In breve
- Chi perde rimborsa a chi vince le spese e il compenso dell'avvocato, liquidati dal giudice con i parametri del DM 55/2014 (art. 91 c.p.c.).
- Le spese liquidate non sono la parcella: il cliente paga al proprio avvocato il compenso pattuito e incassa dalla controparte quanto liquidato, di regola meno.
- Il giudice può compensare (art. 92): soccombenza reciproca, questione nuova, cambio di giurisprudenza, altre gravi ragioni; conciliazione = spese compensate.
- Distrazione (art. 93): la controparte paga direttamente l'avvocato non ancora pagato dal cliente.
- Controparte insolvente: il rimborso resta sulla carta e il cliente paga comunque il proprio avvocato.
La regola: chi perde rimborsa chi vince
«Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.»
La condanna alle spese segue la soccombenza: chi ha torto rimborsa a chi ha ragione il contributo unificato, le spese vive (notifiche, marche, copie, consulenze tecniche d'ufficio) e il compenso dell'avvocato, che il giudice liquida applicando le tabelle del decreto ministeriale sui parametri forensi (DM 55/2014, aggiornato nel 2018 e nel 2022): per ogni fase del processo (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale) un valore medio secondo lo scaglione di valore della causa, aumentabile fino al 50% o riducibile fino al 50% secondo complessità, urgenza, risultato e qualità degli atti (art. 4), più il 15% di spese generali (art. 2), la cassa previdenziale del 4% e l'IVA se il vincitore non può detrarla. Il valore della causa, per la liquidazione a carico del soccombente, è di regola quello della somma attribuita, non di quella domandata (art. 5). Il giudice può escludere le spese eccessive o superflue e condannare chi ha violato il dovere di lealtà anche se ha vinto (art. 92 c. 1). Nelle cause davanti al giudice di pace fino a 1.100 euro le spese liquidate non possono superare il valore della domanda (art. 91 c. 4). La regola vale per ogni grado e per ogni tipo di giudizio civile, con adattamenti nel processo del lavoro (dove il lavoratore soccombente è spesso esonerato se la sua posizione non era manifestamente infondata) e in quello amministrativo e tributario.
Spese liquidate e parcella: due conti diversi
Qui nasce l'equivoco più diffuso. La liquidazione del giudice regola il rapporto tra le parti del processo: quanto il soccombente deve al vincitore a titolo di rimborso. Il rapporto tra il cliente e il suo avvocato è regolato dal contratto d'opera professionale: il compenso pattuito per iscritto all'incarico, che la legge lascia libero (a tempo, forfettario, per fasi, a percentuale sul valore dell'affare, art. 13 c. 3 L. 247/2012), con il preventivo scritto obbligatorio (c. 5) e, in mancanza di accordo, i parametri ministeriali (c. 6). I due conti coincidono solo per caso: il giudice applica i valori medi, spesso ridotti, sul valore effettivo della decisione; l'avvocato ha pattuito con il cliente in base all'impegno previsto. Il cliente vincitore paga quindi la parcella e incassa dalla controparte le spese liquidate, trattenendo la differenza se le spese liquidate sono superiori (raro) o pagandola se sono inferiori (frequente). L'avvocato può chiedere al cliente meno di quanto liquidato, non di più di quanto pattuito. Se il compenso non era stato concordato per iscritto, si applicano anche tra cliente e avvocato i parametri, con il valore della domanda (art. 5 c. 2 DM 55/2014) e senza le riduzioni tipiche della liquidazione giudiziale: la parcella risulta di regola un po' più alta della liquidazione. Chiedere all'avvocato, nel preventivo, una stima delle spese che il giudice potrebbe liquidare è il modo per sapere prima quanto della parcella resterà a carico anche in caso di vittoria.
| Esito | Chi paga il mio avvocato | Che cosa incasso |
|---|---|---|
| Vittoria piena con condanna alle spese | Io, la parcella pattuita | Dalla controparte le spese liquidate (contributo, spese vive, compenso a parametri, 15%, CPA, IVA se non detraibile), se solvibile |
| Vittoria con spese compensate (parziale soccombenza, questione nuova, altre gravi ragioni) | Io, la parcella | Nulla, o la parte non compensata |
| Vittoria con distrazione (art. 93) | La controparte paga direttamente al mio avvocato le spese liquidate; io pago la differenza fino alla parcella | Nulla direttamente |
| Sconfitta | Io, la parcella; più le spese liquidate a favore della controparte | Nulla |
| Transazione o conciliazione | Io, secondo l'accordo con l'avvocato; salvo patto le spese tra le parti sono compensate; solidarietà delle parti verso tutti gli avvocati (art. 13 c. 8 L. 247) | Secondo la transazione |
| Vittoria con gratuito patrocinio | Lo Stato paga l'avvocato; il cliente nulla | Le spese liquidate vanno allo Stato (art. 133 DPR 115/2002) |
| Lite temeraria della controparte (art. 96) | Io, la parcella | Spese più risarcimento e somma equitativa; la controparte paga anche 500-5.000 euro alla cassa delle ammende |
Quando il giudice compensa
«Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.»
