In breve
- La regola: la residenza abituale del figlio è una decisione «di maggiore interesse» da assumere di comune accordo; in caso di disaccordo decide il giudice (art. 337-ter, c. 3, c.c.); vale nell'affidamento condiviso e, salvo diversa statuizione, anche in quello esclusivo (art. 337-quater).
- Il genitore è libero, il figlio no: chi ha il collocamento può trasferirsi, ma può portare con sé il figlio solo con il consenso dell'altro o con l'autorizzazione del tribunale, che valuta l'interesse concreto del minore e la tutela della bigenitorialità (Cass. 12282/2024, 2941/2025, 11378/2026).
- Trasferimento unilaterale in Italia: non è reato, ma è violazione grave: ordine di rientro, cambio di collocamento, ammonimento, sanzioni fino a 5.000 euro e risarcimento (art. 473-bis.39 c.p.c.).
- All'estero: reato di sottrazione e trattenimento di minore all'estero (art. 574-bis c.p., 1-4 anni) e procedura di rientro della Convenzione dell'Aja 1980 e del Regolamento (UE) 2019/1111.
- Come si fa bene: accordo scritto con nuovo calendario, ripartizione delle spese di viaggio e mantenimento, omologato o depositato; oppure ricorso di modifica con richiesta di autorizzazione e piano di frequentazione «compensativo».
La regola e i criteri del giudice
«La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. […] Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento».
Il collocamento prevalente presso un genitore non gli dà il potere di decidere dove il figlio vive: la legge, dal 2013, include espressamente «la scelta della residenza abituale del minore» tra le decisioni comuni, e la giurisprudenza lo legge insieme al diritto del figlio, sancito dal primo comma, a un rapporto «equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori» e all'art. 8 della CEDU. Il conflitto è tra due diritti veri: quello del genitore, garantito dalla Costituzione, di scegliere la propria residenza e di rifarsi una vita (lavoro, nuovo partner, famiglia d'origine), e quello del figlio a non perdere l'altro genitore. La Cassazione ha chiarito che la libertà del genitore non può essere «valutata negativamente» in sé, ma non può neppure imporre al figlio la perdita del rapporto: il giudice deve compiere una valutazione comparativa concreta e, dove autorizza, prevedere misure compensative (periodi estivi e festivi lunghi con l'altro genitore, calendario di viaggi, ripartizione dei costi, contatti quotidiani a distanza); l'ordinanza 12282/2024 ha annullato un'autorizzazione a trasferirsi a 850 km con tre figli perché la corte d'appello non aveva considerato che la distanza impediva ogni frequentazione ordinaria, e la decisione 11378/2026, sullo stesso caso dopo il rinvio, ha fissato il principio per cui il trasferimento non viola di per sé la bigenitorialità se l'interesse del minore è accertato in concreto e sono adottate misure adeguate. La sentenza 2941/2025 ha aggiunto la continuità ambientale: la stabilità di scuola, amicizie e affetti del figlio è un bene da preservare, e il trasferimento va autorizzato solo se il nuovo contesto assicura una stabilità pari o superiore.
In pratica contano: i motivi del trasferimento (un lavoro reale, la famiglia d'origine di sostegno, un nuovo nucleo, non l'allontanamento dall'ex), l'età del figlio (i piccoli seguono più facilmente il genitore di riferimento; gli adolescenti sono ascoltati e il loro radicamento pesa), la distanza e i tempi e costi reali di viaggio, la qualità del rapporto con l'altro genitore e il suo effettivo esercizio delle visite, la disponibilità del genitore che parte a farsi carico di trasporti e a garantire i contatti, l'eventuale disponibilità dell'altro a trasferirsi a sua volta. Se l'interesse del figlio è restare, il giudice non vieta al genitore di partire: dispone che il figlio resti collocato presso l'altro, con un calendario adeguato per chi si è trasferito.
