In breve
- Affido familiare: accoglienza temporanea di un minore la cui famiglia è in difficoltà, per favorirne il rientro.
- Consensuale con i genitori (servizio sociale e giudice tutelare) o giudiziale (tribunale per i minorenni).
- Durata: fino a 24 mesi, prorogabile se l'interruzione sarebbe gravemente dannosa.
- I genitori restano genitori; l'affidatario cura la vita quotidiana, scuola e salute.
- Continuità affettiva: i legami con gli affidatari contano anche dopo.
Quando si ricorre all'affido
«Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.»
L'affido presuppone una difficoltà temporanea della famiglia d'origine e il fallimento, o l'insufficienza, degli interventi di sostegno. Si può affidare il minore a una famiglia, anche di parenti, o a una persona singola; solo se non è possibile, a una comunità di tipo familiare, e per i bambini sotto i sei anni l'inserimento in struttura può avvenire solo in comunità di tipo familiare. La legge vieta l'affido a parenti o affini di giudici, consulenti e assistenti sociali che hanno partecipato al procedimento. Quando c'è una situazione di abbandono non temporanea si apre invece il procedimento di adottabilità.
Affido consensuale e affido disposto dal giudice
| Consensuale | Giudiziale | |
|---|---|---|
| Chi lo dispone | Il servizio sociale, con il consenso dei genitori o del tutore; il giudice tutelare lo rende esecutivo | Il tribunale per i minorenni, quando manca il consenso, applicando gli artt. 330 e seguenti c.c. |
| Ascolto del minore | Il minore di 12 anni, o più piccolo se capace di discernimento, è sentito | Idem, nel procedimento |
| Vigilanza | Servizio sociale, che riferisce al giudice tutelare | Servizio sociale, che riferisce al tribunale |
Il provvedimento deve indicare i motivi, i poteri dell'affidatario, i modi in cui genitori e altri familiari mantengono i rapporti con il minore, il servizio sociale responsabile del programma e la durata presumibile; il servizio riferisce ogni sei mesi sull'andamento e sulle condizioni della famiglia d'origine (art. 4, c. 3). Quando la responsabilità genitoriale viene limitata, il tribunale può anche affidare il minore al servizio sociale, indicando chi lo ospita e quali atti possono compiere il servizio, il collocatario, i genitori e il curatore, sempre per non più di ventiquattro mesi (art. 5-bis). Sul minore e sui suoi rapporti con i genitori si vedano anche le pagine sull'ascolto del minore e sulla responsabilità genitoriale.
Durata, fine dell'affido e continuità affettiva
La durata presumibile non può superare ventiquattro mesi. Prima della scadenza il servizio sociale può segnalare al pubblico ministero l'opportunità di una proroga, che il tribunale per i minorenni dispone se l'interruzione recherebbe grave pregiudizio al minore (art. 4, c. 4). L'affido cessa alla scadenza, o prima, quando le difficoltà della famiglia d'origine sono superate o quando continuare nuoce al minore (art. 4, c. 5). La legge sulla continuità affettiva (L. 173/2015) ha stabilito che, se durante un lungo affido il minore è dichiarato adottabile e gli affidatari chiedono di adottarlo avendone i requisiti, il tribunale tiene conto dei legami consolidati; e che, se il minore torna a casa o va in un'altra famiglia, le relazioni positive nate durante l'affido vanno tutelate nel suo interesse (art. 4, c. 5-bis e 5-ter).
Diritti e doveri degli affidatari
L'affidatario accoglie il minore, provvede al suo mantenimento, educazione e istruzione tenendo conto delle indicazioni dei genitori non decaduti e delle prescrizioni dell'autorità, e ha i poteri necessari nei rapporti con la scuola e con i servizi sanitari (art. 5). Deve essere convocato, a pena di nullità, nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale, sull'affidamento e sull'adottabilità del minore. Stato, regioni ed enti locali possono sostenere economicamente la famiglia affidataria.
- Contattare il servizio sociale del Comune per i percorsi di affido e sostegno.
- Chiarire il progetto: obiettivi, durata, rapporti con la famiglia d'origine.
- Verificare il provvedimento del giudice tutelare o del tribunale e i poteri attribuiti.
- Documentare l'andamento per le relazioni semestrali.
- Chiedere l'assistenza di un avvocato nei procedimenti davanti al tribunale per i minorenni.
Domande frequenti
Se affido mio figlio, perdo la responsabilità genitoriale?
Quanto dura l'affido?
Gli affidatari possono adottare il bambino?
Gli affidatari hanno voce nei procedimenti sul minore?
Domande collegate
Fonti normative
- Art. 2 L. 184/1983 — Affidamento del minore
- Art. 4 L. 184/1983 — Disposizione, durata e cessazione
- Art. 5 L. 184/1983 — Doveri e poteri dell'affidatario
- Art. 5-bis L. 184/1983 — Affidamento al servizio sociale
- L. 173/2015 — Diritto alla continuità affettiva
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Figli, affidamento e mantenimentoLa responsabilità genitoriale: limitazione e decadenzaDecadenza per violazione dei doveri con grave pregiudizio (330), provvedimenti limitativi (333), allontanamento urgente (403), tribunale competente, reintegro (332).
- Figli, affidamento e mantenimentoL'ascolto del minore nel processoDai 12 anni o se capace di discernimento (art. 315-bis c.c., 473-bis.4 c.p.c.): chi lo sente, come si svolge, quando si omette, valore, rifiuto, curatore speciale.
- Figli, affidamento e mantenimentoI nonni e il diritto ai rapporti con i nipotiRicorso al giudice se un genitore lo impedisce; solo nell'interesse del minore (Cass. 9144/2020, 10250/2024); non contro il dodicenne; tribunale per i minorenni.
- Separazione e divorzioIl rito unico per le persone, i minorenni e le famiglieRicorso con redditi e piano genitoriale, udienza in 90 giorni, provvedimenti indifferibili, reclamo in 10 giorni, ascolto del minore, curatore; nuovo tribunale dal 2027.
- Persone fragili e tutelaIl trattamento sanitario obbligatorio (TSO)Artt. 33-35 L. 833/1978: presupposti, proposta medica, ordinanza del sindaco, convalida del giudice tutelare, proroga dopo 7 giorni, ricorso, Corte cost. 76/2025.
- Figli, affidamento e mantenimentoL'affidamento esclusivo e superesclusivoQuando il condiviso è contrario all'interesse del minore: violenza, disinteresse, dipendenze; effetti sulle decisioni, superesclusivo, domanda pretestuosa e art. 96.
- Figli, affidamento e mantenimentoL'assegno di mantenimento per i figli: come si calcolaI criteri dell'art. 337-ter, il mantenimento diretto, le tabelle dei tribunali, spese straordinarie, ISTAT, indagini sui redditi, maggiorenni, modifica, mancato pagamento.
- Figli, affidamento e mantenimentoLa sottrazione internazionale di minori: la Convenzione dell'Aja e il rientroIl figlio portato o trattenuto all'estero: rientro con la Convenzione dell'Aja entro un anno, eccezioni dell'art. 13, procedura italiana in 30 giorni (L. 64/1994).