La compensazione è l'eccezione che svuota la vittoria: il giudice decide che ciascuno si tenga le proprie spese. I casi legali sono la soccombenza reciproca (il vincitore ha perso su qualche domanda o ha ottenuto molto meno di quanto chiedeva), l'assoluta novità della questione e il mutamento della giurisprudenza; la Corte costituzionale (sent. 77/2018) ha aggiunto le «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni», da motivare espressamente, come la particolare incertezza della lite o la condotta processuale delle parti. La compensazione può essere parziale (per esempio due terzi a carico del soccombente) e deve essere motivata: la sentenza che compensa senza dire perché è impugnabile sul capo delle spese. Se le parti si conciliano davanti al giudice, le spese si intendono compensate salvo che il verbale disponga altrimenti (c. 3). Per il cliente la compensazione significa che la parcella del proprio avvocato resta interamente a suo carico anche se ha vinto nel merito: è il rischio da mettere in conto nelle cause con esito incerto o con molte domande.
Distrazione, insolvenza, transazione
L'avvocato «antistatario» è quello che dichiara in giudizio di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, e chiede che il giudice li distragga a suo favore (art. 93): la sentenza condanna il soccombente a pagare direttamente a lui. Per il cliente non cambia il totale: paga al proprio avvocato la differenza tra la parcella e quanto questi incassa dalla controparte; se ha già pagato tutto, chiede la revoca della distrazione con il procedimento di correzione. La distrazione tutela l'avvocato contro il cliente che incassa le spese e non lo paga. L'insolvenza della controparte è il rischio maggiore: la condanna alle spese è un titolo esecutivo, ma se il soccombente non ha beni il credito non si incassa, e il cliente ha comunque il debito verso il proprio avvocato; la valutazione della solvibilità della controparte (visure, protesti, pignoramenti) va fatta prima di iniziare, e nelle cause contro soggetti a rischio si concordano compensi che tengano conto dell'incertezza dell'incasso, anche con una quota a esito. La transazione ha una regola propria: quando una controversia in corso viene definita con un accordo, in qualsiasi forma, «le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori» (art. 13 c. 8 L. 247/2012), salvo rinuncia espressa: la controparte con cui si transige può trovarsi a pagare l'avvocato dell'altro, e viceversa; per questo le transazioni prevedono di regola la rinuncia al beneficio della solidarietà e la clausola sulle spese. Il compenso «subordinato all'esito» è lecito nella forma della percentuale sul valore dell'affare (c. 3), non in quella della quota del bene litigioso (patto di quota lite, vietato dal c. 4); con i clienti forti (banche, assicurazioni, grandi imprese, PA) vale la disciplina dell'equo compenso della L. 49/2023, che rende nulle le pattuizioni sotto i parametri.
Il penale e il gratuito patrocinio
Nel processo penale la persona offesa costituita parte civile ottiene, con la condanna dell'imputato, la liquidazione delle spese di costituzione e difesa a carico di questo (art. 541 c.p.p.), con la stessa distanza tra liquidazione e parcella; se l'imputato è assolto, la parte civile può essere condannata alle spese solo in caso di colpa grave. L'imputato assolto non ha diritto al rimborso delle spese di difesa, salvo la riparazione per l'ingiusta detenzione e le ipotesi speciali (rimborso fino a 10.500 euro per gli assolti con sentenza definitiva ex L. 178/2020, per i processi definiti dal 2021, nei limiti del fondo). Chi è ammesso al gratuito patrocinio non paga il proprio avvocato, che è liquidato dallo Stato con i parametri ridotti (art. 82 DPR 115/2002) e non può chiedere altro al cliente a pena di illecito disciplinare; se l'ammesso vince, le spese liquidate a suo favore sono pagate dal soccombente allo Stato (art. 133) e, se la vittoria lo ha messo in condizione di pagare, lo Stato può rivalersi sull'ammesso stesso (art. 134). La pagina sul gratuito patrocinio spiega i limiti di reddito.