Le tre strade
| Strada | Come | Conseguenze | Norma |
|---|---|---|---|
| Accordo | consenso scritto dell'altro genitore con nuovo calendario, ripartizione delle spese di viaggio, eventuale revisione del mantenimento; deposito congiunto per la modifica delle condizioni o negoziazione assistita | trasferimento legittimo; l'accordo modificato è titolo esecutivo e vincola entrambi | art. 337-ter, c. 3; art. 473-bis.29 c.p.c.; art. 6 DL 132/2014 |
| Autorizzazione del giudice | ricorso di modifica (o domanda nel giudizio pendente) con i motivi, il progetto di vita nel nuovo luogo (casa, scuola, lavoro) e un piano di frequentazione compensativo; possibile ascolto del minore e CTU; provvedimenti provvisori | autorizzazione con nuove condizioni, o diniego con conferma del collocamento (eventualmente presso l'altro genitore se il primo parte comunque) | art. 337-ter; artt. 473-bis.29, 473-bis.22 c.p.c. |
| Trasferimento unilaterale in Italia | — | ricorso urgente dell'altro genitore anche con provvedimento indifferibile (art. 473-bis.15); ordine di rientro del minore; modifica del collocamento; ammonimento, risarcimento, sanzione fino a 5.000 euro alla Cassa delle ammende (art. 473-bis.39); valutazione negativa per l'affidamento; niente reato salvo che si impedisca del tutto all'altro genitore l'esercizio della responsabilità (art. 574 c.p., a querela) | art. 337-ter, c. 3; artt. 473-bis.15 e 39 c.p.c.; art. 574 c.p. |
| Trasferimento o trattenimento all'estero senza consenso | — | reato dell'art. 574-bis c.p. (1-4 anni; sospensione dalla responsabilità genitoriale se il giudice lo ritiene nell'interesse del minore, dopo Corte cost. 102/2020); procedura di rientro della Convenzione dell'Aja 1980 (Autorità centrale, decisione del giudice dello Stato di rifugio entro 6 settimane) e del Regolamento 2019/1111 nell'UE | art. 574-bis c.p.; L. 64/1994; Reg. (UE) 2019/1111 |
Il tempo gioca contro chi si muove senza titolo: il figlio che si è già ambientato nella nuova città rende il rientro traumatico, e i giudici lo sanno, ma proprio per questo la giurisprudenza recente rifiuta di premiare il fatto compiuto, ordinando il rientro quando il trasferimento è recente e sanzionando il genitore che ha creato la situazione. Per il genitore che subisce il trasferimento la mossa giusta è il ricorso immediato, con richiesta di provvedimenti urgenti; per quello che vuole partire, la richiesta preventiva, con un progetto credibile e un calendario generoso per l'altro.
Che cosa fare
- Prima di decidere: parlarne con l'altro genitore e, se possibile, con un mediatore familiare; un accordo scritto e depositato evita mesi di causa e un esito incerto.
- Preparare la richiesta: contratto di lavoro o motivo documentato, casa, scuola già individuata, rete familiare, piano di frequentazione con giorni, festività, vacanze, modalità di viaggio e chi paga; proporre la revisione del mantenimento tenendo conto dei costi di trasporto.
- Chiedere i provvedimenti provvisori se il trasferimento ha una scadenza (inizio dell'anno scolastico, assunzione): il giudice può autorizzare in via temporanea con ordinanza (art. 473-bis.22).
- Se l'altro parte con il figlio: ricorso urgente con richiesta di rientro e di collocamento, denuncia solo nei casi di sottrazione effettiva; all'estero, istanza all'Autorità centrale (Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile) per il rientro ex Convenzione dell'Aja entro un anno dalla sottrazione.
- Documenti del minore: non firmare assensi al passaporto o all'espatrio senza un accordo scritto sulle date di rientro; in caso di rischio, chiedere il divieto di espatrio e la segnalazione alla frontiera.
