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Se vinco, chi paga il mio avvocato?

Chi vince una causa ottiene la condanna dell'altra parte a rimborsargli le spese, compreso il compenso del proprio avvocato. Ma le spese liquidate dal giudice sono calcolate con i parametri ministeriali e non coincidono con la parcella concordata; il giudice può compensarle in tutto o in parte; e la controparte condannata deve anche essere in grado di pagare. Il cliente resta comunque debitore del proprio avvocato per l'intero compenso pattuito: la condanna alle spese è un rimborso che, quando arriva, riduce la spesa. Chi lo sa prima evita la sorpresa più comune dopo una causa vinta.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 9 min

In breve

  • Chi perde rimborsa a chi vince le spese e il compenso dell'avvocato, liquidati dal giudice con i parametri del DM 55/2014 (art. 91 c.p.c.).
  • Le spese liquidate non sono la parcella: il cliente paga al proprio avvocato il compenso pattuito e incassa dalla controparte quanto liquidato, di regola meno.
  • Il giudice può compensare (art. 92): soccombenza reciproca, questione nuova, cambio di giurisprudenza, altre gravi ragioni; conciliazione = spese compensate.
  • Distrazione (art. 93): la controparte paga direttamente l'avvocato non ancora pagato dal cliente.
  • Controparte insolvente: il rimborso resta sulla carta e il cliente paga comunque il proprio avvocato.

La regola: chi perde rimborsa chi vince

Art. 91, primo comma, c.p.c.

«Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.»

La condanna alle spese segue la soccombenza: chi ha torto rimborsa a chi ha ragione il contributo unificato, le spese vive (notifiche, marche, copie, consulenze tecniche d'ufficio) e il compenso dell'avvocato, che il giudice liquida applicando le tabelle del decreto ministeriale sui parametri forensi (DM 55/2014, aggiornato nel 2018 e nel 2022): per ogni fase del processo (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale) un valore medio secondo lo scaglione di valore della causa, aumentabile fino al 50% o riducibile fino al 50% secondo complessità, urgenza, risultato e qualità degli atti (art. 4), più il 15% di spese generali (art. 2), la cassa previdenziale del 4% e l'IVA se il vincitore non può detrarla. Il valore della causa, per la liquidazione a carico del soccombente, è di regola quello della somma attribuita, non di quella domandata (art. 5). Il giudice può escludere le spese eccessive o superflue e condannare chi ha violato il dovere di lealtà anche se ha vinto (art. 92 c. 1). Nelle cause davanti al giudice di pace fino a 1.100 euro le spese liquidate non possono superare il valore della domanda (art. 91 c. 4). La regola vale per ogni grado e per ogni tipo di giudizio civile, con adattamenti nel processo del lavoro (dove il lavoratore soccombente è spesso esonerato se la sua posizione non era manifestamente infondata) e in quello amministrativo e tributario.

Spese liquidate e parcella: due conti diversi

Qui nasce l'equivoco più diffuso. La liquidazione del giudice regola il rapporto tra le parti del processo: quanto il soccombente deve al vincitore a titolo di rimborso. Il rapporto tra il cliente e il suo avvocato è regolato dal contratto d'opera professionale: il compenso pattuito per iscritto all'incarico, che la legge lascia libero (a tempo, forfettario, per fasi, a percentuale sul valore dell'affare, art. 13 c. 3 L. 247/2012), con il preventivo scritto obbligatorio (c. 5) e, in mancanza di accordo, i parametri ministeriali (c. 6). I due conti coincidono solo per caso: il giudice applica i valori medi, spesso ridotti, sul valore effettivo della decisione; l'avvocato ha pattuito con il cliente in base all'impegno previsto. Il cliente vincitore paga quindi la parcella e incassa dalla controparte le spese liquidate, trattenendo la differenza se le spese liquidate sono superiori (raro) o pagandola se sono inferiori (frequente). L'avvocato può chiedere al cliente meno di quanto liquidato, non di più di quanto pattuito. Se il compenso non era stato concordato per iscritto, si applicano anche tra cliente e avvocato i parametri, con il valore della domanda (art. 5 c. 2 DM 55/2014) e senza le riduzioni tipiche della liquidazione giudiziale: la parcella risulta di regola un po' più alta della liquidazione. Chiedere all'avvocato, nel preventivo, una stima delle spese che il giudice potrebbe liquidare è il modo per sapere prima quanto della parcella resterà a carico anche in caso di vittoria.