Che cosa chiedere prima di iniziare
- Preventivo scritto con il compenso per fase, le spese vive stimate, il contributo unificato e la stima di ciò che il giudice potrebbe liquidare in caso di vittoria (preventivo obbligatorio).
- Rischio di compensazione: la causa ha più domande? La questione è nuova? Quanto è probabile una vittoria parziale?
- Solvibilità della controparte: visure e verifiche prima di investire; senza patrimonio, la condanna alle spese vale poco.
- Distrazione: chiarire se l'avvocato la chiederà e come si regoleranno gli incassi.
- Transazione: prevedere nell'accordo la clausola sulle spese e la rinuncia alla solidarietà ex art. 13 c. 8; concordare con l'avvocato il compenso in caso di chiusura anticipata.
- Dopo la sentenza: notificarla con precetto per riscuotere le spese; contestare la liquidazione o la compensazione immotivata con l'impugnazione del capo delle spese.
La risposta alla domanda del titolo è dunque: il mio avvocato lo pago io, e se vinco la controparte mi rimborsa una parte, calcolata dal giudice, che incasso se la controparte ha di che pagare. Le regole della condanna alle spese sono nella pagina su chi paga le spese di una causa; i parametri in cifre nella pagina su quanto costa un avvocato; le contestazioni sul compenso nella pagina sulla parcella contestata.
Domande frequenti
Ho vinto e il giudice ha liquidato 3.000 euro di spese, ma il mio avvocato me ne chiede 5.000: è corretto?
Le spese sono state compensate: che cosa significa per me?
La controparte è stata condannata alle spese ma non ha nulla: chi paga?
Che cos'è la «distrazione delle spese» che vedo in sentenza?
Abbiamo transato prima della sentenza «a spese compensate»: devo ancora pagare il mio avvocato?
Domande collegate
- L'avvocato mi ha mandato una parcella molto più alta del previsto e non mi aveva mai dato un preventivo scritto: cosa posso fare?
- Il mio vicino fa rumori continui che arrivano in casa mia: a quale giudice devo rivolgermi?
- Devo affidare una causa a un avvocato ma non conosco nessuno: come verifico che sia affidabile e che cosa gli chiedo al primo incontro?
Fonti normative
- Art. 91 c.p.c. — Condanna alle spese
- Art. 92 c.p.c. — Compensazione delle spese
- Art. 93 c.p.c. — Distrazione delle spese
- Art. 96 c.p.c. — Responsabilità aggravata
- Art. 13 L. 247/2012 — Conferimento dell'incarico e compenso
- DM 10 marzo 2014, n. 55 — Parametri per la liquidazione dei compensi (artt. 2, 4, 5)
- Corte cost. 19 aprile 2018, n. 77 — Compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Il processo civileSpese di lite: chi paga le spese di una causa civileChi paga le spese di una causa civile: soccombenza (art. 91 c.p.c.), parametri DM 55/2014, compensazione (art. 92), proposta conciliativa rifiutata.
- Costi e gratuito patrocinioQuanto costa un avvocato: i parametri in cifreAccordo scritto e preventivo obbligatorio, i parametri per fase e scaglione, esempi per le cause più comuni, spese forfettarie, CPA, IVA e spese vive.
- Costi e gratuito patrocinioIl preventivo scritto è obbligatorioDal 2017 l'avvocato deve comunicare per iscritto il costo prevedibile (art. 13, c. 5, L. 247/2012): compenso, spese vive e forfettarie, oneri.
- Costi e gratuito patrocinioLa parcella è troppo alta: come si contestaAccordo scritto e preventivo, parametri DM 55/2014, conciliazione all'ordine, parere di congruità.
- Costi e gratuito patrocinioIl gratuito patrocinio nel processo civileSoglia di 13.659,64 euro di reddito familiare, domanda al Consiglio dell'ordine, ammissione in dieci giorni, avvocato dall'elenco, cosa copre, revoca e controlli, spese di soccombenza.
- Costi e gratuito patrocinioLe spese vive: contributo unificato, marche, notifiche, CTU, copieTutti i costi di una causa oltre la parcella: contributo e 27 euro forfettari, notifiche, copie, consulenza tecnica, imposta di registro sulla sentenza (3%).