesione se prevista dal regolamento; rate da 36 a 72.
I termini e il contenuto dell'avviso
«Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.»
La regola sui termini è la prima difesa da controllare. Il quinquennio si conta dall'anno in cui la dichiarazione è stata presentata o il versamento è stato eseguito, o avrebbe dovuto esserlo: per l'IMU dovuta in un anno, l'avviso deve arrivare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo; per la TARI vale lo stesso schema, con la particolarità che l'obbligo dichiarativo sorge quando inizia l'occupazione o la detenzione dei locali. Entro lo stesso termine devono essere contestate o irrogate le sanzioni. C'è un'eccezione introdotta dal D.Lgs. 147/2026, in vigore dal 12 agosto 2026: se il contribuente ha impugnato la rendita catastale rettificata dall'Agenzia delle entrate, il Comune può recuperare la maggiore IMU dovuta per la differenza di rendita entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al passaggio in giudicato della sentenza sulla lite catastale, con i soli interessi legali, e nello stesso termine il contribuente chiede il rimborso di quanto versato in più (art. 32). Lo stesso decreto consente ai Comuni di inviare, prima dell'accertamento, comunicazioni e avvisi bonari che permettono di regolarizzare con il ravvedimento e con una sanzione ridotta, con sessanta giorni per mandare chiarimenti e documenti (art. 3), e riduce le sanzioni per omessa e infedele dichiarazione IMU e TARI, al 100% e al 40% dell'imposta, per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2027 (art. 12). Se il titolo esecutivo per la riscossione coattiva è notificato separatamente, il termine è il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo (c. 163). Il comma 162 impone il contenuto dell'atto: la motivazione in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche, con l'obbligo di allegare l'atto richiamato non conosciuto dal contribuente o di riprodurne il contenuto essenziale; l'indicazione dell'ufficio presso cui ottenere informazioni, del responsabile del procedimento, dell'organo presso il quale promuovere il riesame in autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale per il ricorso, e del termine di sessanta giorni per pagare; la sottoscrizione del funzionario designato dall'ente per la gestione del tributo. Le carenze su questi elementi sono i vizi più frequenti negli atti dei Comuni piccoli o degli affidatari privati. Gli interessi sono determinati dall'ente entro tre punti sopra il tasso legale e spettano anche al contribuente sulle somme da rimborsare (c. 165), e il rimborso di quanto versato e non dovuto va chiesto entro cinque anni dal versamento o dal giorno in cui è stato accertato il diritto, con obbligo dell'ente di provvedere entro centottanta giorni (c. 164).
L'accertamento esecutivo: che cosa succede dopo i 60 giorni
| Momento | Che cosa accade | Norma |
|---|---|---|
| Notifica | L'atto contiene l'intimazione ad adempiere entro il termine per il ricorso (60 giorni per le entrate patrimoniali), l'avvertimento che è titolo esecutivo e il nome di chi riscuoterà | L. 160/2019 art. 1 c. 792 lett. a |
| Scadenza del termine | L'atto acquista efficacia di titolo esecutivo, senza cartella né ingiunzione | c. 792 lett. b |
| +30 giorni | Il carico è affidato al soggetto legittimato alla riscossione forzata, che informa il debitore | c. 792 lett. b-c |
| Sospensione | L'esecuzione è sospesa per 180 giorni dall'affidamento, ridotti a 120 se riscuote lo stesso soggetto che ha notificato l'avviso; la sospensione non vale per azioni cautelari e conservative, accertamenti definitivi e decadenza dalla rateazione | c. 792 lett. b-c |
| Fondato pericolo | Affidamento anche prima, decorsi 60 giorni dalla notifica, con motivazione portata a conoscenza del contribuente; niente sospensione | c. 792 lett. d |
| Importi minimi | Nessuna efficacia esecutiva sotto 10 euro complessivi; per importi fino a 10.000 euro sollecito con 30 giorni prima di procedure cautelari ed esecutive | c. 794-795 |
| Costi | Interessi di mora dal 30° giorno dall'esecutività, al tasso legale maggiorabile di 2 punti; oneri di riscossione 3% (max 300 €) entro 60 giorni dall'esecutività, 6% (max 600 €) dopo; spese di notifica ed esecutive | c. 802-803 |
| Rate | Almeno 36 rate mensili per debiti oltre 6.000,01 euro secondo il regolamento dell'ente; proroga una sola volta fino a 72 rate per peggioramento documentato; decadenza per il mancato pagamento | c. 796-800 |
La riforma del 2020 ha eliminato il doppio passaggio avviso-cartella per tutti i tributi e le entrate patrimoniali di Comuni, Province e Città metropolitane, compresi quelli riscossi da concessionari privati iscritti all'albo. Per il contribuente cambiano due cose: il tempo per reagire coincide con il termine di ricorso, e le somme crescono con oneri di riscossione e interessi di mora previsti dalla legge. La sospensione di centottanta giorni è il margine per trovare un accordo o chiedere la rateazione, ma non protegge da ipoteche e fermi, che rientrano tra le azioni cautelari escluse.