EsitoChi paga il mio avvocatoChe cosa incasso
Vittoria piena con condanna alle speseIo, la parcella pattuitaDalla controparte le spese liquidate (contributo, spese vive, compenso a parametri, 15%, CPA, IVA se non detraibile), se solvibile
Vittoria con spese compensate (parziale soccombenza, questione nuova, altre gravi ragioni)Io, la parcellaNulla, o la parte non compensata
Vittoria con distrazione (art. 93)La controparte paga direttamente al mio avvocato le spese liquidate; io pago la differenza fino alla parcellaNulla direttamente
SconfittaIo, la parcella; più le spese liquidate a favore della controparteNulla
Transazione o conciliazioneIo, secondo l'accordo con l'avvocato; salvo patto le spese tra le parti sono compensate; solidarietà delle parti verso tutti gli avvocati (art. 13 c. 8 L. 247)Secondo la transazione
Vittoria con gratuito patrocinioLo Stato paga l'avvocato; il cliente nullaLe spese liquidate vanno allo Stato (art. 133 DPR 115/2002)
Lite temeraria della controparte (art. 96)Io, la parcellaSpese più risarcimento e somma equitativa; la controparte paga anche 500-5.000 euro alla cassa delle ammende

Quando il giudice compensa

Art. 92, secondo comma, c.p.c.

«Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.»

La compensazione è l'eccezione che svuota la vittoria: il giudice decide che ciascuno si tenga le proprie spese. I casi legali sono la soccombenza reciproca (il vincitore ha perso su qualche domanda o ha ottenuto molto meno di quanto chiedeva), l'assoluta novità della questione e il mutamento della giurisprudenza; la Corte costituzionale (sent. 77/2018) ha aggiunto le «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni», da motivare espressamente, come la particolare incertezza della lite o la condotta processuale delle parti. La compensazione può essere parziale (per esempio due terzi a carico del soccombente) e deve essere motivata: la sentenza che compensa senza dire perché è impugnabile sul capo delle spese. Se le parti si conciliano davanti al giudice, le spese si intendono compensate salvo che il verbale disponga altrimenti (c. 3). Per il cliente la compensazione significa che la parcella del proprio avvocato resta interamente a suo carico anche se ha vinto nel merito: è il rischio da mettere in conto nelle cause con esito incerto o con molte domande.

Distrazione, insolvenza, transazione

L'avvocato «antistatario» è quello che dichiara in giudizio di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, e chiede che il giudice li distragga a suo favore (art. 93): la sentenza condanna il soccombente a pagare direttamente a lui. Per il cliente non cambia il totale: paga al proprio avvocato la differenza tra la parcella e quanto questi incassa dalla controparte; se ha già pagato tutto, chiede la revoca della distrazione con il procedimento di correzione. La distrazione tutela l'avvocato contro il cliente che incassa le spese e non lo paga. L'insolvenza della controparte è il rischio maggiore: la condanna alle spese è un titolo esecutivo, ma se il soccombente non ha beni il credito non si incassa, e il cliente ha comunque il debito verso il proprio avvocato; la valutazione della solvibilità della controparte (visure, protesti, pignoramenti) va fatta prima di iniziare, e nelle cause contro soggetti a rischio si concordano compensi che tengano conto dell'incertezza dell'incasso, anche con una quota a esito. La transazione ha una regola propria: quando una controversia in corso viene definita con un accordo, in qualsiasi forma, «le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori» (art. 13 c. 8 L. 247/2012), salvo rinuncia espressa: la controparte con cui si transige può trovarsi a pagare l'avvocato dell'altro, e viceversa; per questo le transazioni prevedono di regola la rinuncia al beneficio della solidarietà e la clausola sulle spese. Il compenso «subordinato all'esito» è lecito nella forma della percentuale sul valore dell'affare (c. 3), non in quella della quota del bene litigioso (patto di quota lite, vietato dal c. 4); con i clienti forti (banche, assicurazioni, grandi imprese, PA) vale la disciplina dell'equo compenso della L. 49/2023, che rende nulle le pattuizioni sotto i parametri.