Le regole dell'affidamento e del collocamento sono nella pagina sull'affidamento condiviso; come si modificano le condizioni nella pagina sulla revisione; i rimedi contro il genitore che non rispetta i provvedimenti nella pagina sull'inadempimento; i trasferimenti all'estero nella pagina sulla sottrazione internazionale.
Domande frequenti
Ho trovato lavoro a 500 km: posso trasferirmi con mio figlio se l'altro genitore non è d'accordo?
Se mi trasferisco lo stesso, che cosa rischio?
Quali criteri usa il giudice per autorizzare?
Serve il consenso dell'altro genitore anche per una vacanza o per il passaporto?
Domande collegate
- Nel mio atto di nascita il nome è scritto male: devo per forza andare in tribunale per correggerlo?
- Ci stiamo separando consensualmente: possiamo chiedere già adesso anche il divorzio, senza fare due cause?
- Il mio ex marito ha perso il lavoro e ha smesso di pagarmi l'assegno: può farlo o commette un reato?
Fonti normative
- Art. 337-ter c.c. — Provvedimenti riguardo ai figli
- Art. 337-quater c.c. — Affidamento a un solo genitore
- Art. 473-bis.29 c.p.c. — Modificabilità dei provvedimenti
- Art. 473-bis.39 c.p.c. — Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni
- Art. 574-bis c.p. — Sottrazione e trattenimento di minore all'estero
- L. 64/1994 — Ratifica della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Figli, affidamento e mantenimentoL'affidamento condiviso dei figliBigenitorialità, collocamento e residenza, calendario e tempi, decisioni importanti e ordinarie, piano genitoriale, affido esclusivo, ascolto del minore, CTU, violazioni.
- Figli, affidamento e mantenimentoL'affidamento esclusivo e superesclusivoQuando il condiviso è contrario all'interesse del minore: violenza, disinteresse, dipendenze; effetti sulle decisioni, superesclusivo, domanda pretestuosa e art. 96.
- Separazione e divorzioModificare le condizioni di separazione e divorzioLa revisione di assegni, affidamento e casa per giustificati motivi sopravvenuti (art. 473-bis.29 c.p.c.): motivi, ricorso al tribunale, provvedimenti urgenti.
- Figli, affidamento e mantenimentoLa sottrazione internazionale di minori: la Convenzione dell'Aja e il rientroIl figlio portato o trattenuto all'estero: rientro con la Convenzione dell'Aja entro un anno, eccezioni dell'art. 13, procedura italiana in 30 giorni (L. 64/1994).
- Figli, affidamento e mantenimentoIl genitore che non rispetta le regole: ammonizione, risarcimento, sanzioniAmmonimento, astreinte ex art. 614-bis, sanzione da 75 a 5.000 euro, risarcimento al genitore e al figlio, modifica dell'affido, attuazione coattiva, art. 388 c.p.
- Figli, affidamento e mantenimentoL'assegno di mantenimento per i figli: come si calcolaI criteri dell'art. 337-ter, il mantenimento diretto, le tabelle dei tribunali, spese straordinarie, ISTAT, indagini sui redditi, maggiorenni, modifica, mancato pagamento.
- Separazione e divorzioL'assegnazione della casa coniugaleL'assegnazione della casa familiare (art. 337-sexies c.c.): al genitore con cui vivono i figli, chiunque sia il proprietario; senza figli no; revoca, spese, IMU.
- Separazione e divorzioLa mediazione familiarePercorso volontario con un mediatore dell'elenco del tribunale (art. 473-bis.10 c.p.c.), riservato, vietato con violenze; differenze con la mediazione civile, costi.
- Figli, affidamento e mantenimentoIl diritto di visita: calendario, festività, vacanze, telefonateIl calendario nel piano genitoriale (473-bis.12): weekend alternati, infrasettimanali, vacanze e feste, figli piccoli, distanza, ascolto del minore, sanzioni.