Come ci si difende
Il ricorso si propone alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto; dal 2024 non c'è più il reclamo-mediazione, quindi il ricorso si deposita subito dopo la notifica alla controparte. Se il pagamento immediato può causare un danno grave e irreparabile, si chiede la sospensione dell'atto impugnato (art. 47 D.Lgs. 546/1992), che il giudice decide di regola entro trenta giorni. In parallelo conviene presentare istanza di autotutela, che per alcuni vizi manifesti è obbligatoria dal 2024 secondo lo Statuto del contribuente, e verificare se il regolamento comunale ammette l'accertamento con adesione, che sospende i termini di novanta giorni e consente di ridurre le sanzioni. I vizi che ricorrono negli accertamenti comunali sono sempre gli stessi: la decadenza dei cinque anni; la notifica irregolare, spesso per raccomandata senza relata o a indirizzi non aggiornati; la motivazione per relationem senza allegazione delle delibere tariffarie; l'omessa indicazione del responsabile del procedimento o del soggetto che procederà alla riscossione; le tariffe deliberate fuori termine o non pubblicate; nella TARI le superfici e le categorie errate, i locali inutilizzabili, la doppia imposizione su immobili accatastati; nell'IMU l'errata qualificazione dell'area come edificabile, il mancato riconoscimento dell'abitazione principale, delle pertinenze o delle esenzioni, i comproprietari ignorati. Prima del ricorso è utile chiedere l'accesso agli atti e alle delibere, che gli enti devono pubblicare nel portale del federalismo fiscale.
Che cosa fare
- Controllare la data: anno del tributo e termine del 31 dicembre del quinto anno successivo; verificare la notifica e la sua regolarità.
- Leggere l'atto: motivazione, delibere richiamate e allegate, superfici e rendite, responsabile del procedimento, soggetto della riscossione, termine di pagamento.
- Scegliere entro 60 giorni: pagare (anche a rate), chiedere l'autotutela o l'adesione se prevista, o ricorrere con eventuale istanza di sospensione.
- Se si paga a rate: rispettare le scadenze, perché la decadenza fa perdere la sospensione e riapre l'esecuzione sull'intero residuo.
- Dopo l'esecutività: monitorare l'affidamento e i 180 giorni; contestare gli atti della riscossione per vizi propri e verificare i limiti degli importi minimi.
Negli accertamenti comunali la difesa comincia dal calendario: cinque anni per l'atto, sessanta giorni per reagire, e da quel momento l'atto è già un titolo esecutivo. L'imposta e i suoi presupposti sono nella pagina sui casi controversi dell'IMU e nella pagina su avvisi IMU e TARI; il processo nella pagina sul ricorso tributario e la richiesta di bloccare l'atto nella pagina sulla sospensione dell'atto impugnato; la correzione senza giudice nella pagina sull'autotutela.
Domande frequenti
Il Comune mi chiede l'IMU del 2018: può ancora farlo?
Dopo l'avviso arriva la cartella?
Posso pagare a rate?
Quanto costa pagare in ritardo?
Domande collegate
- Mi hanno notificato un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate: quanto tempo ho e che cosa posso fare?
- Mi è arrivata una cartella per una multa di cui non ho mai ricevuto il verbale: posso contestarla?
- Mi è arrivata una cartella esattoriale e non riesco a pagare tutto subito: cosa posso fare?
Fonti normative
- Art. 1 c. 161-165 L. 296/2006 — Accertamento dei tributi locali
- Art. 1 c. 792 L. 160/2019 — Accertamento esecutivo degli enti locali
- Art. 47 D.Lgs. 546/1992 — Sospensione dell'atto impugnato
- Art. 52 D.Lgs. 446/1997 — Potestà regolamentare degli enti locali
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Imposte e situazioni particolariL'IMU nei casi controversi: coniugi, comodato, inagibilità, terreniI casi IMU che finiscono in lite: coniugi in case diverse dopo Corte cost. 209/2022, comodato ai figli al 50%, inagibilità, aree edificabili, pensionati esteri.
- Multe e sanzioni amministrativeSanzioni su IMU e TARI: quanto si paga e come ridurle o contestarleOmesso versamento 25%, omessa dichiarazione 100-200%, infedele 50-100% (dal 2027 100% e 40%), acquiescenza a un terzo, ravvedimento, rottamazione locale 2026.
- Il processo tributarioIl ricorso alla Corte di giustizia tributaria: termini, forma, costiRicorso contro accertamenti e cartelle: 60 giorni dalla notifica, atti impugnabili, PEC e deposito in 30 giorni, difensore sopra 3.000 euro, contributo unificato.
- Il processo tributarioLa sospensione dell'atto impugnato nel processo tributarioDanno grave e irreparabile più fumus: istanza nel ricorso, camera di consiglio entro 30 giorni, decreto d'urgenza, ordinanza impugnabile in 15 giorni.
- AccertamentoL'autotutela tributaria obbligatoria e facoltativaL'autotutela tributaria (artt. 10-quater e 10-quinquies Statuto): annullamento obbligatorio per errori manifesti anche su atti definitivi, facoltativa, istanza, silenzio.
- Cartelle e riscossioneLa rateizzazione delle cartelle (art. 19 DPR 602/1973) dal 2025La rateizzazione delle cartelle (art. 19 DPR 602/1973): 84 rate su semplice richiesta fino a 120.000 euro, fino a 120 con ISEE, interessi 4,5%, decadenza con 8 rate.