Il penale e il gratuito patrocinio

Nel processo penale la persona offesa costituita parte civile ottiene, con la condanna dell'imputato, la liquidazione delle spese di costituzione e difesa a carico di questo (art. 541 c.p.p.), con la stessa distanza tra liquidazione e parcella; se l'imputato è assolto, la parte civile può essere condannata alle spese solo in caso di colpa grave. L'imputato assolto non ha diritto al rimborso delle spese di difesa, salvo la riparazione per l'ingiusta detenzione e le ipotesi speciali (rimborso fino a 10.500 euro per gli assolti con sentenza definitiva ex L. 178/2020, per i processi definiti dal 2021, nei limiti del fondo). Chi è ammesso al gratuito patrocinio non paga il proprio avvocato, che è liquidato dallo Stato con i parametri ridotti (art. 82 DPR 115/2002) e non può chiedere altro al cliente a pena di illecito disciplinare; se l'ammesso vince, le spese liquidate a suo favore sono pagate dal soccombente allo Stato (art. 133) e, se la vittoria lo ha messo in condizione di pagare, lo Stato può rivalersi sull'ammesso stesso (art. 134). La pagina sul gratuito patrocinio spiega i limiti di reddito.

Che cosa chiedere prima di iniziare

  1. Preventivo scritto con il compenso per fase, le spese vive stimate, il contributo unificato e la stima di ciò che il giudice potrebbe liquidare in caso di vittoria (preventivo obbligatorio).
  2. Rischio di compensazione: la causa ha più domande? La questione è nuova? Quanto è probabile una vittoria parziale?
  3. Solvibilità della controparte: visure e verifiche prima di investire; senza patrimonio, la condanna alle spese vale poco.
  4. Distrazione: chiarire se l'avvocato la chiederà e come si regoleranno gli incassi.
  5. Transazione: prevedere nell'accordo la clausola sulle spese e la rinuncia alla solidarietà ex art. 13 c. 8; concordare con l'avvocato il compenso in caso di chiusura anticipata.
  6. Dopo la sentenza: notificarla con precetto per riscuotere le spese; contestare la liquidazione o la compensazione immotivata con l'impugnazione del capo delle spese.

La risposta alla domanda del titolo è dunque: il mio avvocato lo pago io, e se vinco la controparte mi rimborsa una parte, calcolata dal giudice, che incasso se la controparte ha di che pagare. Le regole della condanna alle spese sono nella pagina su chi paga le spese di una causa; i parametri in cifre nella pagina su quanto costa un avvocato; le contestazioni sul compenso nella pagina sulla parcella contestata.

Domande frequenti

Ho vinto e il giudice ha liquidato 3.000 euro di spese, ma il mio avvocato me ne chiede 5.000: è corretto?
Sì, se i 5.000 erano il compenso pattuito nel preventivo: la liquidazione del giudice regola solo quanto la controparte deve rimborsarti, con i parametri ministeriali e i valori medi, mentre il rapporto con il tuo avvocato è regolato dal contratto. Incassi i 3.000 dalla controparte e paghi la differenza. Se non c'era un accordo scritto, il compenso dovuto al tuo avvocato si calcola anch'esso con i parametri (art. 13 c. 6 L. 247/2012), e di regola non si discosta molto dalla liquidazione.
Le spese sono state compensate: che cosa significa per me?
Che ciascuna parte paga il proprio avvocato e le proprie spese, anche se hai vinto: il giudice può compensarle per soccombenza reciproca, novità della questione, mutamento di giurisprudenza o altre gravi ed eccezionali ragioni (art. 92 c. 2, Corte cost. 77/2018). La compensazione si impugna insieme alla sentenza se manca la motivazione; il debito verso il tuo avvocato resta intero.
La controparte è stata condannata alle spese ma non ha nulla: chi paga?
Tu. La condanna alle spese è un credito verso il soccombente, da riscuotere con precetto e pignoramento se non paga; se è insolvente il credito resta sulla carta e il compenso del tuo avvocato lo devi comunque. Per questo prima della causa si valuta la solvibilità della controparte e si concordano con l'avvocato compensi commisurati al rischio.
Che cos'è la «distrazione delle spese» che vedo in sentenza?
L'avvocato che non è stato pagato dal cliente può chiedere al giudice che le spese liquidate siano attribuite direttamente a lui («antistatario», art. 93 c.p.c.): la controparte gliele paga direttamente e il cliente non le incassa; se il cliente aveva già pagato il proprio avvocato può chiedere la revoca. È un modo per garantire l'avvocato, non un costo aggiuntivo per il cliente.
Abbiamo transato prima della sentenza «a spese compensate»: devo ancora pagare il mio avvocato?
Sì: la clausola regola i rapporti tra le parti, non quello con il tuo avvocato, che va pagato secondo l'accordo o i parametri per l'attività svolta. In più, quando una causa si chiude con un accordo, le parti sono solidalmente obbligate verso tutti gli avvocati costituiti negli ultimi tre anni per i compensi ancora dovuti (art. 13 c. 8 L. 247/2012), salvo rinuncia: l'avvocato non pagato può chiedere anche alla controparte.

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Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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